L'allacciamento è la connessione dell'impianto di utenza alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. E' realizzato dal distributore locale con la posa della presa (l'impianto che collega il contatore alla rete di distribuzione) e del contatore.
L'allacciamento alle reti elettriche soggette all'obbligo di connessione di terzi, cioè quelle gestite in regime di concessione, non può mai essere rifiutato, tranne quando la sua realizzazione compromette la continuità del servizio; in questo caso il rifiuto dell'allacciamento deve essere motivato dall'impresa che gestisce la rete.
L'attivazione della fornitura, cioè la possibilità di prelevare energia elettrica, può essere ottenuta solo se l'utenza è allacciata alla rete ed è stato stipulato un contratto di fornitura. Se il cliente richiede la fornitura per un'utenza non ancora allacciata, l'attivazione è realizzata dal distributore locale su richiesta del venditore in occasione dell'allacciamento, mediante la rimozione dei sigilli dal contatore o, per i contatori telegestiti, con l'abilitazione a distanza da parte dell'esercente.
La disciplina degli allacciamenti riguarda anche le altre prestazioni svolte dal distributore su richiesta del cliente o del suo fornitore, il cui costo non è coperto dalle tariffe di distribuzione:
Dal 2008 questa disciplina è definita nell'Allegato B alla delibera n. 348/07, che ha sostituito le regole preesistenti al nuovo assetto del mercato liberalizzato.
Fino al 31 dicembre 2007 la disciplina degli allacciamenti era contenuta nel provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (Cip) n. 42/1986, e successive modifiche e integrazioni.
Per le utenze alimentate in bassa e in media tensione il contributo da versare per l'allacciamento è determinato in misura forfetaria, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti per realizzare ogni singola connessione. Questa soluzione è stata adottata per rendere l'allacciamento economicamente accessibile a tutti i clienti, anche nel caso in cui è necessario realizzare lavori molto costosi.
Fanno eccezione alcuni casi particolari, indicati nel Titolo V dell'Allegato B alla delibera n. 348/07, per i quali il contributo è determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal distributore per realizzare i lavori.
Per i clienti alimentati in alta tensione il contributo è invece sempre determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal distributore per realizzare i lavori.
Con il pagamento del contributo di allacciamento, il cliente ottiene il diritto di accedere alla rete elettrica entro i limiti della potenza disponibile, cioè la massima potenza che può essere prelevata senza che l'utenza sia disalimentata (ad esempio, con l'intervento del limitatore eventualmente installato nel contatore).
Per le forniture fino a 30 kW, il limitatore della potenza prelevata deve essere tarato al 10% in più della potenza indicata nel contratto di fornitura.
Se il cliente ha bisogno di prelevare una potenza superiore, deve richiedere un aumento della potenza disponibile.