Domande e risposte
Chiarimenti sul sistema indennitario
L'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 219/10 prevede che la registrazione al sistema informatico previsto dal Regolamento e dalla disciplina semplificata per l'anno 2011 (di seguito: disciplina semplificata) è condizione necessaria per poter presentare una richiesta di indennizzo. Successivamente alla presentazione della richiesta di indennizzo, il Gestore verifica che tale richiesta sia completa degli elementi previsti ai sensi del comma 4.1 dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09 come modificata dalla deliberazione ARG/elt 219/10 e che sia stata presentata nel periodo compreso tra 6 mesi e 12 mesi dalla data di effetto dello
switching del punto di prelievo nella titolarità del cliente finale soggetto passivo del credito.
Conseguentemente, la richiesta di indennizzo risulta ammissibile anche con riferimento a
switching la cui data di effetto sia relativa a 6/12 mesi precedenti rispetto alla richiesta di partecipazione. Con riferimento alla prima implementazione, la citata deliberazione prevede comunque che la data di effetto dello
switching non può essere precedente all'1 gennaio 2011.
Il comma 2.1 dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09 come modificata dalla deliberazione ARG/elt 219/10 prevede che l'indennizzo sia garantito all'esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello
switching. Di conseguenza, ai fini della determinazione del credito, possono essere considerate tutte le fatture non pagate che abbiano contabilizzato consumi, o parte di consumi, relativi agli ultimi 3 mesi di erogazione del servizio. L'importo del credito è pari alla somma degli importi relativi alle citate fatture non pagate, senza l'esigenza di scorporare la parte di tali fatture relativa ai consumi degli ultimi mesi. Va sottolineato che comunque il valore dell'indennizzo che viene riconosciuto all'esercente la vendita uscente, stante le modalità di determinazione dell'indennizzo medesimo riportate nel Regolamento e nella disciplina semplificata, non sarà comunque superiore al valore medio degli importi fatturati con riferimento a 2 (due) mesi di erogazione della fornitura, fatti salvi eventuali corrispettivi C
MOR precedente non riscossi.
Il comma 2.2 dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09 come modificata dalla deliberazione ARG/elt 219/10 prevede, tra l'altro, che il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore. In questo caso, quindi, se le fatture non pagate considerate contabilizzano corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore, il credito dovrà essere determinato scorporando la quota parte dell'importo delle fatture considerate relative a tali corrispettivi.
Ai fini del calcolo dell'indennizzo l'esercente deve prendere in considerazione gli importi fatturati relative a due fatture consecutive emesse negli ultimi dodici mesi solari. Tali fatture non devono comprendere, secondo quanto specificato nella risposta alla domanda 3, i corrispettivi per la ricostruzione dei consumi.
Nel caso di clienti che hanno stipulato un contratto relativamente a più punti di prelievo, la richiesta di indennizzo può essere presentata a condizione che l'esercente la vendita abbia cessato il rapporto contrattuale con il cliente finale con riferimento alla totalità dei punti di prelievo oggetto del contratto. Di conseguenza, con riferimento a tali clienti:
- le richieste di indennizzo devono essere presentate se il contratto con il cliente finale è stato interamente risolto;
- il credito viene contabilizzato con riferimento agli importi fatturati e non pagati relativi agli ultimi 3 mesi di fornitura nei confronti del cliente finale;
- l'indennizzo viene determinato con riferimento alle fatture emesse nei confronti del cliente finale.
Deve essere presentata una richiesta di indennizzo per ciascun POD (entro i termini di ammissibilità di ciascuna richiesta) ed il livello del credito e dell'indennizzo dovranno essere attribuiti a ciascun POD sulla base di quanto fatturato per il singolo punto o, se tale dato non è disponibile, sulla base del relativo consumo.
La fatturazione del corrispettivo C
MOR può essere effettuata con le medesime modalità con cui l'esercente la vendita provvede alla fatturazione dei corrispettivi aggiornati dall'Autorità relativi al servizio di distribuzione.
Se la richiesta di chiusura o di modifica della titolarità del punto perviene all'impresa di distribuzione entro il termine a sua disposizione per l'identificazione dell'esercente la vendita entrante, la richiesta di indennizzo non può più avere seguito.
Nel caso in cui, invece, la richiesta di chiusura o di modifica della titolarità del punto perviene dopo tale termine, la richiesta di indennizzo prosegue l'iter previsto.
Ultimo aggiornamento: 18 05 2011