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Provvedimenti

Domande e risposte

Chiarimenti al Codice di condotta commerciale

Le previsioni del Codice di condotta commerciale trovano applicazione al solo mercato libero oppure anche ai regimi di tutela?

Il Codice di condotta commerciale approvato dalla deliberazione ARG/com 104/10 trova applicazione nel caso in cui al cliente finale venga offerto un contratto di fornitura a condizioni liberamente definite dalle parti. Si precisa peraltro che l'applicazione al solo mercato libero era già prevista dai precedenti Codici di condotta commerciale, sia di energia elettrica che di gas, non essendoci stata, da questo punto di vista, alcuna modifica.
Pertanto le disposizioni del Codice di condotta commerciale non risulteranno operative nel caso in cui, con riferimento al gas naturale, la proposta contrattuale abbia ad oggetto le sole condizioni economiche e contrattuali regolate (rispettivamente sulla base del TIVG e sulla base della deliberazione n. 229/01 e s.m.i.). Nell'ipotesi in cui l'operatore, accanto alle condizioni regolate, presenti al cliente anche condizioni di mercato libero, le previsioni del Codice dovranno essere applicate.

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In accordo alla previsione di cui all'articolo 3, comma 3.2, del Codice di condotta commerciale, l'esercente la vendita è obbligato ad inserire le informazioni sulla composizione del mix energetico all'interno di offerte commerciali oppure è sufficiente l'inserimento in una apposita sezione del contratto?

L'articolo 3, comma 3.2, del Codice di condotta commerciale si limita a richiamare le vigenti disposizioni in materia, contenute nel Decreto Ministeriale ivi citato. In ragione di ciò, gli obblighi a carico degli esercenti saranno quelli previsti dal Decreto medesimo.
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In accordo all'articolo 12 del Codice di condotta commerciale, la scheda di confrontabilità e la nota integrativa dovranno essere consegnate solo ai clienti per i quali non sia possibile trasmettere copia integrale del contratto concluso a distanza? Ed entro quale termine dovranno essere trasmessi i predetti documenti?

Come previsto dall'articolo 12, nel caso di contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza che non consentano la trasmissione immediata di documentazione, l'esercente la vendita è tenuto a consegnare o trasmettere al cliente finale, entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, una copia integrale di quest'ultimo, la Nota informativa e la Scheda di confrontabilità (se il cliente finale è cliente domestico). Nel caso in cui invece il contratto non sia concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza oppure sia concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano la trasmissione immediata di documentazione, la Nota informativa e la Scheda di confrontabilità (se il cliente finale è cliente domestico) dovranno essere consegnate al cliente in occasione della proposta dell'offerta contrattuale e comunque prima della conclusione del contratto di fornitura. Inoltre, al momento della conclusione del contratto dovrà essere consegnata o trasmessa al cliente finale copia dello stesso in forma cartacea o, a scelta del cliente, su altro supporto durevole.
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La variazione del prezzo fisso applicato deve considerarsi adeguamento automatico, e coma tale sottoposto alla previsione di cui all'articolo 13, comma 13.2, del Codice di condotta commerciale, oppure variazione unilaterale, e come tale sottoposto alla disciplina di cui al comma 13.1 del medesimo articolo?

La variazione del prezzo fisso dovrà considerarsi adeguamento automatico qualora tale automatismo sia esplicitamente previsto in contratto e siano già definiti e predeterminati gli elementi per la determinazione del nuovo corrispettivo e le relative tempistiche di applicazione. Diversamente, varranno le previsioni di cui al comma 13.1, ovvero un preavviso non inferiore a tre mesi, nel caso in cui il contratto preveda che la variazione  del prezzo fisso sia, per giustificato motivo, subordinata alla volontà del solo esercente.
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Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di Condotta risulta abrogata la Scheda di confrontabilità per clienti non domestici?

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di condotta, le Schede di confrontabilità dovranno essere consegnate ai soli clienti finali domestici di cui al Codice stesso.
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Ultimo aggiornamento: 16 11 2010