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GU n. 298 del 23-12-2005
Ministero delle Attività Produttive

Direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2006.

Decreto del 13.12.2005

 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente
l'attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il
mercato interno dell'elettricita', ed in particolare l'art. 4, che
dispone che la societa' Acquirente unico S.p.a. ha funzioni di
garante della fornitura di energia elettrica per il mercato vincolato
e che attribuisce al Ministro delle attivita' produttive il potere di
emanazione di apposite direttive nei confronti della medesima
societa';
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarita' delle
funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte
della societa' Acquirente unico S.p.a. ai sensi del citato art. 4,
comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in
particolare l'art. 5, comma 1, con cui e' stata destinata
all'Acquirente unico S.p.a. l'energia elettrica importata in
esecuzione dai contratti pluriennali di importazione in essere
stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio
1997, al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso in vigore nel
trimestre ottobre-dicembre 2003, aggiornato in misura corrispondente
alle variazioni della componente dei costi variabili di produzione
cosi' come definita dalla delibera dell'Autorita' n. 194/02;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che,
fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore
del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilita' delle
funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del
mercato elettrico;
Vista la nota del Ministero della attivita' produttive del
16 novembre 2005, prot. 18861, con cui e' stato comunicato all'Enel
S.p.a. l'avvio di una valutazione istruttoria, sotto il profilo
giuridico ed economico, circa l'opportunita' e la possibilita' di
mantenimento delle condizioni finora riservate ai contratti
pluriennali di importazione di energia elettrica, stipulati
anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
Vista la comunicazione dell'Enel S.p.a. del 22 novembre 2005 con
cui la societa' ha avanzato le proprie osservazioni in merito alla
citata comunicazione del Ministero delle attivita' produttive del
16 novembre 2005;
Vista la nota dell'Acquirente unico S.p.a. trasmessa al Ministro
delle attivita' produttive in data 21 novembre 2005, prot.
AU/P2005001227, relativa alla previsione dei costi medi di
approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato
vincolato, ivi inclusa l'energia di importazione, per l'anno 2006;
Vista la nota dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) trasmessa al Ministro delle attivita' produttive
in data 23 novembre 2005, prot. n. AO/R05/4844, concernente, tra
l'altro, criteri per la ridefinizione del prezzo di cessione di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita'
produttive del 19 dicembre 2003;
Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro delle
attivita' produttive espresso dall'Autorita' con deliberazione
9 dicembre 2005, n. 258/05, trasmessa con lettera in pari data prot.
n. 5134;
Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' divenuto pienamente
operativo a far data dal 31 marzo 2004, consentendo di effettuare
offerte di vendita dell'energia elettrica in condizioni di
trasparenza delle transazioni, e che il parametro attualmente
utilizzato per definire il prezzo di cessione dei citati contratti
pluriennali, determinato in un contesto di prezzi amministrati con il
decreto ministeriale 19 dicembre 2003, non risulta piu'
rappresentativo del prezzo dell'energia all'ingrosso;
Considerato che l'Autorita', nella citata nota al Ministro delle
attivita' produttive del 23 novembre 2005, ha segnalato la non
attualita' del parametro di valorizzazione dell'energia elettrica
contenuto nel decreto 19 dicembre 2003, facendo presente che non
sara' piu' possibile continuare ad aggiornare su base trimestrale il
prezzo di cessione, secondo le attribuzioni delegate dall'art. 5 del
decreto 19 dicembre 2003;
Considerate che le attuali previsioni sull'andamento, nell'anno
2006, dei prezzi dei combustibili utilizzati per la produzione di
energia elettrica indicano una generale tendenza alla riduzione
rispetto ai valori dell'anno 2005;
Ritenuto opportuno procedere alla rideterminazione del prezzo di
cessione dell'energia elettrica importata in esecuzione dei contratti
pluriennali, in modo tale da riflettere i valori economici del
mercato vigente per forniture a termine con profilo costante e la
maggiore economicita' dell'energia elettrica da importazione rispetto
all'energia elettrica di produzione nazionale;
Ritenuto opportuno che il prezzo di cessione dell'energia elettrica
sottesa ai contratti pluriennali di importazione sia determinato in
coerenza con le previsioni dei costi medi di approvvigionamento
dell'energia elettrica, effettuate dall'Acquirente unico S.p.a. per
l'anno 2006;
Ritenuto, a tali fini, che un parametro validamente utilizzabile
per l'anno 2006 sia, sul mercato dell'energia elettrica a termine, il
prezzo medio di cessione della procedura concorsuale svolta da
Acquirente unico S.p.a. il 28 ottobre 2005, opportunamente aggiornato
con le variazioni in riduzione del costo combustibili, da fissare
inizialmente al 31 dicembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2006, il prezzo di cessione alla societa' Acquirente
unico S.p.a. dell'energia elettrica importata dall'Enel S.p.a. in
esecuzione dei contratti pluriennali di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, e'
fissato nella misura massima di 66 euro/MWh, salvo quanto previsto al
comma 2.
2. L'Autorita' provvede a definire le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, in particolare per quanto riguarda la
verifica trimestrale circa i possibili effetti sul prezzo massimo,
definito al comma 1, derivanti dall'andamento in diminuzione dei
prezzi dei combustibili.
 Art. 2.
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del
Ministero delle attivita' produttive.
Roma, 13 dicembre 2005
Il Ministro: Scajola