A quali clienti si applica il servizio di tutela definito dal Titolo II del TIVG?
Quali sono in dettaglio i clienti che rientrano nella cosiddetta "tutela individuale"?
A quali clienti si applica il servizio di tutela definito dal Titolo II del TIVG?
Il servizio di tutela si applica a:
I casi di cui alla precedente lettera a) sono riconducibili alla cosiddetta "tutela di categoria" che comporta l'obbligo da parte dell'esercente la vendita di offrire, unitamente ad altre eventuali proposte, il servizio di tutela definito dall'Autorità.
I casi di cui alla precedente lettera b) sono invece riconducibili alla cosiddetta "tutela individuale" che comporta l'obbligo da parte dell'esercente la vendita di continuare ad applicare il servizio di tutela definito dall'Autorità nei casi in cui al 30 giugno 2009 erano applicate le condizioni economiche fissate dall'Autorità ai sensi della deliberazione n. 138/03. L'applicazione del servizio di tutela è transitoria e prevista fino a:
Quali sono in dettaglio i clienti che rientrano nella cosiddetta "tutela individuale"?
Sono i clienti, diversi da quelli riconducibili alla cosiddetta "tutela di categoria", che:
Nei casi in cui l'esercente la vendita abbia applicato ad un proprio cliente già servito alle condizioni economiche previste dall'Autorità, uno sconto rispetto a tali condizioni, si deve ritenere che il cliente finale, qualora abbia accettato lo sconto, rientri ancora nella "tutela individuale" o sia già servito nel mercato libero?
Il cliente finale non si considera facente parte del regime di "tutela individuale" in tutti i casi in cui abbia esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa alla condizione di cliente idoneo ed abbia esplicitamente stipulato un nuovo contratto. Per nuovo contratto si deve intendere anche un contratto stipulato con il medesimo fornitore a condizioni diverse da quelle regolate.
Anche la proposta di variazione in diminuzione delle condizioni economiche previste dall'Autorità si configura come proposta di nuova offerta commerciale e conseguentemente deve essere formulata al cliente finale secondo le previsioni del Codice di condotta commerciale di cui alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04. Nei casi in cui la comunicazione della nuova offerta basata sulla variazione in diminuzione delle condizioni economiche previste dall'Autorità avvenga o sia avvenuta con tali modalità, il cliente finale non rientra più nel regime di "tutela individuale". Il suo contratto sarà pertanto sottoposto a quanto previsto dalla nuova offerta accettata.
Tale chiarimento mantiene la propria efficacia anche in riferimento all’Allegato A alla Deliberazione 8 luglio 2010 ARG/com 104/10.
Ultimo aggiornamento: 30 03 2011