Domande e risposte
Testo Integrato Vendita TIV
Disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati
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La ri-programmazione prevista dall'articolo 19 deve essere completata entro il 31 ottobre 2007. In particolare, in base al combinato disposto del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo le imprese distributrici ri-programmano:
- entro il 30 settembre 2007
- i misuratori relativi a punti di prelievo non domestici cui alla data del 30 giugno 2007 erano applicate le ormai soppresse tariffe per il servizio di vendita del mercato vincolato differenziate per le fasce orarie FB1 e FB2 in modo da rendere possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per le fasce orarie F1, F2, F3, ovvero, in caso di misuratori elettromeccanici, in modo da rendere possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per il periodo comprendente la fascia oraria F1 e per il periodo comprendente le fasce orarie F2 e F3 (F23);
- i misuratori relativi a punti di prelievo domestici cui alla data del 30 giugno 2007 erano applicate le ormai soppresse opzioni tariffarie ulteriori in modo da rendere possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per le fasce orarie F1, F2, F3;
- entro il 31 ottobre 2007
- i misuratori relativi a punti di prelievo non domestici diversi da quelli cui alla data del 30 giugno 2007 erano applicate le ormai soppresse tariffe per il servizio di vendita del mercato vincolato differenziate per le fasce orarie FB1 e FB2 in modo da rendere possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per le fasce orarie F1, F2, F3.
Infine le imprese distributrici sono tenute alla ri-programmazione dei misuratori di punti di prelievo diversi da quelli sopra richiamati su richiesta del cliente finale entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di ri-programmazione.
La messa a disposizione dei dati indicati nella tabella 2 allegata al TIV riguarda, con riferimento alle caratteristiche del singolo misuratore, tutti i dati che il misuratore medesimo permette di ottenere. Costituisce responsabilità dell'impresa distributrice l'eventuale mancata messa a disposizione di tali dati.
Con riferimento ai dati che il misuratore permette di ottenere, se ad esempio il misuratore non è in grado di rilevare l'energia elettrica attiva prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3, i dati indicati in tabella come articolati per fasce orarie non devono essere indicati; se il misuratore non è in grado di rilevare l'energia elettrica reattiva prelevata, tale informazione non va comunicata; analogamente per la comunicazione riguardante la potenza massima prelevata nel mese e per la costante di trasformazione per presenza di trasformatore di corrente.
Anche in base al principio dell'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, nel formato utilizzato per la comunicazione devono essere indicati i campi relativi a tutte le informazioni contenute nella tabella 2 allegata al TIV. Qualora in relazione a un misuratore una delle informazioni non venga comunicata in quanto non ottenibile, il valore corrispondente viene indicato come non disponibile.
No, tali dati devono essere conferenti poiché i dati messi a disposizione dell'utente del trasporto ai sensi del comma 18.3 del TIV sono quelli inerenti i punti di prelievo per i quali:
- il dato è disponibile e non sia mai stato comunicato in precedenza;
- il tentativo di raccolta sia stato effettuato nei 20 giorni precedenti;
- la registrazione dei valori dei totalizzatori sia avvenuta entro i 20 giorni precedenti, qualora il punto sia già tele-gestito e programmato per fasce.
Ne consegue che non possono essere inclusi punti per i quali non si disponga di dati di misura raccolti/registrati o stimati, ad esempio, per i seguenti motivi:
- POD relativi a contratti con un forfait (i.e. forniture provvisorie);
- POD relativi a punti non ancora attivati.
Tali informazioni sono desumibili o dal flusso relativo all'anagrafica dei punti di prelievo inviato al sest'ultimo giorno del mese o dai flussi inerenti la qualità commerciale.
In caso di guasto del contatore i valori del relativo POD vanno regolarmente stimati e comunicati.
Ultimo aggiornamento: 13 04 2010