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GU n. 127 del 4-6-2001 - Suppl. Ordinario n.134
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Approvazione della disciplina del mercato elettrico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Decreto del 09.05.2001

 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 5, comma 1, che
prevede, fra l'altro, che la disciplina del mercato elettrico sia
predisposta dal Gestore del Mercato Elettrico e che sia approvata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 11 novembre 1999 recante Direttive per l'attuazione
delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 , ed in particolare l'articolo 6, commi 1 e 2, che
prevedono che il Gestore del Mercato Elettrico, nell'ambito della
gestione economica del mercato elettrico, organizzi una sede per la
contrattazione dei certificati verdi e che i criteri di
organizzazione della contrattazione di detti certificati verdi si
conformino alla disciplina del mercato;
Considerato che la societA' Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a. ha costituito, in data 27 giugno 2000, la societa'
per azioni Gestore del Mercato Elettrico;
Vista la proposta di disciplina del mercato elettrico approvata dal
Consiglio di Amministrazione dalla societA' Gestore del Mercato
Elettrico nella riunione del 9 novembre 2000 e trasmessa per
l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 20 novembre 2000; Vista la nota
dell'AutoritA' per l'energia elettrica e il gas in data 26 febbraio
2001, recante indicazioni sulla suddetta proposta di disciplina del
mercato elettrico;
Viste le raccomandazioni trasmesse al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 2 marzo 2001 dall'AutoritA'
garante della concorrenza e del mercato;
Vista la successiva proposta di disciplina del mercato elettrico
approvata dal Consiglio di Amministrazione dalla societA' Gestore del
Mercato Elettrico nella riunione del 26 marzo 2001 e trasmessa per
l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 27 marzo 2001;
Vista la deliberazione del 30 aprile 2001, n. 95/01, dell'AutoritA'
per l'energia elettrica e il gas, ed in particolare l'allegato A a
detta deliberazione recante condizioni per l'erogazione del pubblico
servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79;
Vista la deliberazione del 30 aprile 2001, n. 96/01, dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, recante Disposizioni generali in
materia di mercato dell'energia elettrica di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ;
Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n.
97/01 del 30 aprile 2001 recante Parere dell'AutoritA' per l'energia
elettrica e il gas al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato su uno schema di disciplina del mercato elettrico ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ;
Vista la successiva proposta di disciplina del mercato elettrico
approvata dal Consiglio di Amministrazione della societa' Gestore del
Mercato Elettrico nella riunione dell'8 maggio 2001 e trasmessa per
l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nella stessa data;
Considerato che detta proposta recepisce, per quanto necessario, le
osservazioni espresse dall'AutoritA' per l'energia elettrica e il gas
nel richiamato parere;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'assunzione di responsabilita' da
parte della societa' Gestore del Mercato Elettrico in ordine alla
gestione economica delle offerte di acquisto e di vendita
dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi o determinata
con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
 Art. 1.
Approvazione della disciplina del mercato elettrico
1. E' approvata la disciplina del mercato di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, predisposta
dal Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. nel testo allegato al
presente decreto.
2. Il Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. organizza e gestisce le
offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i
servizi connessi in base alla disciplina di cui al comma 1.
3. Il Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. trasmette al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta dello
stesso Ministero, copia di ogni documentazione relativa al
funzionamento, al monitoraggio e all'evoluzione del mercato
elettrico.
 Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 9 maggio 2001
Il Ministro: Letta
 Disciplina del mercato elettrico
ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini della disciplina del mercato si applicano le seguenti
definizioni:
a) per Acquirente Unico si intende la societa' per azioni di cui
all'art. 4 del D.lgs. n. 79/99;
b) per autoproduzione si intende la produzione di energia elettrica
destinata in misura non inferiore al 70% all'uso proprio del
produttore, ovvero all'uso delle societa' controllate, della societa'
controllante o delle societa' controllate dalla medesima
controllante, nonche' all'uso dei soci di societa' cooperative di
produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4,
numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai
consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di
energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili o destinata agli
usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1o
aprile 1999;
c) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
d) per banda di regolazione si intende l'intervallo di potenza
all'interno del quale il sistema di regolazione dell'unita' di
produzione puo' far variare la potenza prodotta dall'unita' stessa
sia in aumento che in diminuzione;
e) per bilanciamento si intende l'attivita' diretta a mantenere
l'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla
rete. Il bilanciamento si distingue in:
e1) bilanciamento in aumento, cioe' l'attivita' diretta a
ripristinare l'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia
elettrica sulla rete aumentando la produzione o riducendo il consumo;
e2) bilanciamento in diminuzione, cioe' l'attivita' diretta a
ripristinare l'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia
elettrica sulla rete riducendo la produzione o aumentando il consumo;
f) per book di negoziazione si intende il prospetto video in cui e'
esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli
operatori, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione;
g) per certificati verdi si intendono i certificati negoziabili di
cui all'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria 11 novembre
1999;
h) per cliente grossista si intende la persona fisica o giuridica che
acquista e vende energia elettrica senza esercitare attivita' di
produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione
Europea;
i) per consumatore si intende il cliente idoneo, di cui all'art. 2,
comma 6, del D.lgs. n. 79/99, che acquista energia elettrica
esclusivamente per uso proprio;
j) per contratto bilaterale fisico si intende il contratto bilaterale
in deroga al sistema delle offerte, di cui all'art. 6, comma 1, del
D.lgs. n. 79/99;
k) per curva di domanda si intende la spezzata, sul piano
quantita-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta
cumulando le offerte di acquisto verificate, ordinate per prezzo
unitario non crescente a partire da quelle senza indicazione del
prezzo;
l) per curva di offerta si intende la spezzata, sul piano
quantita-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta
cumulando le offerte di vendita verificate, ordinate per prezzo
unitario non decrescente;
m) per decreto del Ministro dell'industria 11 novembre 1999 si
intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 11 novembre 1999, recante direttive per l'attuazione
delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del D.lgs. n. 79/99, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre
1999;
n) per D.lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo
1999 n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
o) per dispacciamento si intende l'attivita' diretta ad impartire
disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli
impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi
ausiliari;
p) per fonte primaria rinnovabile si intende l'energia del sole, del
vento, delle risorse idriche, delle risorse geotermiche, delle maree
o del moto ondoso, o l'energia derivante dalla trasformazione di
prodotti vegetali o di rifiuti organici o inorganici;
q) per fattore convenzionale di utilizzo della potenza relativo ad
ogni tipologia di regolazione terziaria si intende il rapporto tra il
quantitativo convenzionale di energia relativa alle offerte di
regolazione terziaria e la relativa potenza;
r) per GME si intende il Gestore del mercato elettrico, la societa'
per azioni cui e' affidata, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 79/99,
la gestione economica del mercato elettrico;
s) per GRTN si intende il Gestore della rete di trasmissione
nazionale, la societa' per azioni che esercita, ai sensi dell'art. 3
del D.lgs. n. 79/99, le attivita' di trasmissione e di dispacciamento
dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete
di trasmissione nazionale;
t) per impianti CIP-6 si intendono gli impianti di produzione di
energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio
1991, n. 9, e al titolo IV, lettera B), del provvedimento del
Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12
maggio 1992, nonche' gli altri impianti di produzione la cui energia
elettrica e' oggetto del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000;
u) per impianto di produzione si intende l'insieme di una o piu'
unita' di produzione collocate nello stesso sito;
v) per impianto idroelettrico di pompaggio si intende un impianto
idroelettrico di generazione e pompaggio;
w) per indisponibilita' di un elemento della rete elettrica si
intende lo stato nel quale un elemento della rete elettrica non e'
utilizzabile da parte del relativo gestore per le attivita' di sua
competenza;
x) per mercato si intende il mercato organizzato e gestito dal GME e
articolato nel mercato elettrico e nel mercato dei certificati verdi;
y) per mercato del giorno prima dell'energia si intende la sede di
negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica
per ciascun periodo rilevante del giorno successivo;
z) per mercato della riserva si intende la sede di approvvigionamento
da parte del GRTN di riserva di potenza per ciascun periodo rilevante
del giorno successivo;
aa) per mercato di aggiustamento si intende la sede di negoziazione
delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per
l'aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sul
mercato del giorno prima dell'energia;
bb) per mercato di bilanciamento si intende la sede di
approvvigionamento da parte del GRTN delle risorse per il
bilanciamento delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica
nel sistema elettrico nazionale;
cc) per mercato elettrico si intende l'insieme del mercato del giorno
prima dell'energia, del mercato di aggiustamento, del mercato per la
risoluzione delle congestioni, del mercato della riserva e del
mercato di bilanciamento;
dd) per mercato per la risoluzione delle congestioni si intende la
sede di approvvigionamento da parte del GRTN delle risorse per la
risoluzione delle congestioni di rete e per l'utilizzo efficiente
della rete;
ee) per negoziazione continua si intende la modalita' di
contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte di
acquisto e di vendita, con la possibilita' di inserimento di nuove
proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione;
ff) per offerta accettata si intende un'offerta, tra quelle
verificate, per la quale il titolare acquisisce il diritto e
l'obbligo di fornire il servizio offerto o di ricevere la prestazione
richiesta ai prezzi stabiliti in applicazione della disciplina del
mercato;
gg) per offerta multipla si intende una offerta costituita da una
serie di offerte di acquisto o di vendita presentate da uno stesso
operatore per lo stesso periodo rilevante e relativa ad una stessa
unita' di produzione, punto di prelievo o punto di interconnessione
con l'estero, ottenuta frazionando la quantita' complessiva offerta
sul mercato;
hh) per offerta valida si intende l'offerta presentata conformemente
alle procedure e nei termini stabiliti nelle istruzioni;
ii) per offerta verificata si intende l'offerta valida che ha
superato con esito positivo tutte le verifiche previste nelle
istruzioni;
jj) per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo
nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, tali che le
rispettive quantita' si equilibrano, presentate sul mercato di
aggiustamento anche da operatori diversi purche' nella stessa zona
geografica e appositamente identificate come indicato nelle
istruzioni;
kk) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che e'
ammessa ad operare sul mercato elettrico o sul mercato dei
certificati verdi;
ll) per ordine di merito si intende l'ordine di priorita' di un
insieme di offerte di acquisto o di vendita definito in base al
prezzo offerto e, a parita' di quest'ultimo, in base ad altri
parametri di riferimento;
mm) per periodo di riferimento per la liquidazione si intende il
periodo rispetto al quale le partite economiche relative alle
sessioni di mercato che si svolgono all'interno del periodo stesso
sono liquidate congiuntamente;
nn) per periodo rilevante si intende il periodo temporale cui deve
essere riferita la singola offerta sul mercato elettrico;
oo) per polo di produzione limitato si intende un insieme di unita'
di produzione connesse ad una porzione della RTN senza punti di
prelievo, la cui produzione massima esportabile verso la restante
parte della RTN e' inferiore alla produzione massima possibile a
causa di insufficiente capacita' di trasporto;
pp) per produttore si intende la persona fisica o giuridica che
produce energia elettrica indipendentemente dalla proprieta'
dell'unita' di produzione;
qq) per programma di immissione si intende il diagramma orario che
definisce, con riferimento ad un punto di scambio rilevante e per
ciascun periodo rilevante, le quantita' di energia elettrica per le
quali l'operatore detiene il diritto e l'obbligo all'immissione;
rr) per programma di prelievo si intende il diagramma orario che
definisce, con riferimento ad un punto di scambio rilevante e per
ciascun periodo rilevante, le quantita' di energia elettrica per le
quali l'operatore detiene il diritto e l'obbligo al prelievo;
ss) per proposta di negoziazione si intende l'ordine di acquisto o di
vendita sul mercato dei certificati verdi immesso dagli operatori nel
book di negoziazione e contenente le informazioni necessarie per
l'esposizione e l'esecuzione;
tt) per punto di immissione si intende il punto della rete elettrica,
dotato di uno o piu' apparati di misura di tipo conforme alle
specifiche tecniche definite dal GRTN, nel quale l'energia elettrica
viene immessa in rete;
uu) per punto di interconnessione con l'estero si intende la
frontiera, cioe' l'insieme delle linee di interconnessione della RTN
con ciascuno dei Paesi le cui reti sono direttamente connesse con
quest'ultima;
vv) per punto di prelievo si intende il punto della rete elettrica,
dotato di uno o piu' apparati di misura di tipo conforme alle
specifiche tecniche definite dal GRTN, nel quale l'energia elettrica
viene prelevata dalla rete;
ww) per punto di scambio rilevante si intende un insieme di punti
della rete elettrica a tensione superiore a 35 kV tale che, ai fini
del dispacciamento, risulti indifferente in quale punto di tale
insieme avvenga l'immissione o il prelievo di energia elettrica;
xx) per regolazione secondaria si intende la funzione automatica
centralizzata che consente di attivare la produzione per mantenere
gli scambi di potenza tra porzioni di rete elettrica confinanti ai
valori programmati, secondo le regole stabilite dall'UCTE;
yy) per regolazione terziaria si intende l'adattamento del punto di
funzionamento, l'avviamento o la disconnessione di generatori o
carichi, per garantire la messa a disposizione di una banda di
regolazione secondaria in quantita' sufficiente ed adattabile nel
tempo;
zz) per regole di dispacciamento di intendono le regole emanate dal
GRTN ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.lgs. n. 79/99;
aaa) per rete elettrica si intende l'insieme della RTN e delle altre
reti elettriche con obbligo di connessione a terzi e direttamente
connesse alla RTN;
bbb) per RTN si intende la rete di trasmissione nazionale, come
individuata dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999, e
dai successivi programmi di sviluppo;
ccc) per riserva si intende il complesso dei servizi di regolazione
secondaria e terziaria;
ddd) per UCTE si intende l'Union pour la coordination du transport de
l'electricite', l'organismo europeo che coordina gli interessi dei
gestori delle reti di trasmissione europee, garantendo la sicurezza
delle operazioni di scambio tra le reti;
eee) per unita' di produzione si intende il complesso delle
apparecchiature destinate alla conversione di energia fornita da
qualsiasi fonte primaria in energia elettrica;
fff) per unita' di produzione essenziale ai fini della sicurezza si
intende una unita' di produzione la cui disponibilita' e' essenziale
per garantire la sicurezza e l'affidabilita' del servizio elettrico e
per la quale il GRTN assume la responsabilita' della partecipazione
al mercato elettrico;
ggg) per unita' di produzione qualificata si intende una unita' di
produzione, iscritta nell'apposito registro, con riferimento alla
quale un operatore e' ammesso al mercato;
hhh) per zona di mercato si intende l'aggregato di zone geografiche
e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia
risultante dall'applicazione della disciplina del mercato elettrico;
iii) per zona geografica si intende una porzione della rete elettrica
per la quale esistono, per ragioni di sicurezza del sistema, limiti
fisici di scambio di energia con altre zone geografiche,
determinabili ricorrendo ad un modello di calcolo basato sul bilancio
tra generazione e consumi;
jjj) per zona virtuale si intende un punto di interconnessione con
l'estero o un polo di produzione limitato.
Articolo 2
Disposizioni generali
2.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalita' non
discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale.
2.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire
conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di
controllo per la verifica del rispetto della disciplina del mercato.
2.3 Il GME predispone proposte di modifica della disciplina del
mercato e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito
internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un
termine non inferiore a trenta giorni entro il quale gli stessi
soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto
delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di
modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per l'approvazione, sentita l'Autorita'.
Articolo 3
Istruzioni e disposizioni tecniche di funzionamento
3.1 Le norme attuative e procedimentali della disciplina del mercato
sono definite nelle istruzioni e nelle disposizioni tecniche di
funzionamento. Nel predisporre lo schema di istruzioni e le
disposizioni tecniche di funzionamento, il GME si attiene ai criteri
di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 79/99.
3.2 Il GME predispone uno schema di istruzioni e lo rende noto,
mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo
idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a
trenta giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far
pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni
ricevute, il GME trasmette le istruzioni al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per l'approvazione, sentita
l'Autorita'.
3.3 Le istruzioni sono modificate con la medesima procedura di cui al
precedente comma 3.2. Il termine entro il quale i soggetti
interessati possono far pervenire osservazioni sullo schema di
modifica reso noto dal GME e' non inferiore a dieci giorni. Tenuto
conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette la proposta di
modifica, adeguatamente motivata, al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per l'approvazione, sentita l'Autorita'.
Qualora il Ministro non si pronunci entro quindici giorni dalla
trasmissione della proposta di modifica, la modifica si intende
approvata.
3.4 La procedura di cui al precedente comma 3.3 non si applica nel
caso di interventi urgenti di modifica delle istruzioni finalizzati a
salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso
la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione
sul sito internet dello stesso, e viene tempestivamente trasmessa al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
l'approvazione, sentita l'Autorita'. Qualora il Ministro non si
pronunci entro quindici giorni dalla trasmissione, la modifica si
intende approvata. Qualora il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato si pronunci, nei suddetti termini, non approvando
la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di
comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME da'
tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura
di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
Articolo 4
Ammissione al mercato ed acquisizione della qualifica di operatore
4.1 Ai fini della partecipazione al mercato, i soggetti aventi
titolo, in possesso dei requisiti di capacita' ed onorabilita'
indicati nelle istruzioni, presentano al GME una domanda di
ammissione redatta secondo il modello riportato nelle istruzioni e
corredata dalla documentazione ivi indicata.
4.2 Il GME, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e la
regolarita' della documentazione presentata, comunica al soggetto
interessato, entro il termine e secondo le modalita' fissati nelle
istruzioni, l'ammissione ovvero i motivi della mancata ammissione.
Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME
comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per
regolarizzare o completare la documentazione. Detta comunicazione
sospende i termini di verifica della documentazione.
4.3 I soggetti ammessi al mercato acquisiscono la qualifica di
operatore.
4.4 Gli operatori sono inseriti in un apposito "Elenco degli
operatori ammessi al mercato". Nell'Elenco vengono registrati, per
ogni produttore, le unita' di produzione, i punti di immissione e i
punti di scambio rilevanti e, per ogni consumatore, i punti di
prelievo e i punti di scambio rilevanti con riferimento ai quali e'
riconosciuta la qualifica di operatore.
4.5 Gli operatori comunicano al GME, entro i termini fissati nelle
istruzioni, ogni variazione circa fatti, stati e qualita' che sia
tale da comportare la perdita o la modifica anche di uno solo dei
requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare
i dati dichiarati dall'operatore e riportati nell'elenco di cui al
precedente comma 4.4.
4.6 Il GME, con cadenza almeno biennale, verifica il permanere in
capo agli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al
mercato. A tal fine, puo' richiedere ulteriore documentazione ovvero
l'aggiornamento di quella gia' presentata.
Articolo 5
Contratto di adesione
5.1 Ai fini dell'ammissione al mercato, i soggetti aventi titolo
sottoscrivono il "Contratto di adesione", secondo il modello definito
nelle istruzioni, in cui si impegnano, tra l'altro, a:
a) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento
dell'attivita' di negoziazione che siano compatibili con il sistema
informatico di supporto del GME, nonche' di aggiornarli
conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al proprio
sistema;
b) aderire al servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di
garanzia di cui al successivo Titolo IV;
c) rispettare, se tenuti, gli obblighi di cui all'art. 11, commi 1, 2
e 3, del D.lgs. n. 79/99, con le modalita' previste dal decreto del
Ministro dell'industria 11 novembre 1999.
5.2 Il Contratto di adesione definisce i diritti e gli obblighi degli
operatori e le condizioni dei contratti stipulati.
5.3 Con riferimento al mercato elettrico, il Contratto di adesione
contiene altresi' il conferimento dell'incarico al GME per la stipula
dei contratti di acquisto e vendita. Tali contratti si perfezionano:
a) sul mercato del giorno prima dell'energia, sul mercato di
aggiustamento e sul mercato per la risoluzione delle congestioni, con
la comunicazione all'operatore da parte del GME del relativo
programma di immissione o di prelievo;
b) sul mercato della riserva, con la comunicazione dell'accettazione
dell'offerta;
c) sul mercato di bilanciamento, con l'attivazione dell'offerta da
parte del GRTN.
5.4 Gli effetti dei contratti di acquisto e vendita sul mercato si
producono nella sfera giuridica e patrimoniale degli operatori, fermo
restando l'obbligo di questi al rilascio delle garanzie definite
nelle istruzioni a favore del GME. Il GME rimane comunque garante
delle obbligazioni assunte sul mercato dagli operatori e dagli
operatori stessi garantite.
Articolo 6
Verifiche
6.1 Il GME verifica il rispetto della disciplina del mercato al fine
di assicurare il regolare funzionamento del medesimo secondo i
criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di
concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME puo' richiedere
agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le
operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche
mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
Articolo 7
Corrispettivo per i servizi erogati dal GME
7.1 Gli operatori del mercato elettrico, a fronte dei servizi forniti
dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un
corrispettivo fisso annuo e di un corrispettivo per ogni MWh e per
ogni MW negoziati.
7.2 Gli operatori del mercato dei certificati verdi organizzato dal
GME, a fronte dei servizi da questi forniti, sono tenuti al
versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni 100 MWh
di energia sottostante al certificato trattato.
7.3 La misura dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 7.1 e 7.2
e' definita annualmente dal GME al fine di assicurare il proprio
equilibrio economico e finanziario. Le modalita' di pagamento dei
corrispettivi sono definite nelle istruzioni.
Articolo 8
Informazioni di mercato
8.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di
pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni
operatore ha libero accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo
riguardano direttamente.
8.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da
leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il GME
mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di
vendita e di acquisto per un periodo minimo di 12 mesi.
8.3 Il GME trasmette al GRTN unicamente le informazioni necessarie
per le attivita' di competenza di quest'ultimo.
Articolo 9
Sicurezza di accesso
9.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure
finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e
l'autenticita' delle transazioni.
9.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i
codici di accesso e ogni altro dato necessario per l'accesso al
sistema informatico del GME.
TITOLO II
MERCATO ELETTRICO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 10
Struttura del mercato elettrico e periodo rilevante
10.1 Il mercato elettrico si articola in:
a) mercato del giorno prima dell'energia, avente per oggetto le
contrattazioni di energia, tramite offerte di vendita e di acquisto.
Il mercato del giorno prima dell'energia si svolge in un'unica
sessione relativa al giorno successivo. A tale mercato partecipano
sia la domanda che l'offerta;
b) mercato di aggiustamento, avente per oggetto la contrattazione,
tramite offerte di vendita e di acquisto, delle variazioni di
quantita' di energia rispetto a quelle negoziate sul mercato del
giorno prima dell'energia. Il mercato di aggiustamento si svolge in
due sessioni, la prima successiva al mercato del giorno prima
dell'energia e relativa a tutti i periodi rilevanti del giorno
successivo, la seconda all'inizio della giornata cui le
contrattazioni si riferiscono e relativa ai periodi rilevanti dello
stesso giorno successivi alla sessione stessa. A tale mercato
partecipano sia la domanda che l'offerta;
c) mercato per la risoluzione delle congestioni, avente per oggetto
la gestione di offerte di vendita o di acquisto di quantita' di
energia per la risoluzione delle congestioni di rete risultanti al
termine della prima sessione del mercato di aggiustamento e per
l'utilizzo efficiente della rete;
d) mercato della riserva, avente per oggetto l'approvvigionamento di
potenza di riserva. Tale mercato si svolge in un'unica sessione
successiva alla prima sessione del mercato di aggiustamento. A tale
mercato partecipa la sola offerta, mentre la domanda e' definita dal
GRTN;
e) mercato di bilanciamento, avente per oggetto la definizione di
ordini di merito sulla base di offerte di riduzioni e aumenti sia
delle immissioni che dei prelievi per il bilanciamento in tempo reale
della domanda con l'offerta di energia. Ogni giorno e' suddiviso in
piu' periodi di bilanciamento. Il mercato di bilanciamento si svolge
in tante sessioni quanti sono i periodi di bilanciamento, come
definiti nelle istruzioni.
10.2 Il periodo rilevante per i mercati di cui al precedente comma
10.1 e' pari all'ora fissa.
Articolo 11
Unita' di produzione e punti di scambio rilevanti
11.1 Gli operatori sono ammessi al mercato elettrico relativamente a
unita' di produzione di potenza nominale pari o superiore a 10 MVA.
11.2 Ai fini del mercato,
a) ciascuna sezione o gruppo generatore di un impianto di produzione
termoelettrico e' considerato singola unita' di produzione se di
potenza superiore a 50 MVA;
b) tutte le sezioni o gruppi generatori di potenza inferiore o uguale
a 50 MVA appartenenti ad un medesimo impianto di produzione
termoelettrico sono considerati una singola unita' di produzione,
purche' la relativa produzione sia riferibile ad un unico punto di
immissione e allo stesso produttore;
c) tutte le sezioni o gruppi generatori appartenenti ad un medesimo
impianto di produzione idroelettrico o da fonte primaria rinnovabile
di altro tipo sono considerati una singola unita' di produzione
purche' la relativa produzione sia riferibile ad un unico punto di
immissione e allo stesso produttore.
11.3 Il GME accede all'elenco dei punti di scambio rilevanti ed al
registro delle unita' di produzione qualificate gestito dal GRTN.
L'elenco dei punti di scambio rilevanti riporta le abilitazioni dei
punti di prelievo alla partecipazione ai mercati della riserva e di
bilanciamento. Il registro delle unita' di produzione qualificate
riporta le abilitazioni di ciascuna unita' alla partecipazione ai
vari mercati, l'eventuale diritto alla precedenza nel dispacciamento
e contiene i dati necessari alla verifica di congruita' tecnica delle
offerte.
Articolo 12
Zone geografiche e zone virtuali
12.1 Il GRTN comunica al GME, che le pubblica sul proprio sito
internet, le zone geografiche e le zone virtuali che caratterizzano
il mercato elettrico.
Articolo 13
Offerte di vendita e di acquisto
13.1 Le offerte sono riferite ai punti di scambio rilevanti e ai
punti di interconnessione con l'estero. Le offerte relative alla
produzione nazionale devono essere distinte per unita' di produzione.
13.2 La quantita' minima negoziabile per ogni mercato e periodo
rilevante e' stabilita nelle istruzioni.
13.3 I prezzi unitari delle offerte possono assumere solo valori
maggiori od uguali a zero. L'indicazione del prezzo e' facoltativa
per le offerte di acquisto.
13.4 Le offerte verificate possono essere modificate dagli operatori
fino alla chiusura del periodo di accettazione delle offerte, come
indicato nelle istruzioni.
Articolo 14
Presentazione delle offerte
14.1 Le offerte presentate al GME secondo le modalita', nei termini e
nel formato stabiliti nelle istruzioni sono considerate offerte
valide.
14.2 Per la determinazione dell'orario di ricevimento delle offerte
fa fede quello risultante dal sistema informatico del GME. In caso di
modifica delle offerte da parte degli operatori, ai fini della
definizione dell'ordine di priorita', si fa riferimento all'orario di
presentazione dell'ultima modifica pervenuta.
Articolo 15
Congruita' tecnica delle offerte
15.1 Tutte le offerte valide sono sottoposte ad una verifica di
congruita' tecnica secondo le modalita' indicate nelle istruzioni. Le
offerte ritenute tecnicamente congrue sono considerate offerte
verificate. Agli operatori viene data motivata comunicazione
dell'eventuale esito negativo della verifica, secondo le modalita'
indicate nelle istruzioni.
Articolo 16
Perdite sulla rete elettrica
16.1 Le offerte sul mercato elettrico relative all'energia consumata
o esportata sono formulate al lordo delle perdite ad esse imputate.
16.2 Le offerte sul mercato elettrico relative all'energia prodotta o
importata sono formulate al netto delle perdite ad esse imputate.
Articolo 17
Indisponibilita' di elementi della rete elettrica
17.1 Nel caso di indisponibilita' di elementi della rete elettrica
comunicata all'operatore prima del termine per la presentazione delle
offerte sul mercato elettrico, come indicato nelle istruzioni, e di
entita' tale da non consentire l'immissione o il prelievo nei punti
di immissione o prelievo interessati dagli elementi della rete
elettrica in questione, gli operatori, limitatamente ai suddetti
punti e per il periodo di indisponibilita', sono esclusi dal mercato
elettrico.
17.2 Gli operatori, se non esclusi dal mercato ai sensi del
precedente comma 17.1, rimangono titolari dei diritti e sono tenuti
all'adempimento delle obbligazioni assunte sul mercato elettrico
anche nel caso di indisponibilita' di elementi della rete elettrica
dovuta a responsabilita' del gestore o del titolare della medesima,
al fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autorita' o nelle ipotesi
di forza maggiore.
Articolo 18
Deviazioni dalle risultanze del mercato
18.1 Qualora, al fine di salvaguardare la sicurezza ed affidabilita'
del sistema elettrico, le disposizioni di dispacciamento impartite
dal GRTN debbano discostarsi dalle risultanze del mercato, il GRTN ne
da' tempestiva comunicazione al GME.
Articolo 19
Sospensione del mercato
19.1 Su richiesta del GRTN, ricorrendo condizioni eccezionali
individuate nelle regole di dispacciamento, il GME dispone la
sospensione del mercato.
19.2 Qualora su uno dei mercati in cui si articola il mercato
elettrico la quantita' complessiva offerta non sia tale da soddisfare
la quantita' domandata senza indicazione di prezzo, il GME ne da'
comunicazione al GRTN, il quale offre le unita' di produzione di cui
ha la disponibilita'. Qualora cio' non sia sufficiente a garantire
l'incrocio tra la curva di domanda e la curva di offerta, il GME
dispone la sospensione del mercato.
19.3 In tutti i casi di sospensione del mercato il GME ne da'
informativa all'Autorita' e al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
SEZIONE II
MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL'ENERGIA
E MERCATO DI AGGIUSTAMENTO
CAPO I
Mercato del giorno prima dell'energia
Articolo 20
Operatori
20.1 Possono operare nel mercato del giorno prima dell'energia, in
qualita' di venditori:
a) i produttori nazionali relativamente ad unita' di produzione
qualificate;
b) i produttori esteri assegnatari di quote della capacita' di
trasporto disponibile sull'interconnessione;
c) i produttori esteri che abbiano, a qualsiasi titolo, la
possibilita' fisica di transito sino alla frontiera italiana;
d) il GRTN per l'energia delle unita' di produzione essenziali ai
fini della sicurezza di cui ha eventualmente la disponibilita' e per
l'energia prodotta da impianti CIP-6;
e) il GRTN per quanto attiene l'energia restituita dall'estero, a
titolo di compensazione in natura per gli accordi di mutuo soccorso
con gestori delle reti estere e per gli scostamenti dai programmi di
importazione/esportazione comunicati dall'UCTE;
f) l'Acquirente Unico e i clienti grossisti, limitatamente
all'energia elettrica importata o prodotta da unita' di produzione da
questi contrattualizzate.
20.2 Possono operare nel mercato del giorno prima dell'energia, in
qualita' di acquirenti:
a) l'Acquirente Unico;
b) i clienti idonei, come definiti dall'art. 14 del D.lgs. n. 79/99,
e dalle disposizioni attuative;
c) il GRTN per l'energia da restituire all'estero, a titolo di
compensazione in natura per gli accordi di mutuo soccorso con i
gestori delle reti estere e per gli scostamenti dai programmi di
importazione/esportazione comunicati dall'UCTE;
d) i produttori nazionali per l'energia elettrica destinata alle
unita' idroelettriche di pompaggio ed all'alimentazione degli
impianti ausiliari delle unita' di produzione;
e) gli acquirenti esteri assegnatari della capacita' di trasporto
disponibile sull'interconnessione;
g) gli acquirenti esteri che abbiano, a qualsiasi titolo, la
possibilita' fisica di transito dalla frontiera italiana.
Articolo 21
Informazioni preliminari al mercato
21.1 Con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione
delle offerte sul mercato del giorno prima dell'energia, come
definito nelle istruzioni, il GME riceve dal GRTN e rende disponibili
agli operatori, pubblicandole sul proprio sito internet, le seguenti
informazioni:
a) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone
geografiche disponibili ai fini del mercato;
b) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia per ciascuna
delle zone di interconnessione con l'estero disponibili ai fini del
mercato;
c) la massima capacita' oraria di esportazione di energia dai poli di
produzione limitati disponibile ai fini del mercato;
d) la stima della domanda oraria di energia elettrica per zona
geografica;
e) l'entita' oraria degli eventuali saldi con l'estero a titolo di
compensazione in natura;
f) i programmi di utilizzo delle unita' di produzione essenziali ai
fini della sicurezza di cui il GRTN ha eventualmente la
disponibilita' e degli impianti CIP-6;
g) l'indisponibilita' prevista o comunque accertata degli elementi
della RTN.
21.2 Negli stessi termini di cui al precedente comma 21.1, il GME
riceve dai gestori delle reti elettriche e rende disponibili agli
operatori, pubblicandole sul proprio sito internet, le informazioni
relative alle indisponibilita' degli elementi delle reti stesse.
Articolo 22
Offerte di vendita e di acquisto
22.1 Le offerte sono costituite da coppie di valori (quantita',
prezzo unitario). Le offerte di vendita esprimono la disponibilita'
del produttore a vendere una quantita' di energia non superiore a
quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a
quello indicato nell'offerta stessa. Le offerte di acquisto esprimono
la disponibilita' del consumatore ad acquistare una quantita' di
energia ad un prezzo unitario non superiore a quello di offerta, se
indicato.
22.2 E' consentita la formulazione da parte dello stesso operatore di
offerte multiple di vendita per la stessa unita' di produzione o
punto di interconnessione con l'estero, purche' a prezzi non
decrescenti all'aumentare delle quantita'.
22.3 E' consentita la formulazione da parte dello stesso operatore di
offerte multiple di acquisto relative allo stesso punto di prelievo o
punto di interconnessione con l'estero, purche' a prezzi non
crescenti all'aumentare delle quantita'.
Articolo 23
Frazionamento delle offerte
23.1 Le offerte di vendita possono essere accettate anche solo
parzialmente.
23.2 Le offerte di acquisto sono accettate per l'intera quantita'
richiesta o sono rifiutate.
Articolo 24
Ordine di priorita' delle offerte
24.1 Le offerte di vendita vengono ordinate per prezzo non
decrescente, a partire da quelle con prezzo piu' basso fino a quelle
con prezzo piu' alto.
24.2 In presenza di piu' offerte di vendita caratterizzate da uno
stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorita':
a) le offerte di energia delle unita' di produzione essenziali ai
fini della sicurezza di cui il GRTN ha la disponibilita';
b) le offerte di energia prodotta da impianti CIP-6;
c) le offerte relative all'energia restituita dall'estero a titolo di
compensazione in natura per gli scostamenti dei programmi di scambio
internazionali;
d) le altre offerte di vendita.
24.3 Le offerte di acquisto vengono ordinate per prezzo non
crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo fino a
quelle con prezzo piu' basso.
24.4 In presenza di piu' offerte di acquisto senza indicazione di
prezzo o caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente
ordine di priorita':
a) le offerte dell'Acquirente Unico;
b) le offerte relative all'energia destinata alle unita'
idroelettriche di pompaggio di cui il GRTN ha disponibilita' in
quanto unita' di produzione essenziali ai fini della sicurezza;
c) le offerte relative all'energia da restituire all'estero a titolo
di compensazione in natura per gli scostamenti dei programmi di
scambio internazionali;
d) le altre offerte di acquisto.
24.5 All'interno di ciascuna delle categorie di cui ai precedenti
commi 24.2 e 24.4, a parita' di prezzo, l'ordine di priorita' viene
determinato nelle istruzioni.
Articolo 25
Programma orario preliminare di immissione e prelievo
25.1 Per ogni periodo rilevante le offerte di vendita e le offerte di
acquisto sono aggregate dal GME rispettivamente in una curva di
offerta ed in una curva di domanda secondo l'ordine di priorita' di
cui al precedente Articolo 24.
25.2 Per ogni periodo rilevante sono preliminarmente accettate le
offerte di acquisto e le offerte di vendita cumulate rispettivamente
nella curva di domanda e nella curva di offerta in corrispondenza del
punto di intersezione di dette curve.
25.3 Qualora l'intersezione di dette curve non consenta la selezione
completa dell'offerta di vendita con priorita' minima tra quelle
accettate, la quantita' in eccesso viene ripartita su tutte le
offerte di vendita preliminarmente accettate, in proporzione alla
dimensione delle singole offerte.
25.4 Le offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 25.1, 25.2 e
25.3 costituiscono il programma orario nazionale preliminare di
immissione e prelievo.
25.5 Per ogni periodo rilevante, se, sulla base del programma orario
nazionale preliminare di immissione e prelievo, l'entita' di almeno
un transito di energia tra zone limitrofe, incluse le zone virtuali,
e' superiore al limite ammissibile, come comunicato dal GRTN ai sensi
del precedente Articolo 21, il GME procede alla conseguente
separazione del mercato in due o piu' zone, applicando quanto
previsto ai precedenti commi 25.1, 25.2 e 25.3 a ciascuna zona cosi'
separata, considerando come offerte di vendita e di acquisto quelle
riferite a punti di scambio rilevanti appartenenti alla zona stessa.
Si considera inoltre, per le zone importatrici da zone limitrofe,
l'importazione massima come offerta di vendita a prezzo nullo e, per
le zone esportatrici verso zone limitrofe, l'esportazione massima
come offerta di acquisto senza indicazione di prezzo. Il processo di
segregazione in zone di mercato e di selezione delle offerte in ogni
zona si conclude quando tutti i transiti di energia sono minori o
uguali ai valori ammessi e quando in ogni zona e' garantito
l'equilibrio complessivo tra domanda e offerta. Le offerte accettate,
cosi' come modificate a seguito del frazionamento, costituiscono il
programma orario preliminare di immissione e prelievo.
25.6 Il GME comunica a ciascun operatore i programmi orari
preliminari di immissione e prelievo, dandone comunicazione anche al
GRTN.
Articolo 26
Prezzo dell'energia elettrica nel mercato
del giorno prima dell'energia
26.1 Per ogni periodo rilevante, nel caso in cui non si sia proceduto
alla separazione del mercato in due o piu' zone, il prezzo
dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima dell'energia e'
unico nazionale ed e' valido sia per la vendita che per l'acquisto di
energia elettrica. Tale prezzo e' definito dall'intersezione tra la
curva di domanda e la curva di offerta, secondo le modalita' indicate
al precedente Articolo 25, commi 25.1, 25.2 e 25.3 ed e' pari al
prezzo dell'offerta di vendita accettata con la minima priorita'.
26.2 Per ogni periodo rilevante, nel caso in cui il mercato sia stato
separato in due o piu' zone, il prezzo dell'energia elettrica sul
mercato del giorno prima dell'energia e' unico all'interno di
ciascuna zona di mercato. In ogni zona tale prezzo e' definito
dall'intersezione tra la curva di domanda e la curva di offerta
specifiche della zona con le stesse modalita' di cui al precedente
comma 26.1 ed e' valido sia per la vendita che per l'acquisto di
energia elettrica all'interno della zona.
Articolo 27
Valorizzazione della capacita' di trasmissione
27.1 Nel caso di separazione del mercato in due o piu' zone, il GME
versa al GRTN i margini netti derivanti dalla differenza tra quanto
pagano gli acquirenti e quanto viene riconosciuto ai venditori.
CAPO II
Mercato di aggiustamento
Articolo 28
Operatori
28.1 Alla prima sessione del mercato di aggiustamento possono
partecipare, sia in qualita' di venditori che di acquirenti, tutti
gli operatori, limitatamente ai punti di scambio rilevanti con
riferimento ai quali siano state presentate offerte sul mercato del
giorno prima dell'energia. Alla seconda sessione del mercato di
aggiustamento possono partecipare, sia in qualita' di venditori che
di acquirenti, tutti gli operatori.
Articolo 29
Informazioni preliminari al mercato
29.1 Con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione
delle offerte su ciascuna sessione del mercato di aggiustamento, come
definito nelle istruzioni, il GME riceve dal GRTN e rende disponibili
agli operatori, pubblicandole sul proprio sito internet, le seguenti
informazioni:
a) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti
ammissibili dei transiti orari tra le zone geografiche, disponibili
ai fini del mercato, risultanti, per la prima sessione del mercato di
aggiustamento, alla chiusura del mercato del giorno prima
dell'energia e, per la seconda sessione del mercato di aggiustamento,
alla chiusura del mercato della riserva;
b) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti
ammissibili dei transiti orari per ciascuno dei punti di
interconnessione con l'estero, disponibili ai fini del mercato, dopo
la chiusura dei precedenti mercati dell'energia;
c) la capacita' oraria residua di esportazione di energia dei poli di
produzione limitati risultante, per la prima sessione del mercato di
aggiustamento, alla chiusura del mercato del giorno prima
dell'energia e, per la seconda sessione del mercato di aggiustamento,
alla chiusura del mercato della riserva;
d) le variazioni dei programmi di utilizzo delle unita' di produzione
essenziali ai fini della sicurezza di cui il GRTN ha la
disponibilita' e degli impianti CIP-6, rispetto ai programmi di
immissione e prelievo stabiliti nei precedenti mercati dell'energia.
Articolo 30
Offerte di vendita e di acquisto
30.1 Le offerte sono costituite da coppie di valori (quantita',
prezzo unitario).
30.2 Le offerte di vendita esprimono:
a) la disponibilita' del produttore a vendere una quantita' di
energia non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo
unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa;
b) la disponibilita' del consumatore a rivendere una quota, non
superiore a quella indicata nell'offerta, dell'energia gia'
acquistata ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato
nell'offerta stessa. Le quantita' di energia offerte non possono
essere superiori alle corrispondenti quantita' definite nei programmi
risultanti dai precedenti mercati dell'energia.
30.3 Le offerte di acquisto esprimono:
a) la disponibilita' del consumatore ad acquistare una quantita' di
energia non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo
unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta
stessa;
b) la disponibilita' del produttore a riacquistare una quota, non
superiore a quella indicata nell'offerta, dell'energia venduta sul
mercato del giorno prima dell'energia ad un prezzo unitario non
superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa. Le
quantita' di energia offerte non possono essere superiori alle
corrispondenti quantita' definite nei programmi risultanti dai
precedenti mercati dell'energia.
Articolo 31
Frazionamento delle offerte
31.1 Le offerte di vendita e di acquisto possono essere accettate
anche solo parzialmente.
Articolo 32
Ordine di priorita' delle offerte
32.1 Le offerte di vendita vengono ordinate per prezzo non
decrescente, a partire da quelle a prezzo piu' basso o nullo fino a
quelle a prezzo piu' alto.
32.2 Le offerte di acquisto vengono ordinate per prezzo non
crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo fino a
quelle a prezzo piu' basso.
32.3 A parita' di prezzo, hanno priorita' le offerte indicate dagli
operatori come offerte bilanciate.
32.4 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 32.3, in
presenza di piu' offerte di vendita caratterizzate da uno stesso
prezzo, le offerte vengono ordinate secondo lo stesso ordine di
priorita' di cui al precedente Articolo 24, comma 24.2, e,
all'interno di ciascuna categoria ivi prevista, le offerte di vendita
da parte dei consumatori hanno priorita' rispetto alle altre offerte
di vendita.
32.5 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 32.3, in
presenza di piu' offerte di acquisto caratterizzate da uno stesso
prezzo, le offerte vengono ordinate secondo lo stesso ordine di
priorita' di cui al precedente Articolo 24, comma 24.4, e,
all'interno di ciascuna categoria ivi prevista, le offerte di
riacquisto da parte dei produttori hanno priorita' rispetto alle
altre offerte di acquisto.
Articolo 33
Programmi orari preliminari aggiornati
di immissione e prelievo
33.1 Per ogni periodo rilevante, le offerte di vendita e le offerte
di acquisto sono aggregate rispettivamente in una curva di offerta ed
in una curva di domanda, secondo l'ordine di priorita' di cui al
precedente Articolo 32.
33.2 Per ogni periodo rilevante, sono preliminarmente accettate le
offerte di acquisto e le offerte di vendita cumulate rispettivamente
nella curva di domanda e nella curva di offerta nel punto di
intersezione di dette curve.
33.3 Se la curva di offerta interseca verticalmente la curva di
domanda in un tratto orizzontale viene parzialmente accettata
l'offerta di acquisto con la priorita' minima tra quelle di cui al
precedente comma 33.2. Negli altri casi viene parzialmente accettata
l'offerta di vendita con la priorita' minima tra quelle di cui al
precedente comma 33.2.
33.4 Per ogni periodo rilevante, se, sulla base delle offerte cosi'
accettate, l'entita' di almeno un transito di energia tra zone
geografiche e' superiore al margine residuo di scambio di energia,
come comunicato dal GRTN ai sensi del precedente Articolo 29, il GME
procede alla conseguente separazione del mercato in zone, applicando
quanto previsto ai precedenti commi 33.1, 33.2 e 33.3 a ciascuna zona
cosi' separata, considerando come offerte di vendita e di acquisto
quelle originarie non frazionate riferite a punti di scambio
rilevanti appartenenti alla stessa zona. Si considera inoltre, per le
zone importatrici da zone limitrofe, il margine residuo di
importazione come offerta di vendita a prezzo nullo e, per le zone
esportatrici verso zone limitrofe, il margine residuo di esportazione
come offerta di acquisto senza indicazione di prezzo. Il processo di
segregazione in zone separate e di selezione delle offerte in ogni
zona si conclude quando tutti i transiti di energia sono minori o
uguali ai valori ammessi e quando in ogni zona e' garantito
l'equilibrio complessivo tra domanda e offerta.
33.5 I programmi orari preliminari di immissione e prelievo definiti
nel mercato del giorno prima dell'energia, cosi' come modificati dal
mercato di aggiustamento, costituiscono i programmi preliminari
aggiornati di immissione e prelievo.
Articolo 34
Modifica dei programmi di immissione
e prelievo per vincoli di rete
34.1 Al termine di ogni sessione del mercato di aggiustamento il GME
comunica al GRTN i programmi preliminari aggiornati di immissione e
prelievo.
34.2 Il GRTN verifica la compatibilita' dei programmi preliminari
aggiornati con i vincoli di rete. Il GRTN procede:
a) al termine della prima sessione del mercato di aggiustamento, alle
azioni di ridispacciamento finalizzate alla risoluzione delle
congestioni e all'uso efficiente della rete, utilizzando le offerte
presentate nel mercato per la risoluzione delle congestioni di cui al
Capo I della successiva Sezione III;
b) al termine della seconda sessione del mercato di aggiustamento,
alla risoluzione delle congestioni, revocando le offerte accettate
nella sessione stessa.
34.3 Alle offerte accettate nella seconda sessione del mercato di
aggiustamento e revocate dal GRTN ai sensi del precedente comma 34.2,
lettera b), non viene riconosciuto alcun prezzo.
Articolo 35
Programmi finali di immissione e prelievo
35.1 I programmi preliminari aggiornati di immissione e prelievo,
come eventualmente modificati dal GRTN ai sensi del precedente
Articolo 34, costituiscono i programmi finali di immissione e
prelievo. Il GME rende noti a ciascun operatore i programmi finali di
competenza.
Articolo 36
Prezzo dell'energia elettrica nel mercato di aggiustamento
36.1 Per ogni periodo rilevante e per ogni zona di mercato, il prezzo
unitario dell'energia nel mercato di aggiustamento, unico per tutte
le offerte accettate, e' pari al prezzo dell'offerta di vendita
accettata con la minima priorita'.
Articolo 37
Valorizzazione della capacita' di trasmissione
37.1 Nel caso di separazione del mercato in ulteriori zone rispetto
al mercato del giorno prima dell'energia, il GME versa al GRTN i
margini netti derivanti dalla differenza tra quanto pagano gli
acquirenti e quanto viene riconosciuto ai venditori.
SEZIONE III
MERCATI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE
PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
CAPO I
Mercato per la risoluzione delle congestioni
Articolo 38
Operatori
38.1 Al mercato per la risoluzione delle congestioni possono
partecipare tutti gli operatori.
Articolo 39
Offerte di vendita e di acquisto
39.1 Le offerte sono costituite da coppie di valori (quantita',
prezzo unitario).
39.2 Le offerte di vendita esprimono:
a) la disponibilita' del produttore ad aumentare la produzione
prevista dai programmi preliminari aggiornati di una quantita' di
energia non superiore a quella indicata nell'offerta, ad un prezzo
unitario pari a quello indicato nell'offerta stessa;
b) la disponibilita' del consumatore a ridurre i consumi previsti dai
programmi preliminari aggiornati di una quantita' non superiore a
quella indicata nell'offerta, ad un prezzo unitario pari a quello
indicato nell'offerta stessa. Le quantita' di energia offerte non
possono essere superiori alle corrispondenti quantita' definite nei
programmi preliminari aggiornati.
39.3 Le offerte di acquisto esprimono:
a) la disponibilita' del produttore a ridurre la produzione prevista
dai programmi preliminari aggiornati di una quantita' non superiore a
quella indicata nell'offerta, ad un prezzo unitario pari a quello
indicato nell'offerta stessa. Le quantita' di energia offerte non
possono essere superiori alle corrispondenti quantita' definite nei
programmi preliminari aggiornati;
b) la disponibilita' del consumatore ad aumentare i consumi previsti
dai programmi preliminari aggiornati di una quantita' di energia non
superiore a quella indicata nell'offerta, ad un prezzo unitario pari
a quello indicato nell'offerta stessa;
Articolo 40
Frazionamento delle offerte
40.1 Le offerte di vendita e di acquisto possono essere accettate
anche solo parzialmente.
Articolo 41
Risoluzione delle congestioni
41.1 Il GME comunica al GRTN le offerte ricevute sul mercato per la
risoluzione delle congestioni.
Articolo 42
Prezzo dell'energia elettrica nel mercato
per la risoluzione delle congestioni
42.1 Per ogni periodo rilevante e per ogni zona di mercato, l'energia
relativa ad offerte accettate e' valorizzata al relativo prezzo di
offerta. In particolare il prezzo di offerta e':
a) riconosciuto ai titolari delle unita' di produzione per le offerte
di incremento della produzione;
b) rimborsato dai titolari delle unita' di produzione per le offerte
di riduzione della produzione;
c) rimborsato ai consumatori per le offerte di riduzione dei consumi;
d) pagato dai consumatori per le offerte di aumento dei consumi.
42.2 La copertura degli oneri connessi alle offerte accettate sul
mercato per la risoluzione delle congestioni, al netto dei relativi
proventi, sono di pertinenza del GRTN, che vi provvede, sulla base
delle disposizioni dell'Autorita', ripartendo gli oneri stessi tra
tutti i soggetti che prelevano energia elettrica dalla rete.
CAPO II
Mercato della riserva
Articolo 43
Operatori
43.1 Possono partecipare al mercato della riserva:
a) i produttori titolari delle unita' di produzione qualificate,
abilitati per i servizi di riserva di cui al successivo Articolo 44,
compatibilmente con i relativi programmi finali di immissione e
prelievo;
b) i consumatori, limitatamente al servizio di regolazione terziaria,
abilitati per i servizi di riserva di cui al successivo Articolo 44,
compatibilmente con i relativi programmi finali di prelievo;
c) il GRTN, per le unita' di produzione essenziali ai fini della
sicurezza di cui ha la disponibilita', compatibilmente con i relativi
programmi finali di immissione e prelievo.
Articolo 44
Servizi negoziati
44.1 Nel mercato della riserva sono negoziati:
a) il servizio di regolazione secondaria (frequenza/potenza);
b) il servizio di regolazione terziaria a salire, distinta nelle
tipologie definite dal GRTN;
c) il servizio di regolazione terziaria a scendere, distinta nelle
tipologie definite dal GRTN.
Articolo 45
Informazioni preliminari al mercato
45.1 Con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione di
offerte sul mercato della riserva, come definito nelle istruzioni, il
GME riceve dal GRTN e rende disponibili agli operatori, pubblicandole
sul proprio sito internet, le seguenti informazioni:
a) entita' del fabbisogno di regolazione secondaria e terziaria,
quest'ultima nelle sue varie tipologie, per ciascun periodo
rilevante, per ciascuna zona geografica e per ciascun polo di
produzione limitato, o eventuali loro aggregazioni;
b) i margini di scambio di potenza tra le zone geografiche, al netto
dei transiti imputabili al mercato del giorno prima dell'energia ed
alla prima sessione del mercato di aggiustamento, ai contratti
bilaterali fisici e alle autoproduzioni;
c) il fattore convenzionale di utilizzo della potenza offerta
relativo ad ogni tipologia di regolazione terziaria.
Articolo 46
Offerte
46.1 Il termine per la presentazione delle offerte per le diverse
tipologie di riserva e' unico.
46.2 La potenza offerta per una tipologia di regolazione terziaria si
considera offerta, agli stessi prezzi, per le tipologie di riserva
terziaria con maggiore tempo di preavviso. Le quantita' accettate per
una tipologia sono portate in detrazione dalle offerte per le
tipologie con maggior tempo di preavviso.
46.3 Il valore minimo di potenza che puo' essere offerto sul mercato
della riserva e' definito per ciascuna tipologia nelle istruzioni.
46.4 Nel caso del servizio di regolazione secondaria, le offerte sono
costituite da coppie di valori (quantita', prezzo unitario) in cui la
quantita' rappresenta la potenza che l'unita' di produzione mette a
disposizione sia in aumento che in diminuzione.
46.5 Nel caso del servizio di regolazione terziaria, nelle diverse
tipologie di riserva a salire, le offerte sono costituite da terne di
valori (quantita', prezzo unitario per la potenza, prezzo unitario
per l'energia) in cui la quantita' rappresenta, per le unita' di
produzione, l'aumento di potenza e, per i consumatori, la riduzione
di consumi messi rispettivamente a disposizione. Le quantita' offerte
per le unita' di produzione debbono poter essere utilizzate anche
parzialmente. Il valore di potenza indicato nelle offerte si intende
fruibile con continuita' per l'intero periodo rilevante, fatte salve
le caratteristiche dinamiche dell'unita' di produzione o del carico.
46.6 Nel caso del servizio di regolazione terziaria, nelle diverse
tipologie di riserva a scendere, le offerte sono costituite da terne
di valori (quantita', prezzo unitario per la potenza, prezzo unitario
per l'energia) in cui la quantita' rappresenta, per le unita' di
produzione, la riduzione di potenza e, per i consumatori, l'aumento
di consumi messi rispettivamente a disposizione. Le quantita' offerte
per le unita' di produzione debbono poter essere utilizzate anche
parzialmente. Il valore di potenza indicato nelle offerte si intende
fruibile con continuita' per l'intero periodo rilevante, fatte salve
le caratteristiche dinamiche dell'unita' di produzione o del carico.
Articolo 47
Frazionamento delle offerte
47.1 Le offerte di vendita di riserva per il servizio di regolazione
terziaria possono essere accettate anche solo parzialmente.
47.2 La differenza tra le quantita' relative alle offerte di vendita
della riserva per il servizio di regolazione terziaria accettate in
una zona ed il corrispondente fabbisogno definito dal GRTN, ed
eventualmente modificato ai sensi del successivo Articolo 49, comma
49.5, e' portata in detrazione alla quantita' dell'offerta accettata
con la minima priorita'.
Articolo 48
Offerte di regolazione secondaria accettate
48.1 Per ogni periodo rilevante e per ogni zona geografica, o
eventuali loro aggregazioni, le offerte di vendita della riserva per
il servizio di regolazione secondaria sono cumulate in una curva di
offerta tenuto conto, a parita' di prezzo, dell'ordine di ricezione
delle offerte da parte del GME.
48.2 Per ogni periodo rilevante e per ogni zona geografica, risultano
accettate le offerte cumulate nella curva di offerta nel punto in cui
tale curva raggiunge la quantita' definita dal GRTN.
48.3 In presenza di offerte inferiori alle quantita' richieste dal
GRTN in una o piu' delle zone geografiche di cui al precedente comma
48.1, questi puo' aggiornare la propria richiesta.
Articolo 49
Offerte di regolazione terziaria accettate
49.1 Per ogni offerta verificata, il GME calcola un indice di prezzo
della regolazione terziaria. Per la regolazione terziaria a salire
tale indice e' definito come la somma del prezzo unitario per la
potenza e il prodotto tra il prezzo unitario per l'energia e il
corrispondente fattore convenzionale di utilizzo di cui al precedente
Articolo 45, comma 45.1, lettera c). Per la regolazione terziaria a
scendere tale indice e' definito come la differenza tra il prezzo
unitario per la potenza e il prodotto fra il prezzo unitario per
l'energia e il corrispondente fattore convenzionale di utilizzo di
cui al precedente Articolo 45, comma 45.1, lettera c).
49.2 Per ciascuna delle tipologie di regolazione terziaria a salire,
per ogni periodo rilevante, il GME cumula le offerte in una curva di
offerta in base a valori non decrescenti dell'indice di cui al
precedente comma 49.1. A parita' di valore dell'indice, le offerte
sono cumulate in base a valori non decrescenti del prezzo unitario
offerto per l'energia, e a parita' di quest'ultimo, in base
all'ordine di ricezione delle offerte stesse da parte del GME.
49.3 Per ciascuna delle tipologie di regolazione terziaria a
scendere, per ogni periodo rilevante il GME cumula le offerte in una
curva di offerta in base a valori non decrescenti dell'indice di cui
al precedente comma 49.1. A parita' di valore dell'indice, le offerte
sono cumulate in base a valori non crescenti del prezzo unitario
offerto per l'energia e, a parita' di quest'ultimo, in base
all'ordine di ricezione delle offerte stesse da parte del GME.
49.4 Per ogni tipologia di regolazione terziaria, per ogni periodo
rilevante, risultano preliminarmente accettate le offerte cumulate
nella curva di offerta nel punto in cui tale curva raggiunge la
quantita' definita dal GRTN.
49.5 Per ogni periodo rilevante e per ogni tipologia di regolazione
terziaria, se le offerte accettate non sono compatibili con il
margine residuo di scambio tra zone geografiche, il GME procede alla
conseguente separazione del mercato in zone, applicando quanto
previsto ai precedenti commi 49.1, 49.2, 49.3 e 49.4 a ciascuna zona
cosi' separata. Per le zone importatrici da zone limitrofe, il
margine residuo di importazione viene portato in detrazione al
fabbisogno di riserva; per le zone esportatrici verso zone limitrofe,
il margine residuo di esportazione viene portato in incremento al
fabbisogno di riserva. Il processo di segregazione in zone separate e
di selezione delle offerte in ogni zona si conclude quando tutti i
transiti sono minori o uguali ai valori ammessi e quando in ogni zona
e' garantito l'equilibrio complessivo tra offerte accettate e il
risultante fabbisogno di regolazione terziaria definito dal GRTN.
49.6 I margini di scambio vengono aggiornati al termine della
procedura di acquisto di ciascuna differente tipologia di regolazione
terziaria.
49.7 Qualora non sia possibile soddisfare il fabbisogno di
regolazione terziaria in una o piu' zone geografiche, il GRTN puo'
aggiornare la propria richiesta.
49.8 Il GME comunica a ciascun operatore l'esito della procedura di
accettazione delle offerte da questi presentate.
Articolo 50
Prezzo della riserva
50.1 Per la regolazione secondaria, la piu' alta delle offerte
accettate determina il prezzo unitario riconosciuto a tutte le
offerte accettate nella zona geografica e per il periodo rilevante in
esame.
50.2 Nel caso della regolazione terziaria, nelle sue varie tipologie,
alle offerte accettate e' riconosciuto il prezzo unitario per la
potenza offerto.
50.3 La copertura dell'onere di riserva e' di pertinenza del GRTN,
che vi provvede, sulla base delle disposizioni dell'Autorita',
ripartendo tale onere tra tutti i soggetti che prelevano energia
elettrica dalla rete.
Articolo 51
Prezzo dell'energia di riserva
51.1 L'energia relativa ad offerte di regolazione secondaria, erogata
all'interno della banda di regolazione, e' valorizzata al prezzo del
mercato del giorno prima dell'energia. In particolare il prezzo e':
a) riconosciuto ai titolari delle unita' di produzione per l'energia
prodotta in eccesso rispetto alla quantita' definita nei programmi
finali di immissione di cui al precedente Articolo 35, comma 35.1;
b) rimborsato dai titolari delle unita' di produzione per l'energia
non prodotta rispetto alla quantita' definita nei programmi finali di
immissione di cui al precedente Articolo 35, comma 35.1.
51.2 La copertura dell'onere dell'energia relativa ad offerte di
regolazione secondaria, erogata all'interno della banda di
regolazione, e' di pertinenza del GRTN, che vi provvede, sulla base
delle disposizioni dell'Autorita', ripartendo tale onere tra tutti i
soggetti che prelevano energia elettrica dalla rete.
51.3 L'energia relativa ad offerte di regolazione terziaria e'
valorizzata sul mercato di bilanciamento.
CAPO III
Mercato di bilanciamento
Articolo 52
Operatori
52.1 Possono partecipare al mercato di bilanciamento:
a) i produttori titolari delle unita' di produzione qualificate e
abilitate al bilanciamento in relazione alle loro caratteristiche
dinamiche;
b) il GRTN relativamente alle unita' di produzione essenziali ai fini
della sicurezza di cui ha la disponibilita', abilitate al
bilanciamento in relazione alle loro caratteristiche dinamiche;
c) i consumatori, purche' dotati di apparecchiature in grado di
ridurre il carico con sufficiente rapidita', come definito nelle
istruzioni.
Articolo 53
Offerte
53.1 Le offerte dei produttori e del GRTN sono costituite da coppie
di valori (quantita', prezzo unitario) ed esprimono:
a) per il bilanciamento in diminuzione, la disponibilita' a
rinunciare ad una quota della energia gia' venduta, ad un prezzo pari
a quello offerto. Le quantita' orarie di energia offerte non possono
essere superiori alle corrispondenti quantita' orarie definite nei
programmi finali risultanti dal mercato del giorno prima dell'energia
e dal mercato di aggiustamento;
b) per il bilanciamento in aumento, la disponibilita' a vendere una
ulteriore quantita' di energia, ad un prezzo pari a quello offerto.
53.2 Le offerte dei consumatori sono costituite da coppie di valori
(quantita', prezzo unitario) ed esprimono:
a) per il bilanciamento in aumento, la disponibilita' a rivendere una
quota dell'energia gia' acquistata, ad un prezzo pari a quello
offerto. Le quantita' orarie di energia offerte non possono essere
superiori alle corrispondenti quantita' orarie definite nei programmi
finali risultanti dal mercato del giorno prima dell'energia e dal
mercato di aggiustamento;
b) per il bilanciamento in diminuzione, la disponibilita' ad
acquistare un'ulteriore quantita' di energia, ad un prezzo pari a
quello offerto.
Articolo 54
Utilizzazione delle offerte
54.1 Le offerte sul mercato di bilanciamento possono essere
utilizzate anche solo parzialmente.
Articolo 55
Ordine di merito
55.1 Per ogni periodo rilevante, e' definito l'ordine di merito per
il bilanciamento in aumento, in cui sono ordinate sulla base di
prezzi non decrescenti:
a) l'energia relativa alle offerte selezionate per il servizio di
regolazione terziaria a salire, valorizzata al prezzo per l'energia
offerto sul mercato della riserva di cui al precedente Articolo 46,
comma 46.5;
b) le offerte dei consumatori per riduzione dei consumi;
c) le offerte dei produttori per aumento della produzione.
55.2 Per ogni periodo rilevante, e' definito l'ordine di merito per
il bilanciamento in diminuzione in cui sono ordinate sulla base di
prezzi non crescenti:
a) l'energia relativa alle offerte selezionate per il servizio di
regolazione terziaria a scendere, valorizzata al prezzo per l'energia
offerto sul mercato della riserva di cui al precedente Articolo 46,
comma 46.6;
b) le offerte dei produttori per riduzione della produzione;
c) le offerte dei consumatori per aumento dei consumi.
55.3 Ai fini della compilazione degli ordini di merito per il
bilanciamento in aumento e in diminuzione, a parita' di prezzo, le
offerte sono ordinate, rispettivamente, secondo la sequenza di cui al
precedente comma 55.1 e al precedente comma 55.2. All'interno di
ciascuna categoria ivi prevista, l'ordine di priorita' e' definito
nelle istruzioni.
Articolo 56
Controllo in tempo reale del sistema elettrico
56.1 Gli ordini di merito sono comunicati dal GME al GRTN, che li
utilizza per il controllo in tempo reale ed il bilanciamento.
Articolo 57
Prezzi unitari di bilanciamento
57.1 Gli scostamenti richiesti dal GRTN a seguito dell'attivazione di
un'offerta di bilanciamento sono valorizzati al relativo prezzo
unitario di offerta.
57.2 La copertura degli oneri di bilanciamento e' di pertinenza del
GRTN, che vi provvede, sulla base delle disposizioni dell'Autorita',
ripartendo l'onere stesso tra i soggetti che prelevano energia
elettrica dalla rete.
SEZIONE IV
LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE
Articolo 58
Determinazione delle partite economiche
58.1 Il GME, in esito alle transazioni sui mercati di cui alle
precedenti Sezioni II e III, determina le partite economiche di dare
e avere degli operatori, secondo le disposizioni di cui ai successivi
articoli della presente Sezione.
Articolo 59
Flussi fisici
59.1 Per ogni periodo rilevante, il GME riceve dal GRTN i dati
relativi alle offerte accettate sul mercato per la risoluzione delle
congestioni, nonche' i dati relativi ai flussi di energia sulla rete
elettrica corrispondenti alle offerte attivate per il controllo in
tempo reale ed il bilanciamento.
59.2 I dati di cui al precedente comma 59.1, sono dal GRTN validati a
livello di punto di immissione e di prelievo e corretti con
l'attribuzione delle perdite.
Articolo 60
Liquidazione delle partite economiche
60.1 Per ogni periodo rilevante, il GME valorizza, per ciascun
operatore, le partite economiche relative ai mercati del giorno prima
dell'energia, di aggiustamento, per la risoluzione delle congestioni,
della riserva e di bilanciamento.
60.2 Le transazioni sul mercato, aggregate per operatore, sono
liquidate per l'insieme delle sessioni di mercato comprese nel
periodo di riferimento per la liquidazione, come individuato nelle
istruzioni. La suddetta liquidazione avviene sulla base degli esiti
del dell'insieme delle sessioni del mercato del giorno prima
dell'energia, del mercato per la risoluzione delle congestioni, del
mercato di aggiustamento e del mercato della riserva comprese nel
periodo di riferimento per la liquidazione e dei dati relativi ai
flussi di energia sulla rete elettrica corrispondenti alle offerte
attivate per il controllo in tempo reale ed il bilanciamento riferiti
allo stesso periodo.
TITOLO III
MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI
Articolo 61
Disposizioni generali
61.1 La contrattazione dei certificati verdi nella sede organizzata
dal GME, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'industria
11 novembre 1999, e' disciplinata dalle disposizioni del presente
Titolo.
61.2 Il mercato dei certificati verdi organizzato dal GME prevede la
contrattazione di:
a) certificati verdi emessi a consuntivo trattabili in corso
dell'anno di validita';
b) certificati verdi emessi in anticipo trattabili in anticipo di un
anno rispetto all'anno di validita';
c) certificati verdi intestati al GRTN, da esso collocati al prezzo
prefissato per l'anno di validita'.
Articolo 62
Operatori
62.1 Possono operare sul mercato dei certificati verdi organizzato
dal GME, come acquirenti e come venditori, il GRTN, i produttori
nazionali ed esteri, i clienti grossisti e le formazioni associative
di cui all'art. 2, comma 23, primo periodo, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
Articolo 63
Accesso del GME al registro dei certificati verdi
63.1 Il GME, al fine della verifica della titolarita' dei certificati
verdi offerti sul mercato, accede al registro dei certificati verdi
tenuto dal GRTN.
63.2 Le transazioni eseguite nel mercato dei certificati verdi
organizzato dal GME sono comunicate al GRTN il quale effettua
l'aggiornamento del registro.
Articolo 64
Contrattazioni dei certificati verdi
64.1 Le contrattazioni avvengono attraverso negoziazione continua.
Gli orari di contrattazione e la frequenza delle sessioni di
contrattazione sono indicate nelle istruzioni.
64.2 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascuna delle
tipologie di certificati verdi di cui al precedente Articolo 61,
comma 61.2.
64.3 Durante la sessione gli operatori inseriscono nel book di
negoziazione le proposte di negoziazione indicando il volume e il
prezzo. Il GME verifica nel registro dei certificati verdi la
disponibilita' dei certificati verdi offerti in vendita da parte
degli operatori.
64.4 Gli operatori possono ritirare le loro proposte mediante
cancellazione diretta dal book di negoziazione se non sono state
soggette ad abbinamento automatico secondo quanto previsto al
successivo Articolo 65.
64.5 Le proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e vendita,
danno origine a liste ordinate per strumento negoziato secondo
priorita' di prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine
temporale di immissione. Le proposte di negoziazione sono ordinate
per prezzo decrescente nel caso di proposte di acquisto e per prezzo
crescente nel caso di proposte di vendita. Il book di negoziazione
presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita.
64.6 Le proposte, non abbinate ai sensi del successivo Articolo 65,
sono cancellate automaticamente alla chiusura della sessione di
contrattazione.
Articolo 65
Esecuzione delle transazioni
65.1 Durante la negoziazione continua, le transazioni sono eseguite
attraverso l'abbinamento delle proposte secondo i seguenti criteri:
a) nel caso di proposta di acquisto con limite di prezzo,
l'abbinamento avviene a capienza con proposte di vendita a prezzo
inferiore o uguale al limite fissato in acquisto e secondo l'ordine
di priorita' di cui al precedente Articolo 64, comma 64.5;
b) nel caso di proposta di vendita con limite di prezzo,
l'abbinamento avviene a capienza con proposte di acquisto a prezzi
uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine di
priorita' di cui al precedente Articolo 64, comma 64.5;
c) nel caso di proposta di acquisto senza limite di prezzo,
l'abbinamento avviene a capienza con una o piu' offerte di vendita
con prezzo uguale al migliore prezzo di vendita presente al momento
dell'immissione della proposta di acquisto, secondo l'ordine di
priorita' di cui al precedente Articolo 64, comma 64.5;
d) nel caso di proposta di vendita senza limite di prezzo,
l'abbinamento avviene a capienza con una o piu' offerte di acquisto
con prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente al momento
dell'immissione della proposta di vendita, secondo l'ordine di
priorita' di cui al precedente Articolo 64, comma 64.5.
65.2 Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento automatico,
il prezzo e' pari al prezzo della proposta avente priorita' temporale
superiore.
65.3 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta con limite di
prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il
prezzo e la priorita' temporale della proposta originaria. Nel caso
di esecuzione parziale di una proposta senza limite di prezzo, la
parte ineseguita viene riproposta automaticamente con la priorita'
temporale della proposta originaria ed il prezzo pari all'ultimo
prezzo di esecuzione della parte eseguita.
TITOLO IV
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E SISTEMI DI GARANZIA
Articolo 66
Disposizioni generali
66.1 Il GME puo' affidare, sulla base di una procedura di selezione,
il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o
finanziario.
Articolo 67
Obblighi degli operatori
67.1 Gli operatori del mercato sono tenuti a:
a) adempiere alle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al
mercato nei termini e secondo le modalita' indicati nelle istruzioni;
b) prestare, a favore del GME, idonei strumenti di garanzia per la
copertura delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al
mercato. Le caratteristiche e l'entita' degli strumenti di garanzia
sono definite nelle istruzioni. Qualora la garanzia prestata dovesse
divenire insufficiente avuto riguardo alle obbligazioni assunte, gli
operatori sono tenuti ad adeguarla secondo le modalita' e i termini
definiti nelle istruzioni.
Articolo 68
Inadempimento delle obbligazioni
68.1 Nei casi di inadempimento alle obbligazioni nei termini e
secondo le modalita' definiti nelle istruzioni, il GME puo' disporre
la irrogazione delle sanzioni di cui al successivo Titolo V.
68.2 L'operatore che sia stato inadempiente agli obblighi di cui al
precedente Articolo 67 e' sospeso dal mercato fino a quando non sia
regolarizzata la sua posizione e, nel caso in cui la garanzia
prestata sia gia' stata escussa, fino alla reintegrazione della
medesima secondo le modalita' e le condizioni indicate nelle
istruzioni
TITOLO V
SANZIONI E CONTROVERSIE
Articolo 69
Irrogazione delle sanzioni
69.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza di violazioni della
disciplina del mercato, come individuate nelle istruzioni, irroga
all'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parita' di
trattamento, tenuto conto della gravita' della violazione,
dell'eventuale recidiva e secondo la gradualita' indicata nelle
istruzioni, le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma privata;
b) richiamo scritto in forma pubblica;
c) sospensione dell'accesso al mercato e ai suoi servizi per un
periodo non superiore a cinque giorni;
d) sospensione fino a tre anni dal mercato e dai suoi servizi;
e) esclusione dell'operatore dal mercato.
69.2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o
esclusione dalle negoziazioni, all'operatore puo' essere concesso,
sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle
operazioni ancora aperte nonche' l'effettuazione delle eventuali
operazioni a questa imprescindibilmente connesse.
69.3 Rilevata una violazione, il GME invia all'operatore e, per
conoscenza, al gestore della rete elettrica in cui sono situati i
punti di immissione e prelievo, una comunicazione contenente:
a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
b) la fissazione di un termine, non inferiore a 10 giorni, per
l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale
richiesta di audizione.
69.4 Nel caso di operatore cliente grossista, qualora il GME rilevi
violazioni di particolare gravita', come specificate nelle
istruzioni, la comunicazione di cui al precedente comma 69.3 e'
inviata, per conoscenza, anche ai consumatori approvvigionati dal
cliente grossista.
69.5 Qualora il GME ritenga necessaria l'audizione dell'operatore
interessato, fissa la data dandone tempestiva comunicazione
all'operatore stesso. Nel caso in cui l'operatore non partecipi
all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora
ricorrano giustificati motivi, il GME procedera' sulla base degli
elementi acquisiti.
69.6 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, irroga l'eventuale
sanzione, ovvero dispone l'archiviazione della contestazione, entro
30 giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma
69.3.
69.7 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere
gravemente il corretto funzionamento del mercato elettrico, il GME in
via cautelativa sospende l'operatore dal mercato durante
l'espletamento della procedura sanzionatoria.
69.8 La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, e'
notificata all'operatore interessato e, per conoscenza, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'Autorita'.
Articolo 70
Pubblicita' delle sanzioni
70.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo
69, comma 69.1, lettere b), c), d), ed e), viene data pubblicita',
mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi 10 giorni
dalla notifica del provvedimento all'operatore interessato, salvo che
la questione sia stata devoluta al Collegio dei Probiviri. In
quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione e' resa pubblica,
unitamente alla decisione confermativa del Collegio dei Probiviri,
successivamente alla notifica della decisione.
Articolo 71
Impugnazione del diniego di ammissione
al mercato elettrico e delle sanzioni
71.1 Avverso il diniego di ammissione alla qualifica di operatore,
ovvero avverso le sanzioni di cui al precedente Articolo 69, comma
69.1, puo' essere proposto ricorso avanti il Collegio dei Probiviri
nel termine di 10 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.
Articolo 72
Collegio dei Probiviri
72.1 Con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME, e'
nominato il Collegio dei Probiviri.
72.2 Il Collegio di Probiviri ha sede presso il GME ed e' composto da
tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di
un componente supplente.
72.3 I componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra persone
dotate di spiccate doti morali e professionali, nonche' di specifiche
competenze tecniche, restano in carica tre anni e possono essere
nominati una sola volta. Nel caso i cui un componente del Collegio
dei Probiviri si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute
consecutive, decade dalla nomina.
72.4 Con la delibera del Consiglio di amministrazione di nomina per
la prima volta del Collegio dei Probiviri sono altresi' stabiliti i
criteri per lo svolgimento delle attivita' del Collegio.
72.5 Il Consiglio di Amministrazione del GME, nel caso in cui
pervenga comunicazione, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, di
difficolta' nel funzionamento del Collegio determinate dalla condotta
di uno o piu' componenti, ovvero abbia ricevuto circostanziata
notizia del cattivo funzionamento del Collegio, previe le opportune
verifiche, puo' revocare la nomina di uno o piu' componenti o
dell'intero Collegio.
72.6 Oltre a quanto previsto dal precedente Articolo 71, il Collegio
dei Probiviri e' altresi' competente su ogni altra controversia
insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed
alla applicazione della disciplina del mercato elettrico.
72.7 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, rese secondo diritto e
nel rispetto del principio del contraddittorio, sono adottate entro
venti giorni dalla data in cui la questione viene ad esso devoluta e
sono comunicate tempestivamente alle parti.
72.8 Il componente il Collegio dei Probiviri che abbia un qualsiasi
interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nelle
decisioni che il Collegio e' chiamato ad adottare e' tenuto ad
astenersi dal concorrere alla formazione delle decisioni. In tal
caso, il componente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al
Presidente del Collegio il quale provvedera' alla convocazione del
componente supplente. La violazione di tale obbligo di astensione
costituisce motivo di revoca della nomina.
72.9 Il singolo componente del Collegio dei Probiviri cessa
dall'incarico per scadenza della nomina e, oltre al caso di decadenza
di cui al precedente comma 72.3 e di revoca di cui ai precedenti 72.5
e 72.8, anche a seguito di dimissioni scritte, dallo stesso
presentate al Presidente ed accettate da parte del Collegio, il quale
potra' respingere le dimissioni stesse per una sola volta.
72.10 In caso di sopravvenuta incompatibilita', decadenza, revoca o
dimissioni di uno o piu' componenti del Collegio dei Probiviri, il
Consiglio di Amministrazione del GME effettuera' la nomina dei
componenti in sostituzione di quelli cessati.
Articolo 73
Collegio arbitrale
73.1 Qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori
relativa all'interpretazione e dall'applicazione della disciplina del
mercato e' risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale.
73.2 Costituisce condizione necessaria per l'attivazione della
procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri.
73.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per
le decisioni del Collegio arbitrale, il quale ha ogni piu' ampio
potere di riesame della controversia, senza preclusione alcuna.
73.4 Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di
decadenza, entro 30 giorni dalla notifica della decisione del
Collegio dei Probiviri.
73.5 Il collegio arbitrale e' composto da tre membri, di cui uno
nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con
funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi,
ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma,
ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile.
73.6 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento
arbitrale e' svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli
806 e seguenti del codice di procedura civile.
73.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.
TITOLO VI
CONTRATTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Articolo 74
Strumenti finanziari derivati
74.1 Il GME puo' promuovere lo sviluppo della contrattazione di
strumenti finanziari derivati sul prezzo dell'energia elettrica,
anche al fine di fornire agli operatori adeguate possibilita' di
copertura del rischio.