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Domande e risposte

TICA - Testo integrato delle connessioni attive 2011

Le presenti FAQ trovano applicazione nel caso di richieste di connessione presentate ai sensi del TICA come vigente alla data del 31 dicembre 2010 e nel caso di richieste di connessione presentate ai sensi del TICA come vigente a partire dall'1 gennaio 2011.

La deliberazione ARG/elt 51/11 (punti 2 e 3) ha integrato il TICA, prevedendo che il gestore di rete trasmetta al richiedente il documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento (fax, posta elettronica, portale informatico qualora disponibile). Il richiedente come deve comunicare al gestore di rete il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica?

Al fine di attuare correttamente quanto previsto dai punti 2 e 3 della deliberazione ARG/elt 51/11 i gestori di rete provvedono:
  1. ad aggiornare celermente le loro Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC) prevedendo che all'atto della richiesta di connessione il richiedente inserisca il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata, necessari all'invio della comunicazione di avvenuto completamento dei lavori di realizzazione e di disponibilità all'entrata in esercizio della connessione;
  2. ad utilizzare il proprio sito internet per illustrare ai propri utenti quanto previsto dai punti 2 e 3 della deliberazione ARG/elt 51/11 e per chiarire le modalità con le quali gli utenti interessati devono provvedere ad inviare il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata, necessari all'invio della comunicazione di avvenuto completamento dei lavori di realizzazione e di disponibilità all'entrata in esercizio della connessione.

In aggiunta a quanto sopra detto, per le richieste di connessione inviate prima dell'intervento di modifica delle MCC di cui alla precedente lettera a), il gestore di rete richiede il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata, a cui dovrà essere inviato il documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione in occasione della prima comunicazione utile inviata al richiedente ai sensi del TICA.

Nei casi in cui la prima comunicazione utile ai sensi del TICA dovesse coincidere con l'invio del documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione, il gestore di rete provvede ad informare celermente il richiedente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, della necessità di acquisire il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata, a cui dovrà essere inviato il documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. In tale missiva il gestore di rete comunica al richiedente le modalità con le quali quest'ultimo dovrà comunicare quanto richiesto. A tal fine il gestore di rete prevede che il richiedente possa effettuare la comunicazione del numero di fax e/o dell'indirizzo di posta elettronica, anche certificata, tramite uno tra due canali scelti dal gestore di rete tra i seguenti : fax, indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

I gestori di rete ritengono, comunque, valide tutte le comunicazioni dei richiedenti effettuate tramite i normali canali di comunicazione con il gestore di rete previsti dalle MCC, ferma restando l'eventuale esclusività dell'utilizzo del portale informatico (qualora disponibile) con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del TICA modificato.

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Qualora, a seguito della richiesta di acquisizione del numero di fax e/o dell'indirizzo di posta elettronica a cui inviare il documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione, il richiedente non comunichi il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica, come deve procedere il gestore di rete?

Nei casi in cui, a seguito dell'invio da parte del gestore di rete della richiesta di acquisizione del numero di fax e/o dell'indirizzo di posta elettronica, anche certificata, a cui inviare il documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione, il richiedente non comunichi quanto richiesto, il gestore di rete provvede ad inviare al richiedente il documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, precisando che le date per l'attivazione della connessione saranno comunicate solo a seguito del ricevimento del numero di fax e/o dell'indirizzo di posta elettronica, anche certificata.

In tale missiva il gestore di rete comunica al richiedente le modalità, descritte nella risposta precedente,  con le quali quest'ultimo dovrà comunicare quanto richiesto. In tali casi, occorre prevedere che l'attivazione della connessione avvenga entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento del numero di fax e/o dell'indirizzo di posta elettronica, anche certificata.

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Quale procedura deve seguire il gestore di rete per procedere all'attivazione della connessione nel caso in cui, entro il termine indicato dal medesimo, non abbia ricevuto tutta la documentazione prevista per l'attivazione o l'accettazione di una delle date proposte?

Affinché il gestore di rete possa procedere all'attivazione della connessione, il richiedente deve avere inviato al gestore di rete tutta la documentazione necessaria all'attivazione della medesima connessione. Il gestore di rete, nel documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione, richiede che tale documentazione mancante venga resa disponibile, per visione e verifica, prima dell'effettiva attivazione (indicando una data limite). Qualora, entro la data indicata dal gestore di rete, non venga resa disponibile la documentazione ovvero il richiedente non abbia comunicato l'accettazione di una delle date proposte, il gestore di rete ne dà comunicazione al richiedente, rimanendo a disposizione per concordare una nuova data per l'attivazione.

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Quando deve essere installato il misuratore, nei casi in cui tale attività sia effettuata dal gestore di rete?

Ai sensi della deliberazione ARG/elt 51/11, il misuratore normalmente dovrebbe essere installato entro la data di completamento della connessione. Poiché il misuratore è necessario solo a seguito dell'attivazione della connessione, è comunque consentito che, per esigenze di efficientamento dei costi di gestione o per ragioni tecniche, lo stesso possa essere installato in data successiva e comunque entro la data di attivazione della connessione. Ciò anche al fine di evitare l'eventuale installazione dei misuratori prima del completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, qualora la data di completamento dell'impianto di produzione risulti successiva alla data di completamento della connessione.

Anche nei casi antecedenti alla data di entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 51/11, è comunque consentita l'installazione del misuratore in occasione della data di attivazione della connessione, purché quest'ultima non sia successiva al decimo giorno lavorativo che segue la data di completamento della connessione o la data di ricevimento della comunicazione di completamento dell'impianto di produzione (qualora successiva). Naturalmente, vengono esclusi dal computo dei predetti 10 (dieci) giorni lavorativi i  tempi imputabili al richiedente per il compimento delle attività a suo carico propedeutiche all'attivazione della connessione, quale il tempo per la presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'attivazione della connessione e della fornitura per i prelievi, nonché quello per comunicare al gestore di rete la disponibilità all'attivazione.
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Come si calcola il tempo di realizzazione della connessione nel caso di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti?

In generale il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento, da parte del richiedente, dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione. Nei casi in cui, però, il richiedente realizza in proprio una parte o la totalità dell'impianto di rete per la connessione nonché gli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti è necessario distinguere due casi:
  1. tutte le opere sono realizzate dal richiedente e il gestore di rete non deve svolgere ulteriori lavori per il completamento della connessione;
  2. le opere relative all'impianto di rete per la connessione e agli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti sono realizzate in parte dal richiedente ed in parte dal gestore di rete.
Caso a)

Il tempo di realizzazione della connessione da imputare al gestore di rete è pari a zero ed il documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione deve essere inviato nei giorni immediatamente successivi all'effettuazione del collaudo.

Caso b)

Il tempo di realizzazione della connessione è pari al tempo necessario per il completamento dei soli lavori che deve realizzare il gestore di rete, calcolato sulla base di quanto previsto nel TICA e dei tempi di realizzazione delle connessioni previsti nelle MCC del medesimo gestore.

In particolare il tempo di realizzazione della connessione decorre:
  • ­nel caso in cui i lavori del gestore di rete possono essere effettuati solo a seguito del completamento dei lavori che deve realizzare in proprio il richiedente (lavori conseguenti il collaudo), dalla data di completamento del collaudo, con esito positivo, dell'impianto realizzato in proprio dal richiedente;
  • nel caso in cui i lavori che deve realizzare il gestore di rete sono indipendenti da quelli che deve realizzare il richiedente (lavori indipendenti), dalla data di completamento dei lavori sul punto di connessione. In tal caso, se il gestore di rete completa i suoi lavori prima del richiedente, il gestore di rete provvede ad inviare una comunicazione al richiedente al fine di evidenziare l'ultimazione dei lavori di propria competenza e attende il collaudo dell'impianto realizzato in proprio dal richiedente. Nei giorni immediatamente successivi all'ultimazione del collaudo, con esito positivo, il gestore di rete invia il documento relativo alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione;
  • nel caso in cui i lavori che deve realizzare il gestore di rete sono in parte lavori indipendenti ed in parte lavori conseguenti il collaudo, dalla data di collaudo, con esito positivo, delle opere per la connessione realizzate dal richiedente ed è pari al tempo  di realizzazione dei soli lavori conseguenti il collaudo. Fa eccezione a quanto detto al precedente periodo il caso in cui il collaudo, con esito positivo, delle opere realizzate dal richiedente avvenga prima della conclusione dei lavori indipendenti. In quest'ultimo caso il tempo di realizzazione della connessione è pari alla somma del tempo  di realizzazione dei lavori indipendenti e del tempo di realizzazione dei lavori conseguenti il collaudo e decorre dalla data di completamento dei lavori sul punto di connessione.
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Nel caso di realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti, la connessione deve essere attivata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di completamento della connessione?

Sì. Nel caso di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti, si applicano tutte le tempistiche previste dal TICA, con l'unica eccezione di quelle riferite ai lavori svolti dal richiedente. In particolare, dopo aver preso in consegna, successivamente all'esito positivo del collaudo, gli impianti realizzati dal richiedente ed aver completato le attività di propria competenza, il gestore di rete comunica al richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. L'attivazione della connessione deve avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla predetta data di comunicazione dell'avvenuto completamento dei lavori, applicando le stesse modalità previste dal TICA e dettagliate  nelle presenti "domande e risposte".




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Per quali casi il gestore di rete è tenuto ad erogare gli indennizzi automatici?

Nel caso di connessioni in bassa e media tensione, il gestore di rete è tenuto a versare, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo nei seguenti casi:

  • ritardo nella messa a disposizione del preventivo (comma 7.1 del TICA modificato);
  • ritardo nella messa a disposizione del preventivo per il quale è stata richiesta la modifica prima dell'accettazione (comma 7.5 del TICA modificato);
  • ritardo nella messa a disposizione dell'eventuale preventivo aggiornato a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni (comma 9.10 del TICA modificato);
  • ritardo nella presentazione di eventuali richieste di autorizzazione in capo al gestore di rete (comma 9.6 del TICA modificato);
  • ritardo nella messa a disposizione delle informazioni necessarie alla predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo (comma 9.9 del TICA modificato);
  • ritardo nell'invio al richiedente, nel caso si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, degli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi (comma 16.2 del TICA modificato);
  • ritardo nell'attivazione della connessione (commi 10.8 e 10.11, lettera c), del TICA modificato);
  • ritardo nell'effettuare il collaudo per la messa in esercizio dell'impianto di rete, nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto per la connessione (comma 16.5 del TICA modificato);
  • ritardo nella comunicazione dell'avvenuta conclusione dell'iter autorizzativo e il suo esito negativo, nel caso in cui l'iter di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o l'iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, qualora disgiunti dall'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione sia stato curato dal gestore di rete, richiedendo se debba riavviare l'iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati (comma 9.12, lettera a), del TICA modificato);
  • ritardo nel confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ (comma 10.12 del TICA modificato), naturalmente a partire dal momento in cui i flussi informativi su GAUDÌ saranno pienamente operativi per tale finalità;
  • ritardo nella restituzione del 30% del corrispettivo per la connessione, maggiorato degli interessi legali, versato dal richiedente, nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo (comma 9.11 del TICA modificato);
  • ritardo nella restituzione del 30% del corrispettivo per la connessione, maggiorato degli interessi legali, versato dal richiedente, nel caso in cui l'iter di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o l'iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, qualora disgiunti dall'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo e si sia proceduto ad annullare il preventivo (comma 9.12 del TICA modificato);
  • ritardo nella restituzione del 30% del corrispettivo per la connessione, maggiorato degli interessi legali, già versato dal richiedente, nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto per la connessione (comma 16.6 del TICA modificato);
  • ritardo nella restituzione, qualora positiva, della differenza tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMG, e il corrispettivo per la connessione, nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto per la connessione (comma 16.6 del TICA modificato).
Il gestore di rete è tenuto a versare, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, un indennizzo automatico pari al maggior valore tra 20 euro/giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino a un massimo di 120 giorni lavorativi.

Nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, il gestore di rete è tenuto a versare, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo nei seguenti casi:

  • ritardo nella messa a disposizione del preventivo, secondo le tempistiche di messa a disposizione del preventivo definite nelle MCC del gestore di rete;
  • ritardo nella messa a disposizione della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD), secondo le tempistiche di messa a disposizione della STMD definite nelle MCC del gestore di rete.
Il gestore di rete è tenuto a versare, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, un indennizzo automatico, come definito al comma 28.3 del TICA modificato, per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione, secondo le tempistiche di realizzazione della connessione definite nelle MCC del gestore di rete.

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Domande e risposte sul testo vigente fino al 31.12.2010

Ultimo aggiornamento: 24 06 2011