Obblighi informativi in capo alle imprese distributrici e relativi alla comunicazione dei CRPP agli Utenti del Dispacciamento
Il combinato disposto degli artt. 18.1, 21.1, 36.2 nonché dell'Appendice 1 punto 4, lettera k) del TIS si traduce nell'obbligo, per il distributore, di riportare in ogni comunicazione mensile all'Utente del Dispacciamento (UdD), tra l'altro, i valori dei CRPP per fascia secondo le modalità indicate nell'Appendice 1 al TIS stesso (per un totale di 36 valori, suddivisi per ogni mese e per ogni fascia oraria). Ciò anche se la determinazione dei CRPP avviene con frequenza annuale.
Per esempio, i valori dei CRPP determinati a maggio 2010 devono essere mantenuti nel flusso relativo ai dodici mesi successivi.
Si precisa inoltre che i valori dei CRPP comunicati dai distributori agli utenti del dispacciamento devono coincidere con quelli utilizzati dai medesimi distributori per la determinazione dei CRPU trasmessi a TERNA.
Criteri di messa a disposizione dei dati funzionali al conguaglio compensativo da parte delle imprese distributrici di riferimento a TERNA
Per quanto riguarda il conguaglio compensativo, le disposizioni previste dal TIS si applicano, con riferimento all'anno n, nelle aree di riferimento nelle quali al 1 agosto dell'anno precedente (n - 1), si prevede che le condizioni dell'art. 33.1 non saranno verificate.
Pertanto il conguaglio compensativo è liquidato (nei confronti degli UdD), secondo le tempistiche previste dal TIS entro il 31 luglio dell'anno n + 1, con riferimento alla configurazione delle aree di riferimento al 1 agosto dell'anno n - 1. Ciò è vero a prescindere da eventuali evoluzioni degli asset che hanno nel frattempo coinvolto le reti di distribuzione.
Le imprese distributrici di riferimento rendono pertanto disponibili a TERNA, ottemperando gli obblighi informativi del TIS, gli appositi flussi utili alla determinazione delle partite economiche di conguaglio compensativo con riferimento alla configurazione delle aree di riferimento al 1 agosto dell'anno n - 1, secondo le modalità stabilite da TERNA.
Quale è il trattamento delle rettifiche tardive relative agli anni 2005, 2006 e 2007 che pervengano a Terna anche successivamente all'entrata in vigore del TIS?
Le rettifiche tardive relative all'anno 2005 sono regolate sulla base della delibera ARG/elt 65/08 con l'applicazione dei medesimi corrispettivi utilizzati da Terna per l'ultima fatturazione relativa all'anno 2005. La liquidazione sarà effettuata nella prima delle sessioni utili SEM1 e SEM2 previste dal TIS con sconti e maggiorazioni calcolati dal 22 maggio 2008, data di entrata in vigore della delibera ARG/elt 65/08.
Le rettifiche tardive relative all'anno 2006 sono regolate sulla base della delibera ARG/elt 110/08 con l'applicazione dei medesimi corrispettivi utilizzati da Terna per l'ultima fatturazione relativa all'anno 2006. La liquidazione sarà effettuata nella prima delle sessioni utili SEM1 e SEM2 previste dal TIS con sconti e maggiorazioni calcolati dal 6 agosto 2008, data di entrata in vigore della delibera ARG/elt 110/08.
Le rettifiche tardive relative all'anno 2007 sono regolate sulla base della delibera ARG/elt 34/09 con l'applicazione dei medesimi corrispettivi utilizzati da Terna in fase di settlement mensile dello stesso anno 2007. La liquidazione sarà effettuata nella prima delle sessioni utili SEM1 e SEM2 previste dal TIS con sconti e maggiorazioni calcolati dal 27 marzo 2009, data di entrata in vigore della delibera ARG/elt 34/09.
Si ricorda infine che Terna è tenuta ad effettuare il conguaglio per le rettifiche tardive purché le stesse siano state segnalate entro 5 anni dal periodo di competenza.
Attribuzione di energia prelevata in caso di switching
Ultimo aggiornamento: 18 01 2011