Emblema della Repubblica Italiana
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Provvedimenti

Domande e risposte

Chiarimenti sul contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’anno 2010

Quali sono le attività che sono soggette a contribuzione?
Le attività soggette a contribuzione sono quelle elencate all'Articolo 2 dell'Allegato A alla delibera n. 143/2007. Resta l'obbligo di iscrizione all'anagrafica operatori e la compilazione della dichiarazione allegata da effettuare entro il 15 settembre (Rif. deliberazione n. 143/07- Allegato A; deliberazione GOP 35/08; deliberazione GOP 21/09; deliberazione GOP 19/10).

Come si calcola il contributo?
La base imponibile del contributo dovuto all'Autorità, in base alle disposizioni della delibera 143/07, è rappresentata dai ricavi, risultanti dall'ultimo bilancio approvato, conseguiti nelle attività di cui al comma 2.1 dell'Allegato A alla citata delibera. In particolare occorre fare riferimento alla sommatoria delle voci  A1 e A5 del conto economico, escludendo dal contributo le poste che non si riferiscono alle attività di cui al citato comma 2.1.

Quando il versamento non è dovuto?
Il versamento non è dovuto per somme uguali o inferiori a 12 euro. restano fermi l'obbligo di presentare la dichiarazione di cui all'Art. 6 e le sanzioni previste dal comma 3, del medesimo Art. 6, in caso di omessa, tardiva o falsa dichiarazione (art. 5, comma 4, Allegato A - Deliberazione  n. 143/07)

Chi è tenuto al versamento?
Sono tenuti al versamento i soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente.
Qualora si tratti di società non più esistenti nell'anno in considerazione ma che abbiano operato nell'anno precedente, come per qualsiasi altro tipo di obbligazione (esempio fiscale) nel caso di trasferimento di azienda, le obbligazioni relative al pagamento del contributo sono trasferite al soggetto che eredita diritti e obblighi esistenti in capo all'azienda trasferita (art. 2, All. A - Deliberazione n. 143/07)

I certificati verdi sono assoggettabili?
I certificati verdi invece non rientrano tra i ricavi assoggettabili al versamento del contributo. Pertanto sono da escludere dalla base imponibile per il calcolo della contribuzione.

La produzione di energia termica è soggetta a contribuzione?
I ricavi relativi alla vendita di energia termica non sono assoggettabili ai fini del contributo per l'Autorità (vedi art. 2, comma 1, All. A alla deliberazione n. 143/07).

La produzione da impianti eolici è soggetta a contribuzione?
Si, anche la produzione da impianti eolici è soggetta al contributo (rif. Deliberazione n. 143/07, Allegato A, Art. 2, comma 1).

Il conto energia è da ritenersi una fonte di ricavo?
I ricavi provenienti da tariffa incentivante "Conto energia" sono assoggettabili.

I ricavi da fotovoltaico rientrano nella base imponibile del contributo?

I ricavi derivanti dalla vendita di energia prodotta da impianti fotovoltaici, iscritti nel bilancio dell'impresa, rientrano nella base imponibile per il calcolo del contributo dovuto all'Autorità.

L'energia prodotta per autoconsumo è soggetto a contribuzione?
Se l'energia prodotta viene utilizzata solo per autoconsumo e quindi i ricavi sono pari a "zero" il contributo non dovrà essere versato, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'anagrafica operatori e la compilazione della dichiarazione allegata da effettuare entro il 15 settembre p.v. (Rif. deliberazione n. 143/07- Allegato A; deliberazione GOP 35/08; deliberazione GOP 21/09; deliberazione GOP 19/10).

Quale è la procedura per la richiesta di rimborso/compensazione?
Le modalità che disciplinano la riscossione del contributo in oggetto si trovano all'articolo 10 dell'Allegato A alla delibera n. 143/2007 relativo alla richiesta di rimborso per indebito versamento (è possibile chiedere il rimborso o in alternativa la compensazione per gli anni pregressi secondo quanto riportato nell'art. citato).

Quale è la procedura per la regolarizzazione di posizione per gli anni pregressi?
Per quanto riguarda la regolarizzazione di posizione per gli anni pregressi è necessario richiedere tramite e-mail (contributoaeeg@autorita.energia.it) il modulo cartaceo da compilare, uno per ogni anno evaso, da ritrasmettere sempre via e-mail allo stesso indirizzo di posta elettronica. L'importo da regolarizzare, comprensivo degli interessi legali maturati, che dovranno essere contestualmente essere corrisposti, dovrà essere pagato a mezzo bonifico bancario, le cui coordinate si riportano di seguito: 
BANCA POPOLARE DI BARI
Iban: IT 02 D 05424 01601 000001006000

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA, la dicitura Contributo AEEG (anno di riferimento) e la ragione sociale (in mancanza della Partita IVA indicare il codice fiscale).

Come si calcolano gli interessi?

Gli interessi legali maturati devono essere calcolati secondo il seguente schema di calcolo:

(Contributo) x (n. giorni di ritardo) x tasso ufficiale di interessi legali
--------------------------------------------------------------------------------            
36.500


Chi è tenuto al versamento in caso di fusione/cessione?
L'articolo 2 della delibera 143/07 prevede che sono tenuti al versamento i soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente. Pertanto se la società era attiva e iscritta nel registro delle imprese nell'anno precedente e in tale anno ha conseguito ricavi nel settore elettrico è tenuta al versamento del contributo. Come per qualsiasi altro tipo di obbligazione (esempio fiscale) nel caso di trasferimento di azienda, le obbligazioni relative al pagamento del contributo sono trasferite al soggetto che eredita diritti e obblighi esistenti in capo all'azienda trasferita.

Partite infragruppo
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art.2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile e, operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società nelle attività di cui al presente articolo (art. 2, comma 5, All. A alla deliberazione n. 143/07).

Helpdesk
Si informa che per problemi di natura tecnica relativi all'anagrafica operatori e all'inserimento telematico dei dati è possibile contattare il nostro Helpdesk al seguente indirizzo di posta elettronica:

infoanagrafica@autorita.energia.it

Avviso di scadenza del pagamento

La scadenza del pagamento del Contributo di funzionamento per il 2010 è prorogata al 2 agosto (in quanto il 31 luglio è sabato e il 1° agosto è festivo)


Ultimo aggiornamento: 22 07 2010