GU n. 256 del 3/11/2005
Ministero delle Attività produttive
Art. 3. Termini di presentazione delle richieste di autorizzazione per importazioni pluriennali di gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea 1. L'art. 2, comma 1, primo capoverso del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, e' modificato come segue: «1. La domanda, redatta in carta legale, deve essere presentata al Ministero delle attivita' produttive, di norma almeno tre mesi prima dell'inizio dell'importazione, corredata della seguente documentazione:». 2. In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 59 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, si intende rilasciata ove il diniego non sia stato espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva la possibilita', da parte del Ministero delle attivita' produttive, di sospendere tale termine, nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi o effettuare una verifica degli elementi forniti.
Art. 4. Importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno e importazioni 1. L'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 27 marzo 2001 viene sostituito come segue: «1. Nel caso di importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno, non aventi carattere di sistematicita', rispetto a quanto stabilito negli articoli precedenti, valgono le seguenti deroghe: a) il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, e' ridotto a un mese prima dell'inizio dell'importazione. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non esprima il proprio diniego entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa. b) non sono richieste le garanzie finanziarie di cui all'art. 3, comma 2, per importazioni di durata non superiore a sei mesi; c) non e' richiesta la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1; d) non e' richiesta la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 3, e gli elementi di cui al comma 4 dello stesso articolo, limitatamente a quanto riguarda i contratti di trasporto; e) l'importatore e' tenuto a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, limitatamente al gas importato in periodi diversi da quello di punta stagionale; f) nel caso la durata totale delle importazioni non superi quattro mesi nell'arco di un anno, non e' richiesta la presentazione del piano di investimenti di cui all'art. 7. 2. Nel caso di importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno, aventi carattere di sistematicita', valgono le deroghe di cui al precedete comma 1, e inoltre: g) puo' essere richiesta una autorizzazione complessiva per un periodo massimo di cinque anni, indicando i volumi massimi di gas naturale che si intende importare in ogni anno; h) il soggetto importatore e' tenuto a comunicare al Ministero delle attivita' produttive entro quindici giorni dalla data di inizio di ogni singola importazione, gli elementi rilevanti relativi a detta importazione e specificatamente i volumi di gas che si intende importare, il Paese in cui il gas e' prodotto, il periodo di importazione, il terminale di importazione, l'eventuale richiesta di servizi di stoccaggio strategico.». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia ed entra in vigore dalla data della pubblicazione. Roma, 23 marzo 2005 Il Ministro: Marzano