Dal 1 gennaio 2009 è entrata in vigore la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvata con deliberazione ARG/gas 159/08.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 della RTDG, le tariffe obbligatorie di distribuzione e misura del gas naturale sono differenziate in sei ambiti tariffari:
Con deliberazione ARG/gas 206/09 l'Autorità ha approvato le componenti delle tariffe obbligatorie dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale, di cui al comma 35.3, lettere a) e b) della RTDG, per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2010.
tabelle (6a e 6b allegato A delibera ARG/gas 206/09)
Il valore delle componenti UG1, GS, RE ed RS di cui al comma 35.3, lettere c), d), e) e f) della RTDG è stabilito dall'Autorità e soggetto ad aggiornamento trimestrale.
III trim 2010
| Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all'art. 35 della RTDG |
centesimi di euro/standard metro cubo |
| componente tariffaria UG1 | 0,1000 |
| componente tariffaria GS | 0,1135 |
| componente tariffaria RE | 0,4091 |
| componente tariffaria RS | 0,0313 |
Il valore delle componenti UG1, GS, RE ed RS di cui al comma 35.3, lettere c), d), e) e f) della RTDG è stabilito dall'Autorità e soggetto ad aggiornamento trimestrale.
I e II trim 2010
| Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all'art. 35 della RTDG |
centesimi di euro/standard metro cubo |
| componente tariffaria UG1 | 0,3500 |
| componente tariffaria GS | 0,2270 |
| componente tariffaria RE | 0,1126 |
| componente tariffaria RS | 0,0313 |
(tabella 7 della delibera ARG/com 211/09 e della delibera ARG/com 44/10)
Ai sensi dell'articolo 86 della RTDG, ciascuna impresa distributrice applica opzioni tariffarie approvate dall'Autorità, differenziate per "ambito gas diversi" (costituito dall'insieme delle località gas diversi appartenenti alla medesima regione e servite dalla medesima impresa distributrice, ai sensi del comma 1.1 della medesima RTDG).
Con la delibera ARG/gas 206/09 l'Autorità ha approvato le opzioni tariffarie per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2010 per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate.
tabella (tabella 7 dell'allegato A alla delibera ARG/gas 206/09)
L'articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08 prevede che le imprese distributrici fino al 30 giugno 2009 applicano le tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008.
Con deliberazione ARG/gas 79/09 l'Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale, di cui al comma 35.1, lettere a) e b) della RTDG, per il periodo 1 luglio 2009 - 31 dicembre 2009.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 della RTDG, le tariffe obbligatorie di distribuzione e misura sono differenziate in sei ambiti tariffari:
L'articolo 5, comma 1, della medesima deliberazione ARG/gas 79/09 ha fissato la maggiorazione delle componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione, posta a carico dei clienti domestici, di cui alla deliberazione n. 157/07.
La suddetta maggiorazione è posta pari a 32 centesimi di euro/punto di riconsegna e trova applicazione nel periodo 1 luglio 2009 - 31 dicembre 2009.
Il valore delle componenti di cui all'articolo 35, lettere c), d), e) e f) della RTDG è stabilito dall'Autorità e soggetto ad aggiornamento trimestrale.
Con la medesima deliberazione ARG/gas 79/09 l'Autorità ha altresì approvato le opzioni tariffarie provvisorie per il periodo 1 luglio 2009 - 31 dicembre 2009 per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate. Tali opzioni potranno essere applicate retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2009, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 7.3 della deliberazione ARG/gas 79/09.