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G.U. dell'1 agosto 2000, Serie generale n.178
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Concessione alla societa' "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a." delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale.

Decreto del 17.07.2000

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per
l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi stessi;
Visti, in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3,
comma 8, della citata legge, recanti norme in materia di concessioni
nei settori ivi disciplinati ed in materia di attivita' elettriche
esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;
Viste le linee fondamentali per la privatizzazione dell'Enel S.p.a.
e la riforma del settore elettrico nazionale approvate dal Comitato
di Ministri per le privatizzazioni il 28 novembre 1995;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea, ed in particolare l'art. 36 il quale delega
il Governo a emanare uno o piu' decreti legislativi per dare
attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e per ridefinire
conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico
nazionale;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la
direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica;
Visti in particolare l'art. 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo, ai sensi del quale le attivita' di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica sono riservate allo Stato ed
attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione
nazionale e l'art. 3, comma 5, del decreto medesimo, ai sensi del
quale il gestore della rete di trasmissione nazionale e'
concessionario delle attivita' di trasmissione e dispacciamento
dell'energia elettrica e la concessione e' disciplinata con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la delibera adottata dall'assemblea ordinaria dell'Enel
S.p.a., in data 23 aprile 1999 per disporre la costituzione della
concessionaria "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.",
ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n.
79/1999;
Visto l'atto costitutivo e l'annesso statuto del "Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a.", a rogito notaio Matilde
Atlante di Roma in data 27 aprile 1999 - rep. n. 8409;
Visto il decreto 25 giugno 1999 del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, recante determinazione dell'ambito
della rete elettrica di trasmissione nazionale;
Vista la proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere b) e d), della legge
14 novembre 1995, n. 481;
Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma
5, del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve disciplinare,
in conformita' alle disposizioni vigenti, la concessione delle
attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica
esercitate dal gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
Decreta:
Art. 1.
1. E' attribuita alla societa' "Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a.", a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la concessione delle attivita' di
trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio
nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di
trasmissione nazionale.
2. Il servizio, di cui al comma 1, deve essere svolto per le
finalita' e secondo le condizioni, modalita' e limiti previsti
dall'annessa convenzione.
3. La concessione di cui al precedente comma 1 ha la durata di anni
trenta a decorrere dal 1o aprile 2000.
Art. 2.
E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a. per la disciplina della
concessione relativa alle attivita' indicate nella convenzione
stessa.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2000
Il Ministro: Letta
Allegato
CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO E IL GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE
S.P.A.
Tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Ministero" o
"Amministrazione"), in persona del dott. Umberto la Monica, direttore
generale dell'energia e delle risorse minerarie, ed il Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a. (d'ora innanzi denominata con
l'abbreviazione "Gestore" o con il termine "Concessionaria"), in
persona del presidente del consiglio di amministrazione, ing.
Salvatore Machi' e dell'amministratore delegato, dott. Pier Luigi
Parcu;
Premesso:
che, a norma degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (d'ora innanzi denominato "decreto
legislativo n. 79/1999"), che attua la direttiva 96/92/CE, recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia, sono attribuite al
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., a titolo di
concessione, le attivita' di trasmissione e di dispacciamento
dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete
di trasmissione nazionale;
che l'esercizio dei diritti di proprieta' della rete di
trasmissione, comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni
di trasformazione dell'energia elettrica, resta di competenza delle
societa' proprietarie delle singole linee, attualmente individuate
dal decreto ministeriale 25 giugno 1999, recante determinazione
dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore sono
definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo n. 79/1999;
che i diritti dell'azionista unico del Gestore sono esercitati
d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
che il descritto riassetto risponde alle linee-guida per la
privatizzazione dell'Enel S.p.a. e la riforma del settore elettrico
nazionale, approvate dal Comitato di Ministri per le privatizzazioni
il 28 novembre 1995, ed in particolare al principio della
separazione, anche societaria, delle attivita' di trasmissione, in
conformita' alle direttive in tal senso impartite dall'Unione
europea, nonche' al principio sancito dall'art. 36, lettera b), della
legge 24 aprile 1998, n. 128, che prevede che il gestore della rete
di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo la funzione
pubblicistica e la neutralita' di tale servizio al fine di assicurare
l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
Si conviene e si stipula quanto segue:
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
Art. 1.
Oggetto della convenzione
1. La presente convenzione, a norma degli articoli 1, comma 1, e
3, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, regola
l'esercizio delle attivita' di trasmissione e dispacciamento
dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete
di trasmissione nazionale, attribuite, a titolo di concessione, al
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Art. 2.
Finalita' della concessione
1. Il servizio cui sono preordinate le attivita' regolate dalla
presente convenzione e' esercitato per il perseguimento dei fini di
utilita' generale di cui all'art. 36, lettera b), della legge
24 aprile 1998, n. 128, nonche' delle finalita' di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Art. 3.
Obblighi del servizio pubblico
1. Le attivita' di cui al precedente art. 1 sono esercitate dalla
Concessionaria per l'espletamento del pubblico servizio di
trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio
nazionale alle condizioni previste dalla presente convenzione, nel
rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in conformita' agli
indirizzi strategici ed operativi definiti dal Ministero e sotto
l'osservanza delle direttive impartite, per quanto di rispettiva
competenza, dalla medesima Amministrazione e dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, nonche' nel rispetto dei regolamenti,
direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali
e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed
internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo
recepimento.
2. In particolare il Gestore ha l'obbligo di connettere alla rete
di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta,
senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano
rispettate le regole tecniche di cui all'art. 3, comma 6, del decreto
legislativo n. 79/1999 e le condizioni tecnico economiche di accesso
e di interconnessione fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, di cui all'art. 3, comma 3, del medesimo decreto
legislativo. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere
debitamente motivato dal gestore e deve essere tempestivamente
comunicato all'Amministrazione e all'Autorita' per l'energia e il
gas.
Art. 4.
Obiettivi generali della concessione
1. Nell'espletamento del servizio la Concessionaria, in relazione
a quanto stabilito nell'art. 2, comma 36, della legge n. 481 del
1995, persegue i seguenti obiettivi generali:
a) assicurare che il servizio sia erogato con carattere di
sicurezza, affidabilita' e continuita' nel breve, medio e lungo
periodo, sotto l'osservanza delle direttive impartite dall'Autorita'
per l'energia e il gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h),
della legge, n. 481 del 1995, comunicando tempestivamente
all'Amministrazione, in occasione di scioperi interessanti il settore
elettrico, le eventuali incompatibilita' con la continuita' del
servizio;
b) deliberare gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e
lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nel
territorio nazionale in conformita' agli indirizzi strategici ed
operativi definiti dall'Amministrazione;
c) garantire l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di
trasmissione e dispacciamento al fine di assicurare, nel rispetto
delle condizioni fissate dall'Autorita' per l'energia e il gas,
l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
d) concorrere a promuovere, nell'ambito delle sue competenze e
responsabilita', la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli
impianti.
2. L'Amministrazione e la Concessionaria cooperano nei rispettivi
ruoli per il conseguimento delle indicate finalita', nel rispetto
dell'esigenza della Concessionaria di assicurare, con riferimento
alle attivita' oggetto della concessione, la propria capacita' di
finanziamento.
Art. 5.
Durata della concessione
1. La concessione regolata dalla presente convenzione ha la
durata di anni trenta a decorrere dal 1o aprile 2000 ed e'
rinnovabile se non venga data disdetta, da una delle parti, con
preavviso di almeno 5 anni prima della scadenza. In difetto, la
presente convenzione si proroga per un periodo corrispondente al
ritardo nella notifica del preavviso.
Art. 6.
Sede legale
1. La Concessionaria ha sede legale in Roma, via Palmiano n. 101,
ove domicilia agli effetti della presente convenzione.
2. Eventuali variazioni della sede legale e del domicilio sono
comunicate all'Amministrazione.
3. La sede legale dovra' essere comunque nel territorio
nazionale.
Art. 7.
Scopo sociale
1. La Concessionaria ha per oggetto l'esercizio in concessione
delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia
elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di
trasmissione nazionale, da svolgere nel rispetto delle norme vigenti,
nei limiti stabiliti dalla presente convenzione ed in conformita'
agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art.
3, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999.
In particolare la concessionaria provvede a:
a) gestire i flussi di energia elettrica, i relativi
dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari;
b) garantire l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad
assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor
costo del servizio e degli approvvigionamenti;
c) gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie
di utenti;
d) deliberare gli interventi di manutenzione e di sviluppo
della rete, in modo da assicurare la sicurezza e lo sviluppo della
rete medesima;
e) esprimere, a beneficio o su richiesta dell'Amministrazione,
pareri in merito alla realizzazione di nuovi impianti di energia
elettrica, con riferimento alla localizzazione dell'impianto e agli
eventuali interventi necessari a realizzare l'immissione in rete
dell'energia prodotta dalla nuova potenza;
f) stabilire le regole per il dispacciamento nel rispetto delle
condizioni fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 e
degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo
decreto;
g) adottare regole tecniche, sulla base di direttive emanate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in materia di
progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle
reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse,
dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di
garantire la piu' idonea connessione alla rete di trasmissione
nazionale nonche' la sicurezza e la connessione operativa tra le
reti;
h) fornire all'Amministrazione un adeguato supporto tecnico per
il rispetto degli adempimenti relativi all'attuazione del decreto
legislativo n. 79/1999, ai sensi dell'art. 3, comma 15, del medesimo
decreto;
i) esercitare tutte le altre attivita', anche di carattere
regolamentare, e le altre competenze, diritti e poteri ad essa
conferiti dal decreto legislativo n. 79/1999.
Art. 8.
Manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale
1. La Concessionaria delibera gli interventi di manutenzione e di
sviluppo della rete, cui e' obbligato ad attenersi il proprietario
della porzione di rete, al fine di mantenere in perfetto stato di
funzionamento gli impianti necessari per l'esercizio delle attivita'
oggetto della concessione ed in modo da assicurare la regolarita' di
funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e
regolamentari in vigore.
2. La Concessionaria e' altresi' tenuta a tutelarsi, nei
confronti del proprietario della porzione di rete, per l'eventuale
mancato rispetto dei suddetti obblighi.
3. La Concessionaria da' disposizioni ai proprietari delle reti
per la pronta riparazione dei guasti, dando la precedenza agli
impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato.
4. La costruzione e la manutenzione delle linee elettriche
comprese nella rete di trasmissione nazionale restano regolate dalle
vigenti norme agevolative in materia di espropriazione per pubblica
utilita' e di localizzazione di opere di interesse statale, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999.
Art. 9.
Programmazione degli interventi di sviluppo
1. Al fine di assicurare uno sviluppo della rete in linea con le
necessita' di copertura della domanda di energia elettrica e di
svolgimento del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno la
Concessionaria predispone, nel rispetto degli specifici indirizzi
formulati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 79/1999, un programma triennale scorrevole,
contenente le linee di sviluppo della rete di trasmissione nazionale,
definite anche sulla base:
a) dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione
della domanda da soddisfare nel triennio successivo, elaborati per il
mercato libero e per il mercato vincolato, su determinazione
dell'Acquirente Unico S.p.a. ai sensi dell'art. 4, comma 4, del
decreto legislativo n. 79/1999;
b) della necessita' di potenziamento delle reti di
interconnessione con l'estero, in funzione delle richieste di
importazione ed esportazione di energia elettrica formulate dagli
aventi diritto nell'anno corrente, nel rispetto delle condizioni di
reciprocita' con gli Stati esteri e delle esigenze di sicurezza del
servizio;
c) delle previsioni sull'incremento e sulla distribuzione della
domanda formulate dai gestori delle reti di distribuzione;
d) delle richieste di connessione alla rete di trasmissione
nazionale formulate dagli aventi diritto;
e) delle eventuali richieste di interventi sulla rete di
trasmissione nazionale formulate dai proprietari degli impianti
costituenti la rete medesima.
2. La Concessionaria delibera il programma triennale sentiti i
soggetti proprietari o aventi la disponibilita' delle reti di
trasmissione e lo trasmette, entro i trenta giorni successivi,
all'Amministrazione che, entro i successivi sessanta giorni, verifica
la rispondenza del programma alle norme di legge, agli indirizzi di
cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999 ed agli
obiettivi derivanti dalla presente convenzione, formulando, se del
caso, le opportune modifiche e integrazioni. Decorsi i suddetti
sessanta giorni in assenza di osservazioni, il programma si intende
approvato.
Art. 10.
Interventi di sviluppo
1. Il Gestore cura l'attuazione del programma triennale di cui
all'articolo precedente, adottando i provvedimenti relativi agli
interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale,
2. In applicazione delle modalita' definite nella convenzione
dallo stesso stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto
legislativo n. 79/1999, il Gestore dispone gli interventi di sviluppo
su impianti esistenti, ricadenti su una porzione della rete di
trasmissione nazionale o all'interno dei siti delle stazioni o sulle
linee appartenenti alla medesima porzione della rete, direttamente a
carico del soggetto proprietario o avente la disponibilita' della
porzione della rete di trasmissione nazionale interessata.
3. Per nuove linee o nuove stazioni elettriche il Gestore, ove
non intenda procedere direttamente, ricorre ad una procedura di
confronto concorrenziale, svolta secondo modalita' comunicate
preventivamente all'Amministrazione, nel rispetto dei principi di
pubblicita'; trasparenza e non discriminazione, al fine di
individuare il soggetto che diviene titolare della nuova linea o
della nuova stazione.
4. In tal caso la disciplina dei rapporti fra il Gestore e il
soggetto titolare della nuova linea o nuova stazione e' contenuta in
una apposita convenzione.
5. Successivamente e subordinatamente all'accettazione da parte
del Gestore dell'impianto oggetto dell'intervento di sviluppo, la
responsabilita' dell'attivita' di esercizio e manutenzione di detto
impianto spetta al soggetto individuato dal Gestore e diviene
efficace la convenzione, conforme alla convenzione-tipo di cui
all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999,
precedentemente stipulata in via preliminare.
Art. 11.
Corrispettivo del servizio
1. Il corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di
trasmissione nazionale dovuto alla Concessionaria e' stabilito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3,
comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999, in misura tale da
tenere conto anche degli oneri di cui allo stesso art. 3, commi 11 e
12, ed in modo tale da incentivare la concessionaria allo svolgimento
delle attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza
economica.
Art. 12.
Codice di trasmissione e dispacciamento
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 3 e 6, del
decreto legislativo n. 79/1999, la Concessionaria e' tenuta a
predisporre, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, un codice di trasmissione e
dispacciamento che disciplina le predette attivita' e, per quanto
previsto dalla normativa in relazione alle medesime, i rapporti della
Concessionaria con i soggetti utenti e i proprietari della rete di
trasmissione nazionale.
2. Il testo del codice e' trasmesso dalla Concessionaria
all'Amministrazione e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Art. 13.
Partecipazioni societarie e acquisizioni
1. La Concessionaria gestisce le partecipazioni nelle societa'
dalla stessa costituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo n. 79/1999.
2. La Concessionaria puo' acquisire altre imprese o assumere,
anche indirettamente, partecipazioni nel settore elettrico nazionale
che siano compatibili con gli obiettivi generali e gli obblighi
definiti nella presente convenzione, nella legge 14 novembre 1995, n.
481, e nel decreto legislativo n. 79/1999. A tal fine, le
acquisizioni o partecipazioni di cui sopra dovranno essere
preventivamente comunicate all'Amministrazione e la Concessionaria
non potra' darvi corso se la stessa Amministrazione abbia
rappresentato, entro sessanta giorni, motivate ragioni di
incompatibilita' con gli obiettivi della concessione.
3. La Concessionaria puo' peraltro assumere partecipazioni in
societa' ed imprese che svolgono attivita' in altri settori connessi
o strumentali od aventi comunque attinenza con l'attivita' propria o
con quella delle societa' controllate, a condizione che sia garantita
la separazione contabile ed amministrativa, secondo le modalita'
stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con la
deliberazione n. 71/1999 in data 11 maggio 1999 e successive
modificazioni ed integrazioni. Le partecipazioni superiori al 5% del
capitale sociale della societa' partecipata sono soggette alla
preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro.
4. La Concessionaria garantisce, nell'ambito delle sue competenze
gestionali, che l'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale
per scopi estranei al servizio elettrico non comporti vincoli o
restrizioni all'utilizzo della rete stessa per gli obiettivi generali
di cui alla presente convenzione.
5. La Concessionaria resta in tutti i casi obbligata
all'osservanza delle norme di legge sulla tutela della concorrenza e
del mercato.
Art. 14.
Sub-concessioni e contratti con i terzi
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n.
79/1999, cosi' come attuato dall'art. 4 del decreto ministeriale
25 giugno 1999, il Gestore, previa autorizzazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base di
convenzioni approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, puo' affidare a terzi, a titolo di sub-concessione, la gestione
di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non
direttamente funzionali alla stessa. L'attivita' di dispacciamento
non puo' essere affidata in sub-concessione a terzi.
2. La convenzione di sub-concessione prescrive l'osservanza da
parte del sub-concessionario degli stessi obblighi e condizioni
previsti dalla presente convenzione, restando, comunque, la
Concessionaria responsabile del loro adempimento verso
l'Amministrazione.
3. Il ricorso della Concessionaria a contratti di appalto,
somministrazione e fornitura e' effettuato nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria e non esonera la Concessionaria
medesima dalle responsabilita' e dagli obblighi ad essa derivanti in
dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione e comunque
derivanti dalla convenzione.
Art. 15.
Poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
1. Restano ferme, per tutte le altre materie oggetto della
presente convenzione, le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas ai sensi della legge n. 481/1995 e del decreto
legislativo n. 79/1999.
Art. 16.
Poteri di intervento dell'Amministrazione
1. La Concessionaria, fermo restando quanto disposto dal
precedente articolo, e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
per tutto quanto attiene alla competenza di quest'ultima in tema di
osservanza degli obblighi assunti dalla Concessionaria, per il
perseguimento delle finalita' ed obiettivi di cui agli articoli 2 e 4
della presente convenzione.
2. A tal fine la Concessionaria e' tenuta a fornire
all'Amministrazione, dietro sua richiesta, le informazioni e
quant'altro l'Amministrazione stessa ritenga necessario al fine di
assicurare il corretto svolgimento del servizio.
3. L'Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze,
esercita i poteri ad essa attribuiti dalla presente convenzione,
dalle leggi vigenti in materia e da quelle riguardanti le attivita'
oggetto della concessione, in modo da agevolare il raggiungimento
delle finalita' di utilita' pubblica perseguite dalla Concessionaria,
nel rispetto della presente convenzione e della efficienza,
tempestivita' ed economicita' del servizio.
Art. 17.
Inadempimenti - Sanzioni
1. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 20, lettera c), della
legge n. 481 del 1995, e qualora gli inadempimenti e le violazioni
imputabili alla Concessionaria pregiudichino in maniera grave e
diffusa la prestazione del servizio elettrico, l'Amministrazione,
anche su proposta dell'Autorita', avanzata ai sensi dell'art. 2,
comma 12, lettera o), della legge n. 481 del 1995, puo' disporre la
sospensione o la decadenza della concessione, nel rispetto delle
seguenti modalita'.
2. L'Amministrazione, prima di adottare il provvedimento,
contesta alla Concessionaria gli addebiti ed assegna alla stessa un
congruo termine per fornire controdeduzioni o per provvedere agli
adempimenti dovuti. Decorso infruttuosamente il termine,
l'Amministrazione puo' eseguire, o far eseguire, a spese della
Concessionaria, le prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il
rimedio appare necessario ed indifferibile, alla nomina, con decreto
ministeriale, di un commissario delegato al compimento dell'atto.
3. L'Amministrazione, qualora ritenga insufficienti le
giustificazioni fornite dalla Concessionaria e qualora non sia
esperibile o efficace il rimedio di cui al precedente comma 2, puo',
con proprio decreto, adottare i provvedimenti di sospensione o
decadenza con un preavviso, rispettivamente, di due mesi e di un
anno. Nel provvedimento che dispone la sospensione della concessione
e' indicata la durata, che non puo' essere superiore a sei mesi. Il
periodo di sospensione non ha effetto sulla durata della concessione.
4. Qualora l'Amministrazione ritenga di respingere la proposta di
sospensione o di decadenza avanzata dall'Autorita', si applica la
disposizione di cui all'art. 2, comma 13, della legge n. 481/1995.
5. Durante i periodi di sospensione della concessione, le
attivita' di cui alla presente convenzione si intendono esercitate
direttamente dallo Stato. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
nomina un commissario che provvede ad adottare tutti i provvedimenti,
atti ed interventi necessari allo svolgimento del servizio
avvalendosi, per lo scopo, dei mezzi, del personale e della
organizzazione della Concessionaria.
6. Entro i sei mesi successivi al termine del periodo di
sospensione e', comunque, corrisposta alla Concessionaria una somma,
a titolo di provvisionale e salvo conguaglio, pari ad una quota,
proporzionale alla durata della sospensione, della media degli utili
della Concessionaria nell'ultimo triennio, riferita alle attivita'
che formano oggetto del provvedimento.
7. In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il potere di
esercitare il riscatto secondo le modalita' di cui all'art. 19,
corrispondendo l'indennizzo previsto dall'art. 20 della presente
convenzione.
8. Qualora si verifichino eventi non imputabili alla
Concessionaria che possano rendere difficile, o temporaneamente
impossibile, la prestazione del servizio da parte della
Concessionaria, l'Amministrazione ha la facolta' di indicare alla
Concessionaria l'adozione di ogni ragionevole misura o provvedimento
utile a fronteggiare la particolare situazione. L'Amministrazione e'
tenuta, in ogni caso, ad indennizzare la Concessionaria per gli
eventuali maggiori oneri derivanti direttamente dalle misure adottate
su indicazione dell'Amministrazione.
Art. 18.
Revoca della concessione
1. Nel caso in cui, per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse, la concessione di cui agli articoli 1, comma 1, e 3, comma
5, del decreto legislativo n. 79/1999, si riveli non piu' idonea al
perseguimento dei fini di utilita' generale di cui all'art. 2 della
presente convenzione, l'amministrazione, dopo avere assegnato alla
concessionaria un congruo termine per fornire informazioni e
valutazioni, puo' revocare la concessione, tenuto conto delle
esigenze del servizio e dei diritti della medesima Concessionaria.
2. In caso di revoca l'Amministrazione esercita il riscatto con
le modalita' di cui all'art. 19, corrispondendo l'indennizzo previsto
dall'art. 20 della presente convenzione.
3. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione
prevede un periodo di preavviso di almeno un anno per la sua
esecuzione.
Art. 19.
R i s c a t t o
1. Secondo quanto disposto agli articoli 17 e 18 della presente
convenzione per i casi di decadenza e revoca, nonche' alla scadenza
della concessione, l'Amministrazione ha il potere di riscattare i
beni relativi alle attivita' oggetto della concessione che siano di
proprieta' della Concessionaria.
2. La scadenza della concessione, la decadenza e la revoca hanno
effetto alla data di esecuzione del riscatto, che deve aver luogo
entro un anno dalla scadenza del preavviso previsto dalla presente
convenzione.
3. Con l'esecuzione del riscatto l'Amministrazione subentra nei
diritti della Concessionaria, nonche' nelle obbligazioni passive,
esclusi tutti i debiti di natura finanziaria ed eventuali ratei
passivi, che siano direttamente in relazione alle attivita' in
concessione ed ai beni oggetto del riscatto.
4. Entro sei mesi dalla scadenza della concessione o del
preavviso, la Concessionaria consegna all'Amministrazione
l'inventario dei beni, nonche' un elenco descrittivo dei diritti e
delle obbligazioni afferenti le attivita' in concessione ed i beni
oggetto del riscatto, nei quali e' previsto il subentro
dell'amministrazione ai sensi del precedente comma 3. In caso di
mancato adempimento della Concessionaria, ovvero di disaccordo
sull'individuazione dei predetti beni, diritti ed obbligazioni, a
tale individuazione provvede l'Amministrazione.
Art. 20.
Indennizzo per il riscatto - Provvisionale
1. In caso di riscatto dei beni della Concessionaria,
l'Amministrazione corrisponde alla stessa un indennizzo che e'
determinato, d'intesa tra le parti, secondo i piu' adeguati criteri
valutativi, mediando il valore patrimoniale dei beni oggetto del
riscatto con la redditivita' degli stessi.
2. Nel caso di riscatto conseguente a decadenza della
concessione, l'indennizzo tiene conto del pregiudizio arrecato al
servizio elettrico dall'inadempimento imputabile alla Concessionaria.
3. La corresponsione dell'indennizzo e' effettuata senza alcun
aggravio, per imposte presenti o finure, a carico della
Concessionaria.
4. L'Amministrazione puo' comunque entrare nel possesso dei beni
oggetto del riscatto anche anteriormente al pagamento
dell'indennizzo. Tuttavia, in questo caso, contestualmente
all'entrata in possesso, l'Amministrazione provvede a corrispondere
alla Concessionaria una somma a titolo di provvisionale pari al
valore contabile dei beni riscattati risultante dall'ultimo bilancio
approvato.
Art. 21.
Modalita' di aggiornamento della convenzione
1. L'Amministrazione e la Concessionaria procedono agli
aggiornamenti e alle revisioni della presente convenzione da essi
ritenuti opportuni o quando gli stessi si rendano necessari per
sopravvenute obiettive circostanze.
2. L'Amministrazione e la Concessionaria procedono agli
aggiornamenti e revisioni anche su proposta avanzata dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12,
lettere b) e d), della legge n. 481/1995.
3. Le parti provvedono altresi' ad adeguare la presente
convenzione alle modifiche che dovessero essere introdotte da
disposizioni comunitarie o dal legislatore nazionale, nel quadro
normativo che regola l'ordinamento del settore elettrico e
l'esercizio delle relative attivita'.
Art. 22.
Rapporti con amministrazioni e soggetti esteri
1. L'Amministrazione stipula con le amministrazioni e i soggetti
esteri gli accordi concernenti materie di cui alla presente
convenzione, sentita la Concessionaria.
2. Gli accordi della Concessionania con amministrazioni estere
possono essere stipulati previo parere favorevole
dell'Amministrazione, che si intende espresso ove l'Amministrazione,
entro trenta giorni dalla comunicazione, non abbia formulato riserve.
3. Gli accordi della Concessionaria stipulati con soggetti esteri
sono comunicati all'Amministrazione ed alla Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n.
79/1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai
soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione
europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale
informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed
efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' delle reti
interconnesse.
Art. 23.
Bilancio, documentazione contabile e relazioni statistiche
1. La Concessionaria trasmette alla Amministrazione ed al
Ministero del tesoro il proprio bilancio annuale di esercizio, e
relative relazioni, entro un mese dall'approvazione. Nella relazione
annuale sulla gestione e' pubblicato uno stato patrimoniale ed un
conto profitti e perdite distinti per ogni fase di attivita'.
2. L'Amministrazione, entro l'esercizio successivo, ha facolta',
di propria iniziativa o su richiesta del Ministero del tesoro, di
chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune
indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare
eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci agli obblighi
derivanti dalla presente convenzione ed alle altre norme in vigore.
3. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di informazione
sull'andamento del servizio, la Concessionaria trasmette
all'Amministrazione ed al Ministero del tesoro, nel primo semestre di
ciascun anno, una relazione generale statistica relativa all'anno
precedente che indica, rispettivamente:
a) la quantita' di energia elettrica vettoriata sulla rete
nazionale, con indicazione della quota destinata ai clienti idonei;
b) la consistenza degli impianti, il numero e l'entita' degli
interventi deliberati ed eseguiti;
c) le rispettive capacita' utilizzate per l'importazione e
l'esportazione di energia elettrica nonche' quelle disponibili per
nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai
dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il
funzionamento della rete.
4. In relazione ai propri poteri, l'Amministrazione ed il
Ministro del tesoro hanno facolta' di accesso alle sedi ed agli
impianti della Concessionaria.
5. La documentazione indicata nel presente articolo e' trasmessa
anche all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas o tenuta a
disposizione della stessa.
Art. 24.
Collegio arbitrale
1. Tutte le controversie comunque relative alla presente
convenzione, ivi comprese quelle concernenti l'indennizzo e la
provvisionale, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro
sessanta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti,
sono deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, due
nominati dall'Amministrazione, due dalla Concessionaria ed il quinto
nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal
presidente del tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle
parti.
2. Il collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto ed
in conformita' a quanto previsto dal codice di procedura civile.
Art. 25.
Clausola generale di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente
convenzione, si fa riferimento alle norme che disciplinano il
servizio elettrico ed a quelle, in quanto applicabili, del codice
civile.
p. Il Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
La Monica
p. Il Gestore della rete
di trasmissione nazionale S.p.a.
Machi'
L`amministratore delegato
Parcu