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Domande e risposte

Separazione funzionale

Separazione funzionale

Il soggetto proprietario ma non utilizzatore di immobilizzazioni necessarie o funzionali per lo svolgimento di una delle attività di cui al comma 4.1 lettere da a) a u) del TIU e che non svolge altre operazioni relative a tale attività, è sottoposto agli obblighi di separazione funzionale e contabile di cui al TIU?

No. La sola proprietà delle immobilizzazioni, senza che a questa si associ lo svolgimento di alcuna delle attività di cui al comma 4.1 lettere da a) a u) del TIU, non fa sorgere obblighi in materia di separazione funzionale né in materia di separazione contabile. Il comma 17.1 del TIU, peraltro, specifica che il soggetto proprietario non utilizzatore delle immobilizzazioni è tenuto esclusivamente a comunicare all'Autorità le informazioni di cui al comma 21.1 lettera f). L'adempimento di tale obbligo può essere effettuato anche per mezzo del soggetto che gestisce le suddette immobilizzazioni.
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È corretto interpretare che le attività diverse includono ogni attività diversa da quelle elencate al comma 4.1 da a) a u) del TIU, anche in campo non energetico?

Si. Le attività diverse sono tutte quelle sia del settore energetico sia di altri settori che non rientrano tra quelle elencate al comma 4.1 da a) a u) del TIU.

 

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È corretto interpretare che l'obbligo di separazione funzionale dell'attività di distribuzione da quella di vendita è posto in capo a tutte le imprese che, in osservanza del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno operato una separazione societaria dell'attività di distribuzione del gas dall'attività di vendita, senza che questo abbia comportato una separazione proprietaria?

Si, l'interpretazione è corretta.

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Siano A, B e C tre società tali che:
· la società A operante nel settore della distribuzione gas è partecipata al 40% dalla società B (impresa verticalmente integrata nel settore elettrico / impresa verticalmente integrata nel settore gas), al 40% dalla società C (operante nel settore della vendita al mercato libero) e per il restante 20% dal Comune;
· la società B è tenuta alla separazione funzionale.
Quali elementi occorre considerare per verificare se la società A sia soggetta o meno alla separazione funzionale?

Gli elementi che occorre considerare per verificare se la società A è soggetta alla separazione funzionale sono relativi alla definizione di impresa verticalmente integrata di cui all'articolo 1 del TIU, ed in particolar modo al concetto di controllo richiamato dalla citata disposizione. Su questa base, nel caso in esame, occorre verificare se la società A è soggetta o meno al controllo (di fatto) da parte o dell'impresa B o dell'impresa C (o congiuntamente da entrambe sulla base, ad es., di patti parasociali), con la conseguenza, in tale evenienza, che l'impresa A risulterebbe parte di un'impresa verticalmente integrata e conseguentemente sarebbe assoggettata agli obblighi di separazione funzionale.

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Una impresa verticalmente integrata soggetta ad unbundling funzionale detiene una partecipazione del 49% in una società che svolge solo attività di distribuzione (sia essa gas o energia elettrica). La società partecipata è soggetta o meno alla separazione funzionale?

Come nel caso precedente, occorre fare riferimento alla definizione di impresa verticalmente integrata di cui all'articolo 1 del TIU e all'esistenza di rapporti di controllo di diritto o di fatto. Se la società partecipata, che svolge attività di distribuzione del gas o dell'elettricità è controllata anche solo di fatto da una impresa verticalmente integrata, allora la società partecipata è tenuta agli obblighi di separazione funzionale.

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Supponiamo che vi sia un gruppo di imprese verticalmente integrato del settore elettrico, la cui società di distribuzione ha meno di 100.000 punti di prelievo: se il gruppo avesse separato societariamente la società di vendita al mercato libero dalla società di distribuzione, è corretto interpretare che tale società risulta comunque esentata dalla separazione funzionale in quanto la società di distribuzione ha meno di 100.000 clienti finali?

Ai sensi di quanto disposto dal comma 7.2 del TIU, nel caso in esame, la società di distribuzione sarà tenuta agli obblighi di separazione funzionale in quanto svolta in condizione di separazione giuridica dalla vendita.

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La gestione centralizzata dei servizi è incompatibile con la disciplina di separazione funzionale di cui al TIU?

No. La gestione centralizzata dei servizi non è ritenuta di per sé contraria alla disciplina di separazione funzionale di cui al TIU. A tal proposito si ribadisce che, ai sensi del comma 11.1 lettera c) del TIU, il gestore indipendente non può essere vincolato ad acquisire beni o servizi nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata, come definita dal TIU. Il gestore indipendente sarà, anche, tenuto ad assicurare che gli acquisti di beni e servizi necessari per l'attività di cui è responsabile avvengano nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza. Conseguentemente si ritiene che, ove le valorizzazioni per le operazioni infragruppo non siano in linea con l'eventuale prezzo di mercato, tali operazioni debbano essere valorizzate al costo.
In ogni caso, il gestore indipendente rimane responsabile per quanto attiene i profili di riservatezza e non discriminazione nella gestione delle informazioni connesse alle attività separate funzionalmente di cui alla parte IV, titolo IV del TIU.

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Una società che svolge attività di distribuzione dell'energia elettrica può svolgere anche l'attività di gestione, manutenzione e sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica, di cui al comma 4.22 lettera c) del TIU, senza separarle funzionalmente fra di loro?

Si. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica e l'attività di gestione, manutenzione e sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica, di cui al comma 4.22 lettera c), possono essere svolte all'interno del medesimo soggetto giuridico senza essere fra loro funzionalmente separate, purché queste, come previsto dal comma 9.1 lettera d), siano svolte in regime di concessione o riguardino servizi basati su infrastrutture di rete svolti in regime di esclusiva.

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La centralizzazione, da parte di una società capogruppo, dell'attività di Internal Audit delle società controllate, nei limiti di quanto previsto dalla specifica normativa in vigore, è compatibile con le norme di separazione funzionale?

Si. La fattispecie non è ritenuta di per sé contraria alla disciplina di separazione funzionale di cui al TIU. In ogni caso, il gestore indipendente rimane responsabile per quanto attiene i profili di riservatezza e non discriminazione nella gestione delle informazioni connesse alle attività separate funzionalmente di cui alla parte IV, titolo IV del TIU, anche garantendo la tracciabilità delle richieste di accesso a tali informazioni, ai sensi del comma 15.2.

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I vincoli di riservatezza da includere nei contratti di impiego dei componenti del gestore indipendente previsti nel comma 11.4 lettera c) del TIU ed il richiamo presente nel medesimo comma all'articolo 2125 del Codice civile, comportano il divieto per i componenti del gestore indipendente di assumere, terminato il proprio mandato, altri incarichi nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata?

Il comma 11.4 lettera c) del TIU prevede che siano inclusi, nei contratti di impiego dei componenti del gestore indipendente, vincoli di riservatezza in ordine al trattamento e alla divulgazione dei dati di cui vengono in possesso nel corso del loro incarico. La durata di tali vincoli di riservatezza, in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di cambiamento di mansione nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata, dovrà essere stabilita in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2125 del Codice Civile in materia di patti di non concorrenza, richiamato nello stesso comma 11.4 del TIU.
Nel rispetto di tali vincoli, non vi è pertanto alcun impedimento in capo ai componenti del gestore indipendente, in ordine a successivi rapporti di lavoro o prestazioni professionali, anche nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata.

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È possibile ai sensi del TIU concentrare in una società capogruppo l'attività di distribuzione sia dell'energia elettrica sia del gas procedendo all'interno della medesima società alla separazione funzionale di tali attività da quella di produzione di energia elettrica?
In caso affermativo, è possibile nominare il gestore Indipendente in seno alla capogruppo avvalendosi della modalità alternativa prevista dai commi 11.5, 11.6 e 11.7 del TIU e, di conseguenza, alla luce delle preclusioni previste dal comma 13.3 lettera a), nominare quali componenti del gestore indipendente personale che si occupa esclusivamente della distribuzione, non legato ad altre società o ad altri rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza?

Dalla lettura congiunta del comma 1, che definisce il concetto di impresa verticalmente integrata, e del comma 2 del TIU, scaturisce il principio che l’applicazione della separazione funzionale prescinde dall’organizzazione societaria che la singola impresa o il gruppo di imprese intendono adottare. Inoltre, gli obblighi di separazione societaria derivano esclusivamente dalla normativa primaria e non dalle disposizioni contenute nel TIU. L’organizzazione societaria rimane pertanto una libera scelta dell’esercente nell’ambito dei limiti imposti dalla normativa primaria. Rimane, altresì, libera scelta dell’esercente la possibilità di nominare il gestore indipendente in deroga alle disposizioni di cui al comma 11.2 lettera a) del TIU, secondo le disposizioni di cui ai commi 11.5, 11.6 e 11.7 del medesimo.

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Un'impresa che opera sia nell'attività di distribuzione che nell'attività di vendita di energia elettrica, che serve meno di 100.000 punti di prelievo, ma che fa parte di un gruppo verticalmente integrato che nel complesso delle prestazioni verso l'esterno supera i limiti di cui al comma 7.2, come può adempiere agli obblighi di separazione funzionale?

Le imprese che, pur servendo un numero di punti di prelievo inferiore a 100.000, fanno parte di un gruppo verticalmente integrato, per effetto della disposizione di cui al comma 7.3 del TIU, sono soggette agli obblighi di separazione funzionale secondo le disposizioni di cui alla Parte IV del TIU. Nel caso di specie, tuttavia, lo svolgimento congiunto dell'attività di distribuzione e di vendita dell'elettricità da parte di queste imprese pone problemi nell'assolvimento dei citati obblighi con riferimento alle modalità di nomina del gestore indipendente sia secondo il comma 11.2 che secondo il comma 11.5; si ritiene, pertanto, che lo svolgimento nell'ambito della stessa impresa delle due attività sia incompatibile con le finalità della separazione funzionale. Il problema è analogo nel caso di impresa di distribuzione di elettricità che controlli un'impresa di vendita di elettricità e che debba assolvere gli obblighi di separazione funzionale.

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Come deve essere inteso il concetto di rapporto di controllo di diritto o di fatto richiamato nella definizione di impresa verticalmente integrata di cui al comma 1.1 del TIU? Per esempio, una società di distribuzione del gas naturale le cui quote azionarie siano detenute con una maggioranza relativa da un'impresa verticalmente integrata, che ne è anche partner industriale e ne nomina l'amministratore delegato, e per la parte restante siano detenute da un'azionariato significativamente frammentato, rientra nel concetto di impresa verticalmente integrata e quindi è soggetta agli obblighi di separazione funzionale?

Il concetto di controllo di cui al comma 1.1 del TIU, in merito all'impresa verticalmente integrata, si rifà al regolamento CEE 139/04, articolo 3, paragrafo 3, che prevede che si abbia il controllo in presenza di diritti, contratti che conferiscono, da soli o congiuntamente e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa. Trattasi in particolare di:
a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.
Nel caso in oggetto, la presenza di un azionariato di minoranza frammentato e soprattutto la nomina parte dell'impresa verticalmente integrata dell'amministratore delegato sembrano far ricadere la fattispecie nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b). Pertanto, l'impresa risulterebbe controllata dall'impresa verticalmente integrata ai sensi del TIU e quindi soggetta agli obblighi di separazione funzionale.

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Il rapporto di lavoro o di collaborazione intercorrente tra un componente del gestore indipendente di un'impresa tenuta alla separazione funzionale e una società del gruppo verticalmente integrato che opera esclusivamente nel settore della gestione del servizio idrico nonché mera proprietaria delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale, é compatibile con le disposizioni della separazione funzionale ai sensi del TIU?

Dal momento che la società del gruppo verticalmente integrato gestisce il servizio idrico ed è mera proprietaria delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e non svolge alcuna attività nel settore elettrico e del gas, il rapporto di lavoro o di collaborazione intercorrente tra la stessa e uno o più componenti del gestore indipendente non sembra essere in contrasto con le disposizioni del TIU. Rimane, tuttavia, responsabilità del gestore indipendente, nonché in ultima analisi della società capogruppo ai sensi del comma 7.4 del TIU, assicurare che non sussistano situazioni anche di fatto che possano compromettere l'indipendenza dei componenti del gestore anche in relazione ai suddetti rapporti di lavoro.

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È possibile, nell'ambito di una medesima impresa, esercitare l'attività di misura del gas naturale e l'attività di misura dell'energia elettrica attraverso un'unica struttura organizzativa?

Si. L'interpretazione prospettata è corretta.

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Un'impresa costituita nel corso del 2010, anche per effetto di operazione straordinaria, è tenuta agli obblighi informativi relativi alla separazione funzionale previsti dalla determinazione n. 6/10 del 20 ottobre 2010?

La Parte IV del TIU (Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, n.11/07) ha disciplinato gli obblighi di separazione funzionale per gli esercenti che, facendo parte di un impresa verticalmente integrata, operano in una delle attività previste dal comma 7.1 del medesimo TIU. Il comma 4 della deliberazione n. 11/07, inoltre, ha stabilito al 1 gennaio 2008 il termine per la prima attuazione degli obblighi di cui al comma 8.1 del TIU.
Il comma 12.6 del TIU ha previsto che per le imprese che iniziano ad operare successivamente all'entrata in vigore della deliberazione n. 11/07, le comunicazioni di cui al comma 12.3 del medesimo TIU, per il primo anno di attività, siano effettuate entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Tutte le imprese iscritte nell'anagrafica operatori dell'Autorità, che abbiano dichiarato di svolgere nella medesima anagrafica almeno una delle attività previste dal comma 7.1 del TIU, sono soggette agli obblighi di comunicazione in merito alla separazione funzionale, entro il termine stabilito dalla determinazione n. 6/10 del 20 ottobre 2010.
Alla luce della citata normativa, pertanto, le imprese che abbiano operato nel corso del 2010 in una delle attività di cui al comma 7.1 del TIU e che, anche per effetto di operazione straordinaria, abbiano cessato lo svolgimento di suddette attività o abbiano ceduto o conferito ad altra impresa il relativo ramo di azienda, sono comunque tenute agli obblighi informativi per il medesimo anno previsti dalla parte IV del TIU. Tali imprese, pertanto, sono tenute per il 2010 a:
  • trasmettere i documenti obbligatori di cui al comma 7.7 lettera b), 11.1 lettera b) e 12.3 del TIU, a mezzo sistema telematico di separazione funzionale, anche tramite la società cessionaria del ramo d'azienda o società neo costituita per effetto di operazione straordinaria;
  • qualora il sistema telematico di separazione funzionale non fosse a queste accessibile, trasmettere alla Direzione tariffe i documenti di cui al precedente alinea con altra modalità.

D'altro canto, le imprese costituite nel corso del 2010, anche per effetto di operazione straordinaria, che svolgono almeno una delle attività di cui al comma 7.1 del TIU, sono tenute a dichiarare le informazioni di stato previste dalla raccolta telematica di separazione funzionale; tali informazioni comprendono il programma di adempimenti. Tali imprese possono omettere la comunicazione dei documenti obbligatori per il 2010 e trasmetterli, invece, a partire dal 2011 entro il 30 giugno del medesimo anno. Ai fini della raccolta del 2010, in sostituzione dei documenti obbligatori, le medesime imprese sono tenute a trasmettere tramite sistema:

  • una dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale che attesti la situazione dell'impresa per il 2010 e l'impegno al caricamento dei documenti obbligatori per l'anno successivo;
  • l'informazione che l'impresa che ha eventualmente ceduto o conferito il ramo di azienda ha assolto agli obblighi informativi di cui alla parte IV del TIU secondo le modalità precedentemente illustrate.
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Il controllo azionario da parte di persone fisiche di un'impresa che esercita attività di distribuzione del gas naturale e, contemporaneamente, di un'impresa che esercita attività di vendita del gas naturale è assimilabile al concetto di impresa verticalmente integrato definito dal TIU e fa rientrare pertanto le suddette imprese negli obblighi di separazione funzionale?

Il controllo da parte delle medesime persone fisiche di un'impresa operante nella distribuzione del gas naturale e, contemporaneamente, di un'impresa operante nella vendita di gas naturale non comporta alcuna variazione in merito all'appartenenza delle suddette imprese ad un gruppo di imprese verticalmente integrato, così come definito dal TIU, dal momento che i soci persone fisiche si troverebbero comunque a svolgere attività di coordinamento e controllo sulle citate imprese. Pertanto, anche nella situazione configurata, permangono in capo alla due imprese tutti gli obblighi di separazione funzionale previsti dal TIU.
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Ultimo aggiornamento: 19 05 2011