Domande e risposte
Contributo 2011 per il funzionamento dell'Autorità
Contributo 2011 per il funzionamento dell'Autorità
La scadenza del pagamento del contributo per l'anno 2011 è prorogata al 1 Agosto in quanto il 31 Luglio è festivo.
Il comma 38, dell'articolo 2, della
legge n. 481/95, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" stabilisce che all'
onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente e che l'Autorità può stabilire modalità e termini della predetta contribuzione con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge n. 266/05.
Con
delibera 143/07 "Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", Autorità ha provveduto a definire le modalità di determinazione dell'ammontare dei versamenti in suo favore per far fronte ai propri oneri di funzionamento. L'Autorità, inoltre, con propria deliberazione, stabilisce annualmente, entro il limite massimo di cui al comma 68 bis, dell'art. 1, della legge n. 266/05, la misura del contributo necessaria alla copertura dei costi relativi al proprio funzionamento.
Con delibera 28 aprile 2011 n.
GOP 25/11, l'Autorità ha confermato, per l'anno 2011, l'aliquota del contributo nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi relativi all'anno 2010, conseguiti dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica ed il gas e risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Sono tenuti al versamento
i soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente che svolgono uno o più attività elencate all'Articolo 2 dell'Allegato A alla
delibera 143/07, con l'obbligo di
iscrizione all'anagrafica operatori come disposto dalla
delibera GOP 35/08.
Qualora si tratti di società non più esistenti nell'anno in considerazione ma che abbiano operato nell'anno precedente, come per qualsiasi altro tipo di obbligazione (esempio fiscale), sono tenute al pagamento del contributo e all'obbligo di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 6 e alle sanzioni previste dal comma 3 del medesimo articolo dell'Allegato A alla delibera 143/07 in caso di omessa, tardiva o falsa dichiarazione.
Il versamento non è dovuto per somme uguali o
inferiori a 12 euro. Resta fermo l'obbligo di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 6 e alle sanzioni previste dal comma 3 del medesimo articolo dell'Allegato A alla
delibera 143/07 in caso di omessa, tardiva o falsa dichiarazione.
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile e, operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo,
ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.
L'articolo 2 della delibera 143/07 prevede che sono tenuti al versamento i soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica e gas iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente. Pertanto se la società era attiva e iscritta nel registro delle imprese nell'anno precedente e in tale anno ha conseguito ricavi nel settore elettrico è tenuta al versamento del contributo.
Come per qualsiasi altro tipo di obbligazione (esempio fiscale) nel caso di trasferimento di azienda, le obbligazioni relative al pagamento del contributo sono trasferite al soggetto che eredita diritti e obblighi esistenti in capo all'azienda trasferita.
I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito, afferenti le attività indicate all'articolo 2 dell'allegato A alla
delibera 143/07, (voce A - Valore della Produzione) desumibili dal conto economico del bilancio relative alla gestione ordinaria e accessoria dell'impresa ed in particolare i ricavi desumibili dalla voce A1 " Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e dalla voce A5 "Altri ricavi e proventi" del conto economico risultanti dall'ultimo bilancio approvato, escludendo dalla base imponibile del contributo le poste che non si riferiscono alle attività di cui al citato articolo 2.
NON rientrano tra i ricavi assoggettati nel settore elettrico:
- l'energia elettrica per la quota destinata all'autoconsumo
- ricavi derivanti da certificati verdi
- ricavi per energia elettrica e termica a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante
- ricavi da servizi di gestione, manutenzione e sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica o cimiteriale
- ricavi da produzione combinata di energia elettrica e termica quando il rapporto tra quantità di energia elettrica ed energia termica è inferiore a 1
- ricavi da trasporto, distribuzione e vendita di energia termica.
NON rientrano tra i ricavi assoggettati nel settore del gas naturale:
- ricavi da vendita metano da autotrazione
- ricavi da vendita di gas in bombole o carri bombolai
- ricavi per vendita gas a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante.
- ricavi da vendita GPL/gasolio
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni casi di ricavi assoggettati e non assoggettati all'obbligo del versamento del contributo.
Tra i ricavi assoggettati rientrano:
- ricavi derivanti da corrispettivi quali CCT e CRT
- ricavi derivanti da sbilanciamenti
- ricavi dalla produzione da impianti eolici
- ricavi derivanti dalla vendita di energia prodotta da impianti fotovoltaici
- ricavi derivanti da tariffa incentivante "Conto energia"
- ricavi derivanti da servizi di scambio sul posto (conto scambio)
- ricavi derivanti da vendita con tariffa onnicomprensiva
- ricavi derivanti da vendita di energia elettrica prodotta da altre fonti rinnovabili e assimilate
Non rientrano nel calcolo dei ricavi assoggettati per entrambi i settori:
- imposta sul valore aggiunto e ogni altra voce di natura fiscale
- ricavi da vendita di prodotti finiti e assistenza post vendita (es. impianti fotovoltaici)
- proventi finanziari, dividendi e sopravvenienze attive.
Entro il 31 luglio di ciascun anno, i soggetti assoggettatati devono versare il contributo, nella misura stabilita dalla deliberazione annuale, unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità di seguito riportano:
BANCA POPOLARE DI BARI
IBAN: IT 02 D 05424 01601 000001006000
In sede di versamento dovrà essere specificata:
a. la causale "Contributo AEEG" con l'indicazione dell'anno di riferimento;
b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
Entro il 15 settembre di ciascun anno, i soggetti obbligati al versamento devono inviare all'Autorità apposita dichiarazione on-line, utilizzando il sistema informatico di comunicazione, introdotto con
delibera GOP 35/08, che indichi il soggetto che ha eseguito il versamento, la misura e la data di versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo.
Tutti i soggetti obbligati al versamento, anche nel caso che esso non sia dovuto, devono inviare all'Autorità apposita dichiarazione on-line, utilizzando il sistema informatico di comunicazione introdotto con
delibera GOP 35/08.
In caso di versamento di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, una istanza motivata di rimborso ovvero di compensazione. Per ottenere il rimborso/compensazione è
necessario richiedere tramite e-mail (
contributoaeeg@autorita.energia.it)
il modulo cartaceo da compilare e da ritrasmettere agli uffici dell'Autorità.
Per quanto riguarda la
regolarizzazione di posizione per gli anni pregressi è necessario richiedere tramite e-mail (
contributoaeeg@autorita.energia.it)
il modulo cartaceo da compilare, uno per ogni anno evaso. L'importo da regolarizzare, comprensivo degli interessi legali maturati, che dovranno essere contestualmente essere corrisposti, dovrà essere pagato a mezzo bonifico bancario, le cui coordinate si riportano di seguito:
BANCA POPOLARE DI BARI
Iban: IT 02 D 05424 01601 000001006000 In sede di versamento dovrà essere specificata:
a. la causale "Contributo AEEG" con l'indicazione dell'anno di riferimento;
b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
Gli interessi legali maturati devono essere calcolati secondo il seguente schema di calcolo
(Contributo) x (n. giorni di ritardo) x tasso ufficiale di interessi legali
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36.500
E' possibile contattare gli uffici dell'Autorità attraverso l'indirizzo di posta elettronica dedicato al contributo:
contributoaeeg@autorita.energia.it oppure al numero di telefono 02.65565543.
Helpdesk Si informa che per problemi di natura tecnica relativi all'anagrafica operatori e all'inserimento telematico dei dati è possibile contattare il nostro
Helpdesk al seguente indirizzo di posta elettronica:
infoanagrafica@autorita.energia.it oppure al numero di telefono 800.707.337 (dall'estero +39.080.3495969).
Ultimo aggiornamento: 24 06 2011