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G.U., Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Direttive per la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in
particolare l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, commi 2 e 4, che prevedono
che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di
trasmissione nazionale sono definiti dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
Considerato che l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, prevede che, dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto, si applica il dispacciamento passante;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Gestore della rete di
trasmissione nazionale deve adottare proprie delibere per stabilire
le regole per il dispacciamento;
Ritenuta l'opportunita' di definire alcuni primi indirizzi
strategici ed operativi, necessari a far si' che l'attivita' del
Gestore della rete di trasmissione nazionale sia in linea con
l'evoluzione del settore elettrico;
E m a n a
la seguente direttiva:
Art. 1.
1. La societa' concessionaria delle attivita' di trasmissione e
dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale, di
seguito denominata "Gestore", ottempera alle disposizioni del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di seguito indicato come "decreto
legislativo", nel rispetto della presente direttiva.
2. Il Gestore adotta, con una o piu' delibere, un codice di
trasmissione e dispacciamento che disciplina le relative attivita' e,
per quanto previsto dalla normativa in relazione alle medesime, i
rapporti di quest'ultimo con i soggetti utenti e i proprietari della
rete di trasmissione nazionale. In particolare il Gestore si attiene:
a) per l'attivita' di trasmissione ai criteri di cui all'art. 2
della presente direttiva nel rispetto delle condizioni fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo;
b) per l'attivita' di dispacciamento ai criteri di cui all'art. 3
della presente direttiva;
c) per la sicurezza delle connessioni alla rete di trasmissione
nazionale alle direttive emanate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto
legislativo.
Art. 2.
1. Con riferimento all'attivita' di trasmissione il Gestore:
a) sentite le societa' che dispongono delle diverse parti della
rete di trasmissione nazionale, elabora piani e delibera gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete al
fine di garantire la sicurezza e la continuita' del servizio di
trasmissione, anche con l'obiettivo di ridurre le perdite di energia
ed il costo del servizio stesso;
b) predispone opportune procedure di verifica, controllo e
consuntivazione degli effettivi flussi di energia in rete ai fini
della corretta attribuzione dei costi e dei corrispettivi connessi
alle operazioni di trasmissione e dispacciamento dell'energia
elettrica nonche' di fornitura dei servizi ausiliari;
c) formula, sottoponendoli alle autorita' competenti, piani di
risanamento delle tratte della rete di trasmissione nazionale che si
rendono necessari perottemperare a disposizioni legislative di
carattere ambientale o sanitario, verificando la successiva
attuazione da parte dei proprietari;
d) assicura il necessario coordinamento con i gestori delle reti
interconnesse con la rete di trasmissione nazionale; in particolare,
prende accordi con i gestori esteri, anche definendo opportune
procedure, per gestire i flussi di energia sulle connessioni
internazionali;
e) provvede, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare
attestazioni relativamente alle quantita' di energia di produzione
nazionale fornite a clienti esteri;
f) assicura la raccolta dei dati statistici di produzione e
consumo dell'intero settore elettrico nazionale.
Art. 3.
1. Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 6, del
decreto legislativo, il Gestore adotta, entro trenta giorni
dall'emanazione della presente direttiva, le regole per il
dispacciamento secondo i seguenti criteri:
a) il Gestore assicura l'imparzialita' e la neutralita' del
servizio di dispacciamento;
b) il Gestore esercita l'attivita' di dispacciamento su tutti gli
impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale pari
o superiore a 10 MVA; in casi particolari, che il Gestore indichera'
espressamente nelle proprie delibere, detta attivita' verra'
esercitata anche su impianti di potenza inferiore;
c) al fine di verificare il diritto alla priorita' nel
dispacciamento ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo, il Gestore dispone i necessari controlli;
d) fino alla data di entrata in funzione del mercato di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, il Gestore garantisce
il servizio di riserva di potenza tramite la stipula di apposite
convenzioni con i produttori nazionali individuati con procedure
trasparenti e non discriminatorie, tenendo conto della necessaria
diversificazione degli impianti; nelle convenzioni viene, fra
l'altro, stabilita la remunerazione spettante ai produttori, su
parere conforme dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
e) il Gestore risolve le congestioni di rete in modo efficiente
ed economico, senza operare discriminazioni tra i diversi operatori e
tra utenza libera e vincolata;
f) fino alla data di entrata in funzione del dispacciamento di
merito economico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo,
il Gestore, salvo vincoli di rete, consente l'accesso alla rete
esclusivamente sulla base dei contratti bilaterali stipulati; a tal
fine il Gestore acquisisce da produttori, distributori e grossisti,
con l'anticipo necessario a garantire il corretto funzionamento del
sistema, tutte le necessarie informazioni, ivi inclusi i programmi di
produzione;
g) il Gestore effettua, in varie fasi temporali, la previsione
del fabbisogno nazionale di energia, tenendo conto anche dell'energia
autoconsumata, e la confronta con i programmi di immissione di
energia in rete dei soggetti di cui alla lettera f), al fine di
verificare la corretta copertura del fabbisogno suddetto, l'esistenza
di congestioni di rete e ottimizzare il servizio di riserva di
potenza;
h) il Gestore, qualora ne ricorrano le circostanze, in
conseguenza delle verifiche di cui alla lettera g), modifica i
programmi di cui alla lettera f), anche tenendo conto dell'esigenza
di massimizzare l'efficienza del sistema elettrico nazionale, dandone
comunicazione al produttore mediante l'emissione dei programmi di
produzione finali. Il soggetto interessato si attiene alle modifiche
apportate, ed esegue la conduzione degli impianti sulla base dei
programmi di produzione finali, emessi dal Gestore a seguito delle
verifiche di cui alla lettera g).
Art. 4.
1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo, e' responsabile dello sviluppo della rete di
trasmissione nazionale. A tal fine, il Gestore assicura che tale
attivita' sia finalizzata ai seguenti obiettivi:
a) aumento dell'efficienza e dell'economicita' del servizio
tramite un'idonea progettazione e l'utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili;
b) sviluppo della rete nel Mezzogiorno e nelle zone ove il
servizio di trasmissione e' caratterizzato da minore efficienza in
termini di continuita' ed affidabilita';
c) miglioramento della qualita' del servizio, anche tramite il
potenziamento delle linee di trasporto utilizzate in condizioni di
manutenzione ordinaria o straordinaria di altre linee della rete
elettrica di trasmissione o in situazioni critiche per la sicurezza o
di emergenza del sistema elettrico nazionale;
d) riduzione delle congestioni di rete;
e) sviluppo e potenziamento delle strutture di interconnessione
con l'estero anche allo scopo di perseguire una maggiore integrazione
delle reti, e una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti;
f) rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.
Art. 5.
1. Inoltre il Gestore per ottemperare alle disposizioni del decreto
legislativo:
a) emette le previste certificazioni relative all'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e verifica il rispetto, da
parte dei produttori e degli importatori, degli obblighi di cui
all'art. 11 del decreto legislativo;
b) fino alla data di assunzione da parte dell'acquirente unico
della funzione di garante della fornitura ai clienti vincolati, al
fine di minimizzare i costi per l'intero sistema elettrico, cede
direttamente ai distributori l'energia acquisita ai sensi dell'art.
3, comma 12, del decreto legislativo, alle medesime condizioni
previste nei contratti di fornitura vigenti con ENEL S.p.a.
richiamati all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo, o, nel caso
ENEL distribuzione S.p.A., alle condizioni stabilite nel
provvedimento CIP 19 dicembre 1990, n. 45, e successive modifiche e
integrazioni;
c) valuta, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
ed in alternativa a quanto previsto alla lettera b), l'opportunita'
economica di adottare procedure di cessione, attraverso appositi
bandi, dell'energia acquisita;
d) valuta, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
qualora ne ricorrano le circostanze, l'opportunita' economica di
recedere dai contratti di acquisto di energia elettrica prodotta da
fonti convenzionali da operatori nazionali, ceduti al Gestore
dall'ENEL S.p.a. ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto
legislativo;
e) stipula le convenzioni per la cessione dell'energia elettrica
prodotta dalle imprese produttrici-distributrici, ai sensi dell'art.
3, comma 12, del decreto legislativo, attenendosi alle disposizioni
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 25 settembre 1992 e successive integrazioni e
modificazioni, apportando le necessarie modifiche formali alla
convenzione tipo ad esso allegata; in particolare, per gli impianti
non ancora collegati alla rete elettrica, la durata di dette
convenzioni decorre dalla data di primo parallelo dell'impianto con
la rete medesima per lo svolgimento delle operazioni di collaudo,
cosi' come stabilite dall'art. 2 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994;
per gli impianti che alla data della stipula della convenzione sono
gia' connessi alla rete elettrica, la scadenza della convenzione
stessa e' fissata in modo da assicurare la medesima durata
complessiva, come sopra definita;
f) in occasione di scioperi interessanti il settore elettrico,
provvede a valutarne gli effetti sulla sicurezza del sistema, secondo
criteri preliminarmente determinati e verificati ai sensi della
normativa vigente, e a comunicare tempestivamente al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali
incompatibilita' con la continuita' del servizio.
Roma, 21 gennaio 2000
Il Ministro: Letta