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GU n. 15 del 19-1-2001 - Suppl. Ordinario n.13
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Decreto del 22.12.2000

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica ed in particolare l'art. 3, comma 8, ai sensi
del quale, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di
sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di
interconnessione con altre reti, la societa' gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. stipula apposite convenzioni, anche con
le societa' che dispongono delle reti di trasmissione;
Considerato che, in base alle disposizioni del citato art. 3,
comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le suddette
convenzioni, sono stipulate in conformita' ad una convenzione tipo da
definire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, a norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per
la istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 25 giugno 1999
Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione
nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 21 gennaio 2000 Assunzione della titolarita' e delle
funzioni da parte della societa' gestore della rete di trasmissione
nazionale;
Considerato che, ai fini della piena operativit della societa'
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e' necessaria la
stipula delle apposite convenzioni con le societa' che dispongono
delle reti di trasmissione al fine di disciplinare gli interventi di
manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei
dispositivi di interconnessione con altre reti;
Vista la delibera n.75/00 dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas contenente una proposta di convenzione tipo al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art.
3, comma 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole
nella riunione del 21 dicembre 2000;
Decreta:
Art. 1.
Convenzione tipo
1. e' approvata la convenzione tipo, cui all'art. 3, comma 8, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, allegata al presente
decreto, cui devono conformarsi le convenzioni che la societa'
gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. stipula anche con
le societa' che dispongono delle reti di trasmissione al fine di
disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete
di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con
altre reti.
 Art. 2.
Modalita' di coinvolgimento delle regioni in ordine
agli aspetti di localizzazione degli interventi
di sviluppo delle reti
1. La societa' gestore della Rete di trasmissione nazionale
S.p.a., nel predisporre ed aggiornare annualmente il programma
triennale di sviluppo di cui all'art. 9, comma 1, della convenzione
che disciplina la concessione per le attivita' di trasmissione e
dispacciamento, chiede il parere delle regioni interessate sugli
aspetti di localizzazione di nuovi tratti di rete, e di
razionalizzazione dei percorsi o di eventuale dismissione dei tratti
in esercizio, allegando i pareri ricevuti al programma deliberato e
trasmettendo a ciascuna delle medesime, contestualmente all'invio
all'Amministrazione il pertinente stralcio del programma medesimo.
2. La societa' gestore della Rete di trasmissione nazionale
S.p.a., qualora sia necessaria, ai fini della definizione della
localizzazione e della realizzazione delle opere relative ad un
intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, l'azione
integrata e coordinata di piu' amministrazioni statali, regionali,
locali o di altri soggetti pubblici, propone all'amministrazione che
ha competenza primaria o prevalente di promuovere un accordo di
programma, nel rispetto delle norme contenute all'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche o integrazioni.
3. Qualora non sia necessaria la promozione di un accordo di
programma, l'approvazione del progetto definitivo del singolo
intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale da parte
dell'Autorita' competente equivale a dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori inerenti
l'intervento di sviluppo medesimo.
4. Nel caso di interventi compresi tra quelli di cui all'art. 29
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'accertamento della
conformita' delle opere relative al singolo intervento di sviluppo
alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi e'
svolto secondo le modalita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
5. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati,
il soggetto che esegue l'intervento di sviluppo ovvero, qualora
necessario in relazione all'importo iniziale complessivo dei lavori,
la societa' gestore della Rete di trasmissione nazionale S.p.a. o
qualsiasi altra amministrazione coinvolta nel procedimento, pue'
richiedere all'amministrazione procedente la convocazione della
conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
La conferenza di servizi valuta i progetti definitivi,
successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione
competente sulla valutazione di impatto ambientale effettuata ai
sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349. Ai fini dell'individuazione delle amministrazioni
interessate, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6. Ai soli fini procedurali di cui ai commi precedenti i nuovi
allacciamenti alla Rete di trasmissione nazionale delle imprese
distributrici e degli impianti di produzione di potenza superiore a
10 MVA sono considerati, su richiesta del soggetto interessato ed
anche se realizzati a cura ed onere del richiedente, interventi di
sviluppo della Rete medesima.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2000
Il Ministro: Letta
Allegato
CONVENZIONE TIPO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
E DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE E DEI DISPOSITIVI
DI INTERCONNESSIONE CON ALTRE RETI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 8, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79.
Con la presente convenzione
tra
la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, con
sede legale in Roma, via Palmiano n. 101, in persona del legale
rappresentante pro tempore ..., nel seguito denominata brevemente
Gestore
e
la societa' ... , con sede legale in ... in persona del legale
rappresentante pro tempore ..., nel seguito denominata brevemente
Titolare premesso che:
a) il Gestore esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, essendone concessionario ai
sensi del comma 5 del medesimo articolo, le attivita' di trasmissione
e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione
unificata della rete di trasmissione nazionale il cui ambito e'
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
b) il Gestore, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
trasmissione di cui alla precedente lettera a), stipula, ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, con le societa' che hanno la proprieta' o la disponibilita' di
una rete elettrica, costituente porzione della rete di trasmissione
nazionale, una convenzione per disciplinare l'esercizio e gli
interventi di manutenzione e di sviluppo di tale rete e dei
dispositivi di interconnessione con altre reti; c) il Titolare ha la
disponibilita' di una porzione della rete di trasmissione nazionale,
comprensiva dei dispositivi di interconnessione con altre reti
stabilite sul territorio nazionale o estero, essendone proprietario
ovvero in base al contratto di cui al successivo articolo 3, comma
11;
d) i beni facenti parte della porzione della rete di trasmissione
nazionale di cui alla precedente lettera c) risultano dallo stato di
consistenza predisposto dal Titolare, secondo quanto previsto
all'articolo 3 della presente convenzione;
e) le caratteristiche tecniche della porzione della rete di
trasmissione nazionale di cui alla precedente lettera c) sono
indicate in documenti, predisposti dal Titolare, secondo quanto
previsto all'articolo 3 della presente convenzione;
f) (eventualmente) il Titolare si avvale, ai fini della corretta
conduzione ed esercizio della porzione della rete di trasmissione
nazionale di cui alla precedente lettera c), di specifici accordi con
soggetti terzi, senza oneri aggiuntivi per il Gestore; e che tali
accordi riconoscono al Gestore la facolta' di impartire direttamente
a tali soggetti gli ordini di manovra e individuano il soggetto
responsabile degli adempimenti previsti a carico del Titolare
all'articolo 13;
g) (eventualmente) il Gestore si avvale, per il tramite di
specifici contratti di servizio, di soggetti esercenti le parti delle
stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale
di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999,
funzionali alla rete medesima ed all'esercizio degli impianti della
porzione di rete di trasmissione nazionale del Titolare; e che tali
contratti riconoscono al Gestore la facolta' di impartire
direttamente a tali soggetti gli ordini di manovra e individuano il
soggetto responsabile degli adempimenti previsti all'articolo 13;
h) quanto premesso alle precedenti lettere da a) a g), unitamente
agli allegati sottoscritti e siglati in calce a ciascuna pagina
all'atto della stipula, costituisce parte integrante e sostanziale
della presente convenzione; e inoltre che, con riferimento agli
allegati nn. 1, 2, 4, 7 e 8, l'apposizione della sottoscrizione e
delle sigle comporta presa visione e accettazione dei contenuti;
i) ove, nell'attuazione di quanto previsto nella presente
convenzione, si debba procedere alla localizzazione di opere
pubbliche ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo III del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si applica quanto previsto
agli articoli 52, comma 3, e 55 del decreto medesimo; si conviene e
si stipula quanto segue:
Parte I
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto
1. Oggetto della presente convenzione e' la disciplina, nei limiti
di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79/99, dei rapporti tra il Gestore e il Titolare
finalizzati all'esercizio dell'attivita' di trasmissione dell'energia
elettrica con riferimento alla porzione della rete di trasmissione
nazionale di cui alla lettera c) del precedente premesso.
2. Le attivita' di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo
della rete di trasmissione nazionale non possono essere vincolate o
condizionate da attivita' estranee al servizio elettrico, che possano
comportare limitazioni funzionali al servizio medesimo, anche come
conseguenza della condivisione delle infrastrutture.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini della presente convenzione si applicano le seguenti
definizioni:
a. l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b. anomalia e' una condizione di funzionamento di un componente
elettrico che puo' limitare la funzionalita' di un elemento della
Rete o determinare un pericolo per persone o cose;
c. attivita' di trasmissione e' l'attivita' di trasporto e
trasformazione dell'energia elettrica sulla Rete, affidata in
concessione al Gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo n.79/99. Dell'attivita' di trasmissione fanno parte:
i. la gestione unificata della Rete e delle parti delle
stazioni elettriche non comprese nella medesima ma ad essa comunque
connesse e funzionali all'attivita' di trasmissione ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria 25
giugno 1999;
ii. la decisione su base annuale degli interventi di
manutenzione;
iii. la programmazione e l'individuazione degli interventi di
sviluppo;
d. collegamento e' un insieme di elementi della Rete costituito
dalla linea di trasmissione e dagli stalli agli estremi della stessa,
inclusi i relativi organi di sezionamento circuitale. La
classificazione dei collegamenti per livelli di tensione viene
effettuata facendo riferimento alla tensione nominale. La lunghezza
del collegamento e', di norma, la lunghezza della linea che
costituisce il collegamento stesso;
e. consegne autonome sono le manovre che il Titolare attua su
delega del Gestore al verificarsi di condizioni predefinite, nei modi
stabiliti;
f. corrente limite di funzionamento permanente di un elemento
della Rete e' il valore efficace massimo di corrente che l'elemento
puo' trasportare in maniera continua per un tempo indeterminato;
g. corrente limite di funzionamento transitorio di un elemento
della Rete e' il valore efficace massimo di corrente che l'elemento
puo' trasportare alle condizioni definite al successivo articolo 3,
comma 2, lettere b) e d);
h. decreto legislativo n. 79/99 e' il decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
i. decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 e' il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n. 151, del 30 giugno 1999;
j. disponibilita' di un elemento della Rete e' la condizione nella
quale un elemento della Rete e' utilizzabile per l'attivita' di
trasmissione nei limiti di quanto previsto nello stato di
consistenza;
k. disponibilita' parziale di un elemento della Rete e' lo stato
nel quale un elemento della Rete e' temporaneamente utilizzabile a
condizioni differenti da quelle previste nello stato di consistenza;
l. disservizio della Rete e' il fuori servizio forzato di uno o piu'
elementi della Rete;
m. elemento della Rete e' uno dei componenti elettrici o un loro
insieme facente parte della stessa porzione della Rete, individuato
in base a criteri funzionali in relazione all'attivita' di
trasmissione; ad esempio una linea, un trasformatore, uno stallo;
n. esercizio e' l'utilizzazione degli impianti di potenza ed
accessori secondo procedure codificate in attuazione delle decisioni
del Gestore. Dell'esercizio fanno parte:
i. la conduzione degli impianti per l'attuazione delle manovre
ordinate dal Gestore e delle consegne autonome;
ii. il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia;
iii. le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli
impianti;
iv. il controllo dello stato degli impianti;
v. le ispezioni sugli impianti;
o. gestione di rete e' l'insieme delle attivita' e delle procedure
che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento,
in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attivita' e procedure
riguardano in particolare la programmazione ed il controllo dei
flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e
dei servizi ausiliari necessari;
p. gestione unificata della Rete e' la gestione coordinata di
tutte le porzioni della Rete;
q. guasto e' il cedimento di un componente elettrico o una
condizione di pericolo per persone o cose, che determina l'immediata
messa fuori servizio di un elemento della Rete. Il guasto puo'
essere:
i. transitorio, quando viene eliminato dalle sequenze
predefinite di apertura e richiusura dei dispositivi di manovra;
ii. permanente in tutti gli altri casi;
r. impianto accessorio e' un complesso di componenti elettrici,
elettronici o meccanici necessari all'automazione, alla manovra, alla
protezione, alla misura e al controllo di un impianto di potenza ed
asserviti al medesimo impianto;
s. impianto di potenza e' un complesso di componenti elettrici
destinato al trasporto e alla trasformazione dell'energia elettrica;
t. indisponibilita' di un elemento della Rete e' lo stato nel
quale un elemento della Rete non e' utilizzabile da parte del Gestore
per l'attivita' di trasmissione. L'indisponibilita' si distingue in:
i. programmata, se e' prevista:
- nel piano annuale delle indisponibilita';
- nel piano trimestrale delle indisponibilita' e ha una durata
inferiore a cinque giorni;
ii. occasionale, se:
- non e' prevista nel piano annuale ma e' prevista nel piano
trimestrale delle indisponibilita' e ha una durata superiore o uguale
a cinque giorni;
- non e' prevista nel piano trimestrale ma e' prevista nel
piano mensile. L'indisponibilita' occasionale si distingue in:
- differibile se e' relativa ad una manutenzione occasionale
differibile;
- indifferibile se e' relativa ad una manutenzione occasionale
indifferibile;
iii. a seguito di guasto;
iv. per causa esterna, se dovuta ad esigenze di terzi o ad
eventi non attribuibili al Titolare; ad esempio: lavori o prove
richiesti da gestori/titolari di reti limitrofe o da altri operatori,
eventi o calamita' naturali, provvedimenti di autorita' pubbliche; u.
manovra e' l'azione o l'insieme di azioni che determina una
modificazione dello schema di rete;
v. manutenzione ordinaria e' l'attivita' che viene effettuata
su impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino
dell'efficienza e del buon funzionamento degli impianti stessi, avuto
riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino
modifiche dello stato di consistenza relativamente agli impianti
oggetto dell'attivita'. La manutenzione ordinaria e':
i. periodica o ciclica se l'attivita' riguarda interventi
programmati o previsti a scadenze regolari indipendentemente da cause
esterne;
ii. su condizione o predittiva se l'attivita' e' conseguente
alla verifica o al controllo della funzionalita' degli impianti;
iii. occasionale se l'attivita' e' conseguente al verificarsi
di anomalie; la manutenzione ordinaria occasionale si distingue in:
- differibile se l'esecuzione dell'attivita' e'
procrastinabile di almeno una settimana dal momento in cui l'anomalia
viene comunicata al Gestore;
- indifferibile se l'esecuzione dell'attivita', sulla base di
valutazioni del Titolare, deve avvenire al piu' presto e, comunque,
non oltre una settimana dalla comunicazione al Gestore dell'anomalia,
al fine di evitare pericoli per le persone o le cose o il verificarsi
di un guasto;
iv. a seguito di guasto;
w. manutenzione straordinaria e' l'attivita' che viene effettuata
per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di un impianto,
potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche,
senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza
relativamente all'impianto medesimo;
x. messa fuori servizio e in sicurezza di un impianto e' l'insieme
delle azioni che rende un impianto indisponibile e costituisce
condizione necessaria per l'intervento in sicurezza del personale
addetto sull'impianto medesimo;
y. periodo regolatorio e' il periodo di tempo definito ai sensi
dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
z. piano di emergenza e' l'insieme delle procedure automatiche e
manuali che vengono attuate in condizioni di funzionamento critiche e
sono atte a evitare o a limitare il fuori servizio del sistema
elettrico o di parte di esso;
aa. piano di riaccensione e' l'insieme delle procedure
automatiche e manuali che consentono di ripristinare le normali
condizioni di funzionamento del sistema elettrico a seguito del fuori
servizio del sistema elettrico medesimo o di parte di esso;
bb. piano di taratura e' l'insieme delle prescrizioni necessarie
al funzionamento coordinato delle protezioni e degli automatismi
della Rete connessi al funzionamento della medesima;
cc. porzione della Rete e' l'insieme degli elementi della Rete
nella disponibilita' del Titolare;
dd. programma triennale di sviluppo e' il programma, di durata
triennale, predisposto dal Gestore e contenente le linee di sviluppo
della Rete;
ee. pronto intervento e' l'insieme delle operazioni messe in
atto a seguito di anomalie o guasti sugli impianti, atte a
ripristinare al piu' presto l'efficienza e la funzionalita' dei
medesimi e/o ad assicurare, in condizioni di emergenza, la conduzione
locale degli stessi;
ff. Rete e' la rete di trasmissione nazionale come definita ai
sensi del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999, e sue
modificazioni ed integrazioni;
gg. schema di rete e' un assetto circuitale della rete
rappresentabile graficamente come schema unifilare ad un livello di
dettaglio sufficiente per evidenziare gli elementi della Rete nonche'
i componenti costituenti i medesimi;
hh. settimana e' l'arco temporale compreso tra le ore 00:00 del
lunedi' e le ore 24:00 della domenica successiva;
ii. smistamento e' un insieme di elementi della Rete costituito
dalle sbarre e dai relativi organi di sezionamento circuitale.
jj. stallo e' un insieme di impianti di potenza e di impianti
accessori asserviti ad una linea elettrica o ad un trasformatore che
collegano la linea o il trasformatore con le sbarre di una stazione
elettrica;
kk. stato di consistenza e' l'elenco delle caratteristiche
funzionali degli impianti appartenenti alla porzione della Rete;
ll. sviluppo e' un intervento di espansione o di evoluzione della
Rete, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacita' di
trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza;
l'intervento di sviluppo puo' essere determinato da:
1. esigenze funzionali al servizio di trasmissione, tali da
comportare:
i) variazione della capacita' di trasporto e/o trasformazione
e/o interconnessione della Rete, ad esempio potenziamento dei
collegamenti, delle trasformazioni o declassamenti della tensione di
esercizio delle linee;
ii) estensione geografica della Rete, ad esempio connessioni
alla Rete di nuovi aventi diritto o realizzazioni di nuovi
collegamenti, trasformazioni o smistamenti;
iii) dismissione di elementi della Rete;
iv) incremento della flessibilita' operativa della Rete, ad
esempio mediante l'installazione nella Rete di opportuni dispositivi;
2. obblighi normativi o provvedimenti autoritativi che comportano
l'adeguamento tecnico, tecnologico o morfologico degli impianti della
porzione della Rete alle prescrizioni in essi contenuti, ad esempio
in materia ambientale e sanitaria;
3. esigenze del Titolare di:
i) razionalizzazione della configurazione degli impianti della
porzione della Rete al fine di migliorarne l'efficienza di esercizio;
ii) modifica della configurazione degli impianti della porzione
della Rete, ad esempio di modifica del tracciato di un collegamento
esistente;
mm. tensioni limite di funzionamento sono i valori minimi e
massimi tra cui deve essere compresa, in regime di funzionamento
permanente, la tensione tra le fasi di un elemento della Rete;
nn. trasformazione e' un insieme di elementi della Rete costituito
dal trasformatore e dai relativi stalli, inclusi gli organi di
sezionamento circuitale;
oo. utente della Rete e' la persona fisica o la persona giuridica
che gestisce, anche non avendone la proprieta', un impianto elettrico
connesso alla Rete.
Art. 3.
Predisposizione e aggiornamento degli allegati
1. Il Titolare predispone, anche su supporto informatico, in
attuazione delle disposizioni contenute nei commi seguenti e secondo
un formato ed un livello di dettaglio decisi dal Gestore, uno stato
di consistenza degli impianti appartenenti alla porzione della Rete
recante almeno le indicazioni di cui all'allegato I allo schema di
convenzione tipo di cui dell'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo n. 79/99.
2. Il Titolare indica nello stato di consistenza:
a) le correnti limite di funzionamento permanente degli elementi
componenti i collegamenti della porzione della Rete, anche tenendo
conto dei vincoli derivanti da altri elementi della Rete facenti
parte dello stesso collegamento ovvero dal rispetto della distanza
minima del conduttore dal suolo o da qualsiasi bene immobile posto al
di sotto della linea elettrica. Tali correnti limite sono fornite per
il periodo estivo, convenzionalmente definito dall'arco temporale
intercorrente da ... (maggio) a ... (settembre) dell'anno solare, e
per quello invernale, convenzionalmente definito dall'arco temporale
intercorrente da ... (ottobre) a ... (aprile) a valere su due anni
solari successivi. Per i collegamenti in esecuzione aerea le medesime
correnti limite dovranno essere definite, di norma, con riferimento
alle seguenti condizioni: temperatura di funzionamento permanente dei
conduttori pari a 75oC; temperatura ambiente di 30oC per il periodo
estivo e 10oC per il periodo invernale, velocita' del vento pari a 2
km/h;
b) le correnti limite di funzionamento transitorio degli elementi
componenti i collegamenti in esecuzione aerea della porzione della
Rete, anche tenendo conto dei vincoli derivanti da altri elementi
della Rete facenti parte dello stesso collegamento ovvero dal
rispetto della distanza minima del conduttore dal suolo o da
qualsiasi bene immobile posto al di sotto della linea elettrica. Tali
correnti limite sono fornite per il periodo estivo, convenzionalmente
definito dall'arco temporale intercorrente da ... (maggio) a ...
(settembre) dell'anno solare, e per quello invernale,
convenzionalmente definito dall'arco temporale intercorrente da ...
(ottobre) a ... (aprile) a valere su due anni solari successivi. Le
medesime correnti limite dovranno essere definite, di norma, come i
valori efficaci massimi di corrente che l'elemento della Rete puo'
trasportare in maniera continua per un intervallo temporale di 20
minuti primi, a condizione che, nel precedente periodo di 30 minuti
primi i valori efficaci della corrente effettivamente trasportata
siano stati inferiori all'80% delle corrispondenti correnti limite di
funzionamento permanente di cui alla precedente lettera a);
c) i vincoli di funzionamento derivanti da obblighi normativi,
anche nel caso in cui tali vincoli non risultino piu' restrittivi
delle correnti limite di cui alle precedenti lettere a) e b), ad
esempio i vincoli sulla corrente legati al rispetto dei livelli di
emissione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Nel
definire tali vincoli il Titolare tiene conto di ogni elemento
tecnico, tecnologico e morfologico degli impianti, fornendo adeguate
informazioni al Gestore sui fattori che determinano i vincoli,
nonche' sulle ipotesi, i calcoli e gli eventuali riscontri
sperimentali effettuati;
d) le correnti limite di funzionamento permanente e transitorio, e
i vincoli derivanti da obblighi normativi, relativi agli elementi
costituenti le trasformazioni e gli smistamenti della porzione della
Rete con riferimento ai dati di targa e, solo in casi particolari,
alla documentazione di progetto, alle prescrizioni d'esercizio ovvero
a test ad hoc secondo lo stato d'usura;
e) le tensioni limite di funzionamento degli elementi della
porzione della Rete, anche tenendo conto dei vincoli derivanti da
altri elementi della Rete parte dello stesso collegamento,
trasformazione o smistamento;
f) i parametri S in base 0il di cui al successivo articolo 24, che
caratterizzano le funzionalita' di ciascun elemento della Rete al
momento della stipula della presente convenzione o dell'inserimento
del medesimo nello stato di consistenza allegato alla presente
convenzione in relazione alle correnti e tensioni limite ed ai
vincoli di cui alle precedenti lettere;
g) le funzionalita' dell'impiantistica necessaria per la corretta
conduzione ed esercizio della porzione della Rete.
3. I documenti predisposti a norma dei precedenti commi
costituiscono allegato alla presente convenzione (allegato n. 1).
4. Il Titolare predispone, anche su supporto informatico e secondo
un formato ed un livello di dettaglio decisi dal Gestore, un elenco
delle caratteristiche tecniche degli impianti appartenenti alla
porzione della Rete recante almeno le indicazioni di cui all'allegato
II allo schema di convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8,
del decreto legislativo n. 79/99. I documenti predisposti a norma del
presente comma costituiscono allegato alla presente convenzione
(allegato n. 2).
5. I contratti di servizio di cui alla precedente premessa g) sono
stipulati dal Gestore e dai soggetti esercenti le parti delle
stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale
di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999,
funzionali alla rete medesima ed all'esercizio degli impianti della
porzione di Rete del Titolare, conformemente ad un contratto-tipo
predisposto dal Gestore ed approvato dall'Autorita' contenente, per
quanto applicabile, la disciplina della presente convenzione ad
eccezione delle disposizioni relative alla remunerazione, ai soggetti
medesimi, della componente fissa del canone annuale di cui
all'articolo 16 della presente convenzione. Copia di tali contratti
di servizio e' allegata alla presente convenzione (allegato n. 3).
6. Il Titolare predispone un elenco, allegato alla presente
convenzione (allegato n. 4), dei beni, anche non facenti parte della
porzione della Rete, che ne condividano le infrastrutture e che non
siano totalmente destinati al servizio elettrico.
7. Qualora il Titolare, ai fini della corretta conduzione ed
esercizio della porzione della Rete, si avvalga di soggetti terzi che
hanno la disponibilita' dell'impiantistica necessaria mediante
appositi accordi, copia di tali accordi viene allegata alla presente
convenzione (allegato n. 5).
8. Sono allegati in copia alla presente convenzione (allegato n.
6):
a) gli accordi che il Gestore eventualmente concluda con il
Titolare al fine di rendere possibile l'attuazione da parte del
Gestore medesimo di comandi diretti sugli impianti della porzione
della Rete;
b) gli accordi che il Gestore eventualmente concluda con il
Titolare relativi alle consegne autonome e ai criteri per la
determinazione delle priorita' per il pronto intervento sugli
impianti della porzione della Rete.
9. I valori delle componenti annuali fisse fi di cui al successivo
articolo 16, comma 5, per gli elementi della porzione della Rete sono
indicati in allegato alla presente convenzione (allegato n. 7).
10. I valori dei parametri tecnici ed economici per la
determinazione delle componenti A e P di cui ai successivi articoli
16 e 17 sono indicati in allegato alla presente convenzione (allegato
n. 8).
11. (eventualmente) e' allegato in copia alla presente convenzione
(allegato n. 9) il contratto in forza del quale il Titolare ha la
disponibilita' della porzione della Rete.
12. L'aggiornamento degli allegati alla presente convenzione e'
effettuato con atto congiunto tra Gestore e Titolare, previa
comunicazione della variazione intervenuta, resa da parte del
soggetto che ne ha diretta conoscenza.
13. Il Gestore conserva la presente convenzione e i relativi
allegati, come eventualmente modificati a seguito degli aggiornamenti
effettuati ai sensi del precedente comma 12, predisponendone e
conservandone copia su supporto informatico. Agli originali ed alla
copia ha accesso l'Autorita'.
Art. 4.
Trasferimento della proprieta' o della
disponibilita' della porzione della Rete
1. Qualora sia ceduta, in tutto o in parte, la proprieta' della
porzione della Rete, con conservazione della disponibilita' della
medesima in capo al Titolare, questi trasmette copia del contratto di
cessione al Gestore al fine dell'aggiornamento dell'allegato n. 9
alla presente convenzione.
2. In caso di cessione della disponibilita' della porzione della
Rete trovano applicazione i principi generali in materia di cessione
dei contratti.
3. Il Gestore da' tempestiva informazione all'Autorita' del
trasferimento della proprieta' o della disponibilita' della porzione
della Rete di cui ai precedenti commi 1 e 2.
Parte II
Disciplina dei rapporti nell'ambito dell'attivita' di trasmissione
Sezione I
Gestione ed esercizio della porzione della Rete
Art. 5.
Obblighi del Gestore: gestione della porzione della Rete
1. Il Gestore effettua la gestione della porzione della Rete
nell'ambito delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento ed,
in particolare, della gestione unificata della Rete ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, con le
modalita' definite nella concessione relativa alle attivita' di
trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio
nazionale di cui al comma 5 del medesimo articolo e nel Codice di
trasmissione e di dispacciamento previsto all'articolo 1 della
direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 21 gennaio 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000.
2. Il Gestore definisce gli schemi di rete da adottare nelle
diverse situazioni di funzionamento del sistema elettrico e comunica
al Titolare gli schemi relativi alla porzione della Rete.
3. Il Gestore impartisce al Titolare, in forma sintetica, gli
ordini di manovra necessari per l'esercizio degli impianti. Nel caso
in cui, ai fini del corretto esercizio della porzione della Rete, il
Titolare si avvalga di soggetti terzi che hanno la disponibilita'
dell'impiantistica necessaria mediante appositi accordi, allegati in
copia alla presente convenzione (allegato n. 5), tali accordi
riconoscono al Gestore la facolta' di impartire direttamente a tali
soggetti gli ordini di manovra e individuano il soggetto responsabile
degli adempimenti previsti a carico del Titolare all'articolo 13.
4. Il Gestore, per il tramite di specifici contratti di servizio
allegati in copia alla presente convenzione (allegato n. 3),
impartisce in forma sintetica, ai soggetti esercenti le parti delle
stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale
di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999,
funzionali alla rete medesima ed all'esercizio degli impianti della
porzione di Rete del Titolare, gli ordini di manovra necessari
all'esercizio di tali impianti. Tali contratti prevedono altresi'
l'individuazione del soggetto responsabile degli adempimenti previsti
all'articolo 13.
5. Il Gestore, mediante specifici accordi con il Titolare allegati
in copia alla presente convenzione (allegato n. 6), puo' attuare
comandi diretti sugli impianti della porzione della Rete, tra cui gli
ordini di manovra degli interruttori.
6. Il Gestore e il Titolare definiscono gli accordi di cui
all'articolo 3, comma 8, allegati in copia alla presente convenzione
(allegato n. 6).
7. Il Gestore definisce e trasmette al Titolare:
a) i piani di taratura delle protezioni e degli automatismi
connessi al funzionamento della Rete;
b) i piani di riaccensione della Rete;
c) i piani di emergenza.
8. Il Gestore ha la facolta' di effettuare, direttamente o tramite
propri incaricati, anche congiuntamente al Titolare, verifiche ai
fini di accertare la corretta taratura dei dispositivi di cui al
precedente comma.
9. Il Gestore effettua la gestione della porzione della Rete anche
con l'obiettivo di preservarne le funzionalita', quali risultanti
dallo stato di consistenza, essendo responsabile dei danni
eventualmente causati agli impianti del Titolare dalla violazione,
imputabile allo stesso Gestore, delle disposizioni in materia di
correnti e di tensioni limite di funzionamento di cui al precedente
articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), ovvero dei vincoli di
funzionamento di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera c).
Art. 6.
Obblighi del Titolare: esercizio della porzione della Rete
1. Il Titolare, nell'ambito dell'attivita' di trasmissione
dell'energia elettrica, e' responsabile dell'esercizio degli impianti
compresi nella porzione della Rete, in attuazione delle decisioni
assunte dal Gestore.
2. Il Titolare esegue mediante il sistema di teleconduzione o in
manuale in caso di guasti al medesimo sistema:
a) le manovre sugli impianti di potenza, in esecuzione degli
ordini di cui al precedente articolo 5, comma 3, impartiti in modo
sintetico dal Gestore e secondo le disposizioni del Gestore medesimo;
b) le manovre derivanti da consegne autonome concordate con il
Gestore, ai sensi dell'articolo 5, comma 6;
c) le manovre in condizioni di emergenza, necessarie per la
sicurezza fisica delle persone e degli impianti;
d) le manovre per la messa fuori servizio ed in sicurezza degli
impianti.
3. Il Titolare comunica al Gestore l'esito delle manovre di cui al
precedente comma 2.
4. Il Titolare puo' rifiutare l'esecuzione delle manovre che, a
suo giudizio, possano comportare pericolo per la sicurezza fisica
delle persone e delle cose; nel caso in cui la manovra non venga
eseguita, il Titolare informa immediatamente il Gestore delle cause
che ne hanno eventualmente impedito l'esecuzione.
5. Il Titolare esegue le manovre previste nel piano di
riaccensione secondo le procedure ivi stabilite, fermi restando gli
obblighi e le connesse responsabilita' del Titolare per quanto
riguarda la messa in servizio dei singoli componenti o elementi della
Rete.
6. Il Titolare, per i guasti che interessano singoli elementi
della Rete, concorda con il Gestore i tempi medi e massimi
intercorrenti tra il rilevamento dell'anomalia o del guasto e
l'eliminazione degli stessi o comunque la presenza sul posto del
proprio personale di pronto intervento.
7. Il Titolare attua il pronto intervento a seguito di anomalia o
di guasto e, nel caso di disservizi che interessano piu' elementi
della Rete su zone estese della porzione della Rete, si attiva per
ridurre al minimo i tempi di pronto intervento e di ripristino del
servizio, dando informazione degli stessi al Gestore.
8. Il Titolare effettua la taratura:
a) dei dispositivi di protezione e degli automatismi connessi al
funzionamento della Rete, nonche' dei dispositivi per i piani di
emergenza, in conformita' ai valori definiti dal Gestore, comunicando
al Gestore medesimo l'avvenuta effettuazione delle suddette tarature.
b) dei dispositivi di protezione dei componenti relativamente agli
elementi della propria porzione della Rete, in modo tale da
consentire comunque l'esercizio della Rete nel rispetto dei vincoli
riportati nello stato di consistenza.
9. Il Titolare, anche su richiesta del Gestore, provvede alla
verifica periodica della funzionalita' dei dispositivi di protezione,
degli automatismi della Rete e dei dispositivi per i piani di
emergenza.
10. Il Titolare e' responsabile dei danni causati nell'esercizio
degli impianti, ad eccezione dei casi previsti al precedente articolo
5, comma 9.
11. Il Titolare notifica al Gestore la singola violazione delle
disposizioni in materia di correnti e di tensioni limite di
funzionamento degli impianti della porzione della Rete di cui al
precedente articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), ovvero dei
vincoli di funzionamento di cui al precedente articolo 3, comma 2,
lettera c), entro trenta giorni dal suo verificarsi e decade dal
diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti qualora non
faccia formale richiesta entro un anno decorrente dalla denunzia.
Art. 7.
Piani di indisponibilita' della porzione della Rete
1. Il Gestore predispone e aggiorna, entro il 15 aprile di ogni
anno con riferimento agli adempimenti di competenza dell'anno
successivo, linee guida concernenti le indisponibilita' obiettivo di
cui all'articolo 17, comma 1, degli elementi della Rete raggruppati
per classi omogenee, le situazioni di funzionamento critiche della
Rete e le indisponibilita' presunte degli elementi della stessa
affinche' il Titolare predisponga una proposta di piano annuale delle
indisponibilita' di cui ai successivi commi. Di tali linee guida il
Titolare tiene conto ai fini della predisposizione delle proposte di
cui ai commi successivi.
2. Il Titolare predispone ed inoltra al Gestore, entro il 1o
giugno dell'anno t, una proposta di piano annuale delle
indisponibilita' dei componenti della porzione della Rete di durata
complessiva uguale o superiore a 5 giorni, classificate come
indisponibilita' programmate, per l'anno t+1 e, solo con riferimento
alle attivita' di maggiore rilevanza, per l'anno t+2.
3. La proposta di piano annuale di cui al precedente comma deve
contenere le seguenti informazioni:
a) identificazione dell'elemento della Rete interessato dalla
indisponibilita' e del relativo componente oggetto di manutenzione;
b) indicazione dei lavori;
c) possibili date di inizio e fine del periodo di indisponibilita'
(indicando almeno due alternative);
d) tempo massimo necessario, in caso di richiesta del Gestore, per
il ripristino della disponibilita' dell'elemento;
e) eventuali interdipendenze tra le indisponibilita' di elementi
della porzione della Rete;
f) eventuali interdipendenze con le indisponibilita' di elementi
di porzioni della Rete di altri Titolari o di utenti connessi alla
porzione della Rete.
4. La proposta di piano annuale delle indisponibilita' potra'
altresi' contenere per l'anno t+1 l'elenco degli elementi della Rete
con indisponibilita' di durata inferiore a 5 giorni piu' rilevanti,
tenendo conto delle possibili interdipendenze con le indisponibilita'
di porzioni della Rete di altri Titolari.
5. Il Gestore valuta la proposta di piano annuale delle
indisponibilita' di cui al precedente comma 2, congiuntamente alle
analoghe proposte presentate dagli altri titolari, tenendo conto
delle esigenze degli utenti della Rete, al fine di assicurare
adeguati livelli di affidabilita', efficienza, sicurezza,
economicita' e continuita' del servizio, eventualmente sentendo i
Titolari e gli utenti interessati; nell'effettuare tale valutazione
il Gestore tiene conto degli interventi di sviluppo della Rete gia'
deliberati che comportino indisponibilita' dei componenti della
porzione della Rete;
6. Il Gestore trasmette al Titolare, entro il 15 settembre di ogni
anno, il piano annuale provvisorio delle indisponibilita' della Rete
relativo alla porzione della Rete, al fine di acquisire osservazioni
utili all'approvazione del piano annuale delle indisponibilita'.
7. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Gestore approva e rende
pubblico il piano annuale definitivo delle indisponibilita'.
8. Il Gestore ha la facolta', entro il mese di febbraio, di
apportare modifiche al piano di indisponibilita' dell'anno in corso,
relativamente agli elementi costituenti l'interconnessione con
l'estero, che si rendano necessarie in conseguenza alla
sottoscrizione di accordi internazionali.
9. Il Titolare predispone ed inoltra al Gestore una proposta di
piano trimestrale delle indisponibilita' entro il quindicesimo giorno
dei mesi di novembre, febbraio, maggio e agosto, con validita' di tre
mesi decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a tale
data; tale proposta deve contenere le informazioni indicate al
precedente comma 3.
10. La proposta di piano trimestrale delle indisponibilita', che
conferma o modifica le indisponibilita' indicate nel piano annuale
anche relative ad altri trimestri, include le indisponibilita' di
durata inferiore a cinque giorni, classificate come indisponibilita'
programmate, nonche' le indisponibilita' occasionali di durata
superiore o uguale a 5 giorni eventualmente sopravvenute.
11. Il Gestore valuta la proposta di cui al precedente comma 9, al
fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza, affidabilita',
efficienza e minor costo del servizio, sentiti i Titolari e gli
utenti interessati; nell'effettuare tale valutazione il Gestore tiene
conto degli interventi di sviluppo della Rete gia' deliberati che
comportino indisponibilita' dei componenti della porzione della Rete.
12. Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della proposta di cui al precedente comma 9, il Gestore
approva e rende pubblico il piano trimestrale delle indisponibilita'.
13. Il Titolare predispone settimanalmente e inoltra al Gestore
una proposta di piano operativo mensile entro le ore 14:00 del
lunedi' della settimana in corso n, per la settimana n+1 e per le
successive tre settimane; tale proposta deve contenere le
informazioni di cui al precedente comma 3.
14. La proposta di piano operativo mensile di cui al precedente
comma 13 conferma o modifica le indisponibilita' previste nel piano
trimestrale e comprende oltre alle indisponibilita' programmate anche
le indisponibilita' connesse ad esigenze derivanti da interventi di
manutenzione occasionale differibile.
15. Il Gestore valuta le proposte di piano operativo mensile di
cui al precedente comma 13 al fine di assicurare adeguati livelli di
affidabilita', efficienza, sicurezza, economicita' e continuita' del
servizio.
16. Entro il giovedi' della settimana n, il Gestore approva e
rende noto al Titolare il piano operativo mensile, rendendolo
vincolante limitatamente alla settimana n+1.
17. Ogni giorno, di norma entro le ore 16:00, il Gestore trasmette
al Titolare il piano operativo per il giorno successivo, relativo
alle indisponibilita' della porzione della Rete gia' deliberate ed
eventualmente modificate per le esigenze di cui ai successivi commi
18 e 20.
18. Il Titolare informa tempestivamente il Gestore dell'insorgere
di una necessita' di manutenzione occasionale ritenuta da esso
indifferibile che potrebbe anche determinare la modifica dei piani
gia' deliberati.
19. Il Gestore, sulla base delle necessita' di interventi di
manutenzione occasionale indifferibile di cui al precedente comma,
accorda al Titolare medesimo l'indisponibilita' entro il termine
massimo da questi indicato e, ove necessario, vengono
conseguentemente modificati i piani gia' deliberati.
20. Per limitati periodi di tempo, il Gestore, qualora ricorrano
esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale o eventi di
carattere eccezionale (calamita' naturali, atti terroristici, eventi
bellici), puo' disporre in qualunque momento variazioni ai piani di
indisponibilita', comunicandole al Titolare. Tali variazioni,
opportunamente motivate, devono essere comunicate per conoscenza,
unitamente ai piani di indisponibilita', al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e all'Autorita'.
Sezione II
Manutenzione degli impianti
Art. 8.
Obblighi del Gestore
1. Il Gestore decide gli interventi di manutenzione sulla base
della proposta di piano annuale di manutenzione elaborata dal
Titolare di cui al successivo articolo 9, comma 1, unitamente al
piano annuale delle indisponibilita' di cui al precedente articolo 7.
2. In caso di disfunzioni il Gestore puo':
a) svolgere gli accertamenti finalizzati a verificare che la
manutenzione sia stata effettuata secondo le procedure definite nel
manuale di cui al successivo articolo 9, comma 3, eventualmente
consultando la documentazione individuata al medesimo articolo 9;
b) richiedere l'allineamento ai migliori standard dei tempi di
disponibilita' degli impianti.
3. Il Gestore altresi':
a) elabora analisi statistiche relative alle indisponibilita'
degli impianti, alle perturbazioni di rete, ai guasti e al
funzionamento delle protezioni di rete;
b) elabora, in collaborazione con il Titolare, indici di
correlazione tra la manutenzione e il funzionamento della porzione
della Rete al fine di valutare l'efficacia della manutenzione
medesima.
Art. 9.
Obblighi del Titolare
1. Il Titolare predispone annualmente una proposta di piano
annuale di manutenzione e la inoltra al Gestore unitamente alla
proposta di piano annuale delle indisponibilita' di cui al precedente
articolo 7. Il piano di manutenzione contiene la descrizione
sintetica, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, degli
interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria
sui componenti della porzione della Rete comportanti indisponibilita'
o disponibilita' parziale degli impianti.
2. Il Titolare da' comunicazione al Gestore mediante nota
informativa degli interventi di manutenzione ordinaria che non
comportano indisponibilita' o disponibilita' parziale degli impianti.
3. Il Titolare adotta un sistema di documentazione che attesti la
conformita' delle attivita' di manutenzione e di verifica effettuate
sugli impianti con gli obiettivi da lui dichiarati. A tal fine il
Titolare elabora e rende disponibile al Gestore un manuale recante le
procedure e gli obiettivi relativi alle attivita' di manutenzione e
verifica sugli impianti.
4. Il Titolare registra gli interventi di manutenzione effettuati,
ivi inclusi le verifiche ed i collaudi eseguiti sugli impianti, su
schede di manutenzione e di collaudo degli impianti inserite in un
archivio presso l'impianto cui si riferisce ciascun intervento. Ogni
scheda deve contenere la descrizione delle operazioni eseguite, delle
anomalie eventualmente riscontrate, degli eventuali collaudi e, in
allegato, la relativa documentazione tecnica.
5. Il Titolare elabora e trasmette al Gestore con cadenza annuale
un documento di sintesi relativo agli interventi di manutenzione
effettuati e contenente analisi e statistiche dei guasti e delle
anomalie rilevate sugli impianti.
Sezione III
Sviluppo della porzione della Rete
Art. 10.
Obblighi del Gestore
1. Il Gestore, quale concessionario dell'attivita' di
trasmissione, assume le decisioni in materia di interventi di
sviluppo della Rete, accerta eventuali disfunzioni o inadempimenti
del Titolare che realizza i relativi interventi e adotta i
provvedimenti conseguenti, ivi inclusi gli eventuali interventi
prescrittivi e sostitutivi di cui al successivo articolo 25.
2. Nel caso in cui il Gestore individui un intervento di sviluppo
tale da richiedere l'affidamento diretto al Titolare, il Gestore
invia al medesimo una richiesta di offerta tecnico-economica,
indicante i requisiti tecnici e funzionali dell'intervento, il
livello di dettaglio richiesto per il progetto, nonche' il termine
entro cui l'offerta deve essere presentata. Entro tale termine, il
Titolare presenta il progetto unitamente all'offerta economica
formulata in termini di canone annuale, limitatamente alla componente
fi di cui al successivo articolo 16, comma 5.
3. Nel caso in cui il Gestore ritenga il progetto non rispondente
alle specifiche tecnico-funzionali e al livello di dettaglio di cui
al precedente comma, puo' chiedere al Titolare di formulare una nuova
proposta di progetto, fatta salva la possibilita' per il Gestore di
non procedere all'affidamento dell'intervento di sviluppo qualora la
nuova proposta di progetto non sia da questi ritenuta conforme alla
richiesta di offerta e di avvalersi degli interventi sostitutivi di
cui all'articolo 25.
4. Qualora il Gestore ritenga le condizioni economiche
dell'offerta di cui al precedente comma 2 non congrue, con
riferimento ai correnti prezzi di mercato e al canone annuale
riconosciuto ad altri titolari per impianti della stessa tipologia di
quelli interessati dall'intervento, la determinazione delle
condizioni economiche dell'intervento sara' deferita ad un collegio
di arbitratori composto da tre membri, uno nominato dal Gestore, uno
dal Titolare ed il terzo nominato d'intesa fra le parti o, in caso di
disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza anche di
una sola delle parti.
5. Nel caso degli interventi di cui all'articolo 2, lettera ll,
punto 3, proposti dal Titolare il Gestore valuta la proposta e
l'adeguatezza del progetto, avuto riguardo alla eventuale conseguente
variazione dello stato di consistenza relativamente agli impianti
oggetto dell'intervento, nonche' alle esigenze di continuita' ed
economicita' del servizio e di sicurezza del sistema elettrico,
eventualmente acquisendo dal Titolare ogni elemento utile alla
valutazione, ivi compreso il parere in merito della Regione e degli
enti locali interessati, che e' necessario laddove l'intervento
proposto modifichi il tracciato della porzione di rete coinvolta. Il
Gestore puo' rifiutare l'intervento proposto, fornendo adeguata
motivazione.
6. Gli interventi di cui all'articolo 2, lettera ll punto 3 non
comportano adeguamenti del canone.
7. Il Titolare e' responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto realizzato a seguito dell'accettazione dell'impianto
oggetto dell'intervento di sviluppo da parte del Gestore e
dell'aggiornamento dell'allegato n. 1 alla presente convenzione.
8. La disciplina dei rapporti tra il Gestore e il Titolare, con
riferimento allo specifico intervento di sviluppo, fino al momento in
cui gli impianti oggetto dell'intervento vengono accettati dal
Gestore, e' contenuta in un apposito atto convenzionale recante,
altresi', le disposizioni relative all'attivita' di sviluppo di cui
alla Parte II, sezione III, e alla Parte IV della presente
convenzione.
Art. 11.
Obblighi del Titolare
1. Il Titolare individua e propone al Gestore gli interventi di
sviluppo di cui all'articolo 2, lettera ll, punto 3, indicando i
tempi e le modalita' di attuazione dei medesimi, la tipologia, le
esigenze che lo determinano, e invia al Gestore il progetto
dell'intervento.
2. Il Titolare esegue gli interventi di sviluppo di cui al
precedente articolo 10, fatto salvo gli interventi di cui
all'articolo 2, lettera ll, punto 3, alle condizioni economiche
convenute con il Gestore ovvero determinate dal collegio di
arbitratori di cui all'articolo 10, comma 4
3. Il Titolare, su richiesta del Gestore, si impegna a collegare
agli impianti della porzione della Rete gli impianti dei soggetti che
hanno diritto alla connessione alla Rete.
4. Il Titolare procede alla realizzazione degli interventi di
sviluppo in modo conforme alle regole tecniche adottate dal Gestore.
5. Il Titolare, su richiesta del Gestore, installa negli impianti
della porzione della Rete dispositivi di protezione, per l'attuazione
dei piani di emergenza e di ripristino, nonche' per la rilevazione e
il miglioramento della continuita' del servizio.
Sezione IV
Controlli e informazioni
Art. 12.
Controlli
1. Il Gestore controlla la corrispondenza tra l'attivita' posta in
essere dal Titolare in attuazione della presente convenzione e le
norme che disciplinano l'esercizio di dette attivita'. Nell'esercizio
delle attivita' di controllo il Gestore individua, nel caso concreto,
le modalita' piu' efficienti e compatibili con le esigenze aziendali
del Titolare.
2. Il Gestore controlla la Rete anche attraverso l'acquisizione
continua di informazioni sullo stato degli impianti della porzione
della Rete trasmesse in tempo reale dal Titolare e di ogni altra
informazione ritenuta pertinente.
3. Il Gestore controlla che non si verifichi alcuna violazione dei
limiti dichiarati dal Titolare nell'allegato n. 1 alla presente
convenzione per gli elementi della porzione della Rete.
4. Le attivita' di controllo sono svolte, secondo le disposizioni
di cui agli articoli seguenti, attraverso apparati di controllo del
funzionamento degli impianti, richieste di dati, notizie o documenti,
accessi, ovvero sulla base degli elementi conoscitivi rinvenienti
dall'adempimento di obblighi di informazione e registrazione posti a
carico del Titolare.
Art. 13.
Apparati di controllo del funzionamento degli impianti
1. Il Titolare trasmette al Gestore presso le sue sedi, per gli
elementi della porzione della Rete e secondo le modalita' definite
dal Gestore medesimo, i segnali (stati ed eventi) e le misurazioni
necessari al controllo della Rete in tempo reale in ogni condizione
di funzionamento, allo studio statistico delle perturbazioni in rete
e alla ricostruzione dei disservizi, quali, ad esempio, lo stato
funzionale degli organi di manovra e le misurazioni di tensione, di
corrente e di potenza attiva e reattiva;
2. Il Titolare garantisce il sincronismo temporale delle
informazioni di cui al precedente comma per gli elementi della
porzione della Rete.
3. Gli apparati di acquisizione e trasmissione delle informazioni
di cui al precedente comma 1, conformi agli standard tecnici,
normativi e di mercato e compatibili con il sistema di controllo del
Gestore, sono installati, eserciti e manutenuti a cura del Titolare.
4. Il Gestore puo' richiedere, su alcuni nodi della porzione della
Rete, segnali o misurazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal
precedente comma 1, per il controllo delle caratteristiche della
tensione e dei transitori elettromeccanici. In tal caso il Gestore si
avvale delle registrazioni memorizzate attraverso un apposito
apparato installato e manutenuto a cura del Titolare.
5. Il Titolare, su richiesta del Gestore e sulla base di
specifiche tecniche dallo stesso definite, installa, manutiene ed
esercisce gruppi di misura dell'energia elettrica e di misurazione di
altre caratteristiche della tensione sulla porzione della Rete. I
relativi costi sostenuti dal Titolare vengono riconosciuti dal
Gestore e remunerati sulla base di appositi accordi.
6. Il Gestore ha la facolta' di effettuare o far effettuare
verifiche sulla strumentazione di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 ai
fini di accertarne la precisione e l'affidabilita'.
Art. 14.
Obblighi di informazione e di registrazione
1. I flussi informativi tra Gestore e Titolare consentono il
coordinamento tra le rispettive attivita'; in particolare consentono
il coordinamento di:
a) interventi che comportano la indisponibilita' di elementi della
Rete;
b) interventi che comportano la disponibilita' parziale di
elementi della Rete;
c) interventi che, pur non comportando la indisponibilita' di
elementi della Rete, possono costituire vincolo alla gestione della
rete medesima. Gli interventi di questo tipo comprendono i lavori
sotto tensione e gli interventi sul sistema di comando, controllo e
protezione di stazione.
2. Il Titolare comunica al Gestore, nel piu' breve tempo
possibile, ogni informazione riguardante la porzione della Rete utile
per la gestione della medesima. Il Gestore comunica al Titolare nel
piu' breve tempo possibile ogni informazione riguardante la Rete
utile all'esercizio degli impianti della porzione della Rete. Lo
scambio delle informazioni tra Gestore e Titolare avviene secondo
modalita' definite dal Gestore e comunque deve essere tempestivo,
avuto riguardo alle attivita' di gestione e di esercizio, in ogni
condizione di rete. Il Titolare e il Gestore sono tenuti a mantenere
il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel
corso dello svolgimento delle proprie attivita'.
3. Il Gestore riporta su appositi registri, anche informatici, i
valori effettivi di corrente e di tensione sugli elementi della
porzione della Rete, quali risultanti dal sistema di supervisione e
controllo della rete. I registri di cui al presente comma sono
conservati per almeno un anno.
4. Al fine di consentire al Gestore l'elaborazione di statistiche
sulle perturbazioni di rete e la ricostruzione della dinamica dei
disservizi, il Titolare fornisce al Gestore informazioni riguardanti:
a) avviamenti e interventi, con i relativi tempi di attivazione,
delle protezioni della Rete (ad esempio distanziometriche,
differenziali, di mancata apertura interruttore, di massima
corrente);
b) anomalie o guasti sugli impianti;
c) intervento dei dispositivi automatici di ripristino del
servizio;
d) intervento dei dispositivi di distacco di impianti degli utenti
della Rete;
e) valori istantanei delle tensioni e delle correnti anche durante
i guasti;
f) registrazioni dell'eventuale localizzatore di guasto, ove
esistente.
5. Le informazioni di cui al precedente comma, fornite dal
Titolare a seguito di disservizi, oppure su richiesta del Gestore,
sono trasmesse, entro un tempo massimo concordato tra le parti, su
supporto informatico o cartaceo.
Art. 15.
Richieste di informazioni e accessi
1. Per le finalita' di cui al precedente articolo 12 il Gestore
pue' richiedere al Titolare la comunicazione di dati e notizie,
ovvero l'invio di specifici documenti, entro termini da definire in
ragione della tipologia della richiesta e comunque tali da garantire
un congruo preavviso.
2. Per le finalita' di cui al precedente articolo 12, nonche' per
lo svolgimento di attivita' di ricerca, di sperimentazione e di
innovazione tecnologica, il Gestore, previa richiesta inoltrata al
Titolare con congruo preavviso, pue' accedere agli impianti facenti
parte della porzione della Rete congiuntamente al personale addetto
agli impianti medesimi. In occasione del singolo accesso, il Titolare
fornisce tutte le informazioni e i supporti tecnici necessari.
3. Qualora il Gestore richieda al Titolare lo svolgimento delle
attivita' di ricerca ne sostiene i costi stipulando col Titolare
specifiche convenzioni.
Parte III
Remunerazione delle attivita' e degli investimenti
Art. 16.
Remunerazione delle attivita' e degli investimenti sugli impianti
della porzione della Rete
1. Il Gestore corrisponde al Titolare, per gli impianti di potenza
e accessori facenti parte della porzione della Rete di cui
all'allegato n. 1 alla presente convenzione, un canone annuale a
copertura dei costi delle attivita' di esercizio e di manutenzione
degli impianti, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale
investito.
2. Tutti gli obblighi posti a carico del Titolare ai sensi della
presente convenzione, trovano completa ed onnicomprensiva
remunerazione nel canone annuale di cui al precedente comma.
3. Alla determinazione del canone annuale di cui al precedente
comma 1 concorrono:
a) una componente fissa;
b) una componente commisurata alla disponibilita' degli elementi
della Rete definita dal Gestore con le modalita' indicate ai
successivi commi 4 e 8;
c) una componente di penalita' per le indisponibilita' degli
elementi definita dal Gestore con le modalita' indicate ai successivi
commi 4 e 9.
Il canone annuale e' espresso nella seguente formula:
C = F + A - P
dove:
- C indica il canone annuale, espresso in lire;
- F indica la componente fissa del canone annuale, espressa in
lire;
- A indica la componente del canone annuale commisurata alla
disponibilita', espressa in lire;
- P indica la componente di penalita' del canone annuale, espressa
in lire.
4. Tutti gli elementi della porzione della Rete sono assoggettati
alla componente commisurata alla disponibilita' e alla componente di
penalita', secondo quanto previsto al comma 6.
5. La componente fissa F del canone annuale e' pari a:
----> Vedere formula di pag. 22 <----
dove:
- N e' il numero di elementi della porzione della Rete nella
disponibilita' del Titolare;
- f in base i e' la componente annuale fissa, espressa in lire,
relativa all'elemento della Rete i;
- k e' il coefficiente determinato ai sensi del successivo
articolo 18.
6. I valori dei parametri e dei coefficienti per il calcolo della
componente A e della componente P di cui al precedente comma 3 sono
aggiornati dall'Autorita' su proposta del Gestore, sentiti i
Titolari. I valori di tali parametri possono essere differenziati per
classi omogenee di elementi della Rete, identificate dal Gestore
sulla base di criteri che non discriminino fra Titolari. Le classi
omogenee sono costituite da elementi:
a) che hanno analoghe caratteristiche tecniche (collegamenti,
linee, stalli, trasformatori, ecc... appartenenti allo stesso livello
di tensione);
che svolgono analoghe funzioni (interconnessione tra aree,
interconnessione con l'estero, trasporto e trasformazione di energia
da centri di produzione, ecc...).
7. I valori dei parametri fi , riportati in allegato n. 7, sono
stati univocamente determinati dal Gestore per classi di
caratteristiche tecniche degli elementi, senza tenere conto del
livello di utilizzazione dei singoli componenti, ed approvati
dall'Autorita'. Tali valori sono aggiornati dall'Autorita', sentiti
il Gestore ed i Titolari, a valere dall'inizio di ciascun periodo
regolatorio. I valori dei parametri fi possono essere aggiornati
durante il periodo regolatorio dall'Autorita', su proposta del
Gestore e sentito il Titolare limitatamente agli elementi interessati
dagli aggiornamenti di cui al precedente comma 6.
8. La componente del canone annuale commisurata alla
disponibilita' A e' determinata secondo la seguente formula:
----> Vedere formula di pag. 23 <----
dove:
- B in base i e' il coefficiente applicato all'elemento della
Rete;
- N e' il numero di elementi della porzione della Rete nella
disponibilita' del Titolare;
- D in base i e' la disponibilita' effettiva, espressa in ore per
anno, registrata a consuntivo, relativa all'elemento della Rete i e
calcolata con la formula di cui all'articolo 17, comma 1;
- D in base rif,i e' la disponibilita' di riferimento, espressa in
ore per anno, relativa all'elemento della Rete i e calcolata con la
formula di cui all'articolo 17, comma 1;
- At- ed At+ rappresentano, per ciascun Titolare, la sommatoria di
tutte le componenti Ai nel caso questa risulti, rispettivamente,
negativa o positiva;
- n- ed n+ rappresentano il numero di Titolari per i quali la
sommatoria di tutte le componenti Ai risulti, rispettivamente,
negativa o positiva.
- R in base r e' il ricavo residuo di cui al successivo articolo
18, comma 3.
Nel caso la componente commisurata alla disponibilita' At risulti
negativa, il suo valore assoluto non pue' essere superiore al 30%
della componente fissa F del canone annuale.
9. La componente di penalita' P di cui al precedente comma 3 viene
calcolata con la seguente formula:
----> Vedere formula di pag. 24 <----
dove:
- B1 in base i e' il coefficiente di penalizzazione applicato
all'elemento della Rete i, per valori di disponibilita' effettiva
minori della disponibilita' minima
- D in base min,i e' la disponibilita' minima, espressa in ore per
anno, relativa all'elemento della Rete i stabilita dal Gestore e
approvata dall'Autorita'.
Art. 17.
Disponibilita' effettiva e disponibilita' di riferimento
degli elementi della porzione della Rete
1. La disponibilita' effettiva e la disponibilita' di riferimento
per l'elemento della Rete i sono calcolate, applicando criteri
omogenei nei due casi, con le seguenti formule:
----> Vedere formula di pag. 24 <----
dove:
- Nore e' il numero di ore dell'anno;
- parametri a consuntivo sono:
- Ipc in base i che denota le ore annue complessive di
indisponibilita' previste come indisponibilita' programmate nel piano
annuale o nel piano trimestrale;
- IDTc in base i che denota le ore annue complessive di
indisponibilita' previste come indisponibilita' occasionali
differibili nel piano trimestrale;
- IDMc in base i che denota le ore annue complessive di
indisponibilita' previste come indisponibilita' occasionali
differibili nel piano mensile;
- Iic in base i che denota le ore annue complessive di
indisponibilita' occasionale indifferibile;
- Igc in base i che denota le ore annue complessive di
indisponibilita' per guasto;
- Ifc in base i che denota le ore annue complessive di
indisponibilita' di sabato, domenica e festivi appartenenti a periodi
di indisponibilita', programmata o occasionale, di durata inferiore a
5 giorni;
- parametri per variazioni dei programmi sono:
- ANM in base i che denota le ore annue complessive relative ad
anticipazioni dei periodi di indisponibilita', programmata o
occasionale, rispetto all'ultimo programma mensile deliberato, per
cause attribuibili al Titolare;
- CM in base i che denota le ore annue complessive relative a
posticipi dei periodi di indisponibilita', programmata o occasionale,
rispetto all'ultimo programma mensile deliberato, per cause
attribuibili al Titolare;
- PAG in base i che denota le ore annue complessive relative a
penali per annullamento, da parte del Gestore, dei programmi di
indisponibilita' deliberati;
- PMG in base i che denota le ore annue complessive relative a
penali per modifica, da parte del Gestore, dei programmi di
indisponibilita' deliberati;
- PAT in base i che denota le ore annue complessive relative a
penali per annullamento, da parte del Titolare, dei programmi di
indisponibilita' deliberati;
- PMT in base i che denota le ore annue complessive relative a
penali per modifica, da parte del Titolare, dei programmi di
indisponibilita' deliberati;
- parametri obiettivo sono:
- IDO in base i che denota le ore annue complessive di
indisponibilita' occasionali differibili;
- IIO in base i che denota le ore annue complessive di
indisponibilita' indifferibili;
- IGO in base i che denota le ore annue complessive di
indisponibilita' per guasto;
- IPO in base i denota le ore annue complessive di
indisponibilita' programmata;
- K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 rappresentano coefficienti che
tengono conto della criticita' della indisponibilita' a cui si
riferiscono stabiliti dal Gestore e approvati dall'Autorita'.
2. In caso di guasto di elementi della porzione della Rete, le
prime 72 ore vengono classificate come indisponibilita' per guasto,
mentre le successive come indisponibilita' indifferibili.
3. Le ore relative a variazioni dei piani di indisponibilita' nei
periodi di tempo in cui ricorrano esigenze di sicurezza del sistema
elettrico nazionale o eventi di carattere eccezionale di cui
all'articolo 7, comma 20, non vengono contabilizzate ai fini del
calcolo della disponibilita' di cui al comma 1.
Art. 18.
Modalita' di determinazione della componente
fissa del canone annuale
L'esborso complessivo da parte del Gestore per il pagamento della
componente fissa dei canoni annuali per gli impianti di cui al
precedente articolo 16, comma 1, nonche' per l'indennizzo degli
impianti in dismissione di cui al successivo articolo 21, non pue'
essere superiore al ricavo annuo del Gestore destinato dalla
normativa vigente alla copertura dei costi relativi agli impianti di
potenza e a quelli accessori utilizzati per il servizio di trasporto
di energia elettrica, al netto dei ricavi destinati al Gestore, e nei
limiti indicati al successivo comma 2.
Al termine di ciascun anno il parametro k viene determinato dal
Gestore in modo da garantire l'equilibrio tra gli esborsi dovuti per
le componenti fisse dei canoni annuali e per le rate degli indennizzi
degli impianti dismessi, ed i ricavi a cio' destinati, determinati ai
sensi del comma precedente e nei limiti di cui sotto.
Il parametro k e' tale che:
k = 1 nel caso di elementi di Rete oggetto di interventi di
sviluppo affidati con procedura di confronto concorrenziale, per il
numero di anni indicati dal Gestore nell'avviso di gara
----> Vedere formula di pag. 25 <----
dove:
- sommatoria di f in base i e' la somma delle componenti fi
relative a tutti gli elementi di Rete eccettuate quelle relative agli
elementi di Rete oggetto di interventi di sviluppo affidati con
procedura di confronto concorrenziale;
- sommatoria di d in base i e' la somma delle rate di indennizzo
relative a tutti gli impianti in dismissione nell'anno.
- R* e' il ricavo complessivo di cui al comma 1 diminuito della
somma delle componenti fi corrisposte per gli interventi di sviluppo
affidati con procedura di confronto concorrenziale
- Beta e' un valore maggiore di uno proposto dal Gestore e
approvato dall'Autorita' ogni anno.
3. Al termine di ciascun anno il Gestore determina l'eventuale
ricavo residuo Rr, secondo la seguente formula:
----> Vedere formula di pag. 26 <----
dove:
- R e' il ricavo complessivo di cui al comma 1 del presente
articolo;
- Le sommatorie sono estese a tutti gli elementi della Rete.
R in base r e' utilizzato dal Gestore per integrare, ai sensi
dell'art. 16, comma 8, la componente A del canone annuale e, per la
restante parte, ad alimentare il fondo di cui al successivo articolo
20.
4. Per gli impianti inclusi nella Rete sulla base del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno
1999, articolo 3, comma 1, lettera e) e per altri impianti
eventualmente inclusi dal Gestore successivamente, e fino alla
stipula della presente convenzione, la componente fissa dei canoni
annuali di cui al precedente articolo 16, comma 5, e' determinata
sulla base di un'offerta presentata dal Titolare, ferma restando la
facolta' del Gestore di avvalersi delle disposizioni di cui
all'articolo 10, comma 4.
Art. 19.
Modalita' di corresponsione del canone annuale
1. Nel primo anno solare di esercizio degli elementi della
porzione della Rete oggetto di interventi di sviluppo e' sospesa
l'applicazione della componente commisurata alla disponibilita' e
delle penalita', qualora tali impianti in quell'anno siano in
servizio per un periodo inferiore a 12 mesi.
2. Per gli elementi della porzione di Rete oggetto di sviluppo e'
sospesa l'applicazione della componente commisurata alla
disponibilita' e delle penalita' per tutto il periodo di
indisponibilita' programmata ai fini dell'esecuzione delle attivita'
di sviluppo medesime.
3. La componente fissa F del canone annuale di cui al precedente
articolo 16, comma 5 e' corrisposta al Titolare in rate mensili, e
comunque commisurate ai corrispondenti ricavi mensili del Gestore da
conguagliare a fine anno ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
4. La componente commisurata alla disponibilita' A e la penalita'
P di cui al precedente articolo 16 commi 8 e 9 sono corrisposte o
richieste, se negative, al Titolare annualmente in un'unica
soluzione.
Art. 20
Fondo di riequilibrio dei canoni della Rete
1. Il gestore versa in un apposito fondo destinato, di norma, alle
finalita' di cui al successivo comma:
a) le penalita' P in base i di cui all'articolo 16, comma 9;
b) eventuali residui derivanti dalle componenti A di cui
all'articolo 16, comma 8;
c) la parte restante di R in base r di cui all'articolo 18, comma
3.
2. La disponibilita' del fondo puo' essere utilizzata dal Gestore,
previa approvazione dell'Autorita', per integrare il ricavo R di cui
all'articolo 18, comma 1.
Art. 21.
Remunerazione degli impianti oggetto di interventi di sviluppo
1. Dalla data di accettazione da parte del Gestore dell'impianto
oggetto di un intervento di sviluppo, il Gestore riconosce al
Titolare il canone annuale determinato in sede di aggiudicazione con
procedura di confronto concorrenziale, in base al massimo ribasso a
base d'asta sul canone determinato dal Gestore medesimo o in sede di
affidamento diretto dell'intervento di sviluppo. Nel caso di impianti
che entrano in esercizio nel corso di un anno solare, il canone
relativo a detto anno viene adeguato in proporzione al periodo
temporale di effettivo servizio dell'impianto.
2. Nel caso in cui gli interventi di sviluppo consistano in una
dismissione di elementi della Rete, il Gestore riconosce un
indennizzo determinato con riferimento ai valori netti di bilancio
risultanti alla data di chiusura dell'ultimo esercizio anteriore al
1o aprile 1999, diminuito degli ammortamenti effettuati a qualsiasi
titolo successivamente alla suddetta data di chiusura.
3. Per gli elementi della porzione della Rete entrati in servizio
successivamente alla data di cui al comma 2, si fa riferimento, ai
fini della determinazione dell'indennizzo da riconoscere a seguito di
una eventuale successiva dismissione dell'elemento della Rete, ai
valori netti di bilancio risultanti alla data di entrata in servizio
dell'elemento, diminuito degli ammortamenti effettuati a qualsiasi
titolo successivamente alla suddetta data di chiusura.
4. L'indennizzo di cui ai precedenti commi 2 e 3, viene
incrementato in ragione degli eventuali costi sostenuti per la
dismissione degli impianti, ovvero diminuito in ragione
dell'eventuale valore di realizzo o di riconversione funzionale delle
stesse
5. L'indennizzo di cui ai precedenti commi 2 e 3, puo' essere
rateizzato da parte del Gestore in quote annue non superiori alla
componente fissa del canone di cui al precedente articolo 16, comma
5, relativamente all'elemento oggetto della dismissione.
Parte IV
Disfunzioni, inadempimenti, sanzioni e interventi sostitutivi
Art. 22.
Accertamento delle disfunzioni e interventi conseguenti
Nel caso di guasto sugli impianti della porzione della Rete, il
Titolare trasmette tempestivamente al Gestore un'analisi sintetica
dell'evento, accompagnata da registrazioni, riportante la descrizione
dell'evento medesimo e le informazioni di cui al precedente articolo
14, comma 4, relative agli impianti della porzione della Rete
interessati dal disservizio.
2. Nel caso di guasto esterno alla porzione della Rete che
comporti un disservizio per la medesima, il Gestore trasmette
tempestivamente al Titolare una prima ricostruzione del disservizio
nella sua sequenza temporale, indicando in particolare le cause che
lo hanno determinato. Il Titolare analizza il comportamento dei
propri impianti in relazione alle cause del disservizio ed invia i
risultati di tale analisi al Gestore per gli adempimenti di
competenza.
Art. 23.
Accertamento degli inadempimenti
1. Il Gestore, avvalendosi a tal fine degli elementi conoscitivi
acquisiti ai sensi della Parte II, Sezione IV, della presente
convenzione, controlla che il Titolare:
a) effettui l'esercizio della porzione della Rete nel rispetto
degli ordini ricevuti e con le modalita' definite ai sensi della
Parte II, Sezione I della presente convenzione;
b) effettui la manutenzione della porzione della Rete nel rispetto
dei piani annuali di manutenzione o degli indici di correlazione
concordati ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte II,
Sezione II, della presente convenzione;
c) esegua gli interventi di sviluppo sulla porzione della Rete ad
esso affidati in via diretta, in conformita' alle specifiche di
progetto definite in base alle disposizioni contenute nella Parte II,
Sezione III della presente convenzione.
2. Sulla base delle informazioni, dei dati e dei documenti
acquisiti nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma precedente,
il Gestore contesta al Titolare l'inadempimento mediante invio, con
plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata della
documentazione a supporto.
3. Il Titolare, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della
lettera di addebito di cui al comma precedente, puo' presentare una
memoria recante le proprie osservazioni in ordine all'inadempimento
contestato.
4. Decorso il termine di cui al comma precedente, tenendo conto
delle osservazioni eventualmente presentate dal Titolare a norma del
medesimo comma, il Gestore decide in ordine all'inadempimento
contestato assumendo, se del caso, le decisioni di cui ai successivi
articoli 24 e 25.
5. In ogni caso di inadempimento di cui al comma precedente, il
Titolare tiene indenne il Gestore dagli oneri che questi abbia a
sostenere per risarcimenti o indennizzi per i danni cagionati da tali
inadempimenti.
6. Rimangono ferme le competenze dell'Autorita' ai sensi
dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, nonche' ai sensi dell'articolo 3, comma 9, periodi terzo e
quarto, del decreto legislativo n. 79/1999.
Art. 24.
Sanzioni
1. Il Gestore puo' applicare una penale di importo non superiore
al 10% del canone annuale F spettante al Titolare, commisurata alla
gravita' dell'inadempimento accertato, nel caso in cui il Titolare:
a) non adempia agli obblighi in materia di esercizio della
porzione della Rete di cui ai precedenti articoli 6 e 7;
b) non adempia agli obblighi in materia di manutenzione della
porzione della Rete di cui al precedente articolo 9;
c)non adempia agli obblighi in materia di sviluppo sulla porzione
della Rete di cui al precedente articolo 11 e, nel caso degli
interventi di sviluppo affidati in via diretta al Titolare ai sensi
delle disposizioni della Parte II, Sezione III, della presente
convenzione:
- non renda disponibili nei tempi stabiliti gli elementi della
Rete oggetto di tali interventi;
- gli elementi della Rete resi disponibili non rispondano
pienamente alle specifiche del progetto;
d) non adempia agli obblighi di cui ai precedenti articoli 13, 14
e 15.
2. Nel caso in cui, per ragioni direttamente imputabili al
Titolare, si renda necessaria per l'elemento della porzione della
Rete i una riduzione permanente di un parametro rappresentativo di
una funzionalita' rispetto al valore del medesimo parametro
dichiarato nello stato di consistenza all'atto della stipula della
presente convenzione, il Gestore puo' applicare una penale di importo
non superiore al 10% del canone annuale F di cui al precedente
articolo 16, comma 5, spettante al Titolare, e, in aggiunta,
applicare un coefficiente H in base il di riduzione permanente della
componente fissa F in base i, di cui al medesimo articolo e comma,
pari a:
----> Vedere formula di pag. 29 <----
dove:
- H in base il e' un parametro di riduzione della componente
fissa, relativo all'elemento della Rete i rispetto alla funzionalita'
l;
- S in base 0il e' il parametro indicato nell'allegato n. 1 alla
presente convenzione che caratterizza la funzionalita' l
dell'elemento della Rete i al momento della stipula della presente
convenzione o dell'inserimento del medesimo nello stesso allegato;
- S in base il e' il parametro che caratterizza la funzionalita' l
dell'elemento della Rete i all'atto di aggiornamento dello stato di
consistenza relativamente all'elemento medesimo.
3. Per ciascun elemento oggetto di un intervento di sviluppo i
valori dei parametri fi e S0il sono determinati al momento
dell'aggiornamento dello stato di consistenza allegato alla presente
convenzione per l'inserimento dell'elemento medesimo.
4. Le penali di cui ai commi precedenti sono applicate mediante
detrazione dall'importo della prima fatturazione successiva
all'accertamento dell'inadempimento.
Art. 25.
Interventi prescrittivi e sostitutivi
1. Nel caso di difformita' del progetto alle specifiche tecniche e
al livello di dettaglio richiesti dal Gestore di cui all'articolo 10,
comma 3, il Gestore puo' affidare a terzi l'esecuzione del progetto.
2. Qualora, nel caso di interventi di sviluppo affidati in via
diretta al Titolare ai sensi delle disposizioni del titolo II,
sezione III, della presente convenzione, sia accertata una
difformita' dal progetto delle opere in corso di realizzazione o
realizzate, tale che ne potrebbe risultare compromessa l'adeguatezza
delle stesse alle esigenze di sviluppo della Rete, il Gestore
richiede al Titolare, fissando un termine, di porre in essere gli
interventi necessari a rendere l'opera conforme alle specifiche di
progetto e puo' rifiutarsi di accettare l'opera realizzata fino al
momento in cui detti interventi non siano stati effettuati.
3. Decorso il termine di cui al precedente comma 2, il Gestore
puo' eseguire a spese del Titolare le prestazioni non adempiute,
potendo ricorrere, nella scelta del soggetto cui affidare gli
interventi necessari, a un procedimento di confronto concorrenziale.
4. Qualora gli inadempimenti di cui al precedente articolo 24,
comma 1, lettera a), siano tali da pregiudicare la sicurezza della
Rete o da compromettere in maniera grave il funzionamento del sistema
elettrico, il Gestore puo' eseguire tramite propri incaricati le
manovre che il Titolare persista nel non effettuare.
5. Nel caso degli inadempimenti di cui al precedente 24, comma 1,
lettera b), il Gestore, previa acquisizione di ogni elemento
conoscitivo utile nell'esercizio delle facolta' ad esso riconosciute
dalla Parte II, Sezione IV, della presente convenzione, predispone il
piano di manutenzione della porzione della Rete.
6. Nel caso degli inadempimenti di cui al precedente 24, comma 1,
lettera d), con particolare riferimento agli obblighi di trasmissione
dei segnali e delle misurazioni necessari al controllo della Rete, il
Gestore installa, qualora mancanti, e rende operativi gli apparati
necessari alla rilevazione e trasmissione di tali segnali e
misurazioni.
7. Le spese sostenute dal Gestore per la effettuazione degli
interventi sostitutivi di cui al presente articolo sono poste a
carico del Titolare.
8. Gli interventi prescrittivi e sostitutivi di cui al presente
articolo non sono alternativi rispetto alla applicazione delle
sanzioni di cui al precedente articolo 24.
9. Nel caso in cui il Titolare compia gravi e ripetuti
inadempimenti in modo tale da pregiudicare la sicurezza della Rete o
da compromettere in maniera grave il funzionamento del sistema
elettrico, il Gestore definisce un programma di interventi urgenti
per ripristinare il corretto espletamento delle attivita' nella
responsabilita' del Titolare ai sensi della presente convenzione.
Qualora alle scadenze fissate in detto programma la situazione di
inadempienza di cui al presente comma persista, il Gestore puo'
affidare le attivita' di esercizio, di manutenzione e di sviluppo
della porzione della Rete ad altro soggetto da selezionare mediante
una procedura di confronto concorrenziale. Al Titolare viene
riconosciuto un corrispettivo, definito dall'Autorita', commisurato
al capitale investito.
Parte V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 26.
Clausola compromissoria
1. Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione
della presente convenzione sono deferite all'Autorita'.
2. Fino all'adozione dal regolamento previsto dall'articolo 2,
comma 24, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481, le
controversie di cui al precedente comma 1, sono deferite ad un
collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal
Gestore, uno dal Titolare ed il terzo nominato d'intesa tra le parti
o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai
sensi dell'articolo 810 del Codice di procedura civile.
3. Il collegio arbitrale costituito ai sensi del comma precedente
giudica secondo diritto.
Art. 27.
Integrazioni e modifiche
La presente convenzione recepisce ogni modifica e integrazione che
potra' essere apportata allo schema di convenzione tipo ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99.
Art. 28.
Decorrenza
La presente convenzione ha effetto a decorrere dal ....
Art. 29.
Disposizioni transitorie
1. Entro il 15 febbraio 2001 il Gestore trasmette all'Autorita'
una proposta per la determinazione dei valori dei parametri per il
calcolo delle componenti A e P di cui al precedente articolo 16,
comma 3 e del parametro b di cui all'articolo 18, comma 2.
L'Autorita', con proprio provvedimento, fissa i suddetti parametri,
sentiti i soggetti che dispongono di porzioni della rete, e
stabilisce il termine a partire dal quale decorrera' l'applicazione
delle medesime componenti.
2. Le Parti prendono atto che, sino a successivo provvedimento
dell'Autorita', e' sospesa l'applicazione delle componenti A e P di
cui al precedente articolo 16, comma 3.
3. L'elenco delle caratteristiche tecniche di cui al precedente
articolo 3, comma 4, dovra' essere allegato alla presente convenzione
entro e non oltre sei mesi dalla data di stipula della medesima
(allegato n. 2).
Entro il 31 marzo 2001, il Gestore trasmette all'Autorita', per la
relativa approvazione, una proposta di contratto-tipo per la stipula
dei contratti di servizio di cui al precedente articolo 3, comma 5.
Copia di tali contratti di servizio dovra' essere allegata alla
presente convenzione entro il 30 giugno 2001.
Parte VI
Allegati
Allegato n. 1 - Stato di consistenza della porzione della Rete.
Allegato n. 2 - Caratteristiche tecniche degli impianti facenti
parte della porzione della Rete.
Allegato n. 3 - Contratti di servizio con soggetti esercenti parti
di stazioni elettriche non comprese nell'ambito della Rete di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, funzionali alla Rete
medesima ed all'esercizio degli impianti del Titolare.
Allegato n. 4 - Elenco dei beni che condividono le infrastrutture
della porzione della Rete non totalmente destinati al servizio
elettrico.
Allegato n. 5 - Accordi con soggetti terzi per la conduzione e
l'esercizio della porzione della Rete.
Allegato n. 6 - Accordi in materia di comandi diretti e consegne
autonome.
Allegato n. 7 - Componenti fisse dei canoni annuali per gli
elementi della porzione della Rete.
Allegato n. 8 - Parametri tecnici ed economici per la
determinazione delle componenti commisurata alla disponibilita' e di
penalita'.
Allegato n. 9 - Contratto di disponibilita' della porzione della
Rete.