Domande e risposte
Istruzioni per gli adempimenti previsti dalla deliberazione VIS 109/08 e VIS 133/09
Quali sono gli operatori economici sottoposti a vigilanza?
Quali sono gli operatori economici sottoposti alla maggiorazione IRES?
A chi deve rivolgersi l'operatore in caso di dubbi sul suo assoggettamento all'addizionale IRES?
E' prevista riservatezza nel trattamento dei dati trasmessi?
E' obbligatorio adempiere alle richieste di cui all'art. 2 della deliberazione VIS 109/08?
In che modo devono essere inviati il bilancio d'esercizio e, se redatto, il bilancio consolidato di cui all'art. 3 della deliberazione VIS 109/08?
Come devono essere compilate le Tabelle relative ai dati contabili? Quali sono i termini d'invio dei diversi documenti?
Quali sono i termini d'invio dei dati e dei documenti richiesti dalla deliberazione VIS 109/08 per gli operatori economici sottoposti a vigilanza dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011?
Come devono inserire i dati, nelle tabelle 1 e 2, gli operatori con l'esercizio non coincidente con l'anno solare?
Quali sono gli operatori per i quali sono previsti meccanismi di semplificazione degli adempimenti ai sensi dell'articolo 27, comma 15 della legge n. 99/09?
Quali sono i termini d'invio dei dati e dei documenti di cui alla deliberazione VIS 109/08 per gli operatori economici sottoposti a vigilanza dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 138/2011, che beneficiano dei meccanismi semplificati di adempimento?
Come devono essere compilate le Tabelle dagli operatori con adempimenti semplificati?
Come devono essere compilate le Tabelle dagli operatori attivi nei settori della trasmissione (trasporto) e distribuzione di energia elettrica e gas?
Cosa si intende per margine di contribuzione di cui all'art.4 comma 1 della deliberazione VIS 109/08?
Come si svolgono le analisi di secondo livello?
In quali casi l'Autorità dà corso alle analisi di secondo livello tramite procedimenti individuali?
Quali azioni può svolgere l'operatore nei cui confronti è stato avviato un procedimento individuale?
Cosa è la Comunicazione di Risultanze Istruttorie?
Quali sono gli operatori esonerati dall'invio dei dati contabili di cui all'art. 4 comma 1 della deliberazione VIS 109/08? Quali gli adempimenti connessi?
Gli operatori attivi sia nel settore dell'energia elettrica sia in quello del gas possono considerarsi esonerati dall'invio dei dati contabili, di cui all'art. 4 comma 1 della deliberazione VIS 109/08, qualora la soglia dell'80% sia raggiunta come valore percentuale medio calcolato sull'insieme dei volumi di vendita ai clienti in regime di tutela e salvaguardia dei due settori?
Quali operatori rientrano nella modalità di verifica di cui all'art. 5, comma 1 della deliberazione VIS 109/08? A quali ulteriori adempimenti sono tenuti? Quali sono i termini degli adempimenti?
Quali dati devono essere inseriti nella Tabella "Prezzo Italia"?
Cosa si intende per stacco del singolo operatore rispetto alla media UE (Euro zona) di cui all'art. 5 comma 2 della deliberazione VIS 109/08?
A quali adempimenti sono tenute le compagnie petrolifere e le società che commercializzano anche prodotti non rientranti tra quelli oggetto della rilevazione statistica "Prezzo Italia"?
A quali dati contabili è necessario fare riferimento per la compilazione delle Tabelle previste dall'articolo 4, comma 1?
Come fornire i prospetti di riconciliazione nell'ipotesi di difformità tra i valori esposti nelle voci di bilancio ed i dati contabili caricati nel sistema informativo predisposto dall'Autorità?
Quale valore bisogna inserire nella casella denominata "importo corrispondente all'addizionale di cui all'articolo 81, comma 16 del decreto-legge n.112/08 relativa all'esercizio" presente nella sezione relativa alla trasmissione del bilancio?
Se un operatore commercializza più prodotti a quali criteri deve attenersi per indicare i ricavi?
E' possibile fornire dati per famiglie di prodotti?
In presenza di rapporti commerciali con società del gruppo di appartenenza e/o di consociate operanti all'estero, come si devono disaggregare i dati di ricavo e i dati di acquisto?
Quali sono le unità di misura con le quali devono essere indicati i prodotti nelle Tabelle?
Come ci si comporta per gli acquisti di più categorie di beni?
Come devono essere riportati i valori delle rimanenze iniziali e finali nelle Tabelle?
Gli importi delle rimanenze indicati nelle Tabelle possono essere valorizzati con un criterio diverso da quello adottato per la valorizzazione delle rimanenze in bilancio?
Gli operatori tenuti a versare la maggiorazione IRES sono soggetti all'attività di vigilanza dell'Autorità.
In base all'art. 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 7 decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, sono tenuti al pagamento della maggiorazione d'imposta gli operatori che presentino, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- operino nei settori:
- ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, olii lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;
- trasporto o distribuzione del gas naturale
- nel periodo d'imposta precedente a quello corrente abbiano conseguito un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro.
L'Ufficio competente è l'Agenzia delle Entrate.
Il trattamento dei dati richiesti avverrà con la riservatezza prevista dalla normativa vigente.
No, la disposizione è stata annullata dal TAR della Lombardia, con sentenze confermate dal Consiglio di Stato.
Per la trasmissione dei bilanci si dovrà utilizzare il sistema informativo disponibile
on line predisposto dall'Autorità: l'invio dovrà avvenire nei termini indicati all'articolo 3, comma 1, della deliberazione
VIS 109/08.
La compilazione e successiva trasmissione delle Tabelle, mediante il sistema informativo predisposto dall'Autorità deve essere accompagnata, come previsto dall'articolo 7, comma 1, della deliberazione
VIS 109/08, dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello riportato nell'Allegato 1, con cui si attesta la veridicità e la conformità dei dati inviati a quelli ufficiali aziendali. La dichiarazione, compilata in formato elettronico (ad esempio: pdf) deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società e trasmessa unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
L'invio dei dati semestrali avviene in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, della deliberazione
VIS 133/09, con i seguenti termini:
- i dati del primo semestre dovranno essere inviati entro 90 giorni dalla fine dello stesso (articolo 1, comma 1, lettera a));
- i dati del secondo semestre dovranno essere inviati entro 30 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio, unitamente ai dati di riconciliazione e di bilancio (articolo 1, comma 1, lettera b)).
Per i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del d.l. n. 138/2011, il termine di 90 giorni per gli adempimenti di cui alla deliberazione
VIS 109/08 decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (13 agosto 2011). Entro tale data gli operatori vigilati dovranno trasmettere:
- dati e documenti relativi al primo e al secondo semestre 2010;
- dati e documenti relativi al primo semestre 2011;
- reddito imponibile dell'anno 2010.
Gli operatori con esercizio amministrativo non coincidente con l'anno solare dovranno comunicare tale circostanza all'Autorità attraverso l'apposito campo note disponibile per ciascuna tabella. Gli stessi potranno produrre i dati richiesti e compilare le Tabelle 1 e 2, con riferimento ai propri due semestri sebbene diversi da quelli dell'anno solare.
Beneficiano dei meccanismi semplificati gli operatori (di seguito: operatori con adempimenti semplificati) sottoposti a maggiorazione IRES (vedi risposta n. 2) che nel periodo d'imposta precedente a quello corrente hanno conseguito un fatturato totale inferiore a 472 milioni di euro (aggiornato con Determinazione del Direttore Generale del 2 agosto 2010 n. 70). Per fatturato totale s'intende la somma degli importi delle componenti di reddito classificate nelle voci A1 e A5 dello schema di conto economico previsto dal codice civile.
Ogni anno il valore soglia viene aggiornato, con determinazione del Direttore Generale dell'Autorità, in base dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
I soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del d.l. n. 138/2011, che beneficiano dei meccanismi semplificati di adempimento, devono trasmettere entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio di esercizio 2011:
- i dati e i documenti relativi al primo e al secondo semestre 2010;
- i dati e i documenti relativi al primo e al secondo semestre 2011;
- reddito imponibile dell'anno 2010.
Gli operatori con adempimenti semplificati devono trasmettere entro 45 giorni (30 giorni è il termine ordinario) dal termine civilistico di approvazione del bilancio d'esercizio i dati del primo e del secondo semestre di ciascun anno con un unico invio annuale. I dati saranno inviati in forma aggregata, senza evidenziare le transazioni avvenute con società infra o extra gruppo, nazionali ed estere (articolo 3, comma 1 della deliberazione
VIS 133/09).
Gli operatori attivi nei settori della trasmissione (trasporto) e distribuzione di energia elettrica e gas dovranno compilare esclusivamente la
Tab. 1 - Ricavi e Rimanenze di prodotti finiti, limitatamente al campo
Ricavi delle vendite inserendo i valori dei ricavi derivanti dal servizio fornito e le relative quantità.
Per margine di contribuzione si intende il margine desumibile attraverso le componenti reddituali indicate nelle Tabelle 1 e 2. Se l'Autorità nell'ambito della vigilanza di primo livello riscontra variazioni positive del margine tra periodi chiede agli operatori di darne motivazione.
Con deliberazione
VIS 133/09 l'Autorità ha disposto che le analisi di secondo livello vengano svolte con l'avvio di un procedimento individuale finalizzato all'approfondimento degli elementi necessari all'accertamento dell'eventuale violazione del divieto di traslazione della maggiorazione IRES.
Il procedimento rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Autorità svolge una ulteriore e più ampia attività istruttoria, a cui partecipa lo stesso operatore, per verificare le indicazioni acquisite nel corso della fase delle analisi di primo livello (
VIS 109/08).
Dal punto di vista formale il procedimento individuale viene avviato mediante l'adozione di una specifica deliberazione dell'Autorità, pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), previa comunicazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, all'operatore interessato.
Nella deliberazione sono indicati i motivi per cui è stato avviato il procedimento nei confronti dell'operatore, le modalità di svolgimento e le facoltà di cui l'operatore può avvalersi nel corso del procedimento.
L'Autorità è tenuta a dar corso (VIS 133/09) alle analisi di secondo livello tramite procedimenti individuali nei confronti degli operatori che:
- non hanno dato corso agli adempimenti previsti dalla deliberazione VIS 109/08 e dalla deliberazione VIS 133/09 o che hanno fornito dati e informazioni errati e/o incompleti o non hanno proceduto ad eliminare le anomalie riscontrate (in questo caso la deliberazione di avvio del procedimento costituisce anche una intimazione ad adempiere agli obblighi informativi);
- non hanno fornito adeguate motivazioni in merito alle riscontrate variazioni positive del margine di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1 della deliberazione VIS 109/08.
All'operatore nei cui confronti è stato avviato un procedimento individuale sono riconosciute le più ampie garanzie di partecipazione. Lo stesso operatore, come indicato nella deliberazione di avvio del procedimento, può:
- accedere agli atti del procedimento;
- produrre documenti o memorie;
- chiedere audizioni.
L'operatore può, inoltre, salvaguardare la riservatezza e/o la segretezza delle informazioni comunicate facendone apposita richiesta all'Autorità contestualmente alla loro trasmissione o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione non oltre la chiusura della audizione stessa.
La Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI) illustra le conclusioni a cui sono pervenuti gli Uffici al termine dell'attività istruttoria. La CRI è trasmessa all'operatore, il quale successivamente può partecipare ad un'audizione con il Collegio dell'Autorità qualora ne abbia fatto richiesta nei tempi previsti dalla deliberazione di apertura del procedimento.
Sono esonerati gli operatori che commercializzano energia elettrica e/o gas i quali, nell'anno precedente a quello di riferimento,
hanno conseguito un volume di vendita (cioè il quantitativo di energia venduta) ai clienti in regime di maggior tutela e salvaguardia pari ad almeno l'80% del totale. Gli operatori che rientrano nella suddetta condizione, devono darne attestazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della deliberazione
VIS 109/08, entro il 15 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento. La dichiarazione compilata seguendo lo schema riportato nell'Allegato 2, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, deve essere trasmessa utilizzando il sistema informativo disponibile
on line.
No, non possono considerarsi esonerati. Nel caso di operatori attivi sia nel settore dell'energia elettrica sia in quello del gas la soglia dell'80% deve essere raggiunta in ciascuno dei due settori considerati singolarmente. Qualora in uno dei due settori non venga raggiunta la suddetta soglia si dovrà procedere, per quel settore, alla trasmissione dei dati di cui all'art. 4 comma 1, giustificando la differenza con le opportune riconciliazioni.
Possono accedere alle modalità di verifica previste dall'articolo 5 gli operatori del settore petrolifero che appartenevano al campione di rilevazione statistica "Prezzo Italia" (effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico) alla data dell'entrata in vigore della deliberazione
VIS 109/08.
Gli operatori appartenenti al suddetto campione statistico possono chiedere, se in possesso della serie storica dei dati richiesti dall'anno 2007, di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della deliberazione VIS 109/08, avanzando formale richiesta all'Autorità.
L'invio dei dati avviene attraverso il sistema informativo disponibile
on-line.
La compilazione e trasmissione delle Tabelle deve essere accompagnata, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della deliberazione VIS 109/08, dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui, secondo il modello riportato nell'Allegato 1, nella quale si attesta la veridicità e la conformità dei dati inviati a quelli ufficiali aziendali.
Ogni dichiarazione, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società e trasmessa unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
L'invio dei dati deve essere effettuato entro 30 giorni dal termine di ciascun trimestre di riferimento.
Tale modalità di verifica è alternativa rispetto a quella prevista dall'articolo 4 della deliberazione VIS 109/08 (trasmissione dei dati contabili).
Sono i dati inviati al Ministero dello Sviluppo Economico ed in particolare:
- per benzina, gasolio e gpl l'operatore inserisce un unico valore che è la media aritmetica dei dati settimanali inviati al Ministero nel trimestre di riferimento;
- per il gasolio da riscaldamento e l'olio combustibile denso BTZ, il dato deve rappresentare la media ponderata per le diverse piazze nelle quali è commercializzato il prodotto, ulteriormente mediato per i dati settimanali del trimestre di riferimento.
Per "stacco" si intende la differenza tra il dato di prezzo del singolo prodotto trasmesso dall'impresa e il corrispondente valore medio ponderato dell'Euro zona. Sarà compito dell'Autorità verificare eventuali variazioni dello "stacco" e chiederne motivazione.
Devono rilasciare la dichiarazione di cui al modello riportato nell'Allegato 3 con cui si attesta:
- la percentuale di ricavo ottenuta dalla vendita degli "altri prodotti" rispetto al "ricavo complessivo";
- la parte percentuale di ricavi ottenuti dalla vendita degli "altri prodotti" attinente a quelli commercializzati in esito a gara pubblica.
La dichiarazione va trasmessa in formato elettronico (es. pdf) e deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
L'invio della dichiarazione deve essere effettuato entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
I dati di ricavo, di acquisto e delle rimanenze sono quelli presenti nel sistema di contabilità aziendale e confluiti nel bilancio d'esercizio. I dati caricati, se difformi da quelli indicati nel bilancio devono essere riconciliati - attraverso eventuali note di raccordo trasmesse mediante il sistema informativo - con i valori esposti nelle voci di bilancio.
In particolare:
- per i ricavi: il valore deve corrispondere alla voce A1 dello schema di conto economico ex art. 2425 cod. civ. - Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- per i beni in output, il valore risultante dalla Tabella del tipo 1 deve corrispondere alla voce A2 dello schema di conto economico ex art. 2425 cod. civ. - variazioni delle Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti;
- per gli acquisti: il valore deve corrispondere a quello della voce B6 dello schema di conto economico ex art. 2425 cod. civ. - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- per i beni acquisiti, il valore risultante dalla Tabella del tipo 2 deve corrispondere alla voce B11 dello schema di conto economico ex art. 2425 cod. civ. - variazioni delle Rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci.
Le eventuali discordanze fra i valori esposti nelle voci di bilancio e quelli calcolati dal sistema (come somma dei dati inseriti
on line nelle Tabelle 1 e 2), devono essere riconciliate caricando uno o più
file contenenti schemi indicanti causali di esclusione e importi relativi.
Il dato richiesto è riferito all'importo dell'addizionale IRES corrente che l'impresa riporta in sede di dichiarazione dei redditi (nella dichiarazione Società di Capitali al rigo RN8).
Poiché la finalità della vigilanza è quella di monitorare l'osservanza del divieto di trasferimento della maggiorazione IRES nei prezzi degli output economici (anche in relazione alla dinamica dei prezzi degli input) con particolare riguardo ai prodotti del "settore energia", occorre che la comunicazione dei dati richiesti metta in evidenza per ciascun prodotto, valori in euro e quantità vendute. Le informazioni che dovranno essere fornite per ciascun prodotto sono quelle schematicamente riportate nella Tabella 1 (allegato A deliberazione
VIS 109/08). Se l'operatore vende più prodotti deve compilare più Tabelle. L'operatore deve assicurarsi che il valore complessivo dei ricavi derivante dalla somma di quelli indicati in ciascuna Tabella corrisponda al valore dei ricavi riportato in bilancio.
Se l'operatore commercializza più tipi di uno stesso prodotto (venduti o acquistati nella stessa unità di misura) i dati potranno essere elaborati e comunicati prendendo come riferimento famiglie di prodotti.
L'individuazione e la composizione della famiglia è lasciata all'impresa, che dovrà procedere secondo il criterio della massima similitudine dei prodotti (del genere merceologico, delle caratteristiche, della qualità e del processo produttivo che li ha fabbricati, etc.). Inoltre il criterio di composizione della famiglia non dovrà mutare nel tempo, salvo casi eccezionali che dovranno, comunque, essere sottoposti all'Autorità. All'operatore potrebbe essere richiesto l'elenco dei prodotti inclusi in ciascuna famiglia.
L'operatore, che si avvale di tale semplificazione, deve assicurarsi che il valore complessivo dei ricavi derivante dalla somma di quelli indicati nelle Tabelle corrisponda al valore dei ricavi riportato in bilancio.
Per tutti gli operatori, esclusi quelli rientranti tra gli operatori con adempimenti semplificati (v. domanda 9), i dati di ricavo e di acquisto devono essere indicati, come previsto nelle Tabelle 1 e 2, in relazione al tipo di controparte, per cui:
- i dati di ricavo devono essere disaggregati, distinguendo:
- quelli derivanti da cessioni a imprese del gruppo (controllante, controllate o collegate);
- quelli derivanti da cessioni a soggetti terzi (extra gruppo);
- quelli derivanti da vendite a clienti nazionali;
- quelli derivanti da vendite a clienti esteri.
- analogamente per gli acquisti, distinguendo:
- quelli provenienti da imprese del gruppo (controllante , controllate o collegate);
- quelli provenienti da soggetti terzi (extra gruppo);
- quelli provenienti da fornitori nazionali;
- quelli provenienti da fornitori esteri.
Il valore complessivo dei ricavi e degli acquisti, così suddivisi, deve corrispondere ai rispettivi valori riportati in bilancio.
Solo gli operatori con adempimenti semplificati trasmettono i dati senza la ripartizione relativa alle transazioni con società infra o extra gruppo, nazionali ed estere.
Nelle Tabelle 1 e 2, in corrispondenza di ciascun valore di ricavo e di costo, devono essere indicate le rispettive quantità di prodotto o di famiglia di prodotto espresse nelle unità di misura di vendita e di acquisto.
Le quantità devono essere espresse possibilmente nelle seguenti unità di misura, comunemente utilizzate dagli operatori, e comunque sempre secondo l'unità di misura più piccola utilizzata nella fatturazione dei prodotti in acquisto e in vendita. Ad esempio:
- energia elettrica MWh (megawattora) o kWh (chilowattora);
- gas Smc (standard metro cubo);
- benzina kg (chilogrammo);
- gasolio kg (chilogrammo);
- GPL kg (chilogrammo);
- B.T.Z. kg (chilogrammo);
Le unità di misura utilizzate per il primo invio dei dati devono rimanere le stesse per tutti gli invii successivi, a tal fine il sistema informativo è stato implementato con menù a tendina che agevolano l'operatore nelle successive trasmissioni consentendo la visualizzazione dei dei prodotti già inseriti e delle unità di misura precedentemente adottate.
Nel caso in cui l'operatore proceda all'acquisto di più categorie di beni, dovrà essere compilata una Tabella per ciascuna categoria: materie prime, materie sussidiarie, materie di consumo e merci.
Inoltre, potrà procedere alla loro aggregazione in famiglie: l'individuazione e la composizione delle famiglie è lasciata all'impresa, che dovrà procedere secondo il criterio della massima similitudine dei beni considerati (del genere merceologico, delle caratteristiche, della qualità e del processo produttivo che li ha fabbricati, etc.).
Il criterio di composizione della famiglia non dovrà mutare nel tempo, salvo casi eccezionali che dovranno in ogni caso essere sottoposti all'Autorità. All'operatore potrebbe essere richiesto l'elenco dei prodotti inclusi in ciascuna famiglia.
L'operatore deve, comunque, assicurarsi che il valore complessivo degli acquisti derivanti dalla somma di quelli indicati nelle Tabelle corrisponda al valore degli acquisti riportato in bilancio.
Mediante le Tabelle 1 e 2 gli operatori devono associare ai ricavi di beni e agli acquisti di materie le corrispondenti rimanenze iniziali e finali (ove esistenti) indicando i valori e rispettive quantità.
No, non è possibile valorizzare le rimanenze indicate nelle Tabelle 1 e 2 con criteri diversi da quelli adottati in sede di bilancio. Ai sensi dalla deliberazione
VIS 109/08, la valutazione delle rimanenze indicate nelle Tabelle 1 e 2 per essere "coerente" con le risultanze esposte nel conto economico di esercizio deve corrispondere al criterio adottato per la valutazione delle rimanenze nel bilancio annuale.
Ultimo aggiornamento: 31 10 2011