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GU n. 280 del 30-11-2000
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

Decreto del 21.11.2000

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in
particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio
provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da
altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della
titolarita' e delle funzioni da parte del gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1o aprile 2000;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in
particolare l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, commi 2 e 4 che prevedono
che gli indirizzi strategici ed operativi del gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Considerata l'opportunita' che, in attesa dell'operativita' del
sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia ritirata dal Gestore
della rete di trasmissione nazionale S.p.a., ai sensi dell'art. 3,
comma 12, del medesimo decreto legislativo, sia collocata sul mercato
con procedure concorsuali ad un prezzo base che rifletta il costo di
produzione dell'energia elettrica, valorizzando eventuali
disponibilita' della domanda a contribuire, attraverso
l'interrompibilita' o la modulabilita' dei carichi, alla sicurezza
del sistema elettrico nazionale;
Considerato che l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con
proprie delibere di cadenza bimestrale, aggiorna il costo unitario
variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti
termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;
Considerato che l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ha
reso nota la propria intenzione di procedere anche per i clienti del
mercato libero all'adozione di misure analoghe a quelle previste per
i clienti del mercato vincolato atte a consentire una transizione
graduale verso i livelli di prezzi che si determineranno sul mercato
elettrico nazionale;
Considerato che, nell'anno 1999, il rapporto tra la produzione
netta di origine termoelettrica e la disponibilita' totale per il
sistema elettrico nazionale, pari alla produzione netta piu' le
importazioni nette, e' risultato uguale al 66,8%;
Considerato che valori di riferimento per i costi di esercizio,
manutenzione e spese generali connesse, nonche' per il costo di
impianto, sono definiti al titolo II, comma 2, della deliberazione
del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, e sono
aggiornati dalla cassa conguaglio per il settore elettrico con
cadenza annuale;
Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione per
quanto previsto dallo stesso art. 3, comma 12, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativamente alla cessione, da
parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.,
dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3, dell'art. 22,
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' di quella prodotta da parte
delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV,
lettera b) del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al gestore
medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;
Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n.
3062 del 6 luglio 2000;
Decreta:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
integrate dai seguenti commi.
2. Assegnatario e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di
una quota parte della capacita' produttiva disponibile.
3. Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. Banda e' una quota parte della capacita' produttiva disponibile.
5. Capacita' produttiva disponibile e' la capacita' complessiva di
produzione di energia elettrica nella disponibilita' del Gestore
della rete ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n.
79/1999, al netto della parte non programmabile neppure su base
statistica.
6. Decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/1992/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
7. Gestore della rete e' la societa' Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3, del decreto
legislativo n. 79/1999.
8. Punto di riconsegna e' il punto in cui l'energia elettrica
vettoriata viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di
terzi.

Art. 2.
Cessione di diritti ed obbligazioni
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999 e' determinata, con validita' ed efficacia giuridica ed
economica a far data dal 1o gennaio 2001 e fatto salvo quanto
previsto all'art. 3, la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri
operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete.
2. A decorrere dalla data indicata al comma 1, il Gestore della
rete subentra all'ENEL S.p.a. nella titolarieta' dei rapporti
giuridici relativi alle convenzioni in essere con gli operatori
nazionali, assumendone le relative responsabilita' solo in
riferimento al futuro. Resta ferma ogni responsabilita' dell'ENEL
S.p.a. relativamente a tali convenzioni e conseguenti rapporti e
situazioni giuridiche attive e passive, derivanti dall'attivita'
svolta dalla stessa societa' sino alla data indicata al comma 1. Il
Gestore della rete subentra altresi' all'ENEL S.p.a. relativamente
agli obblighi derivanti dalle ordinanze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 3060
del 12 giugno 2000 e n. 3062 del 6 luglio 2000.
3. Il Gestore della rete ritira altresi' l'energia elettrica di cui
al comma 3, dell'art. 22, della legge 9 gennaio 1991 n. 9, offerta
dai produttori ai prezzi determinati dall'Autorita' in applicazione
del criterio del costo evitato come da delibere n. 108/1997, e
82/1999 e successivi aggiornamenti o modifiche.
4. Per rendere operativo il disposto dell'art. 3, comma 12, del
decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore provvede, entro quindici
giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, a sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato le convenzioni, previste al comma
12, dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo, per la cessione, da
parte delle imprese produttrici distributrici, dell'energia e dei
diritti di cui al titolo IV, lettera b) del provvedimento CIP n.
6/1992. Le convenzioni, redatte tenendo conto della convenzione-tipo
approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 25 settembre 1992, vengono sottoscritte entro i
quindici giorni successivi alla loro autorizzazione da parte del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
l'Autorita'; in caso di mancata stipula entro il termine indicato, le
stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi trenta giorni
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Art. 3.
Convenzioni in essere
1. L'ENEL S.p.a. provvede a garantire che le convenzioni in essere
con gli operatori nazionali alla data della cessione di cui all'art.
1, comma 1, del presente decreto, siano state stipulate in
conformita' alla deliberazione CIP 29 aprile 1992, n. 6 e al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
25 settembre 1992 come successivamente modificati ed integrati.

Art. 4.
Procedure concorsuali
1. Fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore
della rete cede l'energia elettrica acquisita ai sensi dell'art. 2,
mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas secondo criteri di pubblicita',
trasparenza e non discriminazione, secondo le disposizioni del
presente decreto e comunque con modalita' preventivamente comunicate
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Le procedure concorsuali possono essere articolate anche
attraverso fasi successive riguardanti quote di capacita', in
relazione al livello ed all'andamento della domanda prevista nonche'
della capacita' disponibile. Le procedure concorsuali sono effettuate
per forniture annuali, prevedendo una specifica clausola di
interruzione della assegnazione all'atto dell'effettivo avvio del
sistema delle offerte di cui all'art. 5, del decreto legislativo n.
79/1999. La capacita' non disponibile continuativamente su base
annuale e l'eventuale capacita' non assegnata e' offerta con analoghe
procedure concorsuali su base mensile o sulla base di un periodo piu'
breve.
3. Alle procedure concorsuali possono partecipare i clienti idonei
inclusi nell'elenco all'art. 2, della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas n. 91/1999 nonche' l'acquirente
unico a partire dalla data di assunzione della funzione di garante
della fornitura per i clienti vincolati.
4. Fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, o alla data
di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti
vincolati da parte dell'acquirente unico, l'energia non collocata
tramite procedure concorsuali e' offerta e ceduta direttamente ai
distributori al prezzo riconosciuto dall'autorita' con la
deliberazione n. 205/1999 e successivi aggiornamenti o modifiche.

Art. 5.
Capacita' produttiva assegnabile
1. Il Gestore della rete, sulla base degli impegni assunti dai
produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da
fonti non programmabili, definisce la capacita' produttiva
disponibile, mese per mese, nell'anno 2001, arrotondando il risultato
ai dieci MW inferiori.
2. Al fine dell'assegnazione, la capacita' produttiva disponibile
e' suddivisa in bande. Ciascuna banda ha un'ampiezza fissa di 10 MW
in ciascuna ora.
3. Una quota di capacita' pari a 500 MW e' riservata a clienti
disponibili a distacchi di carico realizzabili in tempo reale,
dell'ordine di frazioni di secondo. Tali clienti dovranno attestare
il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere clienti finali, affinche' l'assunzione di
responsabilita' derivante dall'interrompibilita' sia diretta tra il
Gestore della rete ed ogni singola controparte;
b) garantire un distacco telegestibile, senza preavviso, disposto
dal Gestore della rete, per assicurare il funzionamento complessivo
del sistema di interrompibilita';
c) certificare che tale distacco non comporti, in nessun caso,
rischio alle maestranze, all'ambiente ed agli impianti produttivi;
d) essere utenze alimentate in alta tensione, per garantire
l'efficacia dell'interruzione in tempo reale;
e) certificare di disporre di una potenza interrompibile
installata, accertabile dal Gestore della rete, non inferiore a 20 MW
per singolo sito.
4. Una quota di capacita' pari a 1500 MW e' riservata a clienti
disponibili a distacchi di carico realizzabili con preavviso definito
dal Gestore della rete, e comunque inferiore a ventiquattro ore. Tali
clienti dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere clienti finali, affinche' l'assunzione di
responsabilita' derivante dall'interrompibilita' sia diretta tra il
Gestore della rete ed ogni singola controparte;
b) certificare che tale distacco non comporti, in nessun caso,
rischio alle maestranze. all'ambiente ed agli impianti produttivi;
c) essere utenze alimentate in alta tensione, per garantire
l'efficacia dell'interruzione;
d) certificare di disporre di una potenza interrompibile
installata, accertabile dal Gestore della rete, non inferiore a 3 MW
per singolo sito.

Art. 6.
Prezzo di aggiudicazione
1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 4, sono aggiudicate dal
Gestore della rete in base al rialzo sul prezzo base, definito pari
al 66,8% del costo unitario variabile riconosciuto per l'energia
elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano
combustibili fossili commerciali in vigore in base all'ultimo
aggiornamento dell'autorita', aumentato:
a) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali
connesse di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del
Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come
determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il
periodo di validita' 1o gennaio-31 dicembre 1999, valori di
conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le
procedure di cui all'art. 5, comma 3;
b) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali
connesse e del 30% del costo evitato di impianto di cui al titolo II,
comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi
del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il
settore elettrico per il periodo di validita' 1o gennaio-31 dicembre
1999, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo
unico, per le procedure di cui all'art. 5, comma 4;
c) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali
connesse e del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma
2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del
29 aprile 1992, come determinato dalla cassa conguaglio per il
settore elettrico per il periodo di validita' 1o gennaio-31 dicembre
1999, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo
unico, in tutti gli altri casi.
2. Il Gestore della rete, nel caso in cui l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, nella vigenza del presente decreto, adotti
provvedimenti di modifica della disciplina delle componenti
tariffarie di gradualita', adegua il prezzo base di cui al precedente
comma 1, in modo coerente con le variazioni delle condizioni
economiche della fornitura di energia elettrica per i clienti del
mercato libero cagionate da detti provvedimenti.
Art. 7.
Stato di avanzamento
1. Il Gestore della rete e' tenuto a comunicare semestralmente al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo stato
di avanzamento delle iniziative prescelte, con particolare
riferimento alla nuova potenza entrata in esercizio e alle quantita'
complessive di energia prodotta. Il Gestore della rete comunica anche
l'esito delle procedure concorsuali di assegnazione della capacita'
produttiva.
Art. 8.
Copertura dei costi
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n.
79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal
Gestore della rete, l'Autorita', nel determinare il corrispettivo
dovuto al gestore per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione
nazionale di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n.
79/1999, include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di
acquisto e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure concorsuali.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2000
Il Ministro: Letta