Nel bilancio relativo all'anno 2006, ed eventualmente anche all'anno 2007, in caso di differimento ai sensi dell'articolo 3 della delibera n. 11/07, è possibile non presentare l'Allegato I previsto dalla deliberazione n. 310/01?
No. Per la redazione dei conti annuali separati 2006 (e 2007 per le imprese che hanno presentato richiesta di differimento) si continuano ad applicare integralmente le disposizioni di cui alla deliberazione n. 310/01.
Relativamente all'esercizio 2006, i rendiconti contabili separati previsti dalle deliberazioni n. 310/01 e 311/01 possono essere redatti sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ove questi siano stati utilizzati per la redazione del bilancio di esercizio?
I rendiconti contabili previsti dalle deliberazioni n. 310/01 e 311/01, relativamente all'esercizio 2006, possono essere redatti a partire dai valori dei bilanci redatti sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS operando le opportune riclassificazioni, purché nella nota di commento ai conti annuali separati sia data ampia evidenza, a livello dell'intero soggetto giuridico, delle suddette riclassificazioni. Inoltre, a livello di singola attività, devono essere chiaramente illustrati gli effetti sui valori economici e sui valori patrimoniali derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione previsti dal principi contabili internazionali in luogo di quelli nazionali.
Si chiarisce, inoltre, che non è necessario redigere schemi pro forma IAS relativi all'esercizio 2005. È il bilancio 2006, che redatto secondo i nuovi principi contabili, deve rendere evidenti le variazioni rispetto alla formulazione che sarebbe conseguita all'applicazione delle vecchie metodologie. Questa previsione permette di paragonare il bilancio 2006 con il bilancio 2005, senza necessità di rivedere quest'ultimo.
Dalla lettura dell'art. 9 della deliberazione n. 311/01 si evince che i bilanci civilistici delle imprese del gas sono sottoposti a revisione ai fini della certificazione. Il soggetto che esegue la revisione contabile deve essere iscritto all'Albo Consob oppure, come precisato dall'articolo 9 della relazione tecnica alla deliberazione n. 311/01, per le imprese non quotate la revisione ai fini della certificazione può essere eseguita da qualsiasi soggetto abilitato per legge anche non iscritto all'Albo Consob?
La relazione tecnica della deliberazione n. 311/01 dispone che, ai fini di contenerne l'onerosità nei confronti delle imprese di dimensioni ridotte, per le società non quotate su mercati regolamentati la certificazione può essere eseguita da qualsiasi soggetto abilitato per legge, anche diverso dalle società di revisione iscritte all'Albo Consob.
Ultimo aggiornamento: 12 10 2009