(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 1994, n. 138.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 1994;
Acquisito il parere della competente commissione parlamentare della Camera
dei deputati;
Tenuto conto che lo schema è stato trasmesso al Presidente del Senato della
Repubblica il 17 febbraio 1994, e che la competente commissione non ha
espresso il proprio parere;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17
marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica;
Emana il seguente regolamento:
Artt.
Capo I - Disposizioni generali. . . . . . . . . . 1
Capo II - Devoluzione delle funzioni dei soppressi
comitati interministeriali in materia di
programmazione e di politica economica . 2 - 6
Capo III - Devoluzione a singoli ministri delle
funzioni degli altri comitati
interministeriali soppressi. . . . . . . 7 - 12
Capo IV - Norme finali . . . . . . . . . . . . . . 13
Elenco A
Capo I - Disposizioni generali
1. Ambito ed efficacia della disciplina. - 1. Il presente regolamento disciplina,
ai sensi dell'articolo 1, commi 21 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (3),
il riordino, anche mediante soppressione, e la devoluzione ad altri organi o enti
delle funzioni dei soppressi comitati interministeriali.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
abrogate le norme che disciplinano l'attribuzione delle funzioni ai soppressi
comitati interministeriali.
(3) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
Capo II - Devoluzione delle funzioni dei soppressi comitati interministeriali in
materia di programmazione e di politica economica
2. Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI. - 1. Sono attribuite al
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) le funzioni
del soppresso Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale
(CIPI) di seguito indicate:
a) emanazione delle direttive di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675
(4), salvo quanto disposto dal comma 4, lettera a), del presente articolo;
b) emanazione delle direttive per la gestione del Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (5);
c) formulazione degli indirizzi ed obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria
aeronautica di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (6);
d) approvazione dei programmi di ricerca di cui all'art. 17 della legge 14
giugno 1989, n. 234 (7);
e) determinazione degli indirizzi per il coordinamento delle iniziative pubbliche
nel settore minerario di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (8);
f) emanazione delle disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (9), convertito, con
modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488;
g) approvazione dei contratti di programma e di impresa e delle intese di
programma di cui all'art. 3, comma 4, e all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (9);
h) emanazione delle direttive di cui all'art. 14, comma 4, della legge 27 marzo
1992, n. 257 (10);
i) emanazione delle direttive di cui all'art. 19, comma 1, della legge 27
febbraio 1985, n. 49 (11).
2. Sono attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le
seguenti funzioni del soppresso CIPI:
a) autorizzazione all'effettuazione di investimenti industriali di cui all'art. 3 del
decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156 (12), convertito con legge 24 maggio 1976,
n. 350, e all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976,
n. 902 (9);
b) approvazione delle modifiche a progetti di investimento di cui all'art. 4 della
legge 12 agosto 1977, n. 675 (4);
c) autorizzazioni all'adozione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di
imprese in amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1979,
n. 95;
d) ammissione di progetti alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (5);
e) approvazione di iniziative imprenditoriali di reindustrializzazione delle aree
di crisi siderurgica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (13),
convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;
f) determinazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo speciale per
la reindustrializzazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120
(13), convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;
g) integrazione ed aggiornamento del programma speciale di
reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica e del programma di promozione
industriale di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120
(13), convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;
h) presentazione alle competenti commissioni parlamentari della relazione
semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di reindustrializzazione di cui
all'art. 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (13), convertito con
legge 15 maggio 1989, n. 181;
i) formulazione del programma speciale di promozione di nuove attività
produttive a seguito di interventi di ristrutturazione sul comparto minerario,
concessione di contributi e formulazione del programma di ristrutturazione di
unità minerarie di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, comma 7, e 7, della legge
30 luglio 1990, n. 221 (14);
l) esame del programma triennale dell'ENEA di cui all'art. 5, comma 2, della
legge 25 agosto 1991, n. 282 (15);
m) approvazione del piano annuale dell'ENEA di cui all'art. 5, comma 3, della
legge 25 agosto 1991, n. 282 (15);
n) individuazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, dei settori produttivi di cui all'art. 8, comma 2, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317 (16);
o) individuazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, delle tipologie delle spese ammissibili di cui all'art. 5
della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (16);
p) ammissione di progetti alle agevolazioni di cui all'art. 3 della legge 24
dicembre 1985, n. 808 (17);
q) approvazione delle modifiche a progetti di investimento di cui alla legge 21
giugno 1986, n. 370 (16).
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al CIPE
la relazione di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (17), e presenta
al medesimo Comitato la relazione di cui all'art. 38 della legge 5 ottobre 1991, n.
317 (16).
4. Sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le seguenti funzioni del soppresso CIPI:
a
) esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti per l'integrazione salariale di cui all'art. 2, comma 5, lettere c) e d), n. 2, della legge 12 agosto 1977, n. 675 (18);
b) riduzione del tasso di interesse di differimento e dilazione per omissioni contributive verso enti previdenziali di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (19), convertito con la legge 26 settembre 1981, n. 537;
c) esame dei programmi presentati ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (20).
5. Sono attribuite al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le seguenti funzioni del soppresso CIPI:
a) emanazione delle direttive per la gestione del Fondo speciale ricerca applicata di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), della legge 12 agosto 1977, n. 675 (18);
b) approvazione dei programmi nazionali di ricerca di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (21);
c) emanazione delle direttive di attuazione per le attività di alta formazione dei ricercatori e tecnici di ricerca, previste dall'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (22);
d) definizione delle linee programmatiche per la formazione professionale di ricercatori e tecnici ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (13), convertito con legge 19 dicembre 1984, n. 863;
e) funzioni relative agli interventi in favore dei centri di ricerca e dei consorzi e società consortili di ricerca nelle aree depresse, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (23), concernenti:
1) predisposizione e stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca;
2) programmi e progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
3) potenziamento della rete consortile di ricerca (in base al progetto speciale 35), e delle strutture edilizie universitarie meridionali;
4) attuazione dell'intesa sui parchi scientifici e tecnologici;
5) altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione.
6. Il Ministro riferisce annualmente al CIPE in merito al complessivo andamento della gestione del Fondo speciale ricerca applicata.
(4) Riportata alla voce ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO (I.M.I.).
(5) Riportata alla voce ECONOMIA NAZIONALE (SVILUPPO DELLA).
(6) Riportata alla voce NAVIGAZIONE AEREA.
(7) Riportata alla voce MARINA MERCANTILE.
(8) Riportata alla voce MINIERE, CAVE E TORBIERE.
(9) Riportato alla voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
(10) Riportata alla voce INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE
(PREVENZIONE DEGLI).
(11) Riportata alla voce COOPERAZIONE E COOPERATIVE.
(12) Riportato alla voce ARTIGIANATO, MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE.
(13) Riportato alla voce LAVORO.
(14) Riportata alla voce MINIERE, CAVE E TORBIERE.
(15) Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.).
(16) Riportata alla voce ARTIGIANATO, MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE.
(17) Riportata alla voce NAVIGAZIONE AEREA.
(18) Riportata alla voce ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO (I.M.I.).
(19) Riportato alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI
(ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER).
(20) Riportata alla voce LAVORO.
(21) Riportata alla voce ECONOMIA NAZIONALE (SVILUPPO DELLA).
(22) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
(23) Riportato alla voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
3. Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPET. - 1. Sono attribuite al
CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione
economica nel trasporto (CIPET) di seguito indicate:
a) emanazione delle direttive di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e
h), della legge 4 giugno 1991, n. 186 (24);
b) aggiornamento, con periodicità triennale, del piano generale dei trasporti di
cui all'art. 2, comma 1, lettera i), della legge 4 giugno 1991, n. 186 (24);
c) valutazione di conformità dei piani e programmi che prevedano interventi
comunque incidenti sul settore dei trasporti agli obiettivi del piano generale dei
trasporti e alle proprie direttive di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 4
giugno 1991, n. 186 (25);
d) approvazione del documento concernente lo schema di utilizzo dei
finanziamenti nel settore dei trasporti di cui all'art. 2, comma 3, della legge 4
giugno 1991, n. 186 (25).
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite, il CIPE si avvale degli uffici, del
personale e dei mezzi della segreteria del soppresso CIPET.
3. Sono attribuite al Ministro dei trasporti e della navigazione le seguenti
funzioni del soppresso CIPET:
a) definizione degli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali di cui all'art. 1
della legge 13 febbraio 1987, n. 26;
b) adempimenti in materia di trasporti di cui alla legge 4 giugno 1991, n. 186
(25);
c) indirizzi sull'attività di ricerche e studi degli istituti con specializzazione nel
settore dei trasporti di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 4 giugno
1991, n. 186 (25);
d) determinazioni concernenti il piano quinquennale per gli interporti di cui
all'art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240 (25).
(24) Riportata alla voce MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE
CIVILE.
(25) Riportata alla voce MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE
CIVILE.
4. Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPES. - 1. Sono attribuite al
CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la politica
economica estera (CIPES) di seguito indicate:
a) definizione e coordinamento delle linee generali di cooperazione economica
internazionale e di politica del commercio con l'estero, ivi compresa quella
relativa all'assicurazione e al finanziamento dei crediti all'esportazione, di cui
all'art. 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227 (26), su proposta, rispettivamente,
del Ministro degli affari esteri e del Ministro del commercio con l'estero, d'intesa
con il Ministero del tesoro;
b) su proposta del Ministro degli affari esteri, nonché per quanto di
competenza del Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministero
del tesoro, formulazione degli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale e orientale, di cui all'art. 1 della legge 26 febbraio 1992, n.
212 (26).
2. Sono attribuite al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del
tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministero del commercio con l'estero,
le seguenti funzioni del soppresso CIPES:
a) approvazione di un programma organico per ciascun Paese di cui all'art. 1,
comma 3, della legge 26 febbraio 1992, n. 212 (26);
b) ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera A, della legge 26 febbraio
1992, n. 212 (26), della disponibilità finanziaria anche in relazione a quanto
disposto al riguardo dai successivi articoli 2 e 3 della stessa legge.
3. Le seguenti funzioni del soppresso CIPES sono attribuite al Ministro del
commercio con l'estero:
a) emanazione delle direttive alla SACE, di concerto con i Ministeri degli esteri
e del tesoro, sulla base degli indirizzi formulati dal CIPE e dei programmi-Paese
approvati dal Ministro degli affari esteri, in ordine al carattere prioritario degli
interventi di cui all'art. 1, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212 (26);
b) emanazione delle direttive alla SIMEST S.p.a., ai sensi della legge 24 aprile
1990, n. 100 (26).
4. E' attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la
seguente funzione del soppresso CIPES:
a) concessione di contributi per la ricerca mineraria all'estero di cui all'art. 17
della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (27).
(26) Riportata alla voce COMMERCIO CON L'ESTERO.
(27) Riportata alla voce MINIERE, CAVE E TORBIERE.
5. Devoluzione delle funzioni del soppresso CIP. - 1. Sono devolute al CIPE
le funzioni del soppresso Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) di seguito
indicate:
a) poteri di indirizzo e di direttiva ai fini della determinazione dei prezzi e delle
tariffe di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.
347 (28) e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre
1947, n. 896 (28);
b) direttive e pareri di cui all'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41 (29);
c) competenze in materia di tariffe di servizi locali di cui all'art. 12 della legge
23 dicembre 1992, n. 498 (29), ad esclusione di quelle espressamente attribuite al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
2. Sono attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le
seguenti funzioni del soppresso CIP:
a) determinazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza di cui
all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (30);
b) fino all'assetto definitivo derivante dall'istituzione degli organismi
indipendenti di cui all'art. 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (29),
le competenze in materia di energia elettrica e di gas, e in particolare:
1) determinazione del prezzo base del metano per forniture a produzioni
industriali site nell'isola di Murano di cui all'art. 19 della legge 29 novembre 1984,
n. 798 (31);
2) determinazione dell'ammontare del rimborso dovuto all'ENEL in base al
disposto di cui all'art. 19 della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (32);
3) determinazione delle condizioni e dell'ammontare del corrispettivo per
servizio di vettoriamento del gas naturale di cui all'art. 12, comma 3, della legge 9
gennaio 1991, n. 9 (33);
4) determinazione dell'ammontare degli acconti e dei conguagli per
l'integrazione tariffaria di cui all'art. 7, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 1991,
n. 9 (33);
5) determinazione dei prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto
dell'ENEL e al vettoriamento, nonché dei parametri relativi allo scambio di
energia elettrica prodotta da imprese per uso proprio di cui all'art. 4 della legge 6
dicembre 1962, n. 1643 (34), come sostituito dall'art. 20 della legge 9 gennaio
1991, n. 9 (35).
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le
competenze di cui al comma precedente avvalendosi, in via transitoria, degli uffici
di segreteria e di supporto già del CIP.
4. Le banche dati sui prezzi di specifici prodotti o categorie di prodotti sono
collocate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed
utilizzate anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (36).
5. I comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 (37), sono soppressi e le residue funzioni
sono attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La Commissione centrale prezzi di cui all'art. 2 del decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 (37), è soppressa.
6. Sono attribuite al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali le
funzioni concernenti la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva di cui
all'art. 1 della legge 21 dicembre 1961, n. 1527 (38).
7. E' attribuita al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la
determinazione delle tariffe postali e telegrafiche.
(28) Riportato alla voce PREZZI.
(29) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
(30) Riportata alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE.
(31) Riportata alla voce VENEZIA.
(32) Riportata alla voce IDROCARBURI.
(33) Riportata alla voce MINISTERO DELL'AMBIENTE.
(34) Riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
(E.N.E.L.).
(35) Riportata alla voce MINISTERO DELL'AMBIENTE.
(36) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
(37) Riportato alla voce PREZZI.
(38) Riportata alla voce OLI COMMESTIBILI.
6. Devoluzione delle funzioni dei soppressi CISD, CIEM e CICS. - 1. Sono
attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro degli affari esteri, le
funzioni di indirizzo spettanti al soppresso Comitato interministeriale per gli
scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all'art. 6 della legge
9 luglio 1990, n. 185 (39) e di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettera a), della
legge 27 febbraio 1992, n. 222 (39). Sono altresì attribuite al CIPE, che le
esercita su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, le funzioni di
indirizzo spettanti al soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), della
legge 27 febbraio 1992, n. 222 (39).
2. Sono attribuite al Ministero del commercio con l'estero le funzioni, spettanti
al soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), della legge 27 febbraio
1992, n. 222 (39).
3. Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale
per l'emigrazione (CIEM) di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1976, n. 64 (40),
nonché quelle di cui all'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1987, n. 540
(40).
4. Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per gli affari
esteri, le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione
allo sviluppo (CICS) di cui agli articoli 3 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49
(41). Per il 1994, in via transitoria e sino alla applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (36), spetta al Ministro degli affari
esteri la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 3,
comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (41).
(39) Riportata alla voce COMMERCIO CON L'ESTERO.
(40) Riportata alla voce EMIGRAZIONE.
(41) Riportata alla voce MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
(36) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
Capo III - Devoluzione a singoli ministri delle funzioni degli altri comitati
interministeriali soppressi.
7. Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la protezione civile. -
1. Sono attribuite al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile le
funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la protezione civile di cui
all'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (42).
(42) Riportata alla voce CALAMITÀ PUBBLICHE.
8. Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS. - 1.
Sono attribuite al Ministro della sanità le funzioni del soppresso Comitato
interministeriale per la lotta all'AIDS, di cui all'art. 8, comma 2, della legge 5
giugno 1990, n. 135 (43).
(43) Riportata alla voce MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI.
9. Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cinematografia. - 1.
Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni del soppresso
Comitato interministeriale per la cinematografia.
10. Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la gestione del fondo
interventi educazione e informazione sanitaria. - 1. Sono attribuite al Ministro
della sanità le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la gestione del
fondo interventi per l'educazione e l'informazione sanitaria di cui all'art. 19 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 (36).
(36) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
11. Funzioni del soppresso Comitato di Ministri per la vigilanza sulle operazioni
di alienazione dei beni patrimoniali dello Stato. - 1. Sono attribuite al Ministro
delle finanze le funzioni del soppresso Comitato di Ministri per la vigilanza sulle
operazioni di alienazione dei beni patrimoniali dello Stato di cui all'art. 2, comma
6, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386 (44), convertito con legge 29
gennaio 1992, n. 35.
(44) Riportato alla voce MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI.
12. Funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche dell'handicap. -
1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli
affari sociali le funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap di cui all'art. 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (45).
(45) Riportata alla voce ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.
Capo IV - Norme finali
13. Norma finale. - 1. Ferme restando le attribuzioni di competenza del CIPE
come disciplinate dalle leggi vigenti, spettano in ogni caso al medesimo Comitato
tutte le funzioni in materia di programmazione, di politica economica nazionale e
di coordinamento di quest'ultima con le politiche economiche comunitarie, già
attribuite ai comitati interministeriali soppressi e concernenti direttive, indirizzi,
criteri generali, piani e programmi e ripartizioni di fondi a carattere intersettoriale,
nonché i criteri per la ripartizione di fondi a carattere interregionale.
2. Sono, altresì, devolute al Ministro con competenza prevalente, che le
esercita anche mediante il ricorso a conferenze di servizi con le altre
amministrazioni interessate e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (46), e successive modificazioni, tutte le funzioni di settore.
3. Spettano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano le funzioni dei soppressi comitati
interministeriali concernenti la ripartizione di fondi a carattere interregionale,
ferme restando le funzioni attribuite alla Conferenza dal decreto legislativo 16
dicembre 1989, n. 418 (47). Il presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
riferisce periodicamente al CIPE sullo stato di attuazione da parte delle regioni
degli obiettivi previsti da disposizioni statali.
4. A norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (48) e
secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 21 e 24 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (49), dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di
avere efficacia le disposizioni di cui all'allegato elenco A, che forma parte
integrante del presente regolamento.
5. Con successivo regolamento si provvede al riordino organico della normativa
nelle relative materie, ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (49).
ELENCO A
Legge 18 marzo 1976, n. 64 (50).
Legge 5 giugno 1990, n. 135 (51), art. 8, comma 1.
Legge 12 agosto 1977, n. 675 (52), art. 1.
Legge 18 marzo 1976, n. 64 (50), art. 1.
Legge 9 luglio 1990, n. 185 (53), art. 13, comma 4.
Legge 27 febbraio 1992, n. 222 (53), art. 4, comma 2, lettera d), e art. 8,
comma 2.
(46) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(47) Riportato alla voce REGIONI.
(48) Riportata al n. XXX.
(49) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
(50) Riportata alla voce EMIGRAZIONE.
(51) Riportata alla voce MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI.
(52) Riportata alla voce ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO (I.M.I.).
(53) Riportata alla voce COMMERCIO CON L'ESTERO.