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L'Autorità, in base ai decreti del luglio 2004 ha il compito di definire le regole tecniche di funzionamento del meccanismo da essi delineato e ha la responsabilità della sua gestione.
I decreti hanno abrogato e sostituito i precedenti decreti ministeriali 24 aprile 2001, anch'essi finalizzati alla promozione del risparmio energetico, confermandone l'impostazione e facendo salvi i procedimenti avviati e i provvedimenti emanati dall'Autorità in attuazione degli stessi decreti ministeriali 24 aprile 2001.
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regolazione
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L'attività di regolazione affidata all'Autorità comprende la definizione di:
- criteri e metodi per la preparazione e l'esecuzione dei progetti da parte di distributori di energia elettrica e di gas naturale e di società di servizi energetici;
- criteri e modalità per la valutazione dei risparmi energetici attribuibili alle diverse tipologie di intervento;
- modalità di verifica e di controllo dei risparmi energetici effettivamente conseguiti da ogni singolo progetto e certificabili attraverso l'emissione dei titoli di efficienza energetica;
- criteri e modalità di emissione dei titoli di efficienza energetica;
- regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (d'intesa con il Gestore del mercato elettrico);
- criteri per la determinazione e l'erogazione dell'eventuale contributo tariffario alla copertura dei costi sostenuti dai distributori per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico attraverso lo sviluppo di specifici progetti;
- comminazione di sanzioni in caso di inadempienza dei distributori agli obblighi di risparmio energetico definiti dai decreti.
Nell'aprile 2002 l'Autorità ha sottoposto alla consultazione le proprie proposte per l'attuazione del nuovo quadro normativo, considerando tutti i principali aspetti di regolazione di cui sopra.
Sono stati successivamente pubblicati documenti di consultazione riguardanti le metodologie di quantificazione dei risparmi energetici.
Sulla base degli esiti della consultazione, ad oggi l'Autorità ha approvato provvedimenti che:
- consentono la raccolta dei dati necessari per il calcolo degli obiettivi di risparmio energetico da assegnare ai distributori obbligati ai sensi dei decreti (delibera n. 233/02 successivamente abrogata e sostituita dalla delibera n. 167/04);
- definiscono le Linee guida per la preparazione, esecuzione, valutazione consuntiva dei progetti di risparmio energetico e per l'emissione dei titoli di efficienza energetica (delibera n.103/03);
- sviluppano metodologie semplificate per la quantificazione dei risparmi energetici associati ad alcuni tipi di interventi (delibera n. 234/02, delibera n. 111/04, delibera n. 70/05).
Ulteriori metodologie semplificate verranno sviluppate dall'Autorità, anche attraverso la valutazione di proposte presentate da soggetti interessati.
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gestione
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Oltre alla definizione del quadro regolatorio, l'Autorità svolge, con il possibile supporto di soggetti terzi da essa delegati, le attività di gestione ordinaria del nuovo quadro normativo, che consistono nella:
- determinazione degli obiettivi specifici annuali di risparmio energetico a carico dei diversi distributori di energia elettrica e di gas naturale (delibera n. 219/04);
- effettuazione, su richiesta dei soggetti interessati, di verifiche preliminari di conformità di specifici progetti alle disposizioni delle Linee guida (delibera n. 103/03);
- verifica e approvazione delle proposte di programmi di misura presentate per progetti che includono interventi di risparmio energetico per i quali l'Autorità non ha sviluppato e deliberato metodologie semplificate di quantificazione dei risparmi;
- verifica dei risparmi di energia primaria conseguiti dai singoli progetti;
- effettuazione di controlli a campione per accertare che i progetti siano effettivamente stati realizzati conformemente alle disposizioni dei decreti ministeriali e delle Linee guida;
- certificazione dei risparmi di energia primaria conseguiti da ogni singolo progetto e richiesta al Gestore del mercato elettrico di emissione, a favore del soggetto titolare del progetto, di una quantità di titoli di efficienza energetica corrispondente ai risparmi energetici certificati;
- verifica del conseguimento degli obiettivi specifici annuali a carico dei singoli distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico;
- determinazione e irrogazione delle eventuali sanzioni in caso di inadempienza dei distributori agli obblighi di risparmio;(vedi comunicazione del 29.12.04)
- determinazione, attraverso lo strumento tariffario, dell'eventuale contributo alla copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi di realizzazione di risparmi energetici per il conseguimento di tali obblighi
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