G.U. n. 250 del 25.10.00
Presidente del Consiglio dei Ministri
Direttiva sull'applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico ai sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
-
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che
disciplina l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, relativo ai
poteri di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri;
-
- Visto l'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in base al quale per amministrazioni
pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni,
le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case
popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale;
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- Visto l'art. 2, comma 6, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il quale prevede che cliente idoneo del
mercato elettrico e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per
effetto del decreto medesimo, di stipulare contratti di fornitura di energia
elettrica con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia
che all'estero;
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- Visto l'art. 14, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva
96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, per il quale hanno tra l'altro diritto alla qualifica di clienti
idonei le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, i
consorzi e le societa' consortili il cui consumo sia risultato nell'anno
precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona
giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della
dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree
individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente
nello stesso comune o in comuni contigui;
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- Visto il comma 3, lettera b), del citato art.
14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che prevede che a decorrere
dal 1o gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei i
soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 20
GWh, con dimensione minima di 1 GWh, e il comma 4, lettera b), del medesimo
art. 14, in base al quale a decorrere dal 1o gennaio 2002 hanno diritto alla
qualifica di clienti idonei i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi
consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh;
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- Vista la delibera n. 91/99 dell'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas, avente ad oggetto la definizione delle
modalita' di riconoscimento della qualifica di cliente idoneo e
l'istituzione dell'elenco dei clienti idonei e i relativi allegati;
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- Visto l'art. 25 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, il quale dispone che con direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche'
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione di consorzi e la partecipazione delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai consorzi, anche con la partecipazione
di enti pubblici economici e di imprese, previsti dall'art. 14, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini
dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni
pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle
altre disposizioni del citato art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, ove ne ricorrano le condizioni;
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- Considerato che lo scopo perseguito dal
citato art. 25 della legge n. 488 del 1999 e' quello di agevolare l'accesso
delle pubbliche amministrazioni al mercato liberalizzato dell'energia
elettrica, tramite la costituzione o la partecipazione a consorzi per il
riconoscimento della qualifica di cliente idoneo;
-
- Considerato che l'accesso al mercato
liberalizzato dell'energia elettrica abilita le pubbliche amministrazioni a
stipulare, in regime di libera concorrenza, contratti di fornitura di
energia elettrica a condizioni piu' vantaggiose direttamente con qualsiasi
produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero,
consentendo di ottenere una riduzione significativa della spesa pubblica
inerente i consumi energetici;
-
- Sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio
della programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
-
- Sentita, altresi', l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas;
-
- E m a n a
- la seguente direttiva:
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- 1. Oggetto e ambito di applicazione.
- La presente direttiva definisce i criteri e
le modalita' per la costituzione dei consorzi e per la partecipazione ai
consorzi medesimi delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'applicazione
delle disposizioni in materia di clienti idonei contenute nell'art.
- 14, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e nella delibera n. 91/99 dell'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas.
- La presente direttiva e' indirizzata alle
pubbliche amministrazioni elencate nell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
-
- 2. Costituzione e disciplina dei
consorzi.
- 2.1. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini
della costituzione dei consorzi previsti dall'art. 14, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si attengono ai seguenti
criteri:
- a) le amministrazioni interessate procedono
alla costituzione dei consorzi sulla base di un'attenta analisi
costi-benefici che tenga conto di tutte le condizioni tecniche, economiche e
di mercato che possono rendere utilmente praticabile l'accesso al mercato
liberalizzato dell'energia elettrica in qualita' di clienti idonei ai sensi
della normativa sopra richiamata rispetto al ricorso al mercato vincolato,
avuto riguardo all'esigenza di razionalizzare la spesa e di ridurre gli
oneri attualmente sostenuti per il soddisfacimento del proprio ordinario
fabbisogno energetico;
- b) il consorzio e le pubbliche
amministrazioni ad esso partecipanti, per ubicazione e consumi annuali di
energia elettrica, devono possedere, all'atto della costituzione del singolo
consorzio ed anche come somma dei consumi dei singoli componenti il
consorzio stesso, i requisiti specificati dalla normativa vigente ai fini
del riconoscimento della qualita' di cliente idoneo del mercato elettrico,
come previsti dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, lettera b), del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero dalle eventuali successive
modificazioni di tale disciplina;
- c) il consorzio non deve avere scopo di
lucro;
- d) il consorzio, deve avere per esclusivo
oggetto sociale, attraverso il conseguimento della qualita' di cliente
idoneo ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'acquisto,
alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero,
dell'energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno dei
consorziati. Il consorzio potra' svolgere anche attivita' di promozione di
iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento
energetico in favore dei consorziati, nonche' la prestazione di servizi di
assistenza e consulenza tecnica ai consorziati per materie attinenti
all'oggetto sociale;
- e) e' esclusa ogni prestazione di servizi o
forniture in favore di terzi.
- 2.2. Il funzionamento del consorzio e'
disciplinato dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento
consortile, con l'osservanza delle condizioni previste al punto 2.1 e nel
rispetto dei principi di par condicio, di non discriminazione e di
trasparenza.
- 2.3. Gli atti di cui al precedente punto 2.2
individuano e disciplinano, tra l'altro:
- a) la sede del consorzio;
- b) la durata del consorzio;
- c) le modalita' di ammissione dei nuovi
consorziati, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di cui
all'art. 14, commi 2, 3 e 4, lettera b), del decreto legislativo n. 79 del
1999, e successive modificazioni;
- d) le modalita' e i casi di recesso e di
esclusione dei consorziati, prevedendo in ogni caso l'esclusione del
consorziato qualora abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti
specificati dall'art. 14, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 79 del
1999;
- e) la determinazione del fondo consortile e
l'entita' dei contributi dovuti dai consorziati, nonche' le modalita' e i
criteri per la determinazione di eventuali contributi una tantum;
- f) gli obblighi dei consorziati, con
particolare riguardo a quelli derivanti dalla fornitura dell'energia
elettrica ed ai casi di insolvenza nei relativi pagamenti;
- g) le modalita' di utilizzo dell'energia
elettrica acquistata e la sua attribuzione ai consorziati, nonche' i criteri
di imputazione della relativa spesa, modellando preferibilmente i rapporti
secondo lo schema giuridico del mandato con rappresentanza.
- 2.4. La partecipazione delle pubbliche
amministrazioni a consorzi gia' esistenti e' consentita qualora i consorzi
stessi rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti per la
costituzione di nuovi consorzi ai quali partecipino, in via o meno
esclusiva, le pubbliche amministrazioni medesime, secondo quanto previsto
nei punti 2.1, 2.2 e 2.3.
- Si invitano il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nell'ambito delle rispettive competenze, ad
adottare direttamente o indirettamente tutte quelle iniziative di
informazione, sensibilizzazione, promozione, organizzazione e consulenza
dirette a favorire la costituzione, la partecipazione e lo sviluppo di
consorzi tra le pubbliche amministrazioni per il riconoscimento della
qualifica di cliente idoneo.
- Si invitano altresi' le regioni, in
attuazione della facolta' loro riservata dall'art. 14, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo n. 79 del 1999, ad adottare, ove non abbiano gia'
provveduto, gli atti di programmazione regionale ivi previsti, al fine di
facilitare e sviluppare la costituzione di consorzi tra pubbliche
amministrazioni ubicate in aree anche diverse da quelle individuate
attraverso il criterio di contiguita' territoriale tra singoli comuni,
estendendo in tal modo le opportunita' connesse all'accesso al libero
mercato dell'energia elettrica al maggior numero possibile di pubbliche
amministrazioni.
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- Roma, 18 settembre 2000
-
- Il Presidente: Amato
-
- Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre
2000
- Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 319