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GU n. 226 del 28-9-2007
Ministero dello Sviluppo Economico

Obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas

Decreto del 11.09.2007

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare l'art. 18, che
stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di
fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che
stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito:
il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla
programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante
specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita'
e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che
stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato
dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita'
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Considerato che, in base alla attuale situazione del sistema del
gas caratterizzato da un aumento dei consumi ed un contemporaneo calo
della produzione nazionale, a cui non ha fatto seguito un aumento
della capacita' di approvvigionamento dall'estero, tramite gasdotti
esteri di importazione e terminali di rigassificazione di GNL,
potrebbero verificarsi nuove situazioni di emergenza in caso di
situazioni climatiche particolarmente rigide;
Considerato che le condizioni critiche di esercizio del sistema
nazionale del gas naturale che vengano a determinarsi a seguito di
eventi estranei alla normale gestione, quali condizioni climatiche
avverse o avarie in importanti componenti, impongono l'adozione di
decisioni rapide, finalizzate al mantenimento del sistema nel suo
regolare equilibrio di funzionamento, e predefinite per una
tempestiva attivazione in caso di necessita', ad evitare che ritardi
attuativi conducano l'esercizio del sistema su un percorso
irreversibile;
Considerato che nei casi in cui, in un qualsiasi periodo dell'anno,
situazioni critiche di esercizio del sistema nazionale del gas
determinino un deficit globale di sistema tra disponibilita' e
fabbisogno di gas naturale che non possa essere colmato mediante
l'incremento degli approvvigionamenti ed il ricorso agli stoccaggi di
gas, sono risolutivi gli interventi, nell'interesse di tutti i
soggetti coinvolti nel sistema del gas, finalizzati a consentire la
continuita' di esercizio del sistema, da attuare mediante il
contenimento dei consumi fino a concorrenza del deficit risultante
privo di copertura;
Considerato che la continuita' di funzionamento del sistema del gas
costituisce un vantaggio per tutti i clienti finali, da cui consegue
l'opportunita' di coinvolgere detti clienti nella fornitura di un
contributo al contenimento dei consumi di gas, ove necessario, nella
misura in cui possono contribuire al contenimento effettivo dei
consumi di gas, secondo esigenza, e con modalita' misurabili e
gestibili a livello giornaliero;
Considerata l'opportunita' di introdurre una metodologia per il
contenimento dei consumi di gas in caso di condizioni critiche di
esercizio, che consenta di raccogliere contributi dai clienti finali
sopra indicati e che risulti compatibile con le rispettive
possibilita' di intervento, da attuare mediante:
corrispettivi a carico di tutti i clienti finali destinati ad un
fondo per il contenimento dei consumi; ed,
una procedura che preveda, in caso di applicazione di procedure
di emergenza, l'obbligo del contenimento dei consumi a carico dei
clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto e
caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei
prelievi;
Considerata l'opportunita' di prevedere corrispettivi differenziati
commisurati con la disponibilita' di intervento, nonche' incentivi da
riconoscere a consuntivo per promuovere la partecipazione effettiva e
penali da applicare in esito di eventuali mancati adempimenti;
Considerato il parere favorevole sulle misure contenute nel
presente decreto espresso dal Comitato tecnico di emergenza e
monitoraggio del sistema del gas (di seguito: il Comitato), di cui
all'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26
settembre 2001, nella riunione del 12 luglio 2007;
Considerato il parere espresso dall'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorita) in merito al presente
decreto;
Ritenuto di condividere le osservazioni dell'Autorita', senza
tuttavia introdurre l'esplicita possibilita' per i clienti finali di
indicare periodi determinati per l'offerta di contenimento dei
consumi, in quanto gia' perseguibile mediante l'adesione in forma
associata secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7,
mantenendo altresi', al fine di evitare comportamenti opportunistici,
la previsione, in caso di ricorso alla seconda linea di intervento,
di una richiesta pro quota di contenimento a tutti indistintamente i
clienti obbligati, lasciando comunque la facolta' ai clienti di prima
linea di contenere i propri consumi anche oltre i quantitativi loro
richiesti o dagli stessi precisati;
Ritenuto necessario ed urgente emanare disposizioni per garantire
la tempestiva attuazione, secondo necessita', di un contenimento dei
consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e
disponibilita' del sistema nazionale del gas in caso dovessero
presentarsi condizioni critiche di esercizio;
Decreta:
Art. 1.
Obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas
1. Ciascun cliente finale utilizzatore di gas naturale per
qualsivoglia uso ha l'obbligo di contribuire al contenimento dei
consumi di gas per far fronte ad una disponibilita' di immissione
insufficiente a soddisfare il fabbisogno della globalita' dei clienti
finali in condizioni critiche di esercizio del sistema nazionale del
gas.
2. A seconda della classe di appartenenza del cliente finale come
precisata all'art. 2, il contributo e' a solo titolo oneroso oppure,
in caso di applicazione di procedure di emergenza approvate con
decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28,
comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, anche a titolo effettivo
mediante il contenimento dei propri consumi. La durata del
contenimento a titolo effettivo dei consumi di gas e' in funzione del
tipo di emergenza e puo' essere di una o piu' settimane, anche non
consecutive, nel caso di emergenza climatica, e di periodi
continuativi piu' estesi nel caso di emergenza da altre origini.
3. Nei casi in cui e' previsto anche il contributo a titolo
effettivo di cui al comma 2, si applicano premi a consuntivo per la
remunerazione dei comportamenti ottemperanti all'obbligo di
contenimento dei consumi e penali in esito di eventuali inadempienze.
Art. 2.
Classificazione dei clienti finali soggetti all'obbligo
1. Ai fini dell'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi
di gas naturale, i clienti finali sono distinti in sei classi:
a) clienti industriali direttamente allacciati alle reti di
trasporto caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera
dei prelievi;
b) clienti diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) che
siano caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei
prelievi, e che aderiscano volontariamente al contenimento dei
consumi con la sottoscrizione di specifica clausola contrattuale con
la rispettiva impresa di vendita;
c) clienti finali che utilizzano il gas naturale esclusivamente
per la produzione di energia elettrica destinata alla rete per la
cessione a terzi;
d) clienti finali che richiedono, tramite le rispettive imprese
di vendita, di essere esonerati dal contenimento dei consumi
limitatamente alla utilizzazione di gas per la cogenerazione di
energia elettrica e calore;
e) clienti finali che richiedono, tramite le rispettive imprese
di vendita, di essere esonerati dal contenimento dei consumi in
ragione del loro ciclo produttivo caratterizzato da oggettivi vincoli
di prelievo di gas continuo e costante per tutti i giorni di almeno
sei mesi dell'anno;
f) clienti finali non identificabili nelle classi di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e).
2. In caso di applicazione di procedure di emergenza approvate con
decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28,
comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, i clienti finali di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 sono obbligati a contenere su
richiesta, secondo le modalita' di cui all'art. 5, i propri consumi
effettivi di gas. Gli stessi clienti sono assoggettati ad un
contributo a titolo oneroso, nonche' a premi a consuntivo per la
remunerazione della ottemperanza ed a penali per inadempienza al
contenimento dei consumi su richiesta, differenziati in dipendenza
della adesione, o meno, manifestata in maniera vincolante nei
contratti con la rispettiva impresa di vendita.
3. I clienti finali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma
1 adempiono all'obbligo unicamente mediante la contribuzione a titolo
oneroso per essi prevista.
4. Sono esclusi dalla classe di cui al comma 1, lettera a) i
clienti finali appartenenti a servizi pubblici essenziali in base a
dichiarazione dell'impresa di vendita ai sensi dell'art. 7.
5. Ai fini del presente decreto i consorzi di clienti industriali,
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 24 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 2002 che si approvvigionano
di gas naturale da un unico punto di prelievo per l'esclusivo
utilizzo dei propri consorziati, sono assimilati ad un unico cliente
finale.
Art. 3.
Contribuzioni e riconoscimento di incentivi per l'ottemperanza
all'obbligo ed applicazione di penali per inadempienza
1. I corrispettivi per la contribuzione a titolo oneroso sono
stabiliti dall'Autorita' secondo le modalita' di cui all'art. 6.
2. I corrispettivi di cui al comma 1, per i clienti finali di cui
al comma 1, lettere c), d), e) ed f) dell'art. 2, sono uguali per
tutti i soggetti della rispettiva classe di appartenenza.
3. I corrispettivi di cui al comma 1, per i clienti finali di cui
al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 2 sono stabiliti in misura
differenziata in funzione delle seguenti tre modalita' di adesione
alla partecipazione del contenimento dei consumi di gas:
a) cliente soggetto all'obbligo, o ciascun cliente volontario,
che aderisce individualmente al contenimento dei consumi fino al
quantitativo di gas dallo stesso precisato, sostenendo singolarmente,
mediante sottoscrizione di specifica clausola contrattuale vincolante
con la rispettiva impresa di vendita, l'onere del contenimento dei
consumi. Ai fini dell'adesione sono assimilati quali appartenenti ad
un unico cliente finale i punti di riconsegna facenti capo ad un
medesimo gruppo societario, purche' direttamente allacciati alle reti
di trasporto, caratterizzati da rilevazione (o registrazione)
giornaliera dei prelievi e relativi a contratti di fornitura con la
stessa impresa di vendita;
b) cliente soggetto all'obbligo, o ciascun cliente volontario,
che aderisce al contenimento dei consumi, fino al quantitativo di gas
dallo stesso precisato, mediante la sottoscrizione di clausola
contrattuale con la rispettiva impresa di vendita partecipando,
tramite tale impresa, in forma congiunta con gli altri clienti
dell'impresa stessa, al contenimento dei consumi di gas nella misura
richiesta;
c) cliente soggetto all'obbligo che non aderisce al contenimento
dei consumi con rifiuto di sottoscrizione di specifica clausola
contrattuale vincolante. In questo caso il cliente rimane comunque
soggetto all'obbligo di contenimento dei consumi in caso di
richiesta, ove ricorrano le condizioni di intervento stabilite
all'art. 4, comma 2, lettera b).
4. L'Autorita', secondo le modalita' di cui all'art. 6, determina i
premi per la remunerazione dell'ottemperanza all'obbligo e le penali
per inadempienza al contenimento dei consumi richiesto, in modo
differenziato a seconda delle modalita' di adesione di cui al comma
3.
5. Ciascuna impresa di vendita, nel corso della trattativa per la
stipula di contratti di fornitura, ha l'obbligo di informare i
potenziali clienti delle opportunita' e degli obblighi derivanti
dall'adesione, o meno, alla riduzione effettiva dei consumi, su
richiesta in caso di applicazione di procedure di emergenza, e di
raccogliere in specifica clausola contrattuale le modalita'
dell'adesione stessa da parte dei clienti obbligati di cui all'art.
2, comma 1, lettera a), e la decisione sull'adesione, o meno, su base
volontaria da parte dei clienti di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), al contenimento dei consumi fino al quantitativo precisato.
6. I clienti finali di cui alle lettere a) e c) del comma 3
rispondono direttamente dei risultati del contenimento dei consumi e
i conseguenti premi o penali sono applicati per il tramite delle
imprese di vendita secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' ai
sensi all'art. 6. Nel caso di clienti che siano forniti sullo stesso
punto di prelievo da piu' imprese di vendita, i premi e le penali
sono applicati dall'impresa di vendita che fornisce i maggiori volumi
di gas nel corso dell'anno termico.
7. L'impresa di vendita puo' procedere ad aggregare i clienti di
cui alla lettera b) del comma 3 al fine di totalizzare i contributi
di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su
periodi temporali differenti. In tal caso la stessa impresa e'
responsabile del risultato globale del contenimento dei consumi dei
clienti aggregati, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza
e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo. A tal
fine la stessa impresa di vendita concorda a mezzo di clausole
contrattuali sia le modalita' di partecipazione dei singoli clienti
al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli
stessi clienti finali dei premi e delle penali.
8. Quale compenso per l'attivita' di promozione e gestione nei
confronti dei clienti di cui alla lettera b) del comma 3 che
aderiscono mediante clausola contrattuale vincolante al contenimento
dei consumi di gas su richiesta, le imprese di vendita ricevono un
incentivo determinato dall'Autorita'.
Art. 4.
Procedura a carico dei soggetti obbligati al contenimento su
richiesta dei consumi di gas
1. L'obbligo di contenimento dei consumi a carico dei clienti
finali definiti al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 2 e'
finalizzato alla riduzione su richiesta, in caso di applicazione di
procedure di emergenza, dei propri consumi di gas naturale, rispetto
a quelli medi effettivi nei trenta giorni precedenti la data di
individuazione della necessita', in misura necessaria a far fronte a
deficit tra disponibilita' e fabbisogno di gas nelle seguenti
consistenze per livelli di gravita':
a) livello 1: necessita' di riduzione complessiva dei consumi
fino a 5 milioni di Smc/giorno;
b) livello 2: necessita' di riduzione complessiva dei consumi
maggiore di 5 e fino a 10 milioni di Smc/giorno;
c) livello 3: necessita' di riduzione complessiva dei consumi
oltre 10 milioni di Smc/giorno.
2. L'obbligo viene assolto mediante il ricorso a due linee di
intervento:
a) la prima linea di intervento coinvolge, fino al quantitativo
per il quale e' stata manifestata l'adesione, sia i clienti obbligati
e i clienti volontari che aderiscono individualmente al contenimento
dei consumi, sia le imprese di vendita per i clienti, soggetti
all'obbligo o volontari, che aderiscono all'obbligo del contenimento
dei consumi di gas tramite dette imprese. Questi clienti hanno
l'obbligo di contenere i rispettivi consumi in misura almeno pari al
quantitativo pro quota richiesto di cui all'art. 5. Questa linea di
intervento ha maggiore probabilita' di attivazione poiche' viene
chiamata nei casi in cui la riduzione dei consumi offerta dalla
globalita' dei clienti di appartenenza alla linea stessa sia
sufficiente a ristabilire l'equilibrio tra disponibilita' e
fabbisogno di gas del sistema;
b) la seconda linea di intervento viene chiamata nei casi di cui
al comma 2 dell'art. 5 e coinvolge indistintamente tutti i clienti
finali soggetti all'obbligo come definiti al comma 1, lettere a) e b)
dell'art. 2, considerati:
singolarmente, se hanno aderito individualmente all'obbligo;
globalmente a livello della propria impresa di vendita
fornitrice, se hanno sottoscritto la clausola di adesione volontaria
al contenimento dei consumi tramite detta impresa;
singolarmente, se non hanno aderito al contenimento dei consumi
con rifiuto di sottoscrizione di specifica clausola contrattuale
vincolante.
In caso di attivazione della seconda linea di intervento, tutti i
clienti finali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 hanno
l'obbligo di contenere i rispettivi consumi in misura almeno pari al
quantitativo pro quota richiesto di cui all'art. 5.
Art. 5.
Modalita' applicative della procedura
1. A seguito della avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza
mediante le modalita' stabilite nelle procedure approvate con decreto
del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28, comma 2,
del decreto legislativo n. 164/00, nel caso venga delineata la
necessita' di ricorrere al contenimento dei consumi di gas, l'impresa
maggiore di trasporto individua, in coordinamento con le imprese di
stoccaggio, il livello di gravita' del deficit presente
nell'immediato decorso degli eventi, od atteso in prospettiva, ed i
quantitativi di consumi di gas per i quali e' richiesta la riduzione
e li comunica al Comitato.
2. In base alle risultanze individuate, il Comitato stabilisce se
il deficit puo' essere fronteggiato ricorrendo unicamente al
contributo dei clienti di "prima linea di intervento", calcolato
nella misura del 90% del totale del contenimento dei consumi
consentito dai quantitativi per i quali sia stata manifestata
l'adesione dai clienti che abbiano aderito volontariamente. In tal
caso il Ministero, su parere del Comitato e tramite l'impresa
maggiore di trasporto, dispone la richiesta ai clienti della prima
linea di intervento, attraverso le relative imprese di vendita, di
attuare con preavviso non inferiore a 24 ore, pro quota e per ciascun
cliente finale o per il complesso dei clienti nei casi di cui alla
lettera b) comma 3, dell'art. 3, in percentuale dei consumi medi di
gas dei trenta giorni precedenti la data di individuazione della
necessita', un contenimento obbligatorio almeno pari a quello utile a
far fronte alla richiesta di riduzione. In caso contrario il
Ministero, su parere del Comitato, dispone con le stesse modalita'
l'attivazione della seconda linea di intervento, con richiesta di un
contenimento obbligatorio pro quota a tutti i clienti di cui al comma
1, lettere a) e b) dell'art. 2, sia che abbiano aderito al
contenimento dei consumi, sia che abbiano rifiutato la sottoscrizione
di specifica clausola contrattuale vincolante.
3. A seguito di verifica a consuntivo, in caso di attivazione sia
della prima linea che della seconda linea di intervento,
a) ai clienti finali adempienti, per ogni quantitativo unitario
di gas non consumato, anche oltre quello richiesto, l'impresa di
vendita riconosce il premio, crescente con il livello di gravita' del
deficit, determinato dall'Autorita' ai sensi dell'art. 6;
b) ai clienti finali inadempienti, per ogni quantitativo unitario
di gas per i quali non e' stato osservato il richiesto contenimento
dei consumi, l'impresa di vendita applica la penale determinata
dall'Autorita' ai sensi dell'art. 6.
4. L'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo
rispetto alla richiesta di contenimento dei consumi e' effettuata con
riferimento a:
a) prelievi medi dei trenta giorni che precedono la data di
individuazione del contenimento necessario, e prelievi di ciascuna
settimana di contenimento dei consumi su richiesta; quale base di
verifica si assumono periodi omologhi dei giorni feriali. Sono
esclusi dai trenta giorni quelli in cui vi siano state significative
riduzioni di prelievo di gas dovute a cause imprevedibili e non
controllabili, quali eventi di forza maggiore, scioperi, importanti
avarie ai componenti del processo produttivo del cliente. Tutte le
riduzioni significative dei prelievi debbono essere segnalate, in
consistenza e durata prevista, e documentate, dal cliente finale
all'impresa maggiore di trasporto, alle relative imprese di vendita
ed alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del
Ministero dello sviluppo economico, entro le ventiquattro ore
successive all'evento. In caso di applicazione della procedura il
Ministero, a seguito di verifica, riconosce la validita' delle
segnalazioni pervenute e ne comunica l'esito ai clienti finali,
all'impresa maggiore di trasporto ed alle imprese di vendita
interessate;
b) applicazione di una tolleranza del 2% sui quantitativi
contabilizzati, entro i cui limiti non si applicano ne' premi ne'
penali.
Art. 6.
Definizione dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, di
premi e di incentivi in caso di ottemperanza
1. La determinazione del valore dei corrispettivi, delle penali per
inadempienza, dei premi per la remunerazione dei clienti finali
ottemperanti e degli incentivi per le imprese di vendita di cui
all'art. 3, comma 8, e' stabilita con delibera dell'Autorita', che
provvede, entro trenta giorni, anche ad adeguare al nuovo contesto
del contenimento dei consumi in caso di necessita', introdotto con il
presente decreto, le deliberazioni gia' emanate in materia di
interrompibilita'. Per gli anni termici successivi, la stessa
Autorita' ridefinisce o conferma, entro il 30 maggio di ciascun anno,
la valorizzazione delle componenti da applicare per il successivo
anno termico.
2. Nella determinazione di ogni componente di cui al comma 1,
l'Autorita' tiene conto, con specifica differenziazione, dei
quantitativi di gas per i quali e' stata precisata l'adesione, o
meno, al contenimento dei consumi.
3. Nella delibera di cui al comma 1 l'Autorita' stabilisce le
modalita' di versamento e di destinazione dei corrispettivi e delle
penali e le modalita' di erogazione dei premi per l'ottemperanza al
contenimento dei consumi su richiesta, nonche' individua i soggetti
deputati alla gestione della relativa contabilita' e degli
adempimenti finanziari connessi.
4. L'Autorita' stabilisce altresi' le possibilita' e le modalita'
di modifica, ed eventualmente di recesso, dei clienti di cui alle
lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 dai contratti di fornitura
sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Disposizioni operative
1. Le imprese di vendita che forniscono i clienti finali elencati
alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 2, hanno l'obbligo di
trasmettere all'impresa maggiore di trasporto, e secondo modalita' e
contenuti dalla stessa precisate, entro il 30 ottobre di ciascun anno
e per la prima volta entro il 30 ottobre 2007, tre liste contenenti
separatamente i codici dei punti di riconsegna che alimentano
totalmente o parzialmente clienti di ciascuna delle modalita' di
adesione individuate all'art. 3, comma 3, lettere a), b) e c). In
particolare, per ciascun punto di riconsegna sara' indicato il
quantitativo di gas per il quale sussiste l'adesione al contenimento
del consumo di gas.
2. Qualora i clienti obbligati al contenimento dei consumi di gas
siano collegati a reti di altre imprese di trasporto o di
distribuzione, la comunicazione all'impresa maggiore di trasporto
avviene attraverso le imprese che gestiscono tali reti, le quali, in
tal caso, hanno il compito di rilevare in corso d'anno e trasmettere
all'impresa maggiore di trasporto, ai fini della gestione dei dati
relativi al contenimento dei consumi in caso di richiesta, i
quantitativi giornalieri di gas effettivamente prelevati dai clienti
soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi.
3. Le imprese di vendita inviano, entro il 30 ottobre di ciascun
anno ed entro il 30 novembre per il solo anno 2007, alla Direzione
generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello
sviluppo economico ed all'Autorita' una relazione tecnica che
descriva le azioni predisposte e i risultati raggiunti per far
fronte, con riferimento all'anno termico in corso, agli obblighi
riguardanti il contenimento dei consumi di gas su richiesta
conseguente all'applicazione di procedure di emergenza.
Art. 8.
Aggiornamento di contratti stipulati in data anteriore all'entrata in
vigore del presente decreto
1. Le imprese di vendita che forniscono clienti finali soggetti
all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui all'art. 2 e
con i quali abbiano gia' stipulato contratti di fornitura in data
anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, hanno l'obbligo
di informare detti clienti delle prescrizioni di cui nel presente
decreto e di aggiornare detti contratti entro il 30 ottobre 2007.
2. L'aggiornamento del contratto avviene mediante la sottoscrizione
di una clausola aggiuntiva al contratto gia' sottoscritto da cui
risulti la decisione del cliente finale soggetto all'obbligo di
contenimento dei consumi di gas ad aderire, o meno, al contenimento
dei consumi di gas naturale con modalita' individuale oppure tramite
l'impresa di vendita fornitrice.
3. La mancata decisione del cliente finale entro quindici giorni
dalla proposta di aggiornamento del contratto da parte dell'impresa
di vendita fornitrice, viene considerata quale rifiuto di adesione al
contenimento dei consumi di gas e comporta l'assimilazione del
cliente tra quelli di cui alla lettera c), comma 2 dell'art. 3.
4. Le imprese di vendita, ai fini dell'applicazione del comma 8
dell'art. 3, svolgono attivita' di promozione nei confronti dei
clienti finali non soggetti all'obbligo, e di cui alla lettera b),
comma 1 dell'art. 2, e con i quali abbiano gia' stipulato contratti
di fornitura in data anteriore all'entrata in vigore del presente
decreto, per sollecitare l'adesione volontaria al contenimento dei
consumi su richiesta mediante la sottoscrizione di specifica clausola
contrattuale entro il 30 ottobre 2007.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. La procedura di contenimento dei consumi di gas di cui al
presente decreto, in caso di applicazione di procedure di emergenza
approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi
dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, sostituisce
l'attivazione, tramite le imprese di vendita di gas naturale che
forniscono clienti industriali con contratti di fornitura di gas con
clausola di interrompibilita' e direttamente allacciati alle reti di
trasporto, dell'interruzione delle forniture di gas agli stessi
clienti per scopi destinati alla sicurezza del sistema.
2. Con successivo provvedimento la procedura di emergenza per
fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale
in casi di eventi climatici sfavorevoli approvata con decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2006 e' modificata
in accordo alle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico ed entra in vigore dalla data della sua prima
pubblicazione.
Roma, 11 settembre 2007
Il Ministro: Bersani