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Provvedimenti

Domande e risposte

Chiarimenti sulla direttiva in materia di armonizzazione e trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità e gas (Allegato A alla deliberazione ARG/com 202/09)

  1. Le modalità  di esposizione in bolletta dei corrispettivi di vendita sono discrezionali?
    Le modalità di esposizione in fattura dei corrispettivi afferenti il Servizio di vendita non possono essere considerati discrezionali; la direttiva prevede infatti che la fattura del cliente presenti, per la parte relativa ai corrispettivi di vendita, il medesimo livello di dettaglio fornito nei documenti contrattuali da questo firmati. Pertanto se, a titolo di esempio, il contratto di fornitura di energia elettrica dovesse fornire il dettaglio del corrispettivo (ovvero il prezzo previsto e applicato, nonché le eventuali modalità di indicizzazione e variazione previste)  per la componente energia e di quello per le perdite di rete, lo stesso dovrà essere riportato in bolletta nella parte del Quadro di dettaglio relativa ai Servizi di vendita; inoltre, qualora il contratto di mercato libero faccia riferimento alle condizioni economiche relative ai servizio di maggior tutela (ad esempio offerte a sconto), applicando al cliente i medesimi corrispettivi (ad esempio Prezzo per la commercializzazione nella vendita (PCV), DISPbt, prezzo del dispacciamento), questi dovranno essere esposti in bolletta rispettando la terminologia e le modalità di esposizione previste dall'Allegato 1 della direttiva ARG/com 202/09 e dal Glossario di cui al punto 3 della deliberazione medesima.
  2. È obbligatoria l'esposizione dell'informazione relativa al codice REMI relativo alle singole forniture di gas?
    Il combinato disposto dell'articolo 3, comma 3.1, lettera c) e dell'articolo 13, comma 13.2, lettera a), dell'Allegato A alla direttiva ARG/com 202/09 prevede l'obbligo di indicare nel Quadro sintetico, oltre al codice alfanumerico identificativo del punto di riconsegna (PDR), il codice del punto di consegna (codice REMI) che alimenta l'impianto di distribuzione a cui appartiene il punto di riconsegna, secondo quanto già prescritto dall'articolo 5, comma 5.5 della deliberazione 138/04 e s.m.i..
  3. La data di attivazione della fornitura sulla base del contratto in essere deve intendersi come la data di conclusione del contratto o come la data di switching?
    Per data di attivazione di fornitura deve intendersi la data di avvio dell'esecuzione del contratto, ovvero la data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica, in virtù dei contratti di dispacciamento e di trasporto, è in carico all'esercente la vendita o a partire dalla quale la fornitura di gas naturale, in virtù dell'accesso consentito dall'impresa di distribuzione, è in carico all'esercente la vendita; ed, in ogni caso, la data relativa a variazioni contrattuali, quali subentro, voltura, ricontrattualizzazione o rinnovo.
    La finalità dell'inserimento di tale data è quella di dare immediata conoscenza al cliente della data a partire dalla quale gli verranno applicate determinate condizioni economico-contrattuali.
    Qualora tale data non fosse disponibile (ad esempio con riguardo a clienti contrattualizzati da molti anni, per i quali non si è mai verificata una variazione contrattuale), il campo corrispondente potrà rimanere non compilato.
  4. In caso di presenza nel Quadro di sintesi di "oneri diversi", l'IVA esposta è da riferirsi al totale della fornitura? Relativamente al Quadro di dettaglio, è richiesto il calcolo sul totale imponibile in fattura o la separazione degli imponibili per la fornitura di energia elettrica e gas da quelli per oneri diversi?
    L'importo dell'IVA relativa ai corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e/o gas e l'importo dell'Iva relativa agli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura (come, ad esempio, i contributi di allacciamento o gli interessi di mora per ritardato pagamento) devono essere indicati separatamente, nel Quadro sintetico e nel Quadro di dettaglio, solo nel caso in cui l'aliquota Iva da applicare sia diversa. Al contrario, nel caso in cui l'IVA da applicare sia la stessa sia per i corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica e/o gas, sia per gli oneri diversi, vengono indicate la base imponibile e l'IVA complessiva di cui al documento di fatturazione considerato, nel rispetto della normativa fiscale vigente.
  5. È possibile prevedere l'inserimento di una colonna dedicata alla quantificazione dell'IVA nel Quadro di dettaglio, nella quale siano esposte le aliquote corrispondenti alle singole voci?
    La direttiva in tema di trasparenza e armonizzazione dei documenti di fatturazione ha lo scopo di fornire al cliente tutte le informazioni necessarie affinché possa comprendere e controllare la correttezza dei calcoli che portano alla definizione dell'ammontare complessivo della bolletta. Lo schema previsto per il Quadro di dettaglio è esaustivo per quanto concerne le voci che si riferiscono ai Servizi di vendita e di rete. Nello specifico, si sottolinea come l'inserimento di una colonna dedicata alla quantificazione dell'IVA, non prevista dalla direttiva, è ammissibile solo nel caso in cui sia prevista dalla normativa fiscale l'applicazione di aliquote differenziate (ad esempio in relazione ai volumi di consumi di gas); viceversa, nel caso di applicazione della medesima aliquota a tutti gli importi fatturati, risulta ridondante e non rispondere alle richiamate esigenze di semplicità e chiarezza di lettura da parte del cliente, su cui la direttiva si fonda.
  6. La voce "totale della bolletta" nel caso di contratto stipulato dal cliente per fatturazione relativa a più punti di fornitura e/o servizi, ma non rientrante nella categoria di cliente multisito, né dual fuel, può essere esposta in forma aggregata relativamente ai servizi ricevuti in virtù di un contratto multiservizi?
    La direttiva in materia di fatturazione stabilisce precise regole di redazione dei documenti di fatturazione, relativamente alle solo forniture di energia elettrica e/o gas. Pertanto, nell'ipotesi in cui il medesimo esercente fornisce al cliente, ad esempio, energia elettrica ed acqua, nulla osta che la bolletta contenga una sintetica voce "totale della bolletta" in cui sia compreso tutto quanto dovuto dal cliente per i servizi fornitigli. Tuttavia, il documento dovrà poi rispettare la direttiva in oggetto per quanto concerne la fatturazione dei consumi di energia elettrica, ovvero dovrà essere formata da un Quadro sintetico ed uno di dettaglio, conformi a quanto previsto dalla deliberazione ARG/com 202/09.
  7. È corretta l'esposizione delle componenti di trasporto (QT) e di stoccaggio (QS) in due voci distinte all'interno della quota energia figurante nella sezione dedicata ai servizi di vendita?
    Pur nella consapevolezza che tali corrispettivi possono essere definiti sulla base di eventuali quotazioni specifiche effettuate dalle società di vendita, l'Autorità ha ritenuto più opportuno e soprattutto di più chiara e semplice lettura per il cliente, che tali voci fossero inglobate nella quota variabile relativa ai Servizi di rete, trattandosi comunque di servizi non immediatamente afferenti alle attività di vendita.
    Solo qualora la società di vendita applichi corrispettivi per trasporto e stoccaggio, diversi da quelli definiti e aggiornati dall'Autorità, questi dovranno essere opportunamente evidenziati in contratto e di conseguenza riportati in bolletta nella sezione relativa ai Servizi di vendita.
  8. In presenza di corrispettivi unitari posti uguali a zero, può essere lasciata all'esercente la vendita la discrezionalità riguardo alla relativa esposizione in bolletta?
    Al fine di consentire una maggiore leggibilità e semplificazione delle informazioni contenute in bolletta si ritiene opportuno che la fattura non riporti i corrispettivi unitari che vengano ad assumere valore pari a zero.
  9. In merito alla collocazione in bolletta delle informazioni di cui agli articoli 4.2, 4.4 lettera b) e 4.5 lettera a), si precisa quanto segue:
    1. Relativamente all'informazione di cui all'articolo 4.2: con tale disposizione ci si riferisce a contratti in cui la fatturazione dei consumi non avvenga sempre sulla base dei consumi rilevati ad esempio all'ipotesi (non esaustiva di altri possibili casistiche) che il contratto preveda la fatturazione di un quantitativo di kWh, forfetario per ciascun periodo di fatturazione, salvo conguaglio finale. Nel caso dell'esempio il venditore, riporterà in fattura il dato forfetario che viene fatturato al cliente nel periodo di riferimento (consumo fatturato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d)); ma anche, al fine di garantire al cliente la conoscenza dei propri consumi effettivi i dati rilevati, per lo stesso periodo, dal distributore, eventualmente articolati per fasce. Il cliente troverà dunque nel quadro sintetico sia il dato riferito ai consumi fatturati nel periodo che il dato riferito ai consumi rilevati nel medesimo periodo. Analoghe considerazioni possono essere fatte per l'evidenziazione di consumi di gas, qualora diversi dai dati forniti dal distributore.
    2. Relativamente all'informazione di cui all'articolo 4.4 lettera b): l'articolo 13, comma 2 indica gli elementi che devono essere riportati nel Quadro sintetico, fatto salvo quanto previsto, tra gli altri, al comma 4.4, lettera b), ciò al fine di non caricare eccessivamente il medesimo quadro con l'evidenziazione di un ulteriore dato relativo ai consumi già contabilizzati al cliente in precedenti bollette. Tuttavia, al fine di dare conoscenza al cliente di tale eventuale situazione, l'esercente dovrà dare informazione dei consumi già contabilizzati in precedenza nel solo Quadro di dettaglio, esponendo la voce sintetica "Acconti bollette precedenti per quote energia su kWh/Smc", come previsto dagli Allegati 1 e 2 alla delibera in oggetto e come meglio precisato al successivo punto 10.
    3. Relativamente all'informazione di cui all'articolo 4.5 lettera a): in merito all'esposizione del dato relativo al consumo annuo, già peraltro previsto per il settore elettrico dalla precedente direttiva n. 152/06, si è ritenuto opportuno confermare tale previsione così da dare al cliente non solo consapevolezza dei propri consumi, ma un informazione utile anche ad avere una stima della spesa annua cui può andare incontro e per semplificare le operazioni di confronto tra più offerte. Con la nuova direttiva si è optato, anche in base a quanto emerso dalla consultazione, per la collocazione del dato relativo al consumo annuo in una posizione che ne garantisse maggiore evidenza, ovvero nel Quadro sintetico (articolo 4, comma 5), tuttavia considerando che per i clienti con consumi articolati per fasce il Quadro sintetico già potrebbe riportare il prospetto relativo alle letture e ai consumi, del periodo di riferimento, articolati per fasce, si è scelto di lasciare all'esercente la possibilità di pubblicare anche in altra parte della bolletta l'articolazione per fasce del consumo annuo, mantenendo nel Quadro sintetico il solo totale.
  10. È necessaria una voce relativa ad eventuali acconti da includere all'interno dei Servizi di rete?
    Si ritiene opportuno specificare che la deliberazione in oggetto contiene un errore materiale negli Allegati 1 e 2, i quali non riportano una specifica voce relativa agli eventuali acconti per la quota energia relativa ai Servizi di rete. Pertanto, come comunque contenuto nella direttiva all'articolo 14 comma 3, nelle bollette di conguaglio il Quadro di dettaglio riporta la redistribuzione dei consumi rilevati e il ricalcalo, distinguendo quanto fatturato in precedenza per i Servizi di vendita, per i Servizi di rete e per le imposte: tale distinzione si intende realizzata con l'evidenziazione separata di una voce relativa agli acconti su bollette precedenti per i diversi servizi nonché per le imposte.
  11. In che modo deve essere evidenziato il bonus sociale nella fattura del cliente beneficiario?
    A partire dall'entrata in vigore della direttiva in oggetto le modalità di evidenziazione del/dei bonus sociali di cui beneficia il cliente finale dovrà avvenire secondo tali criteri:
    1. nel Quadro sintetico, quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lettera d) comporta l'evidenziazione della sola voce Totale Servizi di rete, al netto degli eventuali bonus sociali a favore del cliente;
    2. nel Quadro di dettaglio il/i bonus sociale dovranno essere evidenziati in detrazione della quota fissa relativa ai Servizi di rete, indicando separatamente gli importi relativi alle diverse tipologie (per l'elettrico bonus per disagio fisico o economico) di compensazione della spesa cui è ammessa la fornitura, nonché dando separata evidenza degli eventuali importi riferiti a periodi precedenti (bonus retroattivo);
    3. qualora il contratto preveda l'applicazione di un corrispettivo onnicomprensivo, che non consente l'evidenziazione separata della sezione relativa ai Servizi di rete, il Quadro di dettaglio riporterà una apposita voce relativa al/ai bonus, secondo le modalità previste al precedente punto.

Ultimo aggiornamento: 03 08 2010