Domande e risposte
Chiarimenti al Codice di condotta commerciale
Il Codice di condotta commerciale approvato dalla deliberazione
ARG/com 104/10 trova applicazione nel caso in cui al cliente finale venga offerto un contratto di fornitura a condizioni liberamente definite dalle parti. Si precisa peraltro che l'applicazione al solo mercato libero era già prevista dai precedenti Codici di condotta commerciale, sia di energia elettrica che di gas, non essendoci stata, da questo punto di vista, alcuna modifica.
Pertanto le disposizioni del Codice di condotta commerciale non risulteranno operative nel caso in cui, con riferimento al gas naturale, la proposta contrattuale abbia ad oggetto le sole condizioni economiche e contrattuali regolate (rispettivamente sulla base del TIVG e sulla base della deliberazione
n. 229/01 e s.m.i.). Nell'ipotesi in cui l'operatore, accanto alle condizioni regolate, presenti al cliente anche condizioni di mercato libero, le previsioni del Codice dovranno essere applicate.
L'articolo 3, comma 3.2, del Codice di condotta commerciale si limita a richiamare le vigenti disposizioni in materia, contenute nel Decreto Ministeriale ivi citato. In ragione di ciò, gli obblighi a carico degli esercenti saranno quelli previsti dal Decreto medesimo.

Come previsto dall'articolo 12, nel caso di contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza che non consentano la trasmissione immediata di documentazione, l'esercente la vendita è tenuto a consegnare o trasmettere al cliente finale, entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, una copia integrale di quest'ultimo, la Nota informativa e la Scheda di confrontabilità (se il cliente finale è cliente domestico). Nel caso in cui invece il contratto non sia concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza oppure sia concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano la trasmissione immediata di documentazione, la Nota informativa e la Scheda di confrontabilità (se il cliente finale è cliente domestico) dovranno essere consegnate al cliente in occasione della proposta dell'offerta contrattuale e comunque prima della conclusione del contratto di fornitura. Inoltre, al momento della conclusione del contratto dovrà essere consegnata o trasmessa al cliente finale copia dello stesso in forma cartacea o, a scelta del cliente, su altro supporto durevole.

La variazione del prezzo fisso dovrà considerarsi adeguamento automatico qualora tale automatismo sia esplicitamente previsto in contratto e siano già definiti e predeterminati gli elementi per la determinazione del nuovo corrispettivo e le relative tempistiche di applicazione. Diversamente, varranno le previsioni di cui al comma 13.1, ovvero un preavviso non inferiore a tre mesi, nel caso in cui il contratto preveda che la variazione del prezzo fisso sia, per giustificato motivo, subordinata alla volontà del solo esercente.
Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di condotta, le Schede di confrontabilità dovranno essere consegnate ai soli clienti finali domestici di cui al Codice stesso.
Ultimo aggiornamento: 16 11 2010