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GU n. 128 del 5-6-2001
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalita' per la comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio strategico e di modulazione, nonche' adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali.

Decreto del 09.05.2001

 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.
12, comma 2, prevede che i titolari di concessioni di stoccaggio di
gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di
stoccaggio minerario, stategico e di modulazione agli utenti che ne
facciano richiesta, ove il sistema di cui essi dispongono abbia
idonea capacita' e purche' i servizi richiesti dall'utente siano
tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri
stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.
12, comma 5, prevede che i titolari di concessione di coltivazione
individuino le disponibilita' di stoccaggio necessarie per la
modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la
concessione di coltivazione e le comunichino al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.
12, comma 9, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisca i limiti e le norme
tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacita' di
stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in
relazione alla capacita' di punta degli stoccaggi stessi;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.
28, commi 2 e 4 e all'art. 36, prevede che ai fini della sicurezza
del sistema nazionale e nella fase di transizione del sistema il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
emanare apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale
attuazione degli adempimenti necessari;
Ritenuto che, in attesa dell'emanazione delle delibere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di cui all'art. 12,
comma 7 e all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, con le quali sono stabiliti i criteri per la
predisposizione dei codici di rete e di stoccaggio da parte delle
imprese del gas, occorra emanare specifiche direttive per assicurare
l'avvio del ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine
di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le
esigenze di modulazione dei clienti;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce:
a) criteri in base ai quali si considerano tecnicamente ed
economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario,
strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di
concessioni di stoccaggio di gas naturale, ove il sistema di cui essi
dispongono abbia idonea capacita';
b) le modalita' per la comunicazione da parte dei titolari di
concessione di coltivazione al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato delle disponibilita' di stoccaggio
necessarie per la modulazione della produzione derivante dai
giacimenti in concessione;
c) i limiti e le norme tecniche per disciplinare il
riconoscimento delle capacita' di stoccaggio strategico di
modulazione, anche in relazione alla capacita' di punta degli
stoccaggi stessi;
d) le direttive transitorie per assicurare l'avvio del ciclo di
riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il
sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione
di clienti.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) fase di iniezione: fase del ciclo di stoccaggio annuale
durante la quale avviene la ricostituzione degli stoccaggi,
normalmente compresa tra il 15 aprile e il 30 settembre;
b) fase di erogazione: fase del ciclo di stoccaggio annuale
durante la quale avviene l'erogazione dagli stoccaggi, normalmente
compresa fra il 15 ottobre e il 31 marzo;
c) volume di gas: gas immesso o prelevato dagli stoccaggi,
misurato in condizioni standard;
d) spazio: capacita' del giacimento adibito a stoccaggio,
disponibile per l'immissione dei volumi di gas;
e) decreto legislativo n. 164 del 200: decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 20 giugno 2000;
f) decreto 27 marzo 2001: decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, emanato ai
sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 164 del 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
27 aprile 2001.
3. Per quanto non diversamente specificato valgono le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Capo I
Disposizioni in materia di stoccaggio minerario e strategico e di
gestione del sistema degli stoccaggi.
 Art. 2.
Stoccaggio minerario
1. Si intende per stoccaggio minerario lo stoccaggio necessario per
motivi tecnici ed economici a consentire, ai titolari di concessione
di coltivazione, lo svolgimento ottimale della coltivazione dei
giacimenti di gas naturale nel territorio italiano. Lo stoccaggio
minerario ha la sola finalita' di assicurare alle produzioni
nazionali una flessibilita' di fornitura confrontabile con quella
caratteristica dei contratti di importazione, nonche' di tenere conto
dei rischi tecnici di fermata della produzione. Le eventuali
ulteriori esigenze di modulazione, derivanti dalle richieste dei
clienti a cui suddetti titolari forniscono il proprio gas, devono
essere soddisfatte mediante ricorso allo stoccaggio di modulazione di
cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000.
2. Ai fini dell'individuazione delle disponibilita' di stoccaggio
minerario necessarie per la propria produzione, di cui all'art. 12,
comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000, i titolari di
concessioni di coltivazione, in funzione della produzione attesa e
dei propri impegni contrattuali di fornitura del gas prodotto,
possono chiedere una prestazione di stoccaggio minerario calcolata
nel seguente modo;
a) il periodo di tempo in base al quale si prevede di utilizzare
il servizio di stoccaggio non puo' essere inferiore a 120 giorni,
corrispondenti al periodo di punta stagionale;
b) il rapporto tra la portata media giornaliera su base annua,
riferita alla produzione totale proveniente dalle concessioni di un
medesimo titolare, e la portata equivalente alla somma delle
quantita' massime giornaliere da erogare in base a ciascun contratto
di fornitura, definito come "fattore di carico", non deve essere
inferiore alla modulazione media assicurata dai contratti di
importazione vigenti nell'anno di riferimento, pubblicata ogni anno
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel
bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia;
c) la differenza tra le due portate definite al punto precedente
determina la portata massima giornaliera richiedibile come stoccaggio
minerario, la quale, moltiplicata per il periodo di punta stagionale
il cui alla lettera a), rappresenta lo spazio massimo di working gas
richiedibile come stoccaggio minerario;
d) oltre al valore di cui alla lettera c), per assicurare la
continuita' della fornitura in caso di interruzioni impreviste della
produzione, ciascun titolare di una o piu' concessioni di
coltivazione puo' richiedere, durante la fase di erogazione degli
stoccaggi, un'ulteriore prestazione, per un massimo di 8 giorni
complessivi, corrispondente alla massima capacita' di produzione di
sua competenza associata ad una singola centrate di trattamento, che
dovra' essere indicata all'atto della richiesta. La portata
giornaliera e' definita come la produzione prevista per l'anno solare
successivo della centrale di trattamento indicata divisa per il
numero dei giorni dell'anno.
3. I titolari di concessioni di coltivazione comunicano, entro il
31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, le rispettive necessita' di stoccaggio
minerario determinate ai sensi del comma 2, specificando il proprio
fattore di carico e i giorni di fermata previsti.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
verifica i dati di cui al comma 3, anche sulla base dei piani di
manutenzione indicati dal titolare per l'anno di riferimento e delle
statistiche delle fermate delle attivita' di coltivazione negli anni
precedenti, e pubblica i dati stessi nel bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia ai sensi dell'art. 12, comma 6, del
decreto legislativo n. 164 del 2000.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
comunica altresi' i dati di cui al comma 4 all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas entro il mese di gennaio dell'anno
successivo, ai fini della ripartizione del servizio di stoccaggio
minerario relativo alla successiva fase di iniezione tra le imprese
che detengono concessioni di stoccaggio in Italia.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro il
successivo mese di febbraio, comunica i dati relativi alla
ripartizione alle imprese interessate e al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
7. I titolari di concessioni di stoccaggio, sulla base dei dati di
cui al comma 6, conferiscono le capacita' di immissione per lo
stoccaggio minerario ai titolari di concessione di coltivazione, i
quali devono indicare alle imprese di stoccaggio le seguenti
informazioni:
a) la portata di iniezione, espressa in termini di volume di gas
misurato alle condizioni standard nell'unita' di tempo;
b) lo spazio da riservare in stoccaggio, riferito ai volumi di
gas da immettere alle condizioni standard;
c) il potere calorifico superiore del gas consegnato per
l'iniezione in stoccaggio, alle condizioni standard;
d) l'indice di Wobbe superiore del gas consegnato per l'iniezione
in stoccaggio;
e) altri parametri relativi alla qualita' del gas, la cui
conoscenza possa agevolare la predisposizione di piani efficienti di
esercizio del sistema di stoccaggio.
8. Per la fase di immissione nell'anno 2001 e per quella di
erogazione 2001-2002, il valore della modulazione media assicurata di
contratti di importazione, indicata al comma 2, lettera b), risulta
pari a 0,85.
 Art. 3.
Stoccaggio strategico
1. Si intende per stoccaggio strategico una riserva di gas,
mantenuta in permanenza nei giacimenti di stoccaggio, finalizzata a
sopperire a situazioni di mancanza o riduzione di una fonte di
approvvigionamento di gas o di crisi del sistema del gas. In prima
applicazione del presente decreto, tale riserva corrisponde a quella
necessaria per poter erogare per almeno 60 giorni continuativi, nel
corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al
50% della maggiore delle importazioni provenienti da Paesi non
appartenenti all'Unione europea, secondo modalita' stabilite dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi
degli articoli 8, comma 7, e 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo n. 164 del 2000.
2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, le imprese del gas che
intendono effettuare importazioni di gas nell'anno successivo, sono
tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato le quantita' che, prevedono di importare nel corso
di detto anno per ciascuna infrastruttura di approvvigionamento,
specificando la provenienza del' gas.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
al fine di garantire la sicurezza del sistema del gas nelle
condizioni piu' critiche, determina, in base alle quantita' di gas
che ciascuna impresa intende importare nell'anno successivo da
ciascun Paese e da ciascuna infrastruttura di approvvigionamento, la
portata massima relativa alla maggiore delle importazioni provenienti
da Paesi non appartenenti all'Unione europea. Il 50% di tale portata
rappresenta la disponibilita' che deve esere garantita dal sistema
degli stoccaggi di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 3 del decreto
legislativo n. 164 del 2000.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
comunica il riferimento di disponibilita' di cui al comma 3 ed i
corrispondenti volumi di stoccaggio strategico necessari
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il 30 novembre
dello stesso anno, ai fini della ripartizione del servizio di
stoccaggio strategico tra i titolari di concessioni di stoccaggio in
Italia e pubblica i dati stessi nel bol1ettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il successivo
31 dicembre comunica le determinazioni relative alla ripartizione ai
soggetti interessati e al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
6. Per l'anno 2001 il volume totale di stoccaggio strategico di cui
al comma 3, corrispondente al 10% delle importazioni di gas prodotto
da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e' valutato pari a 5,1
miliardi di Smc. Il 50% del valore della portata massima relativa
alla maggiore delle importazioni, costituita dal gasdotto di
importazione dall'Algeria, risulta pari a 37,2 milioni di Smc/g.
 Art. 4.
Determinazione delle prestazioni offerte dai giacimenti di stoccaggio
1. I titolari di concessioni di stoccaggio, al fine di assicurare
una gestione coordinata e integrata dalle capacita' di stoccaggio di
cui dispongono, sono tenuti a ottimizzare le prestazioni di ciascun
giacimento in funzione delle sue caratteristiche minerarie e a
comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
tre mesi prima dell'inizio di ciascun ciclo annuale di stoccaggio,
quali giacimenti verranno utilizzati prevalentemente come stoccaggi
di punta e come stoccaggi di volume nel corso del ciclo stesso,
comunicando i criteri, le metodologie, i vincoli e le modalita'
dell'ottimizzazione di cui al presente articolo e all'art. 12, comma
1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, nonche' i criteri e i
dati utilizzati per tale classificazione, in funzione delle seguenti
caratteristiche:
a) volumi di working gas;
b) capacita' erogativa, riferita ad almeno trenta giorni, in
funzione del declino della pressione di erogazione e dello svaso del
working gas;
c) meccanismo di produzione;
d) dimensionamento degli impianti associati;
e) ubicazione rispetto alle principali aree di consumo.
2. I titolari di concessioni di stoccaggio sono tenuti ad inviare,
entro i termini di cui al comma 1, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, i dati tecnici caratteristici di ciascun giacimento di
stoccaggio, nel caso di variazioni verificatesi nel corso dell'anno
precedente in relazione ai seguenti parametri:
a) volume mineralizzato, in termini di cushion gas, working gas e
riserve residue;
b) andamento delle pressioni statiche di fondo iniziale e finale
durante il ciclo effettuato;
c) rivalutazioni del cushion gas e del working gas;
d) disponibilita' di punta giornaliera ed oraria, e relativo
andamento in funzione dell'erogazione;
e) andamento delle capacita' di iniezione in funzione
dell'iniezione;
f) situazione degli impianti di stoccaggio.
3. I titolari di concessioni di stoccaggio sono altresi tenuti ad
inviare, entro i termini di cui al comma 1, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per
e il gas, i seguenti dati previsionali, che determinano le
prestazioni attese per il successivo ciclo annuale di stoccaggio:
a) fase di iniezione:
1) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per
l'iniezione;
2) capacita' di compressione delle centrali di compressione a
inizio e fine ciclo di iniezione;
3) capacita' di iniezione in funzione del working gas presente
in giacimento;
4) interventi di manutenzione programmata;
5) eventuali vincoli per l'iniezione derivanti dai sistemi di
trasporto;
6) periodi previsti per il ciclo di iniezione;
b) fase di erogazione:
1) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per
l'erogazione;
2) working gas;
3) capacita' di erogazione delle centrali di trattamento;
4) disponibilita' massima di punta giornaliera ed oraria, in
funzione dello svaso del working gas;
5) eventuali vincoli per l'erogazione derivanti dai sistemi di
trasporto;
6) periodi previsti per il ciclo di erogazione.
4. Nel caso i parametri indicati ai commi 1, 2 e 3 derivino da
valutazioni o stime, deve esserne evidenziata la variabilita' o il
grado di approssimazione.
 Art. 5.
Programmazione del sistema degli stoccaggi
1. I titolari di concessioni di stoccaggio inviano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, tre mesi prima dell'inizio di ciascun
ciclo annuale di stoccaggio, le previsioni delle rispettive domande
complessive di stoccaggio di modulazione, comprensive dello
stoccaggio minerario, relative al ciclo stesso.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sulla base dei dati di cui al comma 1, all'art. 2, comma 4, all'art.
3, comma 3, e all'art. 4, acquisendo, ove necessario, ulteriori
informazioni dalle imprese di trasporto che eserciscono parti della
rete nazionale dei gasdotti, individua le necessita' complessive di
stoccaggio prevedibili per il ciclo annuale successivo.
3. In caso di insufficienza dei volumi disponibili per lo
stoccaggio rispetto al fabbisogno, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato puo' autorizzare le imprese di cui al
comma 1 ad utilizzare per le esigenze della modulazione, anche
parzialmente, le capacita' di stoccaggio strategico, anche al fine di
sopperire alla copertura di punte di domanda dovute ad andamenti
climatici sfavorevoli.
4. Ove tale insufficienza sia prevista permanere nei cicli
successivi, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato attiva le misure per incrementare le capacita' di
stoccaggio esistenti previste dal decreto 27 marzo 2001.
5. Al fine di acquisire dati sulle possibilita' di incrementare le
capacita' di stoccaggio esistenti, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato puo' autorizzare, su richiesta dei
titolari di concessioni di stoccaggio, prove di iniezione e altri
interventi volti ad accertare la fattibilita' di esercire lo
stoccaggio a pressioni superiori a quella originaria del giacimento
in modo sicuro e compatibile con le caratteristiche geomeccaniche del
giacimento stesso.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ai fini dello svolgimento dei compiti relativi alla sicurezza del
sistema del gas, verifica periodicamente l'andamento del sistema
complessivo del ciclo di stoccaggio, provvedendo ove necessario ad
emanare specifici indirizzi per il funzionamento coordinato del
sistema degli stoccaggi ai sensi dell'art. 28, comma 2, de1 decreto
legislativo n. 164 del 2000.
 Art. 6.
Comunicazione dati
1. I titolari di concessioni di stoccaggio, oltre le comunicazioni
mensili sui volumi di gas movimentati, hanno l'obbligo di fornire,
entro due mesi dal termine di ciascun ciclo annuale di stoccaggio, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i dati a consuntivo
del ciclo stesso inerenti ai volumi di gas effettivamente
movimentati, indicando i valori di punta massima registrati, e
motivando gli scostamenti rispetto alle previsioni formulate.
 Art. 7.
Criteri per la verifica di economicita' dei servizi richiesti dagli
utenti
1. In base ai dati forniti ai sensi dell'art. 4 ed al programma
lavori presentato all'atto della richiesta della concessione di
stoccaggio e i suoi successivi aggiornamenti, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che le
prestazioni offerte per il ciclo di stoccaggio annuale successivo
siano coerenti con le capacita' e infrastrutture esistenti, tenuto
conto degli eventuali vincoli temporanei nella prestazione del
servizio, richiedendo ai titolari delle concessioni di stoccaggio i
motivi delle differenze eventualmente evidenziate e gli eventuali
tempi di ripristino delle prestazioni ai valori massimi tecnicamente
possibili.
2. Ove siano riscontrate insufficienti capacita' di stoccaggio
strutturali nel sistema complessivo degli stoccaggi, in relazione
alle richieste formulate dagli utenti, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, in accordo a quanto stabilito
dall'art. 6 del decreto 27 marzo 2001, chiede ai titolari di
concessioni di stoccaggio di predisporre e presentare dei programmi
relativi ai possibili interventi per il potenziamento delle proprie
capacita' di stoccaggio, in termini di volume e di punta, con una
stima dei relativi investimenti e tempi di realizzazione, stabilendo
un termine per la relativa presentazione.
3. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa verifica se l'investimento aggiuntivo di cui
al comma 2 produca incrementi di volume, per i giacimenti di
stoccaggio di base, o incrementi di portate massime, per i giacimenti
di stoccaggio di punta, con costi relativi in linea con quelli
specifici, valuti tali potenziamenti tecnicamente ed economicamente
fattibili, acquisisce il parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in merito, in particolare in relazione alla
congruita' dei nuovi investimenti con la remunerazione consentita dal
regime tariffario.
4. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3, i
programmi di cui al comma 2 sono autorizzati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Gli interventi di potenziamento sono comunque effettuati dal
concessionario qualora l'utente sostenga il costo delle opere
necessarie, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 12, comma 7,
del decreto legislativo n. 164 del 2000.
6. E' fatta salva la possibilita' per il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di adottare, in alternativa o ad
integrazione di quanto disposto ai commi precedenti, le misure
previste dal decreto 27 marzo 2001, al fine di incentivare la
conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di
coltivazione.
7. Resta in ogni caso ferma la possibilita' di presentare domanda
di concessione di stoccaggio ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo n. 164 del 2000.
Capo II
Disposizioni transitorie
 Art. 8.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo disciplinano transitoriamente,
fino all'approvazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas dei codici di stoccaggio previsti all'art. 12, comma 7, del
decreto legislativo n. 164 del 2000, le attivita' di iniezione nei
giacimenti di stoccaggio durante la fase di iniezione dell'anno 2001.
 Art. 9.
Programmazione del ciclo di iniezione degli stoccaggi
1. I titolari di concessioni di stoccaggio sono tenuti a rendere
pubblici, anche mediante l'utilizzo di siti Internet, entro dieci
giorni dalla data di notifica del presente decreto, i dati sulle
capacita' di iniezione complessivamente disponibili per la fase di
iniezione per il complesso, dei giacimenti di stoccaggio dei quali
sono titolari.
2. Le imprese del gas, che intendono effettuare attivita' di
vendita, nonche' i clienti idonei finali che si approvvigionano
direttamente di gas da produttori nazionali o che importano gas per i
propri consumi, sono tenuti a comunicare alle imprese di trasporto
che eserciscono parti della rete nazionale dei gasdotti e alle
imprese di stoccaggio interessate, i seguenti dati:
a) volumi mensili e volume totale che intendono immettere in
stoccaggio. Il volume totale richiesto da ciascuna impresa del gas,
che intende effettuare attivita' di vendita, non puo' essere
superiore al fabbisogno di modulazione dei rispettivi clienti finali,
direttamente o indirettamente forniti per l'inverno 2001-2002, per i
quali la stessa impresa detiene, alla data della richiesta, il
relativo contratto;
b) quota dei clienti non idonei, dei clienti idonei e delle
forniture interrompibili, quota destinata alla produzione di energia
elettrica e alta cogenerazione, volumi venduti nell'anno 2000 ai
clienti non idonei;
c) previsioni complessive di vendita e piani di
approvvigionamento per l'anno 200l, ove richiesto dalle imprese di
trasporto ai fini dell'elaborazione delle previsioni di cui al comma
3.
3. Le imprese di trasporto, che eserciscono parti della rete
nazionale dei gasdotti, inviano ai sensi dell'art. 18, comma 1, del
decreto legislativo n. 164 del 2000, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, le loro previsioni di stoccaggio di modulazione, in termini
di volume e di punta, per il periodo di punta stagionale, adeguate
alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale,
relativamente sia ai clienti non idonei direttamente o indirettamente
connessi alla parte di rete nazionale da esse gestita, sia ai clienti
idonei, nonche' i volumi totali indicati dai soggetti di cui al comma
2.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verificano le previsioni
di cui al comma 3, e i programmi di iniezione, comprensivi delle
relative flessibilita', formulati dai titolari delle concessioni di
stoccaggio, ai fini di conseguire il riempimento ottimale complessivo
degli stoccaggi. Ove necessario, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 3.
 Art 10.
Conferimento delle capacita' di stoccaggio
1. I titolari di concessioni di stoccaggio redigono per la fase di
iniezione dell'anno 2001 un programma di immissione globale relativo
ai giacimenti di stoccaggio dei quali sono titolari, che ottimizzi le
prestazioni tecniche globali del sistema secondo i criteri stabiliti
all'art. 4 e lo comunicano ai richiedenti e alle imprese di
trasporto. Tale programma e' comunicato altresi' al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, corredato dei criteri, delle
metodologie, dei vincoli e delle modalita' inerenti l'ottimizzazione
delle prestazioni tecniche ai sensi dell'art. 12, comma 1, del
decreto legislativo n. 164 del 2000.
2. Le imprese di trasporto assicurano le disponibilita' delle
capacita' di trasporto necessarie ai sensi dell'art. 18, comma 1, del
decreto legislativo n. 164 del 2000.
3. I soggetti di cui al comma 1 conferiscono gli spazi disponibili
per l'immissione secondo il seguente ordine di priorita':
a) titolari di concessione di coltivazione, limitatamente ai
volumi di stoccaggio minerario;
b) imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai
clienti non idonei;
c) clienti idonei, limitatamente ai volumi relativi ai propri
consumi, in base ad autocertificazione;
d) imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai
clienti idonei, in base ad autocertificazione.
4. L'accesso e' consentito previa dimostrazione da parte dei
richiedenti della disponibilita' di gas, di produzione nazionale o di
importazione, o di equivalente garanzia finanziaria. I soggetti di
cui all'art. 9, comma 2, sono tenuti a comunicare alle imprese di
stoccaggio le informazioni di cui all'art. 2, comma 7.
5. Nel caso in cui gli spazi complessivamente richiesti risultino
superiori a quelli del programma di iniezione di cui all'art. 9,
comma 4, gli stessi sono conferiti ai richiedenti di cui alle lettere
a) e b) del comma 3, mediante una ripartizione proporzionale ai
volumi di gas da essi venduti a clienti non idonei sulla base dei
contratti gia' sottoscritti per l'anno 2001, o, in loro assenza, in
relazione agli stessi dati relativi all'anno 2000, forniti ai sensi
del comma 2 dell'art. 9. In relazione alle rimanenti richieste gli
spazi sono conferiti proporzionalmente ai relativi consumi o vendite
effettuati nell'anno 2000.
6. Nel caso gli spazi complessivamente richiesti risultino
inferiori, per l'anno 2001, a quelli del programma di iniezione di
cui all'art. 9, comma 4, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, le modalita' per assicurare
comunque il programma di riempimento ottimale.
7. Le imprese del gas che svolgono attivita' di vendita, le quali
effettuino o causino prelievi dalla rete nazionale dei gasdotti
diversi rispetto ai volumi programmati, che comportino nel corso del
ciclo di bilanciamento giornaliero e mensile necessita' di erogazione
da parte del sistema degli stoccaggi di volumi di gas superiori a
quelli immessi nel ciclo di iniezione, sono tenute a versare alle
imprese di trasporto e ai titolari di concessioni di stoccaggio i
corrispettivi e le penalita' stabilite ai sensi del decreto
legislativo n. 164 del 2000.
8. Nel caso di cui al comma 6, l'onere sostenuto per conseguire il
riempimento ottimale concorre ai costi riconosciuti ai fini tariffari
delle societa' di trasporto e di stoccaggio e, ove non si verifichi
un evento climatico tale da richiedere l'erogazione dei volumi di gas
integrativi, il gas immesso rimane disponibile per le stesse
finalita' o per le richieste di stoccaggio minerario e di modulazione
degli utenti per il ciclo successivo di stoccaggio.
9. Nel caso una impresa del gas non immetta i volumi corrispondenti
al programma di immissione, tenuto anche conto delle flessibilita'
consentite dallo stesso, il titolare della concessione di stoccaggio
interessata effettua comunque l'immissione, dandone comunicazione
alla stessa impresa, acquistando il gas alle condizioni di mercato,
avvalendosi delle garanzie finanziarie prestate dal richiedente.
10. Le imprese del gas che hanno avuto accesso agli stoccaggi e che
perdano a favore di un concorrente una parte dei propri clienti sono
tenute, su richiesta del fornitore subentrante, a trasferire ad esso
le quote d stoccaggio di modulazione in termini di punta e di volume
associate a tali clienti. Le imprese di trasporto provvedono alla
determinazione di tali quote, tenuto conto anche delle
caratteristiche di interrompibilita' dei relativi contratti, che
devono essere mantenute nel cambio di fornitore, e delle eventuali
compensazioni tra le esigenze di modulazione dei due fornitori
interessati. Nei casi di cliente idoneo costituito da un consorzio ai
sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.
164 del 2000, le quote di stoccaggio di modulazione possono essere
liberamente ridistribuite tra i componenti del consorzio.
 Art. 11.
Disposizioni finali
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettuano mensilmente
il monitoraggio della fase di iniezione mediante l'istituzione di
appositi strumenti di coordinamento con le imprese di trasporto e di
stoccaggio.
2. I volumi di gas immessi in stoccaggio delle imprese di trasporto
e di stoccaggio ai fini dell'ulteriore riempimento degli stoccaggi di
cui all'art. 10, comma 6, all'atto della loro reimmissione in rete
non saranno computati tra il gas prodotto o importato, al momento
della loro erogazione, ai fini del rispetto dei limiti stabiliti
nell'art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000.
3. Sono fatti salvi i poteri in materia dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2001
Il Ministro: Letta