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Scambio sul posto

Riferimenti normativi

Lo scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il servizio di scambio sul posto è stato inizialmente previsto dall'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge n. 133/99, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW.

Il servizio di scambio sul posto è poi stato confermato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, sempre per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, il comma 2 di tale articolo prevede che nell'ambito della disciplina dello scambio sul posto non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta.

Infine, con la legge n. 244/07 e con il decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il servizio di scambio sul posto è stato esteso anche agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007.

Lo scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento

Lo scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW è stato introdotto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 20/07. In particolare, tale articolo prevede che la regolazione dello scambio sul posto tenga conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti. Le disposizioni relative allo scambio sul posto per la cogenerazione ad alto rendimento, a differenza delle corrispondenti disposizioni relative alle fonti rinnovabili, non impediscono la vendita dell'energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi.

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Riferimenti regolatori

Le disposizioni relative al servizio di scambio sul posto sono attualmente definite nell'Allegato A della deliberazione ARG/elt 74/08 recante "Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)"; tali disposizioni sono entrate in vigore dall'1 gennaio 2009.

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Cosa si intende con il termine scambio sul posto

Il servizio di scambio sul posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l'energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Nello scambio sul posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. Condizione necessaria per l'erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete pubblica.

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Chi può accedere allo scambio sul posto e chi lo eroga

Con la deliberazione ARG/elt 74/08, in applicazione dall'1 gennaio 2009, l'Autorità ha previsto che lo scambio sul posto sia erogato da un unico soggetto su base nazionale (il GSE) e non più dalle imprese distributrici. Lo scambio sul posto può essere erogato a soggetti, denominati utenti dello scambio sul posto, per i quali si verifichino le seguenti condizioni:

  • l'utente dello scambio è un cliente finale (libero o in maggior tutela) o un soggetto mandatario del cliente finale, qualora quest'ultimo operi sul libero mercato;
  • l'utente dello scambio è titolare o dispone di:
    1. impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW e impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007. Rientrano le centrali ibride qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale;
    2. impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
  • l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio.
  • il punto di connessione dell'utente dello scambio (attraverso cui l'energia elettrica è immessa e prelevata) alla rete è unico.

Qualora lo scambio sul posto sia riferito ad un impianto fotovoltaico oggetto di incentivazione ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 o 19 febbraio 2007, l'utente dello scambio sul posto coincide con il soggetto responsabile che percepisce l'incentivo in conto energia.

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Procedure per lo scambio sul posto

Il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto presenta istanza al GSE utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE stesso. Nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto indica se intende vendere la propria produzione in eccesso o se intende portarla a credito per gli anni successivi. Il GSE stipula con il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto una convenzione, di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile, che regola lo scambio e le relative tempistiche e che sostituisce i normali adempimenti relativi all'immissione di energia elettrica (trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica immessa), ma che non sostituisce i normali adempimenti relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata.

Il GSE predispone un apposito portale informatico ai fini della gestione tecnica, economica ed amministrativa dello scambio sul posto.

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Struttura della nuova disciplina dello scambio sul posto e la sua integrazione nel mercato elettrico

La figura rappresenta schematicamente la struttura del nuovo scambio sul posto, evidenziando la sua integrazione nell'attuale struttura del sistema elettrico. In particolare, l'utente dello scambio sul posto acquista l'intera quantità di energia elettrica prelevata da un qualsiasi venditore (ivi inclusi i venditori in maggior tutela per gli aventi diritto). Inoltre, il medesimo utente sigla con il GSE la convenzione per lo scambio sul posto, sulla base della quale il GSE prende in consegna l'intera quantità di energia elettrica immessa, vendendola sul mercato e regolando i contratti di trasporto e di dispacciamento con le imprese distributrici e con Terna. Il GSE, sempre nell'ambito della convenzione per lo scambio sul posto, eroga all'utente dello scambio un contributo finalizzato:

  • alla compensazione economica tra il valore associato all'energia elettrica immessa in rete e il valore associato all'energia elettrica prelevata. Nel caso in cui il valore dell'energia elettrica immessa sia superiore a quello dell'energia elettrica prelevata, tale maggior valore viene riportato a credito negli anni solari successivi senza scadenza;
  • alla restituzione, per una quantità di energia elettrica prelevata al più pari a quella immessa (energia "scambiata"), della parte variabile, espressa in c€/kWh, dei corrispettivi relativi all'utilizzo della rete (trasporto e dispacciamento) e degli oneri generali di sistema (solo nel caso di fonti rinnovabili).

Mentre la compensazione economica di cui alla lettera a) deriva dalla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete, la restituzione dei corrispettivi tariffari di cui alla lettera b) rappresenta il vero e proprio incentivo intrinseco nello scambio sul posto. E' come se l'energia elettrica immessa in rete e successivamente ri-prelevata fosse stata prodotta e autoconsumata istantaneamente senza utilizzare la rete (mentre nella realtà tale rete è stata utilizzata). Ciò significa che i costi non sostenuti dai soggetti che richiedono lo scambio sul posto rimangono in capo a tutti gli utenti del sistema elettrico.

La nuova disciplina, evitando compensazioni tra quantità di energia elettrica dal diverso valore economico, garantisce la trasparenza dei flussi energetici e la corretta valorizzazione economica dell'energia elettrica immessa e prelevata. Inoltre, la nuova disciplina consente di quantificare i costi non sostenuti dai soggetti che richiedono lo scambio sul posto che rimangono in capo agli utenti del sistema elettrico, attraverso la componente tariffaria A3.

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Procedimento di calcolo per la quantificazione del contributo erogato dal GSE nell'ambito dello scambio sul posto

Nel seguito viene messo in evidenza il procedimento per il calcolo del contributo erogato dal GSE nell'ambito dello scambio sul posto (chiamato contributo in conto scambio CS).

Gli elementi necessari per il calcolo sono:

  • le misure dell'energia elettrica immessa e prelevata, raccolte e validate dalle imprese distributrici secondo quanto previsto dalla regolazione vigente e da queste ultime trasmesse al GSE (si veda al riguardo il Testo Integrato Trasporto, la deliberazione n. 292/06 e la deliberazione ARG/elt 178/08);
  • la tipologia di utenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto, trasmessa dalle imprese di vendita al GSE;
  • le informazioni necessarie alla regolazione dei servizi di trasporto, ai sensi del Testo Integrato Trasporto, e di dispacciamento, ai sensi della deliberazione n. 111/06, trasmesse dalle imprese di vendita al GSE;
  • l'onere sostenuto dall'utente dello scambio, espresso in €, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica prelevata, inclusivo degli oneri relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento (OPR), relativo all'anno precedente e trasmesso dalle imprese di vendita al GSE. Tale onere, su base annuale solare, deve risultare evidente dalle fatture che l'impresa di vendita trasmette al proprio cliente oltre che al GSE, qualora esplicitamente richiesto. Nel caso in cui l'utente dello scambio sia un cliente non dotato di partita Iva, l'onere OPR sostenuto dall'utente dello scambio viene espresso in € al lordo dell'Iva e delle accise. In tutti gli altri casi, l'onere OPR sostenuto dall'utente dello scambio viene espresso in € al lordo delle accise e al netto dell'Iva.

Sulla base degli elementi sopra elencati, il GSE:

  • associa all'energia elettrica immessa un controvalore (CEi), espresso in €, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e il prezzo zonale orario di mercato[1];
  • calcola, per ciascun utente dello scambio, la parte unitaria variabile dell'onere sostenuto dal medesimo utente per il pagamento dei servizi di trasporto e di dispacciamento (CUS), espressa in c€/kWh, calcolata sommando algebricamente la quota energia dei corrispettivi previsti rispettivamente dal Testo Integrato Trasporto e dalla deliberazione n. 111/06. In particolare, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili il termine CUS è pari alla somma delle componenti variabili della tariffa di trasmissione, della tariffa di distribuzione, degli oneri di sistema (A e UC) e del dispacciamento. Nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento il termine CUS è pari alla somma delle componenti variabili della tariffa di trasmissione, della tariffa di distribuzione e del dispacciamento;
  • calcola la parte energia (OE), espressa in €, dell'onere sostenuto dal medesimo utente per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata, calcolata sottraendo all'onere OPR gli oneri associati ai servizi di trasporto e di dispacciamento comprensivi delle relative componenti fisse, ove presenti, nonché gli oneri generali e gli oneri corrispondenti all'applicazione della componente tariffaria MCT;
  • calcola il contributo in conto scambio (CS), espresso in €, pari alla somma tra il:
    1. minor valore tra il termine CEi e il termine OE;
    2. prodotto tra il termine CUS e l'energia elettrica scambiata.

Pertanto il GSE, erogando il contributo in conto scambio (CS):

  1. riconosce il valore economico dell'energia immessa nei limiti del valore dell'energia elettrica complessivamente prelevata (al netto degli oneri per l'accesso alla rete e degli oneri di sistema nel caso in cui l'utente dello scambio sia un cliente non dotato di partita Iva; al netto degli oneri per l'accesso alla rete, degli oneri di sistema e dell'Iva in tutti gli altri casi);
  2. restituisce, per la quantità di energia elettrica scambiata, le componenti variabili, espresse in c€/kWh, relative alla tariffa di trasmissione, alla tariffa di distribuzione, al dispacciamento e, nel solo caso di fonti rinnovabili, agli oneri generali (componenti A e UC).

Nel caso in cui la valorizzazione dell'energia immessa sia superiore a quella dell'energia prelevata, tale maggiore valorizzazione:

  • per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, viene riportata a credito negli anni solari successivi (senza più il limite di tre anni). Al momento, non può essere liquidata perché, per le fonti rinnovabili, è vietata la vendita nell'ambito dello scambio sul posto (si veda, al riguardo, l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03);
  • per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, può essere riportata a credito oppure tale credito può essere liquidato dal GSE.

Si evidenzia, infine, che:

  • nel caso di impianti fotovoltaici oggetto di incentivazione ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, continua ad essere effettuato il calcolo del saldo con le stesse modalità previste dalla deliberazione n. 28/06 ai soli fini dell'erogazione dell'incentivo, senza più scadenza del saldo positivo dopo il terzo anno. Infatti le regole del primo conto energia prevedono che, nel caso di impianti fotovoltaici ammessi allo scambio sul posto, la tariffa incentivante venga erogata sull'energia elettrica prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile direttamente o in applicazione della disciplina dello scambio sul posto;
  • nel caso di impianti fotovoltaici oggetto di incentivazione ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, l'incentivo viene erogato su tutta l'energia elettrica prodotta, indipendentemente dalle modalità scelte per la cessione o l'utilizzo di tale energia.
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Tempistiche della regolazione economica

La regolazione economica dello scambio sul posto avviene, a conguaglio, con cadenza annuale solare. Il GSE è tenuto ad erogare il contributo in conto scambio su base trimestrale a titolo di acconto, secondo modalità da quest'ultimo definite, previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità. Per quanto riguarda le ulteriori indicazioni relative ai dettagli di calcolo, alle tempistiche e alle modalità di pagamento, si rimanda alle pubblicazioni del GSE.

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Obblighi in capo agli utenti dello scambio sul posto

L'utente è tenuto a consentire l'accesso all'impianto al GSE per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste.

Inoltre solo nei casi di centrali ibride deve trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, la quantità e le energie primarie associate ai combustibili utilizzati nell'anno precedente; nei casi di impianti di cogenerazione deve invece trasmettere i dati ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento.

Nel caso di cambio dell'impresa di vendita l'utente dello scambio sul posto è tenuto a comunicare al GSE gli estremi dell'impresa subentrante.

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Contributo da versare al GSE

Il GSE riceve dall'utente dello scambio sul posto un contributo, pari a 30 euro/anno per ogni impianto, a copertura dei costi amministrativi.




[1] L'effettiva possibilità di associare all'energia elettrica immessa i prezzi orari dipende dai dati di misura disponibili. Nei casi in cui non sia disponibile la misura oraria dell'energia elettrica immessa, viene associato un prezzo coerente con i dati di misura disponibili (ad esempio, a misure per fasce orarie dell'energia elettrica immessa si associa un prezzo zonale medio per ciascuna fascia oraria).