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GU n. 235 del 9-10-2001
Ministero delle Attività Produttive

Modalita' di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 20012002 degli stoccaggi nazionali di gas.

Decreto del 26.09.2001

 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.
12, comma 2, prevede che i titolari di concessioni di stoccaggio di
gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di
stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne
facciano richiesta, ove il sistema di cui essi dispongono abbia
idonea capacita' e purche' i servizi richiesti dall'utente siano
tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri
stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.
12, comma 5, prevede che i titolari di concessione di coltivazione
individuano la disponibilita' di stoccaggio necessarie per la
modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la
concessione di coltivazione le comunichino al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.
12, comma 9, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce i limiti e le norme
tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacita' di
stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in
relazione alla capacita' di punta degli stoccaggi stessi;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.
28, commi 2 a 4 e all'art. 36 prevede che ai fini della sicurezza del
sistema nazionale e nella fase di transizione del sistema il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' emanare
apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale
attuazione degli adempimenti necessari;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artiginato in data 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana de1 5 giugno 2001, mediante il
quale sono state, tra l'altro, emanate specifiche direttive per
assicurare l'effettuazione del ciclo di riempimento degli stoccaggi
nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del
sistema stesso e le esigenze di modulazione dei clienti, in attesa
dall'emanazione delle delibere dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas di cui all'art. 12, comma 7 e all'art. 24, comma 5, dello
stesso decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con le quali
devono essere stabiliti i criteri per la predisposizione dei codici
di rete e di stoccaggio da parte delle imprese del gas;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.
8, comma 7, prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stabilisce con proprio decreto regole per il
dispacciamento in condizioni di emergenza e definisce gli obblighi di
sicurezza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con
legge 3 agosto 2001, n. 317, recante istituzione del Ministero delle
attivita' produttive, al quale sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di energia, precedentemente
attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Ritenuto che, all'approssimarsi dell'inizio della fase di
erogazione dagli stoccaggi, in attesa dell'emanazione delle sopra
citate delibere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sia
necessario emanare ulteriori direttive per assicurare l'avvio del
ciclo di erogazione degli stoccaggi nazionali, al fine di
salvaguardare il sicuro funzionamemo del sistema del gas e le
esigenze dei clienti;
Ritenuto che occorra emanare disposizioni in merito alle modalita'
di utilizzo della riserva strategica ed indirizzi per la gestione
delle eventuali emergenze che dovessero presentarsi durante il
funzionamento del sistema nazionale del gas;
Decreta:
 Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce:
a) le modalita' di determinazione e di erogazione dei volumi di
stoccaggio strategico;
b) le disposizioni per la gestione delle eventuali emergenze
durante il funzionamento del sistema del gas;
c) le direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di
erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali, al fine di
salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le
esigenze di modulazione dei clienti.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) decreto legislativo n. 164 del 2000: decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 20 giugno 2000;
b) decreto 27 marzo 2001: decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, emanata ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164 del 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile
2001;
c) decreto 9 maggio 2001: decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, emanato ai
sensi degli articoli 12 e 28 del decreto legislativo n. 164 del 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5
giugno 2001;
d) anno contrattuale di stoccaggio: periodo intercorrente fra il
1 aprile e il 31 marzo dell'anno successivo.
Per quanto non diversamente specificato valgono le definizioni di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e
all'art. 1, comma 2, del decreto 9 maggio 2001.
Capo I
MODALITA' DI DETERMINAZIONE E DI EROGAZIONE
DEI VOLUMI DI STOCCAGGIO STRATEGICO.
Art. 2.
Determinazione dello stoccaggio strategico
1. A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 3 del decreto
del 9 maggio 2001, entro il 15 gennaio di ciascun anno, le imprese
del gas che intendono effettuare importazioni di gas nel corso
dell'anno contrattuale di stoccaggio successivo, sono tenute a
comunicare al Ministero delle attivita' produttive i programmi di
importazione per ciascuna infrastruttura di approvvigionamento,
specificando la provenienza del gas. Il Ministero delle attivita'
produttive comunica i dati di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 9
maggio 2001 all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la quale
ripartisce il servizio di stoccaggio strategico tra le imprese di
stoccaggio entro il seguente 15 febbraio, in base alle modalita' di
cui all'art. 3, comma 5 del decreto del 9 maggio 2001.
2. Entro il 1 marzo di ciascun anno, le imprese di stoccaggio
pubblicano, sulla base della ripartizione operata dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, le disponibilita' di stoccaggio
strategico di loro competenza e le condizioni per l'accesso a tale
servizio.
3. Entro il 15 marzo di ciascun anno, le imprese del gas che
intendono effettuare importazioni di gas prodotto in Paesi non
appartenenti all'Unione europea nell'anno contrattuale successivo,
sono tenute a stipulare con le imprese di stoccaggio un contratto per
la disponibilita' di stoccaggio strategico in funzione dei volumi di
gas da importare.
4. Qualora nel corso dell'anno contrattuale di stoccaggio
intervengano nuove iniziative di importazione di gas prodotto in
Paesi non appartenenti all'Unione europea, di durata sia inferiore
che superiore ad un anno, i relativi soggetti importatori sono tenuti
a stipulare contratti per la disponibilita' di stoccaggio strategico
con una impresa di stoccaggio entro quindici giorni dalla
stipulazione del relativo contratto di trasporto con una impresa di
trasporto.
5. Al termine dell'anno contrattuale di stoccaggio le imprese di
stoccaggio, sulla base dei dati ad esse comunicati dalle imprese di
trasporto interessate, provvedono ad effettuare le eventuali
compensazioni dell'onere complessivo derivante dal mantenimento dello
stoccaggio strategico determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto 9
maggio 2001, calcolato rispetto alle importazioni da Paesi non
appartenenti all'Unione europea complessivamente effettuate,
considerando anche i volumi relativi ad importazioni di durata
inferiore ad un anno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3,
comma 6, del decreto legislativo n. 164 del 2000 e dall'art. 8, comma
1, del decreto 27 marzo 2001, in base a modalita' definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica a il gas, nell'ambito della
determinazione delle tariffe per l'attivita' di stoccaggio ai sensi
dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000. In
attesa di tale determinazione si applicano le tariffe determinate e
pubblicate dalle imprese di stoccaggio.
 Art. 3.
Erogazione dello stoccaggio strategico
1. L'erogazione dello stoccaggio strategico e' in via generale
effettuata nei casi di cui agli articoli 4, 5 e 6. Qualora i volumi
di gas di stoccaggio strategico siano utilizzati in casi diversi, si
applicano anche le disposizioni di cui all'art. 7.
2. E' fatta salva per il Ministero delle attivita' produttive, in
caso di riscontrate gravi irregolarita' nel ricorso all'erogazione
della riserva strategica, o di mancato rispetto di quanto stabilito
al comma 4, la possibilita' di revoca delle autorizzazioni e
concessioni rilasciate ai soggetti responsabili dell'attivazione di
tale erogazione da parte delle imprese di stoccaggio e di trasporto.
3. Ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 6, del decreto
legislativo n. 164 del 2000, le imprese di trasporto sono
responsabili dell'utilizzo in caso di necessita' degli stoccaggi
strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva
rete, nonche' della verifica delle situazioni di cui agli articoli 4,
5 e 6. Le imprese di trasporto e di stoccaggio non sono in via
generale autorizzate ad effettuare gli interventi necessari
all'erogazione di volumi di gas dello stoccaggio strategico nei casi
previsti dal presente decreto.
4. Ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema del gas, in
caso di erogazione di volumi di gas di stoccaggio
strategico, l'impresa che ne ha usufruito e' tenuta ad acquistare dal
soggetto proprietario del gas destinato a stoccaggio strategico un
volume di gas pari a quello erogato, a condizioni tali da garantire
al soggetto cedente la disponibilita' di mezzi finanziari per
procedere al riacquisto e alla ricostituzione in giacimento di un
equivalente volume di gas nel piu' breve tempo possibile e comunque
entro la successiva fase di iniezione. L'impresa che ha usufruito
dell'erogazione di volumi di gas di stoccaggio strategico e' in ogni
caso tenuta, all'atto dell'acquisto del gas erogato, ad impegnarsi a
rivendere gli stessi volumi di gas al soggetto cedente, al fine della
relativa ricostituzione in giacimento entro gli stessi termini
temporali. Nei casi di cui al presente comma non trovano applicazione
i corrispettivi per il bilanciamento del sistema di cui alla delibera
del 30 maggio 2001, n. 120, dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas.
5. Nel caso in cui l'erogazione di volumi di gas dello stoccaggio
strategico possa pregiudicare la possibilita' di erogare le portate
definite per la modulazione stagionale, l'impresa di stoccaggio
interessata comunichera' immediatamente tale situazione al Comitato
di cui all'art. 8, al fine di definire le modalita' operative da
seguire per gestire l'emergenza.
6. I volumi di stoccaggio strategico erogati ai sensi degli
articoli 4, 5 e 6, e successivamente ricostituiti, non rientrano nei
limiti di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 164 del 2000.
 Art. 4.
Interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi non appartenenti
all'Unione europea
1. L'erogazione dei volumi disponibili ai fini dello stoccaggio
strategico si intende autorizzata per una interruzione o una
riduzione delle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione
europea quando tale evento non e' associabile a motivazioni di
carattere commerciale ma esclusivamente tecniche e non
preventivabili, che l'impresa titolare del contratto di importazione
dovra' adeguatamente documentare al Ministero delle attivita'
produttive entro due giorni dalla manifestazione dell'evento.
2. Qualora il Ministero delle attivita' produttive, sentito, ove
ritenuto opportuno, il Comitato di cui all'art. 8, non riconosca
fondate le motivazioni dell'interruzione o riduzione delle
importazioni, l'impresa titolare del contratto di importazione, oltre
quanto stabilito all'art. 3, comma 4, e in aggiunta ai corrispettivi
di sbilanciamento che saranno stabiliti nei codici di trasporto e di
stoccaggio, e' tenuta al versamento alle imprese di stoccaggio e di
trasporto interessate di una penale stabilita dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, fatta salva la possibilita' per il
Ministero delle attivita' produttive di procedere alla revoca delle
autorizzazioni o concessioni ad essa rilasciate. In attesa della
determinazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas di tale penale e dell'adozione dei codici di trasporto e
stoccaggio conformi ai criteri di cui all'art. 24, comma 5, e
all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, il suo
ammontare e' determinato e pubblicato dalle imprese di trasporto e di
stoccaggio interessate, ferma restando la successiva compensazione
nei confronti dei soggetti interessati.
 Art. 5.
Interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi appartenenti
all'Unione europea ed emergenze sulla rete nazionale dei gasdotti.
1. Nel caso in cui si abbia una interruzione o riduzione delle
importazioni da Paesi appartenenti all'Unione europea per cui
l'impresa di trasporto riscontri la necessita' di utilizzo dei volumi
di stoccaggio strategico, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 4. L'impresa che ha usufruito dell'utilizzo di tali volumi,
oltre quanto stabilito all'art. 3, comma 4, e' tenuta a versare alle
imprese di trasporto e stoccaggio un corrispettivo stabilito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la quale altresi'
determina le modalita' con cui l'impresa di stoccaggio interessata
ripartisce tra gli importatori da Paesi non appartenenti all'Unione
europea il corrispettivo versato. In attesa della determinazione da
parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di tale
corrispettivo, il suo ammontare e' determinato e pubblicato dalle
imprese di trasporto e di stoccaggio interessate, ferma restando la
successiva compensazione nei confronti dei soggetti interessati.
2. Nel caso in cui si renda necessario l'utilizzo dei volumi di
stoccaggio strategico a causa di problemi di trasporto sulla rete
nazionale di gasdotti, l'impresa di trasporto interessata procede a
quanto necessario, fermo restando quanto stabilito all'art. 3,
comma 4, comunicando al Ministero delle attivita' produttive ed
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro due giorni dalla
manifestazione dell'evento le ragioni di tale necessita'. Gli oneri
conseguenti per l'impresa di trasporto sono riconosciuti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nell'ambito delle
tariffe di trasporto del successivo anno contrattuale.
 Art. 6.
Stagione invernale globalmente fredda
1. Qualora si verifichi una stagione invernale globalmente piu'
fredda rispetto a quella considerata dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas nei provvedimenti emananti ai sensi dell'art. 18,
comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese del gas
nel corso della stagione invernale possono richiedere al Ministero
delle attivita' produttive l'accesso in via eccezionale ai volumi di
gas di stoccaggio strategico, dimostrando la variazione effettiva dei
consumi dei propri clienti rispetto a quelli inizialmente utilizzati
per determinare la prenotazione di capacita' e di volume di
modulazione. In attesa delle determinazioni sopra indicate, i
parametri per la definizione degli obblighi di modulazione per una
stagione invernale globalmente fredda sono stabiliti dal Ministero
delle attivita' produttive, su proposta del Comitato di cui all'art.
8, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, sentito, ove ritenuto
opportuno, il Comitato di cui all'art. 8, puo' autorizzare in forma
programmata l'accesso di cui al comma 1.
 Art. 7.
Altri casi di utilizzo dello stoccaggio strategico
1. Nel caso in cui una impresa di trasporto comunichi ad una
impresa di stoccaggio che una impresa del gas ha determinato un
utilizzo di gas dallo stoccaggio strategico per motivi diversi da
quelli indicati agli articoli 4, 5 e 6, l'impresa del gas che ha
usufruito di tale erogazione, oltre quanto stabilito all'art. 3,
comma 4, e in aggiunta ai corrispettivi di sbilanciamento stabiliti
nei codici di trasporto e di stoccaggio, e' tenuta a versare alla
impresa di stoccaggio interessata una penale stabilita dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, la quale altresi' determina le
modalita' con cui la stessa impresa di stoccaggio ripartisce tra gli
importatori da Paesi non appartenenti all'Unione europea la penale
versata. In attesa della determinazione da parte dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas di tale penale e dell'adozione dei
codici di trasporto e stoccaggio conformi ai criteri di cui all'art.
24, comma 5, e all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164
del 2000, il suo ammontare e' determinato e pubblicato dalle imprese
di stoccaggio interessate, ferma restando la successiva compensazione
nei confronti dei soggetti interessati.
2. In caso di mancato versamento della penale entro trenta giorni
dalla richiesta, il Ministero delle attivita' produttive, su
segnalazione dell'impresa di stoccaggio interessata, puo' procedere
alla revoca delle autorizzazioni o concessioni rilasciate all'impresa
del gas inadempiente.
Capo II
DISPOSIZIONI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
Art. 8.
Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio
1. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un
Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, di
seguito denominato Comitato, presieduto dal direttore generale della
Direzione generale per l'energia e per le risorse minerarie del
Ministero delle attivita' produttive, e composto da un dirigente
della stessa Direzione generale, da un rappresentante dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, e da un rappresentante di ogni
impresa di trasporto e di stoccaggio operante sul territorio
nazionale. Il Comitato puo' essere integrato, ove opportuno, con
rappresentanti di altre amministrazioni, o esperti nel settore
designati dal Ministro delle attivita' produttive.
2. Il Comitato, con funzione consultiva del Ministero delle
attivita' produttive, e' nominato dal Ministro delle attivita'
produttive ed ha il compito di:
a) formulare proposte per la definizione delle possibili
situazioni di emergenza, intendendosi con tale termine tutte le
fattispecie che comportano il rischio di mancata copertura del
fabbisogno di portata oraria del sistema nazionale del gas
coerentemente con il fabbisogno giornaliero di cui all'art. 18 del
decreto legislativo n. 164 del 2000;
b) individuare gli strumenti di intervento in caso di emergenza,
tra i quali:
imposizione dell'obbligo nei confronti delle imprese che hanno
contratti di importazione di massimizzare gli approvvigionamenti, in
linea con i valori massimi contrattualmente previsti per ciascuna
fonte, nelle situazioni in cui si approssimi un periodo di freddo
eccezionale a frequenza ventennale, come indicato nelle previsioni di
cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000;
interruzione delle forniture aventi contratti interrompibili;
modifica, ai fini della sicurezza, delle tolleranze per gli
sbilanci giornalieri ammesse sul sistema di trasporto;
c) formulare proposte per la definizione della procedura e della
tempistica per l'attivazione di tali strumenti;
d) effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento
del sistema del gas, in relazione alle situazioni di emergenza.
Il Comitato puo' essere altresi' consultato dal Ministero delle
attivita' produttive in merito a questioni attinenti al funzionamento
del sistema del gas.
3. Il Comitato si riunisce periodicamente per svolgere i compiti di
cui al comma 2 e in ogni caso quando si verificano condizioni di
emergenza del sistema nazionale del gas.
4. Il Ministero delle attivita' produttive, su proposta del
Comitato, determina ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto
legislativo n. 164 del 2000, le regole per il dispacciamento in
condizioni di emergenza, e gli obblighi di sicurezza, in funzione
delle diverse situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas.
Le informazioni relative sono pubblicate nel bollettino ufficiale
degli idrocarburi e della geotermia.
5. In prima applicazione il Comitato, nell'individuare le
situazioni di emergenza, tiene conto dell'esigenza di garantire
comunque la copertura del fabbisogno di portata oraria, coerentemente
con il fabbisogno giornaliero di cui all'art. 18, comma 1, del
decreto legislativo n. 164 del 2000, alla meta' del mese di gennaio
2002.
6. Nell'ambito del Comitato, i rappresentanti delle imprese di
trasporto e di stoccaggio riferiscono, in particolare durante i casi
di emergenza, in merito al monitoraggio giornaliero delle immissioni
e dei prelievi dalla rete nazionale dei gasdotti, con dettaglio
relativo alle singole infrastrutture di importazione, alla produzione
nazionale, ai prelievi e alle immissioni in stoccaggio, nonche' ai
consumi, con particolare riferimento al settore civile in funzione
dell'andamento climatico.
 Art. 9.
Gestione delle situazioni di emergenza
1. Nel caso le imprese di trasporto e di stoccaggio verifichino che
l'andamento delle immissioni e dei prelievi dagli stoccaggi si
discosta da quanto previsto all'inizio della fase di erogazione, o
comunque ravvisino l'approssimarsi o il verificarsi delle condizioni
di emergenza cui all'art. 8, adottano le azioni conseguenti, nel
rispetto delle regole stabilite ai sensi del comma 4 dello stesso
articolo.
2. I titolari delle concessioni di stoccaggio adottano direttamente
gli interventi operativi di emergenza, fermo restando il rispetto
delle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624, e successivamente li comunicano alle sezioni
periferiche dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia.
3. Le imprese di trasporto e di stoccaggio rendono note ai soggetti
interessati tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni dalla
data dell'intervento, le decisioni operative adattate, anche mediante
pubblicazione su siti Internet, e le comunicano al Ministero delle
attivita' produttive e all'Autorita' per l'energia elettica e il gas
entro gli stessi termini.
4. Le imprese di trasporto e di stoccaggio, qualora abbiano operato
nel rispetto delle regole di cui all'art. 8, comma 4, non sono tenute
a corrispondere ai soggetti che usufruiscono dei servizi di trasporto
o di stoccaggio alcuna penale per inadempienze contrattuali
direttamente o indirettamente connesse al verificarsi delle
situazioni di emergenza di cui al presente capo, ne' alcun
risarcimento per i danni che i suddetti soggetti dovessero subire in
conseguenza di tali inadempimenti.
5. In caso di cessazione della situazione di emergenza o di sua
evoluzione positiva, le imprese di trasporto e di stoccaggio
sospendono o adeguano le misure adottate con le stesse modalita' di
cui ai commi 1, 2 e 3.
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FASE DI EROGAZIONE
Art. 10.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano transitoriamente
le attivita' di erogazione dai giacimenti di stoccaggio durante la
fase di erogazione degli anni 2001-2002, fino all'approvazione da
parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas dei codici di
stoccaggio previsti all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n.
164 del 2000.
 Art. 11.
Fase di erogazione 2001-2002
1. Il volume totale di stoccaggio strategico e la portata massima
relativa alla maggiore delle importazioni di gas prodotto da Paesi
non appartenenti all'Unione europea per la fase di erogazione
2001-2002 sono quelli definiti all'art. 3, comma 6, del decreto del 9
maggio 2001.
2. I titolari di concessioni di stoccaggio sono tenuti a rendere
pubblici, anche mediante l'utilizzo di siti Internet entro dieci
giorni dalla data di notifica del presente decreto, i dati sulle
capacita' di portata giornaliera complessivamente disponibili per la
fase di erogazione per il complesso di giacimenti di stoccaggio dei
quali sono titolari, in relazione alle previsioni di cui all'art. 9,
comma 3, del decreto 9 maggio 2001, nonche' le condizioni
contrattuali e le tariffe relative alla fase di erogazione dal
sistema di stoccaggio.
3. Le imprese del gas e i clienti idonei che hanno avuto accesso
agli stoccaggi nella fase di iniezione, o che subentrino a dette
imprese secondo le modalita' di cui all'art. 10 del decreto 9 maggio
2001, sono tenuti a confermare, entro il quinto giorno precedente la
data preventivata di inizio della fase di erogazione, i propri
impegni per la fase di erogazione sulla base delle modalita' e delle
condizioni pubblicate dagli operatori di stoccaggio, coerentemente
con l'analogo impegno delle capacita' di trasporto in uscita dagli
stoccaggi. Gli stessi soggetti altresi' precisano entro gli stessi
termini i volumi mensili programmati e le portate massime giornaliere
coerenti con le previsioni di cui all'art. 9, comma 3, del decreto 9
maggio 2001, distinte con dettaglio almeno mensile, nel rispetto
delle disponibilita' tecniche pubblicate dalle imprese di stoccaggio.
Le imprese di stoccaggio comunicano al Ministero delle attivita'
produttive ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
eventuali necessita' di modifica delle richieste delle imprese per il
rispetto di quanto previsto al presente comma.
4. Il volume totale richiesto in erogazione dagli stoccaggi da
ciascuna impresa del gas o cliente idoneo, di cui al comma 3, non
puo' essere superiore al totale da questa immesso in fase di
iniezione, o comunque per essa disponibile al momento dell'inizio
della fase di erogazione. Nel caso in cui un'impresa evidenzi, in
fase di definizione degli impegni di erogazione, esigenze superiori
legate al fabbisogno di modulazione dei rispettivi clienti finali,
direttamente o indirettamente forniti per l'inverno 2001-2002, per i
quali la stessa impresa detiene, alla data della richiesta, il
relativo contratto, l'impresa interessata dovra' presentare istanza
al Ministero delle attivita' produttive, che puo' autorizzare le
imprese di stoccaggio secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3,
del decreto 9 maggio 2001. Il gas richiesto in eccedenza rispetto
alle disponibilita' per la modulazione e' acquistato dall'impresa
interessata nelle quantita' autorizzate.
5. Nel caso le richieste di portata giornaliera dei soggetti di cui
al comma 3 siano superiori alle disponibilita' di portata giornaliera
di cui al comma 2, tenuto conto della necessita' di salvaguardare i
livelli di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 164 del
2000, le imprese di stoccaggio provvederanno, per la sola fase di
erogazione 2001-2002, a ripartire gli eccessi secondo il seguente
ordine di priorita':
a) titolari di concessione di coltivazione, limitatamente ai
volumi di stoccaggio minerario, e imprese di trasporto, limitatamente
alle esigenze di gestione dello svaso e dell'invaso della rete
nazionale dei gasdotti;
b) imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai
clienti non idonei;
c) clienti idonei, limitatamente ai volumi relativi ai propri
consumi, in base ad autocertificazione;
d) imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai
clienti idonei, in base ad autocertificazione.
6. Nel caso le richieste di portata giornaliera dei soggetti di cui
al comma 3 siano inferiori alle disponibilita' di cui al comma 2,
tenuto conto delle previsioni di cui di cui all'art. 9, comma 3, del
decreto 9 maggio 2001, la copertura degli oneri relativi, per la fase
di erogazione 2001-2002, indicata dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas con propria delibera.
7. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas,
il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi e la
salvaguardia delle sue prestazioni, i soggetti che usufruiscono dei
servizi di stoccaggio sono tenuti allo scrupoloso rispetto dei
vincoli cui sono sottoposti i programmi di erogazione. Per assicurare
il rispetto di tali vincoli, i soggetti stessi sono tenuti a
corrispondere alle imprese di stoccaggio e di trasporto penali,
applicabili oltre bande di tolleranza che, in attesa delle delibere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di cui agli articoli
12, comma 7, e 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000,
sono determinate dalle imprese stesse, e pubblicate secondo quanto
stabilito al comma 2, ed il cui livello e' fissato in funzione
dell'obiettivo di preservare in ogni caso la sicurezza delle
prestazioni. Le imprese che usufruiscono dei servizi di stoccaggio
sono tenute a presentare su richiesta alle imprese di stoccaggio
adeguate garanzie finanziarie a copertura di eventuali inadempienze.
8. Nel caso in cui un'impresa del gas che abbia accesso ai servizi
di trasporto sbilanci la rete con prelievi maggiori rispetto alle
immissioni, la compensazione su base mensile, ai fini
dell'ottimizzazione del sistema degli stoccaggi, avverra'
prioritariamente mediante prelievo dai volumi di gas da essa detenuti
a qualsiasi titolo in stoccaggio, e, in secondo luogo mediante
acquisto di volumi di gas liberamente effettuato con altre imprese di
gas che detengano a qualsiasi titolo volumi di gas in stoccaggio,
comunicato con preavviso almeno mensile all'impresa di trasporto
interessata. Ove tale soluzione non risulti possibile, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 15 della delibera n. 120 del 2001
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Qualora si verifichi
un utilizzo dei volumi di gas dallo stoccaggio strategico, l'impresa
del gas e' invece tenuta a quanto stabilito dagli articoli 3 e 7.
9. Nel caso in cui una impresa del gas determini, rispetto alla
allocazione effettuata da una impresa di trasporto, uno sbilancio di
volume che implichi una immissione sia fisica, sia unicamente
contabile, di gas in stoccaggio, l'impresa alla quale e' imputabile
tale immissione non prevista puo' effettuare prioritariamente una
compensazione mediante vendita di volumi di gas liberamente
effettuata con altre imprese del gas che detengano a qualsiasi titolo
volumi di gas in stoccaggio, entro i trenta giorni successivi alla
allocazione, stipulare un contratto di stoccaggio a condizioni meno
favorevoli rispetto ai contratti stipulati per modulazione, secondo
condizioni contrattuali definite dall'impresa di stoccaggio
interessata. Ove tali soluzioni non risultino possibili, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 15 della delibera n. 120 del 2001
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In caso di
inadempienze da parte dell'impresa del gas, l'impresa di stoccaggio,
in qualita' di depositario, puo' rivalersi sul gas in giacimento,
salvo risarcimento degli ulteriori danni.
10. Nel caso in cui, rispetto ai programmi di erogazione ed alle
bande di tolleranza definite ai sensi del comma 7 si verifichino
scostamenti tali da creare potenziali situazioni di emergenza del
sistema del gas si applicano le disposizioni di cui al capo II.
 Art. 12.
Disposizioni finali
1. Sono fatti salvi i poteri in materia dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.
Il presente decreto sara' pubblicato nel bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2001
Il Ministro: Marzano