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G.U. n.115 del 18-5-2004
Presidente del Consiglio dei Ministri

Criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione.

Decreto del 11.05.2004

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito il
«decreto-legge n. 239/2003»), recante disposizioni urgenti per la
sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di
potenza di energia elettrica e, in particolare, l'art. 1-ter, comma
1, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, si definiscano -
nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici
legati alla sicurezza ed affidabilita' del sistema elettrico
nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente
proprietari delle reti di trasmissione elettrica - i criteri, le
modalita' e le condizioni per l'unificazione della proprieta' e della
gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione
del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina
dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione;
Visto l'art. 1-ter, comma 4, del decreto-legge n. 239/2003 il
quale, in particolare, prevede che ciascuna societa' operante nel
settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita di
energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso societa'
controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante
e, comunque, ciascuna societa' a controllo pubblico non puo'
detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio
2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che
sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di
energia elettrica e di gas naturale;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, come modificato dall'art. 1-ter, comma 3, del
decreto-legge n. 239/2003 (di seguito il «decreto legislativo n.
79/1999»), e, in particolare, l'art. 1 il quale, tra l'altro, riserva
allo Stato le attivita' di trasmissione e dispacciamento e le
attribuisce in concessione al Gestore della rete di trasmissione
nazionale (di seguito: il «Gestore»);
Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, che definisce e
disciplina, tra l'altro, le funzioni e le attivita' del Gestore e la
costituzione da parte di Enel S.p.a. di una societa' per azioni che
assume la titolarita' e le funzioni di Gestore;
Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003, recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
Visti gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 79/1999, che
disciplinano la costituzione da parte del Gestore delle societa' per
azioni «Acquirente Unico» e «Gestore del Mercato Elettrico» e ne
individuano le rispettive funzioni;
Visto l'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999 che
definisce le modalita' di individuazione dell'ambito della rete di
trasmissione nazionale, richiedendo ai soggetti proprietari di tale
rete e a coloro che detengono la disponibilita' della stessa, la
costituzione di specifiche societa' di capitali alle quali attribuire
esclusivamente i beni ed i rapporti, le attivita' e le passivita'
relativi alla trasmissione di energia elettrica;
Visto l'art. 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.
79/1999, che espressamente dispone la costituzione da parte di Enel
S.p.a. di una societa' separata per l'esercizio dei diritti di
proprieta' della rete di trasmissione comprensiva delle linee di
trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica;
Visto l'atto costitutivo della societa' Gestore della Rete di
Trasmissione Nazionale S.p.a. del 27 aprile 1999 (di seguito: «GRTN
S.p.a.»), le cui azioni sono state assegnate dall'Enel S.p.a. a
titolo gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo n. 79/1999;
Visto l'atto costitutivo della societa' Terna S.p.a. del 31 maggio
1999, il cui intero capitale sociale e' attualmente detenuto da Enel
S .p.a.;
Visto l'atto di conferimento del 7 settembre 1999 del ramo
d'azienda della Divisione Trasmissione da parte di Enel S.p.a. in
favore di Tema S.p.a., efficace dal 1° ottobre 1999;
Visti il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 25 giugno 1999 ed il decreto del Ministro delle
attivita' produttive del 23 dicembre 2002, che determinano l'ambito
della rete di trasmissione nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
17 settembre 1999 che individua Enel S.p.a., Enel Produzione S.p.a.,
Terna S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a. quali societa' nei cui
statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo da
parte dello Stato, deve essere introdotta una clausola che
attribuisca al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica i poteri speciali di cui all'art. 2 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni
ed integrazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474 (di seguito: il
«decreto-legge n. 332/1994»);
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 17 settembre 1999, che individua il
contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali al
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 2 del citato
decreto-legge n. 332/1994, da inserire negli statuti di Enel S.p.a.,
Enel Produzione S.p.a., Terna S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a.;
Visto lo statuto di Terna S.p.a. e, in particolare, l'art. 6 che
disciplina i poteri speciali in conformita' al richiamato decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 17 settembre 1999;
Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato del 15 aprile 2004, reso ai sensi dell'art. 22 della legge
10 ottobre 1990, n. 287;
Vista la segnalazione del 20 aprile 2004 dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas al Governo in merito all'applicazione
dell'art. 1-ter, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290;
Visto il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, recante
«Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita» (di seguito: il «decreto
legislativo n. 387/2003»);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 17 luglio 2000 che attribuisce a GRTN S.p.a. la
concessione delle attivita' di trasmissione e dispacciamento
dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ai sensi dell'art.
1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, ed approva la
relativa convenzione;
Considerato che, con analogo decreto, si provvedera' ad integrare o
a modificare la menzionata concessione in tutti i casi di modifiche
nell'assetto e nelle funzioni del Gestore e, comunque, ove il
Ministro delle attivita' produttive lo ritenga necessario, per la
migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle
attivita' riservate al Gestore stesso;
Considerato che Terna S.p.a. detiene attualmente la proprieta' di
circa il 90 per cento della rete di trasmissione nazionale, mentre la
restante quota e' detenuta da societa' pubbliche e private;
Considerato l'intendimento di Enel S.p.a., che attualmente detiene
l'intero capitale sociale di Terna S.p.a., di procedere alla
quotazione delle azioni della stessa societa', mediante offerta
pubblica di vendita, all'esito della quale e' comunque previsto che
Enel S.p.a. continuera' a detenere il controllo della societa';
Considerato che il capitale di Enel S.p.a. e' attualmente detenuto
per circa il 50,6 per cento dal Ministero dell'economia e delle
finanze, per circa il 10,4 per cento dalla Cassa Depositi e Prestiti
S.p.a. e, per il restante 39,0 per cento circa, e' diffuso sul
mercato;
Ritenuto che l'unificazione della proprieta' e della gestione della
rete nazionale di trasmissione, prevista dall'art. 1-ter, comma 1,
del decreto-legge n. 239/2003, risulta funzionale all'obiettivo di
assicurare una maggiore efficienza, sicurezza e affidabilita' del
sistema elettrico nazionale e che, a tal fine, solo alcune attivita'
attualmente svolte da GRTN S.p.a. dovranno confluire in tale
soggetto;
Ritenuto che la gestione del soggetto derivante dalla unificazione
della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione deve essere ispirata a principi di neutralita' e
imparzialita' e deve assicurare l'assenza di ogni discriminazione di
utenti o categorie di utenti;
Ritenuto che l'unificazione in capo ad un unico soggetto della
proprieta' dell'intera rete elettrica nazionale di trasmissione
favorisca lo sviluppo della capacita' di trasporto della rete stessa,
nonche' migliori la sicurezza e l'economicita' del sistema elettrico
nazionale;
Ritenuto che, nella scelta delle modalita' con le quali operare la
privatizzazione del soggetto risultante dalla unificazione della
proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione, debbano essere assicurati gli obiettivi
dell'azionariato diffuso, della stabilita' dell'assetto proprietario,
anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di
servizio di pubblica utilita' delle attivita' svolte da tale
soggetto;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
Decreta:
Art. 1.
Unificazione della proprieta' e della gestione
della rete elettrica nazionale di trasmissione
1. Entro il 31 ottobre 2005 sono trasferiti a Terna S.p.a.,
eventualmente anche attraverso conferimento, le attivita', le
funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi - ivi inclusa
la titolarita' delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10,
del decreto legislativo n. 79/1999 - facenti capo a GRTN S.p.a. ad
eccezione di:
a) beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni
di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del
decreto legislativo n. 79/1999, nonche' le attivita' correlate di cui
al decreto legislativo n. 387/2003;
b) le partecipazioni detenute nelle societa' Gestore del Mercato
Elettrico S.p.a. ed Acquirente Unico S.p.a.;
c) gli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di
copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attivita'
poste in essere - fino alla data di efficacia del trasferimento di
cui al presente comma - dallo stesso GRTN S.p.a. In ogni caso GRTN
S.p.a. tiene indenne Terna S.p.a. da eventuali oneri - di natura
risarcitoria e sanzionatoria che potranno derivare alla stessa Terna
S.p.a. per le attivita' poste in essere da GRTN S.p.a. fino alla data
di efficacia del trasferimento di cui al presente comma, fermo
restando l'impegno di Terna S.p.a. di fare tutto quanto in suo potere
affinche' l'ammontare di tali oneri risulti minimizzato.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene a titolo oneroso. A
tal fine, GRTN S.p.a. e Terna S.p.a. concordano la consistenza dei
beni e dei rapporti giuridici, le unita' di personale da trasferire,
nonche' il relativo valore. In caso di mancato raggiungimento
dell'accordo entro il 30 aprile 2005, qualora il trasferimento
avvenga mediante contratto di compravendita, la determinazione del
prezzo, individuato tenendo conto dei valori di mercato, e' rimessa
ad un collegio di tre valutatori indipendenti - operanti sulla base
di sperimentate metodologie di valutazione - di cui due indicati,
rispettivamente, da ciascuna delle parti, che ne sopportano i
relativi oneri, e il terzo, indicato dal presidente del tribunale
territorialmente competente in base alle sedi legali delle societa',
i cui oneri sono ripartiti pariteticamente fra le parti.
3. Alla data di efficacia del trasferimento di cui al comma 1,
Terna S.p.a. assume la titolarita' e le funzioni di Gestore di cui
all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999. Con
effetto dalla medesima data, GRTN S.p.a. e Terna S.p.a. provvedono a
modificare le rispettive ragioni sociali.
4. Entro il 31 dicembre 2004, GRTN S.p.a. predispone un documento
integrato, denominato «codice di trasmissione, dispacciamento,
sviluppo e sicurezza della rete» (il «Codice»), contenente le regole
tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi del
decreto legislativo n. 79/1999, per l'accesso e l'uso della rete
elettrica nazionale di trasmissione e delle apparecchiature
direttamente connesse, per l'interoperabilita' delle reti e per
l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonche' i criteri
generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete
elettrica nazionale di trasmissione e per gli interventi di
manutenzione della stessa rete. Il Codice prevede l'istituzione,
prima del trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, di un organo
tecnico di consultazione degli utenti della rete elettrica nazionale
di trasmissione (il «Comitato di consultazione»), composto da un
numero massimo di sette membri e con competenze in merito
all'aggiornamento delle regole in esso contenute, nonche' con
funzioni di agevolazione della risoluzione di eventuali controversie
derivanti dalla applicazione delle regole stesse.
Il Comitato di consultazione propone modifiche ed integrazioni al
Codice, puo' esprimere pareri non vincolanti, anche su richiesta del
Gestore, sulle proposte di modifica ed aggiornamento del Codice
stesso e sulla rispondenza delle regole in esso contenute alle
finalita' di servizio di pubblica utilita' ed alle esigenze di non
discriminazione, trasparenza e neutralita' delle informazioni e delle
procedure. Puo' esprimere pareri non vincolanti, anche su richiesta
del Gestore, sui criteri generali per lo sviluppo della rete, lo
sviluppo e la gestione delle interconnessioni, la difesa della
sicurezza della rete, nonche' sui criteri generali di classificazione
delle informazioni sensibili e dell'accesso alle stesse.
Le modalita' di nomina e di funzionamento del Comitato di
consultazione sono previste nel Codice. I costi di funzionamento sono
a carico dei soggetti ivi rappresentati. Il Ministero delle attivita'
produttive e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verificano,
per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del decreto legislativo
n. 79/1999 e del decreto-legge n. 239/2003, la conformita' del Codice
e delle modalita' di funzionamento del Comitato di consultazione alle
condizioni e alle direttive da essi emanate e si pronunciano, sentito
il Gestore, entro novanta giorni dalla data di ricezione. Qualora la
pronuncia non avvenga entro tale termine, il Codice si intende
approvato.
 Art. 2.
Aggregazione in un unico soggetto della proprieta'
della rete elettrica nazionale di trasmissione
1. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza del
funzionamento della rete elettrica nazionale di trasmissione, entro
novanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas valuta e, se del caso,
dispone l'adozione di meccanismi - anche di natura tariffaria - volti
a promuovere la completa unificazione della rete elettrica nazionale
di trasmissione, anche differenziandoli qualora l'unificazione
comporti la partecipazione al capitale di Terna S.p.a. da parte dei
soggetti attualmente proprietari delle altre porzioni della rete
elettrica nazionale di trasmissione, favorendo in tal modo la
composizione pluralistica del capitale della societa'.
2. I meccanismi di cui al comma precedente sono applicabili ove
l'aggregazione in capo a Terna S.p.a. delle rimanenti porzioni della
rete elettrica nazionale di trasmissione venga perfezionata entro la
data del 30 aprile 2006 e riguardi attivita' ricomprese nell'ambito
della rete elettrica nazionale di trasmissione, come determinato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 25 giugno 1999 e dal decreto del Ministro delle attivita'
produttive del 23 dicembre 2002.
 Art. 3.
Criteri, modalita' e condizioni per la gestione
del soggetto risultante dall'unificazione
1. Il soggetto derivante dalla unificazione fra proprieta' e
gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e' gestito
secondo principi di neutralita' ed imparzialita', senza
discriminazione di utenti o di categorie di utenti.
2. Lo statuto di Terna S.p.a. e' modificato prevedendo clausole
conformi ai seguenti requisiti:
a) coerenza dell'oggetto sociale anche con la titolarita' e
l'esercizio delle funzioni di Gestore di cui all'art. 3, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 79/1999;
b) modalita' di nomina del consiglio d'amministrazione, basate
sul meccanismo del voto di lista, tali da garantire che la rete
elettrica nazionale di trasmissione sia gestita secondo i principi di
cui al comma 1. A tal fine, lo statuto prevede che l'assunzione della
carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali
requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza, ai sensi
dell'art. 2387 del codice civile e dell'art. 10 della direttiva
2003/54/CE e che nessun operatore del settore della produzione,
importazione, distribuzione, vendita e trasmissione dell'energia
elettrica - anche attraverso le societa' controllate, controllanti, o
controllate dalla medesima controllante - possa esercitare i propri
diritti di voto per la nomina degli amministratori di Terna S.p.a.
per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale
sociale di Terna S.p.a. Entro sessanta giorni dalla data di efficacia
del trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, l'assemblea ordinaria
di Terna S.p.a. provvede al rinnovo del consiglio di amministrazione
in conformita' alle nuove previsioni statutarie; il consiglio di
amministrazione cosi' eletto permarra' in carica fino alla data di
efficacia delle operazioni di cui al successivo art. 4, qualora tale
data risulti successiva al trasferimento di cui all'art. 1, comma 1;
c) limite di possesso azionario pari al 5 per cento, ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge n. 332/1994. Il termine di cui all'art.
3, comma 3, del decreto-legge n. 332/1994 decorre dalla data di
efficacia del trasferimento di cui all'art. 1, comma 1.
3. Le clausole di cui al comma 2 sono introdotte nello statuto di
Terna S.p.a. prima di ogni atto che determini la perdita di controllo
di Terna S.p.a. da parte di Enel S.p.a., ovvero, se antecedente,
prima del trasferimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1,
ed hanno efficacia dalla data di trasferimento di tali attivita'.
4. Prima della data di efficacia del trasferimento delle attivita'
di cui all'art. 1, comma 1, il Ministro delle attivita' produttive,
nell'esercizio delle facolta' attribuite dall'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo n. 79/1999 integra e modifica il decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio
2000, concernente la concessione per le attivita' di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale,
rilasciata a favore di GRTN S.p.a., allo scopo di assicurare la
migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle
attivita' trasferite a Terna S.p.a.
 Art. 4.
Privatizzazione del soggetto risultante dall'unificazione
1. La privatizzazione del soggetto risultante dall'unificazione
della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione e' finalizzata anche alla costituzione di un nucleo
stabile formato da uno o piu' azionisti nel capitale di tale
soggetto, tale da garantire la tutela delle caratteristiche di
servizio di pubblica utilita' delle attivita' svolte dallo stesso.
2. A tal fine, entro la data del 1° luglio 2007, Enel S.p.a. riduce
la propria partecipazione nel capitale di Terna S.p.a. - o del
soggetto risultante dall'unificazione della proprieta' e della
gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione - ad una
quota non eccedente il limite del 20 per cento di cui all'art. 1-ter,
comma 4 del decreto-legge n. 239/2003 attraverso l'assegnazione a
favore dei propri azionisti, mediante scissione o distribuzione di
dividendi in natura, di azioni di Terna S.p.a. o di tale soggetto e/o
mediante trattativa diretta con potenziali acquirenti, nel rispetto
degli obiettivi di sicurezza ed economicita' del sistema elettrico
nazionale.
3. Ad esito delle operazioni di cui al comma precedente, Enel
S.p.a. potra' cedere l'eventuale quota residua nel capitale di Terna
S.p.a. - o del soggetto risultante dall'unificazione della proprieta'
e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione -
mediante procedure trasparenti e non discriminatorie, finalizzate
alla ulteriore diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei
risparmiatori e/o degli investitori istituzionali.
4. Le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate fermi
restando il limite del 5 per cento di cui al comma 2, lettera c),
dell'art. 3 ed i criteri di gestione di cui al comma 1 dell'art. 3.
Roma, 11 maggio 2004
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro
delle attivita' produttive
Marzano