Emblema della Repubblica Italiana
Cerca | Contatti e PEC | Link | Glossario | Mappa | English   
 

GU n. 256 del 3/11/2005
Ministero delle Attività produttive

Semplificazione di adempimenti relativi alla comunicazione dei prezzi del gas, alla determinazione dello stoccaggio minerario e alle autorizzazioni per l'importazione del gas naturale.

Decreto del 23.03.2005

 Art. 3.
Termini di presentazione delle richieste di autorizzazione per
importazioni pluriennali di gas naturale da Paesi non appartenenti
all'Unione europea
1. L'art. 2, comma 1, primo capoverso del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, e'
modificato come segue:
«1. La domanda, redatta in carta legale, deve essere presentata al
Ministero delle attivita' produttive, di norma almeno tre mesi prima
dell'inizio dell'importazione, corredata della seguente
documentazione:».
2. In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 59
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'autorizzazione di cui
all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, si
intende rilasciata ove il diniego non sia stato espresso entro il
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta,
fatta salva la possibilita', da parte del Ministero delle attivita'
produttive, di sospendere tale termine, nel caso risulti necessario
acquisire ulteriori elementi o effettuare una verifica degli elementi
forniti.
 Art. 4.
Importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno e
importazioni
1. L'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive
27 marzo 2001 viene sostituito come segue:
«1. Nel caso di importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un
anno, non aventi carattere di sistematicita', rispetto a quanto
stabilito negli articoli precedenti, valgono le seguenti deroghe:
a) il termine per la presentazione della domanda di
autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, e' ridotto a un mese prima
dell'inizio dell'importazione. L'autorizzazione si intende rilasciata
qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
non esprima il proprio diniego entro quindici giorni dalla data di
ricevimento della domanda stessa.
b) non sono richieste le garanzie finanziarie di cui all'art. 3,
comma 2, per importazioni di durata non superiore a sei mesi;
c) non e' richiesta la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1;
d) non e' richiesta la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 3,
e gli elementi di cui al comma 4 dello stesso articolo, limitatamente
a quanto riguarda i contratti di trasporto;
e) l'importatore e' tenuto a quanto previsto dall'art. 6, comma
1, limitatamente al gas importato in periodi diversi da quello di
punta stagionale;
f) nel caso la durata totale delle importazioni non superi
quattro mesi nell'arco di un anno, non e' richiesta la presentazione
del piano di investimenti di cui all'art. 7.
2. Nel caso di importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un
anno, aventi carattere di sistematicita', valgono le deroghe di cui
al precedete comma 1, e inoltre:
g) puo' essere richiesta una autorizzazione complessiva per un
periodo massimo di cinque anni, indicando i volumi massimi di gas
naturale che si intende importare in ogni anno;
h) il soggetto importatore e' tenuto a comunicare al Ministero
delle attivita' produttive entro quindici giorni dalla data di inizio
di ogni singola importazione, gli elementi rilevanti relativi a detta
importazione e specificatamente i volumi di gas che si intende
importare, il Paese in cui il gas e' prodotto, il periodo di
importazione, il terminale di importazione, l'eventuale richiesta di
servizi di stoccaggio strategico.».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e
della geotermia ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.
Roma, 23 marzo 2005
Il Ministro: Marzano