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GU n. 150 del 30-6-2005
Ministero delle Attività Produttive

Modalita' di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE.

Decreto del 22.06.2005

 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica (di seguito: la direttiva 96/92/CE) ed in
particolare l'art. 24, che prevede un regime transitorio per il
riconoscimento di impegni o garanzie di gestione, definiti dalle
imprese del settore dell'energia elettrica prima dell'entrata in
vigore della direttiva, che possono non essere onorati a causa delle
disposizioni della direttiva medesima;
Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 27 del 30 gennaio 1997,
recante metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni
costi non recuperabili;
Visto il regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio dell'Unione
europea e il regolamento CE n. 794/2004 della Commissione del
21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento CE
n. 659/1999;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il
decreto legislativo n. 79/1999) di attuazione della direttiva
96/92/CE, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri
generali afferenti al sistema elettrico;
Visto il decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di
seguito: il decreto ministeriale 26 gennaio 2000), recante norme in
materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico;
Visto il decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di
seguito: il decreto ministeriale 17 aprile 2001), recante modifiche
al decreto ministeriale 26 gennaio 2000;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: il
decreto-legge n. 25/2003), convertito, con modificazioni, nella legge
17 aprile 2003, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 108 del 12 maggio 2003 (di seguito: la legge n.
83/2003), recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali
del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento,
utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;
Visti l'art. 1 del decreto-legge n. 25/2003 coordinato con la legge
n. 83/2003 che individua gli oneri generali del sistema elettrico a
decorrere dal 1° gennaio 2004, e l'art. 2, comma 2, dello stesso
decreto-legge, secondo cui il Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
con uno o piu' decreti, determina le partite economiche relative agli
oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto
ministeriale 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati
fino al 31 dicembre 2003, e impartisce le disposizioni necessarie ai
fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del
relativo fabbisogno, ferme restando le modalita' di calcolo vigenti
non incompatibili con le disposizioni della stessa legge n. 83/2003;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222
del 24 settembre 2003, recante il rimborso degli importi relativi
alla compensazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto 26 gennaio 2000, per il periodo successivo al 1° gennaio
2002;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del
13 agosto 2004 (di seguito: il decreto ministeriale 6 agosto 2004),
recante determinazione dei costi non recuperabili del settore
dell'energia elettrica, con riferimento alle societa' Enel Spa, Enel
Produzione Spa, Enel Green Power Spa, Endesa Italia Spa, Edipower Spa
e Tirreno Power Spa;
Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 4333fin del
1° dicembre 2004 concernente la dichiarazione di compatibilita' con
il Trattato CE dell'aiuto di Stato n. 490/2000 in ordine ai costi non
recuperabili individuati con il decreto ministeriale 6 agosto 2004;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 marzo 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 69 del
24 marzo 2005 (di seguito: il decreto ministeriale 10 marzo 2005),
recante determinazione degli oneri di generazione non recuperabili
del settore dell'energia elettrica per gli impianti che, alla data
del 19 febbraio 1997, non appartenevano all'Enel Spa;
Vista la lettera del 10 marzo 2005, concernente la notifica n.
127/2005 del decreto ministeriale 10 marzo 2005 alla Commissione
europea, a norma dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 28 dicembre 2000, n. 238/00, che definisce la copertura
dell'importo destinata al rimborso dei costi non recuperabili nel
settore elettrico mediante una componente tariffaria che alimenta il
«Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici - distributrici
dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia
elettrica nella transizione», istituito presso la cassa conguaglio;
Visto il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del
9 maggio 2005 con riferimento alle modalita' di rimborso delle
partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2003, coordinato con la
legge n. 83/2003;
Considerata l'esigenza di contenere, anche a fronte di costi
elevati delle materie prime energetiche, gli oneri di sistema che
gravano su prezzi e tariffe dell'energia elettrica prevedendone il
rimborso progressivo su archi temporali lunghi;
Considerate le condizioni impartite dalla Commissione europea con
riguardo alle modalita' di copertura dei costi non recuperabili del
settore elettrico, richiamate nella citata decisione C(2004) 4333
fin, con riferimento all'utilizzazione delle somme gia' raccolte ed
alla riforma del meccanismo di raccolta delle somme ulteriormente
necessarie, attraverso una componente tariffaria non piu' gravante
sul consumo di energia elettrica, ma basata su parametri tecnici
rappresentativi dei punti di interconnessione alle reti;
Considerato che, in conformita' alla citata decisione C(2004) 4333
fin, dovra' essere investita nel potenziamento della rete
interconnessa con i Paesi confinanti dell'Unione europea e dei
servizi ausiliari funzionali all'incremento della capacita' di
importazione con i Paesi medesimi, la quota delle somme raccolte per
la copertura dei costi non recuperabili, derivante dall'energia
importata da Paesi del mercato interno;
Considerato che la realizzazione dei nuovi investimenti
infrastrutturali per lo sviluppo della rete nazionale di trasmissione
di energia elettrica, anche ai fini del potenziamento degli scambi
nell'ambito del mercato interno, e' in capo, ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo n. 79/1999, alla societa' Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa, che definisce tali investimenti nei
propri piani di sviluppo e li sostiene mediante corrispettivi
economici definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Considerato che, in base alle condizioni definite dalla Commissione
europea nella richiamata decisione C(2004) 4333 fin, il gas oggetto
del rimborso di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 6 agosto 2004
deve essere utilizzato esclusivamente ai fini della generazione di
energia elettrica e, in caso contrario, il relativo rimborso e'
ridotto in modo proporzionale;
Ritenuto opportuno definire modalita' per la revisione del sistema
di copertura e per il rimborso dei costi non recuperabili nel settore
dell'energia elettrica, attraverso le apposite componenti tariffarie,
tali da contemperare le esigenze di riduzione dell'impatto e di
adeguata modulazione temporale dell'onere per i clienti del mercato
elettrico con quelle di certezza sui tempi del rimborso e parita' di
condizioni dei creditori;
Decreta:
 Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le disposizioni ai fini del
rimborso delle partite economiche relative agli oneri non
recuperabili nel settore dell'energia elettrica, ai sensi dell'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2003, convertito con legge n.
83/2003, e della copertura del relativo fabbisogno.
 Art. 2.
Copertura del fabbisogno per il rimborso dei costi non recuperabili
1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, per la copertura
del fabbisogno sono utilizzate le disponibilita' del «Conto per la
reintegrazione alle imprese produttrici - distributrici dei costi
sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella
transizione» (di seguito: il Conto A6), istituito presso la cassa
conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la cassa
conguaglio).
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita), nell'ambito delle funzioni di regolazione tariffaria ad
essa attribuite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, con propri
provvedimenti riforma il sistema di copertura per il rimborso dei
costi non recuperabili, individuando una componente tariffaria basata
su parametri tecnici rappresentativi dei punti di interconnessione
alle reti, anziche' sul consumo dell'energia elettrica.
3. L'Autorita' adotta i provvedimenti necessari affinche', a valere
sul conto A6, importi pari alla quota del gettito derivante dal
prelievo effettuato sull'energia elettrica importata da Paesi del
mercato interno, per il periodo antecedente all'entrata in vigore del
meccanismo di finanziamento di cui al comma 2, non siano utilizzati
per la reintegrazione degli oneri di cui all'art. 1. Gli importi di
cui al presente comma sono determinati dall'Autorita', dandone
comunicazione al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Gli importi di cui al comma 3 sono destinati, con modalita'
stabilite dall'Autorita', al potenziamento della rete interconnessa
con i Paesi confinanti dell'Unione europea e dei servizi ausiliari
funzionali all'incremento della capacita' di importazione con i Paesi
medesimi. Gli interventi di potenziamento di cui al presente comma
sono definiti ed evidenziati dalla societa' Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa, nell'ambito dei propri piani di sviluppo,
con illustrazione dei relativi costi e con periodici stati di
avanzamento.
5. Il volume di gas naturale oggetto di rimborso per costi non
recuperabili di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 6 agosto 2004
non puo' essere superiore al volume di gas naturale della societa'
titolare del contratto di importazione dalla Nigeria destinato alla
generazione di energia elettrica e, in caso contrario, l'importo da
rimborsare e' ridotto proporzionalmente. Con provvedimenti
dell'Autorita' sono definiti i criteri e le modalita' di verifica.
 Art. 3.
Modalita' di rimborso dei costi non recuperabili
1. Secondo le indicazioni dell'Autorita', la Cassa conguaglio
provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, limitatamente alla disponibilita' di cassa nel
Conto A6, in misura non superiore a 300 milioni di euro, e pro quota
rispetto agli importi vantati dalle diverse imprese, al rimborso
delle partite economiche indicate negli allegati A e B del decreto
ministeriale 6 agosto 2004, nonche' delle partite economiche di cui
all'allegato C del decreto ministeriale 6 agosto 2004, relativamente
all'importo di competenza dell'anno 2004, a favore delle imprese
indicate nei decreti stessi.
2. Successivamente alla scadenza di cui al comma 1, il rimborso
della rimanente quota delle partite economiche ivi citate e'
effettuato con cadenza trimestrale e con le stesse modalita' di cui
al medesimo comma 1.
3. Per le partite economiche di cui all'allegato C del decreto
ministeriale 6 agosto 2004 relative agli anni successivi al 2004, la
cassa conguaglio provvede, secondo le indicazioni dell'Autorita', al
pagamento con cadenza trimestrale delle competenze maturate nell'anno
precedente a favore della societa' Enel Spa.
4. L'Autorita' assicura con propri provvedimenti la disponibilita'
presso la Cassa conguaglio dei fondi necessari affinche' il pagamento
integrale delle partite economiche di cui al comma 1, nonche' delle
partite economiche di cui all'allegato C del decreto ministeriale
6 agosto 2004 e dei relativi interessi maturati sia effettuato, con
cadenza trimestrale, entro il 31 dicembre 2009. L'Autorita' assicura
con propri provvedimenti che l'entita' di ciascun pagamento
trimestrale nel periodo 1° luglio 2005-30 giugno 2006 non superi gli
80 milioni di euro.
5. Alla somma delle partite economiche di cui agli allegati A e B
del decreto ministeriale 6 agosto 2004, al netto delle relative
quantita' rimborsate, si applica, a decorrere dall'1° gennaio 2006,
un tasso di interesse pari all'euribor a 3 mesi, calcolato come media
delle quotazioni giornaliere del trimestre precedente, incrementato
di 25 punti base in ragione d'anno con capitalizzazione trimestrale
degli interessi. Lo stesso tasso di interesse si applica a decorrere
dall'1° gennaio 2006 alle partite economiche di cui al comma 3 del
presente articolo, ivi inclusi gli eventuali interessi
successivamente maturati, qualora non rimborsate nell'anno successivo
a quello di competenza.
 Art. 4.
Disposizioni finali
1. Il Ministero delle attivita' produttive comunica il presente
provvedimento alla Commissione europea, in attuazione delle
prescrizioni contenute nella decisione della medesima Commissione in
ordine alla notifica aiuti di Stato n. 490/00-Italia, in modo
conforme alle disposizioni comunitarie in materia.
2. La Cassa conguaglio da' comunicazione dei pagamenti effettuati e
della liquidazione definitiva delle somme dovute agli aventi diritto,
all'Autorita', al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.
Roma, 22 giugno 2005
Il Ministro
delle attivita' produttive
Scajola
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
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