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GU n. 256 del 3-11-2005
Ministero delle Attività Produttive

Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati.

Decreto del 21.10.2005

 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Premesso che il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante
disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della
capacita' produttiva di energia elettrica e di espropriazione per
pubblica utilita', convertito con modificazioni in legge 27 ottobre
2003, n. 290 (di seguito richiamata come: la legge n. 290/2003),
stabilisce, all'art. 1-quinquies, comma 6, primo periodo, che i
soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di
energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee
elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri
Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono
richiedere, per l'incremento della capacita' di interconnessione,
come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla
disciplina che regola il diritto di accesso dei terzi;
Premesso che la soprarichiamata norma, al secondo periodo,
stabilisce che l'esenzione e' accordata, caso per caso, per un
periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in
esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e
l'80 per cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal
Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; e al terzo periodo
stabilisce che in casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di
trasmissione nazionale (di seguito richiamato come: il Gestore della
rete), l'esenzione si applica altresi' ai dispositivi di
interconnessione in corrente alternata a condizione che i costi e i
rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati,
se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del
collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante
un dispositivo di interconnessione in corrente alternata;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, e sue modifiche e integrazioni (di seguito
richiamato come: il decreto legislativo n. 79/1999); e in particolare
l'art. 3, comma 6;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del sistema
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia (di seguito richiamata
come: la legge n. 239/2004);
Vista la decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003 che stabilisce un insieme di
orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia
e che abroga la decisione n. 1254/96/CE;
Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003 relativo alle condizioni di accesso alla
rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito
richiamato come: il regolamento europeo n. 1228/03); e in particolare
l'art. 2, paragrafo 1, che definisce come «interconnector» una linea
di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra
Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli
Stati membri;
Visto l'art. 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento europeo n. 1228/03
che prevede norme per i cosiddetti «nuovi interconnector» per
corrente continua e per corrente alternata, e prevede la possibilita'
per i «nuovi interconnector» di beneficiare di un'esenzione dal
diritto di accesso dei terzi per la totalita' o una parte della
capacita' aggiuntiva di interconnessione realizzata;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 17 luglio 2000, recante concessione alla societa'
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attivita'
di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel
territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 dicembre 2000, recante approvazione della
convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo
n. 79/1999, e le sue modifiche ed integrazioni (di seguito richiamato
come: il decreto ministeriale 22 dicembre 2000);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 maggio 2004 (di seguito richiamato come: decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004), recante criteri,
modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della
gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 1° agosto 2002, n. 151/02, recante riconoscimento di diritti di
accesso a titolo prioritario alla capacita' di trasporto sulla rete
elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10,
comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, a seguito della
realizzazione di nuove infrastrutture di rete; e in particolare gli
articoli 2 e 3;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 14 maggio 2004, n. 73/04, recante modificazione della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
1° agosto 2002, n. 151/02;
Visto il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e
sicurezza della rete di trasmissione elettrica nazionale (di seguito
richiamato come: il Codice di rete), adottato dalla societa' Gestore
della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e approvato ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 2004;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 20 aprile
2005, recante concessione alla societa' Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a., come risultante dall'unificazione
disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 maggio 2004, delle attivita' di trasmissione e dispacciamento
dell'energia elettrica nel territorio nazionale;
Considerato che la gestione delle linee elettriche di
interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente
continua o con tecnologia equivalente, puo' avvenire al di fuori
della rete di trasmissione nazionale, purche' sia garantita la
sicurezza del sistema elettrico nazionale;
Considerato che la realizzazione delle linee e dei relativi
dispositivi di interconnessione in corrente continua e in corrente
alternata con sistemi elettrici di altri Stati rientra di norma nel
piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, e che occorre
disciplinare i casi eccezionali previsti dall'art. 1-quinquies, comma
6, terzo periodo, della legge n. 290/2003;
Ritenuto che per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale, sia necessario gestire qualsiasi linea di interconnessione
in corrente alternata in modo unitario con le altre linee di
interconnessione dello stesso tipo, facenti parte della rete di
trasmissione nazionale e che non esista analoga necessita' per le
linee di interconnessione in corrente continua o con tecnologia
equivalente;
Ritenuto che, ai fini della connessione e dell'applicazione delle
regole del dispacciamento e del funzionamento della borsa
dell'energia elettrica, sia opportuno assimilare le medesime linee in
corrente continua o con tecnologie equivalente e i flussi di energia
elettrica forniti attraverso di esse, rispettivamente alle centrali
di generazione elettrica e all'energia da queste immessa nel sistema
elettrico nazionale;
Ritenuto che sia opportuno procedere all'emanazione del decreto
ministeriale previsto dall'art. 1-quinquies, comma 6, ultimo periodo,
della legge n. 290/2003, in maniera coerente e armonizzata con le
disposizioni sul mercato interno dell'energia elettrica e, per quanto
riguarda i collegamenti con i sistemi nazionali di trasmissione degli
Stati membri di attuare le parti pertinenti del regolamento n.
1228/03, anche al fine di promuovere la concorrenza nell'offerta di
energia elettrica;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni generali
1. Sono soggette alle norme del presente decreto le linee
elettriche che connettono nodi, a tensione superiore o pari a 120 kV,
appartenenti a reti elettriche di Stati diversi.
2. Non sono ammissibili richieste di esenzione per linee di
interconnessione che la societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a. o suoi aventi causa per le attivita' di trasmissione
e di dispacciamento ai sensi della legge n. 290/2003 e del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito
richiamato come: il Gestore della rete) valuti come duplicati
funzionali di linee di interconnessione in corso di realizzazione da
parte dello stesso Gestore della rete, ovvero siano inserite nel
piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e non avviate
a realizzazione nel corso di quattro anni dalla data di primo
inserimento, salvo esplicita rinuncia alla realizzazione da parte del
Gestore della rete.
3. Per i collegamenti tra nodi a tensione inferiore a quella di cui
al comma 1, l'esenzione di cui al presente decreto si intende
concessa in via generale, salvo l'obbligo di comunicazione, da parte
degli interessati, delle informazioni di cui al successivo art. 2,
comma 3, lettere a) e b), al Ministero delle attivita' produttive -
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie (di seguito
richiamato come: il Ministero) ed al Gestore della rete.
4. Per orientare le scelte dei possibili soggetti richiedenti, il
Gestore della rete indica, entro sessanta giorni dall'emanazione del
presente decreto e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno,
sulla base dell'esistente assetto della rete nazionale, la capacita'
che puo' essere concessa in esenzione nell'anno successivo, senza
compromettere la sicurezza del sistema elettrico e indica altresi' la
ripartizione indicativa di tale capacita' sulle diverse frontiere.
 Art. 2.
Richiesta di esenzione per linee di interconnessione in corrente
continua
1. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e
distribuzione di energia elettrica che intendono realizzare a proprio
carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi
elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia
equivalente, presentano al Ministero la richiesta di esenzione dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ai sensi
dell'art. 1-quinquies, comma 6, della legge n. 290/2003 e del
regolamento europeo n. 1228/03.
2. Ai fini del presente decreto viene considerata linea di
interconnessione con tecnologia equivalente alla corrente continua,
una linea realizzata con una tecnologia che assicuri istante per
istante il disaccoppiamento delle frequenze delle reti interconnesse
dalla linea medesima, come ad esempio una linea che utilizzi un
dispositivo cosiddetto «back-to-back». Il riconoscimento
dell'equivalenza della tecnologia compete al Ministero, su parere
motivato del Gestore della rete.
3. La richiesta di esenzione di cui al comma 1 deve riguardare una
singola linea elettrica di interconnessione con l'estero, per
entrambe le direzioni di flusso dell'energia. Nella richiesta di
esenzione il soggetto richiedente, allegando la documentazione
necessaria, deve specificare:
a) le date previste di inizio lavori e di entrata in servizio
della linea di interconnessione;
b) le principali caratteristiche tecniche della linea di
interconnessione, ivi inclusa l'indicazione dei siti previsti di
connessione della linea al sistema elettrico nazionale e alla rete
estera concordati con i gestori delle reti interessate;
c) la frazione di capacita' di trasporto netta, fino al 100 per
cento della stessa capacita', e il numero di anni per i quali si
chiede l'esenzione, illustrando le motivazioni economiche che, in
mancanza dell'esenzione nei termini richiesti, comporterebbero la
rinuncia alla realizzazione della linea di interconnessione;
d) l'analisi economica e finanziaria della linea di
interconnessione, ponendo in evidenza gli eventuali rischi
dell'investimento, e le modalita' adottate per sostenere i costi
necessari per la costruzione della medesima linea di
interconnessione, indicando in modo completo le eventuali
agevolazioni o contributi ottenuti, richiesti o che si intendono
richiedere;
e) l'impegno preso dal soggetto richiedente o da altri aventi
causa, a rispettare per tutto il periodo di costruzione e di
esercizio della linea di interconnessione, le prescrizioni del Codice
di rete nonche' da ogni altra direttiva tecnica del Gestore della
rete al fine di salvaguardare la sicurezza del sistema elettrico
nazionale;
f) l'impegno ad avviare i lavori nei tempi previsti e a
comunicare al Ministero eventuali motivati ritardi, anche a seguito
di ricorsi in sede amministrativa, entro 30 (trenta) giorni dalla
data in cui il soggetto richiedente ne sia venuto a conoscenza;
g) l'impegno, dopo la data di avvio dei lavori, a realizzare la
nuova linea di interconnessione nel rispetto dei tempi e con le
condizioni indicate nel progetto preliminare da allegare alla
domanda, salvo eventuali varianti o proroghe motivate e
preventivamente autorizzate;
h) l'impegno, per tutta la durata dell'esenzione concessa,
qualora vi sia una situazione di congestione delle connessioni con
l'estero, di consentire gratuitamente al Gestore della rete di
provvedere all'assegnazione della quota di capacita' per la quale non
viene concessa l'esenzione, congiuntamente alla capacita' di
trasmissione delle interconnessioni sulla medesima frontiera;
i) il riconoscimento di un diritto di prelazione a favore del
Gestore della rete quando, al termine del periodo di esenzione, il
soggetto titolare non puo' o non intende proseguire l'esercizio della
linea di interconnessione in regime di diritto di accesso dei terzi;
j) qualora il soggetto richiedente non intenda usare direttamente
la capacita' di trasporto concessa in esenzione, l'impegno a
comunicare al Ministero e all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas il valore dei corrispettivi che vengono imposti agli utenti della
linea di interconnessione.
4. Alla richiesta di esenzione devono essere allegate in copia
conforme, oltre al progetto preliminare, tutte le autorizzazioni
necessarie rilasciate per la costruzione e l'esercizio della linea di
interconnessione, sia in territorio nazionale che all'estero, e deve
essere allegata copia della ricevuta bancaria dell'avvenuto
pagamento, da parte del soggetto richiedente, delle spese di
istruttoria connesse al rilascio dell'esenzione ai sensi dell'art. 1,
comma 110, della legge n. 239/2004.
Qualora parte della documentazione di cui al presente comma sia in
possesso del Ministero, e' sufficiente che il soggetto richiedente ne
citi gli estremi, facendo riferimento al procedimento amministrativo
nel cui ambito il Ministero ne e' venuto in possesso.
5. Nel caso di richieste incomplete, il Ministero invita il
soggetto richiedente ad integrare la documentazione entro il termine
di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine senza che sia
pervenuta la documentazione integrativa, la domanda di esenzione si
intende rinunciata.
6. Il presente articolo si applica anche in caso di aumento di
capacita' di linee di interconnessione esistenti per oltre il 20
percento della capacita' di trasporto netta iniziale.
 Art. 3.
Richiesta di esenzione per le linee di interconnessione in corrente
alternata
1. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e
distribuzione di energia elettrica che intendono realizzare a proprio
carico nuove linee elettriche di interconnessione con l'estero in
corrente alternata ai sensi dell'art. 1-quinquies, comma 6, terzo
periodo, della legge n. 290/2003, presentano richiesta di esenzione
al Ministero con le stesse modalita' e gli stessi elementi
informativi previsti dall'art. 2, commi 3 e 4, integrata da:
a) documentazione idonea a comprovare che i costi e i rischi
degli investimenti per la realizzazione della linea di
interconnessione sono particolarmente elevati, se paragonati ai costi
e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due
reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante una linea di
interconnessione in corrente alternata;
b) dichiarazione dell'impegno a richiedere l'inclusione della
linea di interconnessione, indipendentemente dal livello di tensione,
nella rete di trasmissione nazionale fin dalla data di entrata in
esercizio, e a stipulare con il Gestore della rete una convenzione
per disciplinare l'attivita' di esercizio e di manutenzione in
conformita' alla convenzione tipo approvata con decreto ministeriale
22 dicembre 2000.
2. E' esclusa l'applicazione, per tutta la durata dell'esenzione,
della parte III della citata convenzione tipo, che si applica
successivamente, limitatamente alla copertura dei costi di esercizio
e manutenzione.
3. Nel caso di richieste incomplete, si procede ai sensi dell'art.
2, comma 5.
 Art. 4.
Criteri e modalita' per il rilascio dell'esenzione
1. Le richieste di esenzione presentate ai sensi degli articoli 2 e
3, sono esaminate dal Ministero che, tenendo conto degli elementi di
valutazione forniti dal soggetto richiedente e di ogni altra
informazione o elemento di giudizio disponibile, stabilisce caso per
caso l'esenzione sulla base dei seguenti criteri e vincoli:
a) l'entrata in esercizio della nuova linea di interconnessione
deve garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza ed efficace
funzionamento del sistema elettrico nazionale;
b) l'entrata in esercizio della nuova linea di interconnessione,
tenuto conto della configurazione dei due sistemi nazionali
interconnessi e degli interventi in corso di realizzazione sui
medesimi all'atto della richiesta di esenzione, deve portare ad un
incremento netto della capacita' commerciale di importazione o di
esportazione di energia elettrica. Tale incremento definito dal
Gestore della rete su richiesta del Ministero, rappresenta la
capacita' massima di trasporto su cui puo' essere concessa
l'esenzione;
c) l'entrata in esercizio della linea di interconnessione deve
promuovere la concorrenza nell'offerta di energia elettrica sul
mercato;
d) i rischi connessi con l'investimento sono dimostrati essere di
entita' tale da escludere lo stesso investimento, qualora non fosse
concessa l'esenzione;
e) in caso di interconnessione con il sistema nazionale di
trasmissione di uno Stato membro, la consultazione preventiva
condotta dal Ministero con le amministrazioni dello Stato interessato
o con la sua autorita' di regolamentazione in merito alla concessione
dell'esenzione ha dato esito positivo; viceversa, in caso di
interconnessione con il sistema nazionale di trasmissione di uno
Stato non membro, e' stato definito un accordo preventivo tra il
Ministero e le amministrazioni dello Stato interessato in merito alle
modalita' di accesso e utilizzazione dalla linea di interconnessione;
f) la verifica di ammissibilita' tecnica della linea di
interconnessione proposta ai fini della sicurezza del sistema
elettrico nazionale e delle reti interconnesse ha dato esito
positivo. A tale scopo e' necessario che il soggetto richiedente
acquisisca sia il parere preventivo del Gestore della rete sulla
coerenza della linea di interconnessione in esame con il piano di
sviluppo della rete nazionale, sia il parere del gestore della rete
estera;
g) la capacita' di trasporto che viene concessa in esenzione alla
linea di interconnessione in esame, sommata alla capacita' gia'
concessa in esenzione ad altre linee di interconnessione, non supera
la capacita' totale massima di trasporto come fissata al successivo
comma 2.
2. Per il periodo fino al 31 dicembre 2010 e' fissata una capacita'
totale massima di trasporto che puo' essere concessa in esenzione.
Tale capacita' e' fissata pari a 4000 MW per le linee di
interconnessione in corrente continua e pari a 4000 MW, in termini di
capacita' netta di trasporto (la cosiddetta Net Transfer Capacity)
per le linee di interconnessione in corrente alternata. Al fine di
migliorare la sicurezza del sistema elettrico e di promuovere la
concorrenza nell'offerta di energia elettrica sul mercato, non puo'
di norma essere concessa in esenzione una capacita' di trasporto
superiore a 1.000 MW per una singola linea di interconnessione.
3. Il Ministero, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di esenzione, dopo avere acquisito il parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e il parere del
Gestore della rete previsto al comma 1, lettera b), e dopo aver
consultato, ove previsto, le amministrazioni o l'autorita' di
regolamentazione di cui al comma 1, lettera e), conclude
l'istruttoria.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il Gestore della
rete si esprimono entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di parere.
5. Il Ministero, in caso di esito positivo dell'istruttoria, emana
il provvedimento di esenzione totale o parziale, accompagnato dal
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In caso di
esito diverso, il Ministero motiva il rinvio o il rifiuto della
richiesta di esenzione.
6. Per le linee di interconnessione con reti elettriche di Stati
membri dell'Unione europea l'esecutivita' del provvedimento di
esenzione e' subordinata alla decisione della Commissione europea di
cui all'art. 7, paragrafo 5, del regolamento europeo n. 1228/03. Il
Ministero notifica il provvedimento di esenzione alla Commissione
europea e trasmette le informazioni pertinenti. In seguito alle
decisioni della Commissione europea il Ministero puo' confermare o
modificare il provvedimento di esenzione rendendolo esecutivo.
Qualora la decisione della Commissione europea sia avversa il
provvedimento di esenzione viene annullato.
7. Con il provvedimento di cui al comma 5, l'esenzione e' concessa
per un periodo non superiore a sedici anni dalla data di entrata in
esercizio della nuova linea, nel caso di esenzione totale, ossia per
il 100 per cento della nuova capacita' di interconnessione, o non
superiore a venti anni, nel caso di esenzione parziale.
8. Per le linee di interconnessione in corrente alternata,
l'esenzione e' concessa con i criteri, i limiti e le modalita' di cui
ai commi precedenti, alla condizione che il titolare dell'esenzione
garantisca al Gestore della rete la disponibilita' della linea stessa
nei casi di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico e, ove
richiesto dal Gestore della rete, che la linea oggetto di esenzione
sia dotata di dispositivi di regolazione del flusso di potenza,
effettuata con trasformatori variatori di fase.
9. Per le linee di interconnessione in corrente alternata,
l'esenzione e' concessa come percentuale, pari anche al 100 per
cento, della capacita' di trasporto aggiuntiva commerciale che, a
seguito della realizzazione della linea oggetto di esenzione, si
rende disponibile in esercizio continuo e su base annua sull'intero
sistema di interconnessione, tenuto conto della struttura della rete
di trasmissione nazionale e delle reti estere interconnesse, nonche'
dei progetti di sviluppo della rete di trasmissione nazionale avviati
a realizzazione dal Gestore della rete o da altri operatori.
La capacita' di trasporto aggiuntiva commerciale e' definita dal
Gestore della rete nel parere espresso ai sensi del comma 3, con
riferimento al primo anno solare di esercizio della nuova linea, ed
e' ridefinita dallo stesso Gestore della rete anno per anno, tenuto
conto delle modifiche intervenute sulla rete di trasmissione
nazionale e sul sistema interconnesso negli anni successivi.
10. Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove linee di
interconnessione, la capacita' di trasporto concessa in esenzione ai
sensi del comma 9 resta invariata in valore assoluto per i primi
cinque anni di esercizio della nuova linea di interconnessione, e
puo' essere resa disponibile dal Gestore della rete al soggetto
titolare dell'esenzione anche su linee di interconnessione diverse da
quella oggetto di esenzione, a condizione che quest'ultima sia
effettivamente disponibile in esercizio con le caratteristiche di
affidabilita' e continuita' tipiche delle analoghe linee facenti
parte del sistema di interconnessione nazionale.
 Art. 5.
Contenuti dell'esenzione e obblighi del soggetto titolare
1. Ai fini della connessione al sistema elettrico nazionale e della
sua gestione e della partecipazione al mercato elettrico, la linea di
interconnessione in corrente continua o con tecnologia equivalente e'
soggetta alle medesime regole di una centrale di generazione
elettrica, tenendo conto delle particolari caratteristiche tecniche
di tale impianto. In particolare, l'accesso dell'energia importata al
sistema elettrico nazionale avviene in concorrenza con gli altri
operatori che chiedono accesso al medesimo sistema, sulla base delle
regole di dispacciamento.
2. Qualora l'esenzione sia concessa per una frazione della
capacita' di trasporto, essa e' calcolata sulla capacita' netta
effettivamente disponibile in esercizio ed e' definita su base
oraria. La frazione rimanente in ciascuna ora rimane a disposizione
del Gestore della rete.
3. Qualora il soggetto titolare dell'esenzione non mantenga gli
impegni di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), relativamente al
rispetto della data di avvio dei lavori e alla comunicazione degli
eventuali motivati ritardi, ovvero non mantenga l'impegno di cui
all'art. 2, comma 3, lettera g), relativamente ai tempi ed alle
condizioni della realizzazione e alla preventiva autorizzazione di
eventuali varianti o proroghe, il provvedimento di esenzione decade.
4. Qualora il soggetto titolare dell'esenzione non mantenga gli
impegni di cui all'art. 2, comma 3, lettere e), h), i), fatti salvi i
provvedimenti immediati per la sicurezza del sistema elettrico
nazionale, il Ministero diffida il soggetto titolare ad adempiere
entro il termine di trenta giorni, pena la revoca del provvedimento
di esenzione.
 Art. 6.
Varianti del progetto, proroghe dei termini modifiche di titolarita'
1. Il soggetto titolare dell'esenzione comunica preventivamente al
Ministero e al Gestore della rete le eventuali varianti del progetto
della nuova linea di interconnessione, che si rendano necessarie in
corso d'opera e che determinino una modifica della capacita' di
trasporto non superiore al 5 percento del valore previsto e della
funzionalita' della linea, anche con riferimento ai punti di
connessione alle reti.
2. Il Gestore della rete, entro e non oltre trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1,
trasmette le proprie osservazioni al Ministero che, entro i
successivi trenta giorni, comunica le eventuali prescrizioni al
titolare dell'esenzione.
3. Per le varianti che determinino una modifica della capacita' di
trasporto superiore al 5 percento e della funzionalita' della linea,
anche con riferimento ai punti di connessione alle reti, il soggetto
titolare dell'esenzione e' tenuto a presentare una nuova richiesta ai
sensi degli articoli 2 o 3. Il Ministero avvia una nuova procedura di
valutazione e puo' revocare l'esenzione precedentemente concessa ove
le varianti comportino sostanziali modifiche nell'assetto e nella
funzionalita' del sistema elettrico rispetto a quanto previsto in
sede di concessione.
4. Il soggetto titolare dell'esenzione puo' chiedere motivatamente
al Ministero proroga dei termini impegnativi di cui all'art. 2, comma
3, lettere f) e g). Il Ministero si esprime sulle richieste entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento, sentito il Gestore della
rete.
5. La titolarita' dell'esenzione puo' essere ceduta insieme alla
disponibilita' della linea di interconnessione, purche' il soggetto
cessionario soddisfi ai requisiti soggettivi di cui agli articoli 2 e
3. La cessione deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che si esprime
entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di
parere.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, entra in vigore dal giorno successivo alla data
di pubblicazione.
Roma, 21 ottobre 2005
Il Ministro: Scajola