Emblema della Repubblica Italiana
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Domande e risposte

La liberalizzazione del mercato per i clienti non domestici

I venditori

Come è possibile riconoscere gli addetti alla promozione delle offerte?

Il personale incaricato di contattare i clienti per promuovere offerte commerciali deve sempre qualificarsi, e consegnare al cliente un documento dal quale risultino i propri elementi identificativi e gli elementi che identificano l'impresa di vendita per cui opera (indirizzo, numeri telefonici, fax, sito Internet&).
Inoltre, prima di chiedere al cliente qualunque dato o documento che riguarda la fornitura di elettricità, il personale di vendita deve informare il cliente che il contatto ha lo scopo di presentare un'offerta commerciale e proporre la sottoscrizione di un contratto.

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In che modo i venditori possono contattarmi per propormi un'offerta commerciale?

La promozione delle offerte su iniziativa del venditore può avvenire, oltre che attraverso la pubblicità, anche attraverso contatti individuali con il cliente: ad esempio, con la vendita porta a porta, o con banchetti nei centri commerciali o nelle strade, o al telefono.

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Quali informazioni mi devono essere fornite prima della sottoscrizione di un contratto?

Chiunque contatti un cliente per proporre un nuovo contratto deve sempre:

  • farsi chiaramente identificare, specificare l'impresa di vendita per cui opera e fornire i recapiti per ogni eventuale contatto con l'impresa;
  • fornire informazioni dettagliate sul contratto proposto, e in particolare su:
    • il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
    • le eventuali altre spese a carico del cliente previste dal contratto;
    • la durata del contratto;
    • come e quando saranno misurati i consumi;
    • con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio;
    • i tempi di recesso.
  • informare il cliente sul prezzo di riferimento e le condizioni standard di fornitura definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (condizioni di maggior tutela), che devono essere sempre presenti nel ventaglio di offerte dei venditori
  • consegnare al cliente la scheda informativa sugli obblighi dei venditori e la scheda di confronto dei prezzi, previste dal Codice di condotta commerciale;
  • specificare i tempi tecnici necessari per l'effettiva sostituzione del precedente venditore;
  • informare il cliente che il venditore gestirà per suo conto i contratti per i servizi tecnici necessari alla regolare consegna dell'energia fino al contatore (trasporto, dispacciamento, distribuzione e misura);
  • indicare, se ce ne sono, le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta.

Se il cliente viene contattato per telefono o e-mail, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.

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L'impresa che fornisce il servizio di maggior tutela può fornire informazioni sulle offerte di mercato libero?

No, il servizio di maggior tutela deve essere svolto in modo neutrale, e l'impresa che lo fornisce non può influenzare le scelte del cliente. Per evitare confusione nei clienti e impedire che alcuni venditori del mercato libero siano avvantaggiati perché forniscono anche il servizio di maggior tutela o per i loro legami societari con imprese che forniscono il servizio di maggior tutela, l'Autorità ha stabilito che:

  • se la stessa impresa di vendita fornisce sia il servizio di maggior tutela sia il servizio di vendita nel mercato libero, i suoi canali di comunicazione con i clienti devono separare le funzioni dedicate al servizio di maggior tutela da quelle dedicate al mercato libero, in modo trasparente ed evitando di avvantaggiare i canali dedicati al mercato libero. Questo obbligo riguarda in particolare il servizio telefonico (call center), i moduli e la documentazione contrattuale, il sito Internet e gli uffici aperti al pubblico.
  • se nello stesso gruppo societario sono presenti imprese operano nel mercato libero e imprese che forniscono il servizio di maggior tutela, queste ultime non possono dare informazioni né promuovere le offerte dell'impresa che opera sul mercato libero. Questo. Per lo stesso motivo, se le imprese di un gruppo societario evidenziano il marchio del gruppo nelle comunicazioni ai clienti (moduli contrattuali, bollette), devono affiancare al marchio una chiara indicazione del servizio o dell'attività svolta (maggior tutela o mercato libero).
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