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Domande e risposte

Bonus gas

Retroattività

Nel dettaglio, come viene erogato il bonus retroattivo per il 2009?

Per ottenere il riconoscimento del bonus retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2009, i cittadini dovranno presentare la richiesta del bonus entro e non oltre il 30 aprile 2010.

Per ottenere il riconoscimento del bonus retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2009, i cittadini dovranno presentare la richiesta del bonus entro e non oltre il 30 aprile 2010.

 

Istanze di bonus presentate in relazione ad una fornitura intestata/utilizzata al momento della presentazione della domanda


Bonus 2009
Bonus 2010
Attestazione ISEE emessa prima del 2008
No
No
Attestazione ISEE emessa nel 2008
Si
No
Attestazione ISEE emessa nel 2009, ma scaduta all'atto della richiesta
Si
Quota parte
Attestazione ISEE emessa nel 2009, valida all'atto della richiesta, presentata entro il 30 aprile 2010
Si
12 mesi a partire
dalla richiesta
Attestazione ISEE emessa nel 2009, valida all'atto della richiesta, presentata dopo il 30 aprile 2010
No
12 mesi a partire
dalla richiesta
Attestazione ISEE emessa nel 2010, presentata entro il 30 aprile 2010
Si
12 mesi a partire
dalla richiesta
Attestazione ISEE emessa nel 2010, presentata dopo il 30 aprile 2010
No
12 mesi a partire
dalla richiesta

 

Istanze di bonus presentate in relazione ad una fornitura cessata
(istanze ammesse solo fino al 30 aprile 2010)

Bonus 2009
Bonus 2010
Attestazione ISEE emessa prima del 2008
No
No
Attestazione ISEE emessa nel 2008
Si
No
Attestazione ISEE emessa nel 2009, ma scaduta all'atto della richiesta
Si
No
Attestazione ISEE emessa nel 2009, valida all'atto della richiesta
Si
No
Attestazione ISEE emessa nel 2010
Si
No
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Chi eroga il bonus retroattivo 2009?

La quota retroattiva del bonus verrà erogata sia ai clienti diretti che ai clienti indiretti in un'unica soluzione da Poste Italiane attraverso un bonifico domiciliato.
Il bonifico domiciliato sarà messo in pagamento, e disponibile per essere riscosso, per un periodo di 60 giorni a partire dal terzo mese successivo all'inserimento dei dati dell'istanza nel sistema informatico.

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Affinché il bonus gas venga riconosciuto retroattivamente quanti moduli bisogna presentare?

Per ottenere il bonus retroattivamente è necessario presentare un solo modulo.

  • modulo A GAS per richiedere il bonus con esclusivo riferimento ad una fornitura individuale;
  • modulo B GAS per richiedere il bonus con riferimento, oltre che alla fornitura individuale, anche ad un impianto condominiale;
  • modulo C GAS per richiedere il bonus con riferimento con esclusivo riferimento ad un impianto condominiale
  • modulo D GAS per richiedere il bonus nel caso in cui il richiedente, al momento della presentazione dell'istanza, non è né intestatario di una fornitura individuale né utilizzatore di una fornitura centralizzata, ma lo era in un periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 e la data di presentazione della domanda.
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Da chi va compilato il modulo F GAS?

Il modulo va compilato dai clienti domestici che compilano il modulo A_GAS o B GAS o D_GAS, e che presentano domanda di bonus entro il 30 aprile 2010, nel caso in cui vogliano indicare un soggetto diverso dal beneficiario del bonus come soggetto delegato ad incassare il bonifico domiciliato erogato da Poste Italiane relativo alla quota parte retroattiva del bonus.
I clienti domestici indiretti, vale a dire i soggetti che fanno istanza di bonus utilizzando il modulo C GAS, non devono compilare il modulo F GAS in quanto le informazioni relative al delegato sono già richieste nel modulo C GAS.

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E’ possibile ottenere il bonus retroattivamente per l’anno 2009 se nel frattempo si è cambiata la residenza?

Il soggetto che fa richiesta entro il 30 aprile 2010 potrà ottenere il bonus per l'anno 2009 anche se nel frattempo ha cambiato residenza.
Più nel dettaglio, se al momento della presentazione della domanda (nella nuova residenza) il richiedente ha una fornitura intestata o utilizza un impianto condominiale, il richiedente medesimo deve presentare una istanza di bonus in relazione alla fornitura in uso (moduli A GAS o B GAS o C GAS): in tal modo, se ammesso all'agevolazione, ottiene il bonus per i 12 mesi successivi e, retroattivamente, per l'anno 2009, indipendentemente dal fatto che nei mesi precedenti la presentazione della domanda abbia cambiato residenza.

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Non sono riuscito a riscuotere in tempo il bonus che dovevo ritirare in posta. Cosa devo fare per poterlo ritirare?

I clienti che hanno ricevuto una comunicazione da parte di Poste Italiane per recarsi presso un ufficio postale a ritirare il bonus depositato tramite bonifico, e non si sono recati a ritirarlo entro il termine fissato nelle comunicazione, possono fare richiesta di riemissione del bonifico compilando l'apposito modulo G reperibile presso gli uffici del comune o sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e gas.
Attenzione, la domanda di riemissione deve essere presentata almeno 1 mese dopo la data di scadenza ultima indicata nella comunicazione di Poste. Ad esempio, se nelle lettera era indicata come data di fine disponibilità del bonifico il 31/12/2011, la data da cui si può presentare la domanda di remissione è il 01/02/2012.
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Chi deve presentare il modulo per la domanda di riemissione del bonifico?

Il modulo G può essere presentato dal cliente domestico beneficiario dell'agevolazione e intestatario delle fornitura, oppure da un delegato munito di apposita delega da parte del cliente a cui è intestata la fornitura. Compilando il modulo il cliente può delegare una persona diversa da quella indicata come delegato nella precedente richiesta di bonus.
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Dove si presenta il modulo G?

Il modulo G si può presentare al proprio Comune di residenza o presso uno sportello CAF indicato dal Comune. Se il cliente ha cambiato residenza dopo aver ricevuto la comunicazione di Poste Italiane, dovrà presentare la domanda nel nuovo Comune.
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