Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
Decreto del 26.01.2000
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11,
concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
Vista la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 dicembre 1996 ed in particolare l'art. 24, che
valuta la possibilita' dell'esistenza di impegni o garanzie di
gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della direttiva, che
possono non essere adempiuti dalle imprese del settore elettrico a
causa delle disposizioni della direttiva medesima;
Viste le decisioni della Commissione europea del-l'8 luglio 1999 (C
1999 1551 fin.) adottate ai sensi dell'art. 24 della direttiva
europea n. 96/92/CE con cui la medesima Commissione ha affermato che
le misure di sostegno finanziario per la copertura dei cosiddetti
costi non recuperabili vanno analizzate nell'ambito delle
disposizioni del Trattato istitutivo delle Comunita' europee in
materia di aiuti di Stato;
Visto il documento "Metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato
connessi ai cosiddetti costi non recuperabili" predisposto dalla
Direzione generale IV della Commissione europea per la riunione
multilaterale con gli Stati membri sugli aiuti di Stato tenutasi a
Bruxelles il 14 giugno 1999, nel quale vengono proposti criteri di
ammissibilita' dei costi non recuperabili al fine del riconoscimento
di aiuti da parte degli Stati membri;
Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
del 20 settembre 1999, n. 138/99 concernente la "Proposta al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di
individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico,
di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79", come integrata dalla delibera n. 192/99 del 22 dicembre 1999;
Considerato che, rispetto a tale proposta, e' necessario evitare
che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico possano
determinare rallentamenti del processo di totale liberalizzazione
dell'attivita' di produzione dell'energia elettrica, limitando nel
tempo la compensazione della maggiore valorizzazione di cui gode
l'energia idroelettrica nel nuovo mercato liberalizzato ed evitando
penalizzazioni per la cessione di impianti prevista all'art. 8, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Considerata l'opportunita' di definire misure di sostegno
finanziario per la copertura dei cosiddetti costi non recuperabili,
peraltro applicabili solo dopo positiva analisi di conformita'
nell'ambito delle disposizioni del Trattato istitutivo delle
Comunita' europee in materia di aiuti di Stato;
Ritenuto opportuno rimandare a successivi decreti la definizione
puntuale e la quantificazione degli ulteriori oneri generali
afferenti al sistema elettrico;
Decreta:
Titolo I
Generalita'
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche'
quelle di cui ai seguenti commi.
2. Per imprese produttrici-distributrici si intendono le imprese
che, alla data del 19 febbraio 1997, svolgevano il servizio di
distribuzione, producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia
elettrica distribuita.
3. Per impianti gia' realizzati si intendono gli impianti di
generazione dell'energia elettrica che, alla data del 19 febbraio
1997, erano gia' entrati in esercizio o quelli per i quali, alla
medesima data, erano state assunte obbligazioni contrattuali
relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di
costruzione.
Art. 2.
Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico
1. Ai fini del presente decreto, costituiscono oneri generali
afferenti al sistema elettrico:
a) la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici, in
applicazione dei criteri definiti nel presente decreto, della quota
non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea
n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attivita' di generazione di
energia elettrica;
b) la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante
dall'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dell'energia
elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che,
alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprieta' o nella
disponibilita' delle imprese produttrici-distributrici;
c) i costi connessi allo smantellamento delle centrali
elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile
nucleare e alle attivita' connesse e conseguenti;
d) i costi relativi all'attivita' di ricerca e sviluppo
finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il
sistema elettrico;
e) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le
forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate
nell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas n. 70/97 e dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995.
Titolo II
Oneri conseguenti all'attuazione della direttiva 96/92/ce
Art. 3.
Definizione degli oneri
1. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), e' inclusa tra
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, con le modalita'
specificate all'art. 5, unicamente:
a) la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dal
giorno 1o gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali
ed investimenti, associati ad impianti di produzione di energia
elettrica e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in
vigore della direttiva europea n. 96/92/CE, a condizione che trovino
giustificazione di opportunita' economica nel momento e nel contesto
in cui furono assunti, o che comunque siano stati imposti all'impresa
produttrice-distributrice da atti legislativi o di programmazione
nazionale;
b) la reintegrazione, per un periodo di dieci anni a partire dal
giorno 1o gennaio 2000, dei maggiori costi derivanti dalla forzata
rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e
rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla
Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla
data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa
dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE.
2. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), non e' inclusa
tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico la
reintegrazione dei costi non recuperabili relativi agli impianti di
generazione delle imprese produttrici-distributrici, qualora
all'energia elettrica da questi prodotta siano o siano stati
riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato
interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990,
n. 34 e 29 aprile 1992, n. 6 e loro successive modificazioni e
integrazioni.
3. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera b) e' recuperata,
al fine di compensare anche solo parzialmente gli oneri generali
afferenti al sistema elettrico, per un periodo di sette anni a
partire dal giorno 1o gennaio 2000 e con le modalita' specificate
all'art. 5, esclusivamente la maggiore valorizzazione dell'energia
elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici non
ammessa a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato
interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990,
n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e
integrazioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano
agli impianti di potenza nominale non superiore a 3 MW e a quelli
idroelettrici di pompaggio.
Art. 4.
Criteri di ammissibilita' dei costi non recuperabili
1. Agli effetti del presente decreto si applicano, al fine della
valutazione dell'ammissibilita' dei costi di cui all'art. 3, comma 1,
i seguenti criteri:
a) gli obblighi contrattuali e gli investimenti devono essere
stati rispettivamente assunti e realizzati anteriormente al
19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva n.
96/92/CE;
b) gli impianti di produzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera
a), devono essere localizzati sul territorio nazionale e di
proprieta', alla data del 19 febbraio 1997, di imprese
produttrici-distributrici;
c) qualora un'impresa abbia la possibilita' di revocare con un
pagamento detti obblighi, ovvero di modificarli, se ne deve tenere
conto all'atto della determinazione dei costi associati;
d) affinche' gli obblighi e gli investimenti di cui all'articolo
3, comma 1, determinino costi non recuperabili, deve potersi
stabilire un nesso di causa ed effetto tra l'applicazione della
direttiva n. 96/92/CE e le difficolta' per le imprese interessate ad
adempiere agli obblighi in questione e a recuperare gli investimenti
realizzati;
e) non sono considerati ammissibili i costi relativi ad obblighi
contrattuali ed investimenti che vincolino tra di loro imprese
appartenenti ad uno stesso gruppo;
f) gli obblighi e gli investimenti citati debbono dar luogo, in
linea di principio, ad un onere per le imprese interessate, tale che,
in assenza di aiuto o di misure transitorie, la redditivita' delle
imprese potrebbe risultare penalizzata; l'effetto degli obblighi e
degli investimenti citati e' valutato a livello di bilancio
consolidato;
2. Entro il 31 dicembre 2010, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, puo' rideterminare
i maggiori costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) ai fini della
loro ulteriore ammissibilita' a reintegrazione, anche sulla base di
eventuali realizzazioni in Italia di nuove infrastrutture o di
interventi di potenziamento di infrastrutture esistenti di
rigassificazione di gas naturale.
Art. 5.
Quantificazione degli oneri e modalita' di reintegrazione e
compensazione
1. La quantificazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera
a), viene effettuata annualmente a consuntivo, per ciascun impianto
di generazione delle imprese produttrici-distributrici ed ove
sussistano le condizioni di ammissibilita' specificate all'art. 4,
con la seguente formula:
CNR=RR - SIGMA V * E
J=1,...,6 J J
dove:
a) CNR rappresenta l'ammontare dei costi che non puo' essere
recuperato;
b) RR rappresenta il livello dei ricavi riconosciuti per la
copertura dei costi fissi dell'impianto, come determinato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con provvedimento da
adottarsi entro il 30 giugno 2000, secondo quanto previsto al comma
3;
c) V J rappresenta la quota della valorizzazione dell'energia
elettrica prodotta dall'impianto destinabile alla copertura dei costi
fissi di produzione, nel bimestre J dell'anno, determinata secondo
quanto previsto al comma 4;
d) E J rappresenta il livello di produzione di energia elettrica
di riferimento per l'impianto, nel bimestre J dell'anno, come
definito al comma 7;
e) Con J=1,...,6 sono indicati i sei bimestri dell'anno;
2. La quantificazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera
b), viene effettuata annualmente a consuntivo con la seguente
formula:
CNR=CR*G
dove:
a) CNR rappresenta costi che non possono essere recuperati;
b) CR rappresenta i maggiori costi unitari di importazione del
gas naturale dalla Nigeria conseguenti alla forzata rilocalizzazione
delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione, come definiti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con provvedimento da
adottarsi entro il 30 giugno 2000;
c) G rappresenta la quantita' di gas naturale importato nell'anno
dalla Nigeria, sulla base di impegni contrattuali assunti
anteriormente al 19 febbraio 1997.
3. Ai fini della determinazione, per ciascun impianto di
generazione, del livello RR dei ricavi riconosciuti per la copertura
dei costi fissi di produzione di cui al comma 1, lettera b),
l'Autorita' considera:
a) i costi operativi dell'impianto, ivi inclusi gli ammortamenti
calcolati sulla base di aliquote economico-tecniche;
b) una congrua remunerazione sulla quota del capitale investito
attribuibile all'impianto;
c) la quota di eventuali costi comuni attribuibile all'impianto.
Per la determinazione dei valori assunti dai parametri di cui alle
lettere a), b), e c) si utilizzano le stesse metodologie definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per la determinazione
dei prezzi di riferimento utilizzati nella definizione dei livelli
tariffari.
4. La quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta
dall'impianto destinabile alla copertura dei costi fissi VJ di cui
al comma 1, lettera c), viene determinata, per ciascun bimestre, come
differenza tra la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso
per l'impresa produttrice-distributrice, determinata secondo quanto
previsto al comma 5, ed i costi unitari variabili riconosciuti per
l'impianto, come determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas.
5. La valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso per
l'impresa produttrice-distributrice e' ottenuta, in ciascun bimestre,
come valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia
elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo
del bimestre rilevanti ai fini della formazione dei prezzi,
utilizzando come pesi le quantita' di energia elettrica ceduta dalla
medesima impresa nei suddetti periodi.
6. Salvo quanto previsto all'art. 12, il prezzo all'ingrosso
dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale e' determinato
con riferimento ai prezzi prevalenti nel sistema delle offerte, di
cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, e nei
contratti bilaterali di cui all'art. 6 dello stesso decreto
legislativo, secondo modalita' fissate dall'Autorita' con successivo
provvedimento.
7. Ai soli fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4,
con proprio provvedimento l'Autorita' stabilisce per ciascuna impresa
produttrice-distributrice, entro il 30 novembre di ogni anno, a
valere per l'anno successivo, un valore minimo, calcolato facendo
riferimento ad una remunerazione equa di un nuovo operatore dotato di
un parco di produzione efficiente da utilizzarsi in luogo del valore
medio ponderato di cui al comma 5, per la valorizzazione dell'energia
elettrica all'ingrosso, qualora tale valore medio ponderato risulti,
in un bimestre, inferiore al suddetto valore minimo. Tale valore
minimo, per la parte riferita alla sola copertura dei costi di
combustibile, puo' essere aggiornato nel corso dell'anno
dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas in relazione
all'andamento di tali costi.
8. Il livello di produzione di energia elettrica di riferimento, di
cui al comma 1, lettera d), e' pari, per ciascun impianto di
generazione ed in ciascun bimestre, al prodotto tra il livello della
producibilita' convenzionale dell'impianto, fissato dall'Autorita'
con separato provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, ed
il minor valore tra 1 ed il rapporto D definito come:
D=P/M
dove:
a) P rappresenta il totale, per l'impresa
produttrice-distributrice, dell'energia elettrica prodotta, al netto
dei consumi di centrale, importata e acquistata da soggetti terzi
nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base
di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997,
nonche' dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;
b) M rappresenta la somma della producibilita' convenzionale di
tutti gli impianti nella disponibilita' dell'impresa
produttrice-distributrice di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).
9. La maggiore valorizzazione da recuperare nel periodo di cui
all'art. 3, comma 3 e' pari, per l'anno 2000, al costo unitario
variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti
termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di
cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorita' n.
70/97, e, negli anni successivi, per ciascun impianto e in ciascun
bimestre, ad una quota della differenza tra il valore medio ponderato
dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato
nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre, utilizzando come
pesi le quantita' di energia elettrica prodotta dall'impianto nei
diversi periodi di tempo del bimestre, e i costi fissi medi unitari
dell'impianto, come determinati annualmente, entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, dall'Autorita'. Detta quota e' pari al 75% per
gli anni 2001 e 2002, al 50% per gli anni 2003 e 2004, ed al 25% per
gli anni 2005 e 2006. Oltre tale data tale quota e' pari a zero.
10. L'ammontare complessivo dei costi non recuperabili riconosciuti
ai fini della reintegrazione a ciascuna impresa
produttrice-distributrice e' ottenuto come somma algebrica dei costi
non recuperabili CNR, di cui ai commi 1 e 2. Qualora il suddetto
ammontare complessivo risulti, in un anno, negativo, lo stesso
ammontare viene portato in deduzione dei costi non recuperabili
quantificati a favore della medesima impresa nell'anno successivo.
Art. 6.
Trasferibilita' dei costi non recuperabili in caso di cessione di
impianti
1. Quanto disposto all'art. 5, comma 9, si applica anche nel caso
di trasferimento della proprieta' o della disponibilita' degli
impianti ivi considerati.
2. Nel caso di cessione degli impianti e degli impegni contrattuali
di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il cessionario subentra nei
diritti ed oneri previsti nel presente titolo.
Art. 7.
Ammontare massimo degli oneri
1. L'ammontare massimo degli oneri generali di cui all'art. 5,
commi 1 e 2 presente titolo e' fissato complessivamente in
quindicimila miliardi di lire italiane. Qualora le richieste
ammissibili di reintegrazione, ad un certo anno, risultino superiori
alla disponibilita' residua sull'ammontare fissato, quest'ultima
sara' ripartita tra gli aventi diritto proporzionalmente alle
rispettive richieste ammissibili.
Titolo III
Oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari
ed alla chiusura del ciclo del combustibile
Art. 8.
Definizione degli oneri
1. Sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema
elettrico i costi derivanti dalle attivita' di cui all'art. 2, comma
1, lettera c), qualora tali attivita':
a) siano svolte dalla societa' SoGIN - Societa' Gestione Impianti
Nucleari S.p.a. - anche in consorzio con enti pubblici o altre
societa' che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la
titolarita';
b) attengano a beni e rapporti giuridici conferiti alla Societa'
SoGIN S.p.a. al momento della sua costituzione;
c) siano esclusivamente finalizzate:
i) al mantenimento in custodia protettiva con sicurezza
passiva, fino all'avvio dell'attivita' di smantellamento, delle
centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Garigliano e Trino
Vercellese 1;
ii) al completamento dei lavori di smantellamento delle
centrali elettronucleari dismesse di Caorso, Foce Verde, Trino
Vercellese 1 e Garigliano, con conseguente rilascio del sito senza
nessun vincolo di natura radiologica;
iii) allo smantellamento degli impianti di produzione del
combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile
nucleare di proprieta' dell'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e
l'Ambiente e sue societa' partecipate;
iv) allo stoccaggio in sito provvisorio, al condizionamento ed
all'eventuale riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato
delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Trino
Vercellese 1 e Garigliano, nonche' al successivo invio dello stesso
combustibile nucleare irraggiato e di rifiuti e materiali radioattivi
presso il deposito nazionale di stoccaggio di lungo termine ed alla
loro conservazione presso lo stesso deposito, o, in alternativa,
all'invio e conservazione del combustibile nucleare irraggiato, di
rifiuti e materiali radioattivi presso altri sistemi di stoccaggio di
lungo termine equivalenti.
Art. 9.
Quantificazione degli oneri
1. La societa' SoGIN inoltra, entro il 30 settembre di ogni anno,
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, un dettagliato
programma di tutte le attivita' di cui all'art. 8, anche se svolte da
altri soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo
dei relativi costi.
2. Entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni tre anni,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ridetermina gli oneri di
cui all'art. 8 ed aggiorna l'onere annuale, sulla base del programma
di cui al comma 1 e tenendo conto di criteri di efficienza economica
nello svolgimento delle attivita' previste al medesimo articolo,
nonche' degli oneri gia' reintegrati sulla base di quanto disposto
dai provvedimenti in materia del Comitato interministeriale dei
prezzi, come modificati dalla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 12 giugno 1998, n. 58/98, e di quanto
previsto dall'art. 5 della deliberazione della medesima Autorita'
22 dicembre 1998, n. 161/98. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas comunica al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica le proprie determinazioni in merito, che
divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo
diverse indicazioni dei Ministri medesimi.
Titolo IV
Oneri relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse
generale per il sistema elettrico
Art. 10.
Definizione degli oneri
1. I costi relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo
finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse
generale per il settore elettrico, di cui all'art. 2, comma 1,
lettera d), costituiscono onere generate afferente al sistema
elettrico ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, qualora tali attivita':
a) siano attinenti al settore elettrico, riguardando una o piu'
delle attivita' di produzione, trasmissione, dispacciamento e
distribuzione dell'energia elettrica, o ad aspetti anche appartenenti
ad altri settori ma collegati alle suddette attivita';
b) si riferiscano in generale a risultati e soluzioni che trovino
utilizzo in una prospettiva di lungo termine ed abbiano carattere
generale per il sistema elettrico nazionale;
c) abbiano natura applicativa, riguardando in particolare aspetti
metodologici, tecnici e tecnologici, e, di norma, non siano limitate
a sole ricerche di base, pur potendosi avvalere degli sviluppi
raggiunti da queste ultime;
d) non si configurino come servizi prestati alle aziende e non
siano in alcun modo sostitutive di attivita' direttamente svolte dai
singoli soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica
nell'ambito della loro gestione caratteristica di impresa.
2. Le attivita' di ricerca di cui al precedente comma 1 possono:
a) essere a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico
nazionale; in tal caso i risultati non possono formare oggetto di
alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, ne' di alcun vincolo di
segreto o riservatezza;
b) in alternativa a quanto previsto alla lettera a), essere a
beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e
contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel
settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale; in tal
caso i risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono
essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o di prodotti
industriali, con connessi vincoli di segreto o di riservatezza. I
soggetti utilizzatori sono tenuti al pagamento, a favore del Fondo di
cui all'art. 11, di un diritto il cui ammontare, unitamente alle
eventuali condizioni per l'utilizzo dei suddetti risultati, e'
determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas;
c) essere in parte finanziate anche attraverso fondi e meccanismi
diversi da quelli previsti all'art. 11 ed essere svolte da soggetti
nazionali anche in collaborazione tra di loro e con soggetti
appartenenti ad altri Stati, con particolare, ma non esclusivo,
riferimento agli Stati membri dell'Unione europea.
Art. 11.
Fondo per la ricerca
1. I costi delle attivita' di cui all'art. 10 sono coperti
attraverso stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento
dell'attivita' di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il
settore elettrico ed alimentato dal gettito di una componente della
tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai
clienti finali nel mercato vincolato e da una maggiorazione del
corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione
nazionale. L'ammontare del gettito da destinare al Fondo per il
finanziamento dell'attivita' di ricerca viene fissato, per ogni anno,
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il 31 agosto
dell'anno precedente, in misura comunque non superiore
all'equivalente di 1 lira per kWh consumato dai clienti finali, come
definiti dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le
proprie determinazioni in merito, che divengono operative sessanta
giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri
medesimi.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro il
30 giugno 2000 definisce modalita' per la selezione dei progetti di
ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui al
comma 1 e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati
dei progetti ammessi, nonche' criteri per l'organizzazione
strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza
alle finalita' di cui all'art. 10.
3. La Cassa conguaglio per il settore elettrico liquida i
finanziamenti alle attivita' di ricerca sulla base degli esiti delle
attivita' di selezione e controllo di cui al comma 2.
Titolo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 12.
Prezzo all'ingrosso dell'energia
1. In via transitoria, fino a quando non avra' raggiunto piena
operativita' il sistema delle offerte, di cui all'art. 5, comma 2,
del decreto legislativo n. 79/1999, il prezzo all'ingrosso
dell'energia elettricaceduta sul mercato nazionale, ai fini dell'art.
5, commi 6 e 9, e' individuato dall'Autorita' tenendo conto anche del
prezzo medio dell'energia elettrica nei contratti bilaterali.
Art. 13.
Continuita' delle attivita' di cui ai titoli III e IV
1. Fino alla rideterminazione di cui all'art. 9, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas provvede alla quantificazione degli
importi relativi ai costi di cui al titolo III, da coprire
annualmente attraverso l'adeguamento del corrispettivo di cui
all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
facendo riferimento ai costi della gestione corrente delle attivita'
stesse, in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,6
per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita'
provvede altresi' con modalita' analoghe a coprire i costi delle
attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), ove si
attivino specifici consorzi con la societa' SoGIN, finalizzati a tali
attivita'.
2. Per l'anno 2000 l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede alla fissazione in via temporanea dell'ammontare del
fabbisogno del Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca
di cui all'art. 11, da coprire attraverso una componente della
tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai
clienti finali nel mercato vincolato e l'adeguamento del
corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione
nazionale, in misura comunque non superiore all'equivalente di lire
0,5 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Sino al
30 giugno 2000 le risorse del Fondo per il finanziamento
dell'attivita' di ricerca vengono interamente assegnate alla societa'
CESI S.p.A.
Art. 14.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2000
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato