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GU n. 301 del 28-12-2005
Ministero delle Attività Produttive

Determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2006.

Decreto del 13.12.2005

 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge
27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del
Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate
modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino
insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di
un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato
libero;
Visto l'art. 35, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
secondo cui, fatta salva la capacita' impegnata per i contratti
esistenti nonche' per l'importazione dell'energia elettrica destinata
al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale, in presenza di capacita' di trasporto
disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad
un'assegnazione prioritaria della medesima capacita', sulla base di
bande di capacita' di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti
idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale
nonche' i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di
apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche
tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale
che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilita'
istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti
idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di
assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, sulla base
anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per
cento delle ore annue. Lo stesso comma 1 attribuisce al Ministro
delle attivita' produttive il compito di definire, con propri
provvedimenti, le quote di capacita' riservate per le assegnazioni
prioritarie sopra citate;
Visto il medesimo art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, secondo cui ai contratti di fornitura stipulati dai clienti
aventi i requisiti indicati al comma 1 non si applica quanto previsto
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
modificato dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del
settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:
l'art. 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle
funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni
inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;
l'art. 1, comma 3, lettera f), in base al quale costituisce
obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere
la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di sicurezza
nazionale e di sviluppo della competitivita' del sistema economico
del Paese;
l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le
modalita' di accesso e di connessione fra le reti energetiche
nazionali e quelle degli Stati il cui territorio e' interamente
compreso nel territorio italiano;
Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in
particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della
congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete
sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di
mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui,
nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' nazionali di
regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento
medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi
dell'art. 8;
Viste:
la nota ministeriale del 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), con cui
si e' disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino,
per il periodo 2001-2010, di una quota di capacita' di trasporto
sull'interconnessione inizialmente pari a 42 MW, incrementabile di
anno in anno, rispetto al valore registrato nell'anno precedente,
sulla base del tasso di crescita medio dei consumi elettrici
comunicato dalla medesima Repubblica e comunque in misura non
superiore al 5% annuo;
la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui
si e' disposta una riserva a favore dello Stato della Citta' del
Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacita'
disponibile nella misura massima di 50 MW;
la nota ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con
cui si e' riconosciuto alla Edison S.p.a. il diritto di reingresso in
Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino
idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione
derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso,
definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n.
317, di ratifica dell'accordo internazionale italo-svizzero del
18 giugno 1949;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che,
fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore
del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilita' delle
funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del
mercato elettrico;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003
che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la
societa' Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarita' delle
funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai
clienti del mercato vincolato;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 12 dicembre 2003, n. 151/03 (di seguito deliberazione n. 151/03),
recante disposizioni urgenti e transitorie per la remunerazione del
servizio di interrompibilita' istantanea e con preavviso dei prelievi
di energia elettrica per il triennio 2004-2006, e successive
modifiche e integrazioni;
Viste le direttive del Ministro delle attivita' produttive 4 giugno
2003 e 26 novembre 2004 al Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a. nelle quali si fissano i criteri per la ripartizione
tra Italia e Svizzera della capacita' di interconnessione aggiuntiva
derivante dall'entrata in funzione dell'elettrodotto San
Fiorano-Robbia;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive
17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2004,
recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia
elettrica per l'anno 2005 e le deliberazioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica del 20 dicembre 2004, n. 223/04 e n. 224/04;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 maggio 2004, concernente criteri, modalita' e condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1,
secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attivita', le
funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo
al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione
di quelli di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, ivi
incluse le attivita' connesse alla gestione delle importazioni;
Viste le lettere all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 22 ottobre 2004 e
del 1° aprile 2005, concernenti richiesta di informazioni e di
valutazioni in ordine alla capacita' di importazione di energia
elettrica per la Repubblica di San Marino e lo Stato Citta' del
Vaticano e all'attuazione dell'art. 1, comma 107, della legge
23 agosto 2004, n. 239;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 giugno
2005, sul caso C-17/03, concernente l'accesso prioritario alla
capacita' di trasporto di energia elettrica sulle rete di
interconnessione per un operatore che ha sottoscritto contratti di
lungo termine prima della liberalizzazione del mercato elettrico;
Visti i documenti per la consultazione pubblicati dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas in data 11 marzo 2005 e 3 agosto
2005, concernenti rispettivamente «scambi transfrontalieri di energia
elettrica: applicazione del regolamento (CE) n. 1228/2003 per l'anno
2005 e orientamenti applicativi per gli anni successivi» e «procedure
per l'assegnazione della capacita' di trasporto per gli scambi
transfrontalieri di energia elettrica»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas del 29 novembre 2005, n. 248/05, concernente misure urgenti in
materia di passaggio al mercato libero dell'energia elettrica;
Vista la lettera inviata da Edison Trading S.p.a. il 7 luglio 2005
e la risposta fornita dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a. in data 29 luglio 2005, circa il reingresso
dell'energia elettrica dell'impianto prodotta presso il bacino
idroelettrico di Innerferrera, nonche' la successiva lettera della
Edison S.p.a. del 6 dicembre 2005;
Vista la lettera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
del 30 novembre 2005, prot. 4995, alla Commission de Regulation de
l'Energie in ordine alla riserva sull'interconnessione per
l'esecuzione dei contratti pluriennali di importazione;
Vista la lettera inviata dal Sottosegretario di Stato del Ministero
delle attivita' produttive, con delega all'energia, il 2 dicembre
2005, prot. n. 321, al Ministro con delega all'industria del Governo
francese, con cui si motiva la posizione italiana circa
l'applicabilita' dei contenuti della sentenza della Corte di
Giustizia europea del 7 giugno 2005;
Viste le lettere inviate al Ministero delle attivita' produttive
dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. in data
5 ottobre 2005 prot., AD/P2005000163, e da Terna S.p.a. in data
12 dicembre 2005 con cui si comunicano rispettivamente:
a) i valori delle capacita' di trasporto in importazione per
l'anno 2006 delle linee di interconnessione sulle frontiere con la
Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia;
b) la capacita' da riservare per il reingresso in Italia
dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso
l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del
28 dicembre 2001;
c) i valori della capacita' di trasporto, per l'anno 2006, della
linea di interconnessione sulla frontiera con la Grecia;
Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro delle
attivita' produttive espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas con deliberazione 9 dicembre 2005, n. 257/05, trasmessa con
lettera in pari data prot. n. 5134;
Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004,
la societa' Terna rete nazionale elettrica S.p.a. (di seguito: Terna)
e' il soggetto derivante dalla unificazione fra proprieta' e gestione
della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima
data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha
cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico -
GRTN S.p.a. (di seguito: Gestore del sistema elettrico);
Considerato che, per motivi di efficienza delle procedure di
assegnazione e garanzia delle condizioni di economicita' della
fornitura, le assegnazioni dei diritti di importazione relativamente
alla capacita' di interconnessione si riferiscono ai valori massimi
raggiungibili alle frontiere per il 2006 inclusa, quindi, la
capacita' delle linee attualmente non in servizio per potenziamento o
altre cause;
Considerato che le sopra citate lettere del Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. e Terna consentono di determinare,
secondo la tabella seguente, il valore della capacita' di
importazione relativa alle varie frontiere, che potra' essere ridotto
o aumentato in base a parametri - indicati come x1, x2, x3, x4, e x5
- il cui valore verra' comunicato tramite avvisi pubblici sul proprio
sito internet da Terna, in funzione della capacita' di importazione
disponibile per frontiera nei diversi periodi dell'anno (inverno
notte, estate giorno e notte, agosto e nei giorni di venerdi', sabato
e domenica) e della momentanea indisponibilita' di singole linee di
interconnessione:
VALORI IN MW
=====================================================================
|Francia |Svizzera |Austria |Slovenia |Grecia |Totale
=====================================================================
Inverno- giorno |2650-x1 | 3890-x2 | 220-x3 | 430-x4 |500-x5 |7690-x
Considerata l'assenza di un accordo tra Terna ed i gestori delle
reti di trasmissione dei Paesi interconnessi e, di conseguenza, la
necessita' che la medesima Terna proceda autonomamente
all'assegnazione dei diritti di importazione sulla capacita' di
interconnessione per il 50% della medesima capacita' disponibile
sulle singole frontiere elettriche, salvo quanto diversamente
disposto da eventuali accordi tra le autorita' nazionali di
regolazione degli Stati confinanti e al netto della capacita' gia'
impegnata per l'esecuzione dei contratti pluriennali esistenti,
stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
Considerato che risultano in corso di elaborazione, nell'ambito
della Commissione europea, schemi di orientamento sull'attuazione
delle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 1228/2003, sui
metodi relativi alla gestione delle congestioni di rete, che dovranno
essere sottoposti all'approvazione del Comitato previsto all'art. 13
del regolamento stesso;
Considerato che, a motivo della non ancora completa definizione del
quadro normativo a livello comunitario come richiamato al precedente
considerato, e' necessario individuare criteri di definizione e
meccanismi di regolazione delle modalita' di importazione di energia
elettrica che assicurino un'applicazione evolutiva rispetto a quelli
adottati negli anni precedenti, prevedendo soluzioni per la gestione
delle congestioni sulle interconnessioni fondate su meccanismi di
mercato che forniscano segnali economici efficienti ai sensi delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1228/2003 e che al contempo
garantiscano la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di
sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita' del sistema
economico del Paese;
Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' divenuto pienamente
operativo a far data dal 31 marzo 2004 e consente, anche agli
operatori esteri, di effettuare offerte di vendita dell'energia
elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle
transazioni, e che a decorrere dal 1° gennaio 2005 e' possibile
sottoporre anche offerte di acquisto;
Considerato che:
a) il citato decreto del Ministro delle attivita' produttive del
19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003,
ha destinato all'Acquirente unico S.p.a. l'energia elettrica
derivante dai contratti pluriennali di importazione in essere
stipulati dall'Enel Spa anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
b) i suddetti contratti pluriennali di importazione insistono in
parte su frontiere con Paesi non appartenenti alla Comunita' europea;
c) l'energia elettrica sottesa ai medesimi contratti di
importazione e' destinata, per l'approvvigionamento del mercato
vincolato, alla societa' Acquirente unico S.p.a. che utilizza la
sopraccitata energia elettrica per finalita' non commerciali, non
agendo come un operatore di mercato;
d) la capacita' di trasporto in importazione dell'energia
elettrica riservata fino ad oggi per l'esecuzione dei contratti
pluriennali non e' che una percentuale della capacita'
complessivamente disponibile sulla frontiera italo-francese, e che
l'energia elettrica cosi' importata rappresenta una quota marginale
dell'offerta totale nel mercato rilevante italiano, non influenzando
pertanto la concorrenza tra gli operatori del mercato;
e) a partire dal 1° luglio 2004, la qualifica di cliente idoneo
e' stata estesa a tutti i clienti finali non domestici;
f) per l'anno 2006, le previsioni sul fabbisogno del mercato
vincolato formulate dall'Acquirente unico S.p.a., ai sensi dell'art.
4, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e trasmesse
al Ministero delle attivita' produttive con nota del 1° dicembre
2005, prot. n. AU/P2005001271, indicano valori sostanzialmente
comparabili a quelli registrati nel 2005;
g) sono state effettuate le procedure competitive avviate
dall'Acquirente unico S.p.a. per la stipula di contratti
differenziali per la copertura di parte del fabbisogno annuale per il
2006 del mercato vincolato;
h) la salvaguardia del principio dell'equa ripartizione della
capacita' di trasporto complessiva tra mercato vincolato e mercato
libero di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, puo' essere rafforzata assicurando al mercato vincolato
altre forme di approvvigionamento di energia a prezzi competitivi;
Considerato che non sono state segnalate da Terna esigenze di
ampliamento della attuale disponibilita' del servizio di
interrompibilita' per l'anno 2006, che risultagia' assicurato in base
alle assegnazioni effettuate dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale, e che, pertanto, non e' necessario attribuire priorita'
nelle assegnazioni di diritti di importazione ai sensi dell'art. 35
della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Ritenuta l'opportunita' di prevedere, in attesa della definizione
di accordi con le autorita' svizzere, modalita' transitorie per il
reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana
prodotta presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota
ministeriale del 28 dicembre 2001, per la quantita' di energia
stimata per l'anno 2006 e con graduale recupero anche delle quote di
energia aventi titolo eventualmente non transitate nell'anno
precedente, in maniera da contemperare il reingresso di tale energia
con le necessita' del mercato nazionale, vista l'insufficienza della
capacita' di importazione rispetto alla domanda complessiva;
Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni
dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239,
confermare temporaneamente i valori della capacita' di
interconnessione riservati nell'anno passato per il transito
dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo
Stato Citta' del Vaticano;
Ritenuto che sia adeguato destinare per l'anno 2006 al mercato
vincolato, in aggiunta alla capacita' di trasporto relativa ai citati
contratti pluriennali di importazione, una quota della capacita'
complessivamente assegnabile dalle autorita' italiane pari a quella
assegnata per l'anno 2005, in considerazione della sostanziale
stabilita' del fabbisogno di energia elettrica di tale mercato;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra richiamato in ordine alle
caratteristiche dei contratti di lungo termine quanto a mercati di
destinazione e quota massima di capacita' di trasporto occupata sulle
frontiere, mantenere la riserva di transito per l'energia elettrica
sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la quota fin
qui garantita dalle autorita' italiane, sia sulla frontiera svizzera
sia sulla frontiera francese;
Ritenuto, peraltro, che tale riserva, nei limiti delle assegnazioni
riconosciute negli anni precedenti, sia coerente con il principio di
equa ripartizione della capacita' di trasporto sulle frontiere tra
mercato libero e mercato vincolato;
Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalita' ed
i criteri generali di assegnazione di diritti di importazione sulla
capacita' di interconnessione a garanzia della sicurezza e
dell'economicita' del sistema e delle forniture per i clienti del
mercato libero e del mercato vincolato, stabilendo che l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione dei criteri
di cui al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
assegnazione e' l'attribuzione di diritti di importazione sulla
capacita' di trasporto su una frontiera elettrica, al fine
dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
assegnatario e' il soggetto cui sono stati attribuiti diritti di
importazione sulla capacita' di trasporto in esito all'assegnazione;
Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
capacita' di trasporto e' la massima potenza destinabile, con
garanzia di continuita' di utilizzo, all'esecuzione di scambi
transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti
e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con
riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia
elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione)
nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito
orizzonte temporale;
clienti del mercato libero sono i clienti idonei finali di cui
all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6,
direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti;
contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali
vigenti al 19 febbraio 1997;
frontiera elettrica e' l'insieme delle linee elettriche di
trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o
piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato
confinante;
frontiera meridionale e' la frontiera elettrica con la Grecia;
frontiera nord-ovest e' l'insieme delle frontiere elettriche con
la Francia e con la Svizzera;
frontiera nord-est e' l'insieme delle frontiere elettriche con
l'Austria e con la Slovenia;
frontiere settentrionali sono la frontiera nord-ovest e la
frontiera nord-est;
Terna e' la societa' Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.;
mercato elettrico e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
punto di prelievo e' il punto in cui l'energia elettrica e'
prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
Stato confinante e' un qualunque Stato la cui rete di
trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
zona di mercato e' l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali
caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.
 Art. 2.
Oggetto e finalita'
1. In attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, come modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e della legge 23 agosto 2004, n.
239, il presente decreto fissa le modalita' e le condizioni per
l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di
trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla
frontiera meridionale per l'anno 2006, al fine di:
a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso
l'Acquirente unico S.p.a., ed esteri alla rete di interconnessione
per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo
per il sistema elettrico italiano;
b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione
nazionale;
c) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente
provvedimento disciplina:
a) la ripartizione delle quote di importazione dell'energia
elettrica destinata ai clienti del mercato libero e del mercato
vincolato;
b) la definizione delle quote di capacita' di trasporto per
l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in
ottemperanza ad accordi internazionali;
c) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica
per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e
per l'Acquirente unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti
del mercato vincolato.
3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in
ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorita' adotta, sulla
base delle finalita' di cui al comma 1, le disposizioni necessarie
all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove
possibile, i necessari accordi con le competenti autorita' di
regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle
norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri
generali:
a) le assegnazioni vengono effettuate da Terna secondo
disposizioni dell'Autorita' adottate in coerenza con i criteri della
successiva lettera d);
b) sono disponibili all'Acquirente unico S.p.a., per garantire
una fornitura competitiva di energia elettrica ai clienti del mercato
vincolato, diritti di importazione sulla capacita' di trasporto in
misura non superiore al 26% della capacita' assegnabile dalle
autorita' italiane alle frontiere elettriche settentrionali e
meridionale, come determinata in base all'art. 3, comma 1; la
restante quota e' destinata ai clienti del mercato libero;
c) vengono introdotte misure di carattere generale e non
discriminatorio per promuovere la pluralita' degli assegnatari, anche
tenendo conto delle quote di capacita' di trasporto assegnate
autonomamente da operatori di sistemi elettrici esteri;
d) l'assegnazione di diritti di importazione sulla capacita' di
trasporto e' effettuata salvaguardando l'economicita' delle forniture
per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli
stessi, nell'ambito di procedure concorsuali;
e) ai fini della determinazione delle quantita' richieste da
ciascun operatore per le assegnazioni di cui alla lettera d), fanno
fede i consumi di energia elettrica, con modalita' coerenti a quelle
di cui al punto 4 della deliberazione dell'Autorita' del 29 novembre
2005, n. 248/05, come certificati dal gestore di rete in cui ha sede
il punto di prelievo dell'operatore medesimo;
f) l'Autorita' provvede a disciplinare la eventuale cessione tra
operatori dei diritti di importazione sulla capacita' di trasporto
gia' assegnati, attraverso un sistema organizzato di scambi basato su
criteri di mercato, in coerenza agli orientamenti riportati in
allegato al regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 giugno 2003, nonche' la cessione o
l'acquisizione dei medesimi diritti da parte dell'Acquirente unico
S.p.a. nei casi rispettivamente di uscita o di rientro dei clienti
finali dal o nel mercato vincolato.
4. L'utilizzo della capacita' di trasporto e' determinato sulla
base di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica,
relative alla esecuzione di scambi transfrontalieri da parte di
operatori esteri e nazionali, che vengono poste sul mercato elettrico
secondo disposizioni dell'Autorita', in coerenza con la vigente
struttura e funzionamento del mercato stesso.
 Art. 3.
Capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione
1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire
dal 1° gennaio 2006 ai fini delle disposizioni di cui al presente
decreto su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la
Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla
corrispondente capacita' di trasporto garantita da Terna, come
determinata in premessa per quanto riguarda le frontiere
settentrionali e la frontiera meridionale, al netto:
a) limitatamente alle frontiere con la Francia e la Svizzera,
della capacita' relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di
cui all'art. 5;
b) limitatamente alle frontiere elettriche con la Francia,
l'Austria, la Slovenia e la Grecia, di una quota assegnata
autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo,
al 50% della capacita' di trasporto risultante dall'attuazione di
quanto previsto al punto a);
c) limitatamente alla frontiera elettrica con la Svizzera, di una
quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema
pari, al massimo, al 50% della capacita' di trasporto risultante
dall'attuazione di quanto previsto al punto a), nonche' di una quota
pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di sei
anni a partire dal 2005, riservata alla societa' Raetia Energie, ai
sensi delle direttive del Ministro delle attivita' produttive al
Gestore della rete di trasmissione nazionale del 4 giugno 2003 e del
26 novembre 2004;
d) limitatamente alla frontiera nord-ovest, delle riserve di cui
all'art. 4 sulla quota parte assegnabile da Terna.
2. La quota di capacita' assegnabile annualmente, come determinata
al comma 1, e' attribuita, nel rispetto delle quote di cui all'art.
2, comma 3, lettera b):
a) a clienti del mercato libero, eventualmente operanti tramite
mandato esclusivo a grossisti;
b) all'Acquirente unico S.p.a. per la destinazione al mercato dei
clienti vincolati.
 Art. 4.
Assegnazione di capacita' di trasporto in ottemperanza ad accordi
internazionali
1. Terna assegna per l'anno 2006 alla Repubblica di San Marino e
allo Stato della Citta' del Vaticano una quota parte della capacita'
di interconnessione assegnabile di ampiezza costante in tutte le ore,
nella misura massima di cui alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e
29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche
che si svolgeranno ai sensi del comma 2, sulle frontiere della
frontiera nord-ovest, distinguendo per operatore di sistema in
ragione della provenienza dell'energia elettrica sottesa alla
medesima capacita', come determinate dalla medesima Terna sulla base
delle richieste di tali Stati e, comunque, nella misura strettamente
necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato.
2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo
della capacita' di trasporto di cui al comma 1 puo' essere
utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno
degli Stati cui e' stata assegnata la predetta capacita' di
trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di
detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici
stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro delle
attivita' produttive e all'Autorita' le eventuali violazioni anche ai
fini dell'applicazione delle relative sanzioni.
3. Terna assegna per l'anno 2006 alla Edison S.p.a. la capacita' di
trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura
strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una
parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico
di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da
uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque,
nella misura non superiore a 32 MW per la quantita' di energia
relativa all'anno 2006 e verifica, in accordo con la societa'
interessata, la possibilita' di rientro graduale dell'energia avente
titolo non transitata negli anni precedenti in misura pari a 15 MW.
 Art. 5.
Capacita' di trasporto relativa a contratti pluriennali per
l'importazione di energia
1. La quota di capacita' di trasporto su base annuale strettamente
necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulle frontiere
settentrionali con gli Stati confinanti in cui hanno sede le
controparti estere titolari dei singoli contratti pluriennali, nella
misura comunque non superiore a 2.000 MW, e' riservata al titolare
italiano dei contratti medesimi.
2. L'energia elettrica importata dal titolare italiano dei
contratti pluriennali, come derivante dall'utilizzo della quota di
capacita' di cui al comma 1, e' interamente ceduta dal medesimo
titolare all'Acquirente unico S.p.a., ai fini della destinazione ai
clienti del mercato vincolato, alle condizioni fissate dal decreto
del Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005 ed una volta
adempiuti dallo stesso titolare, tutti gli obblighi relativi alla
regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti sulla
capacita' di trasporto sul territorio nazionale.
 Art. 6.
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero
delle attivita' produttive ed all'Autorita' lo stato di avanzamento
delle attivita' relative alla definizione e realizzazione delle
misure volte all'incremento della sicurezza della rete di
interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da
consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacita' di
trasporto.
2. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del
Ministero delle attivita' produttive.
Roma, 13 dicembre 2005
Il Ministro: Scajola