Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di
regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed
in particolare l'articolo 36 il quale delega il Governo a emanare uno o piu'
decreti legislativi per dare attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e per
ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico
nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 febbraio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO
Liberalizzazione e trasparenza societaria
- Le attivita' di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita
di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio
pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attivita' di
trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in
concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui
all'articolo 3. L'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica e'
svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
- Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede
alla sicurezza e all'economicita' del sistema elettrico nazionale, e
persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la
finalita' di salvaguardare la continuita' di fornitura e di ridurre la
vulnerabilita' del sistema stesso.
- Ai fini della sicurezza del sistema, nella fase di transizione fino
all'entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico di
cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato emana apposite direttive ed in particolare determina con
propri provvedimenti l'assunzione di responsabilita' da parte del gestore
della rete di trasmissione nazionale, dell'acquirente unico e del gestore
del mercato di cui agli articoli 3, 4 e 5.
- Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, i soggetti che
svolgono le attivita' di cui al comma 1 in base ad un titolo speciale od
esclusivo possono svolgere attivita' diverse a condizione che sia almeno
garantita la separazione contabile ed amministrativa, secondo le modalita'
stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, ovvero assumere
partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi.
- Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al
Governo, le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14
novembre 1995, n. 481, e quelle riservate alle regioni e agli enti locali.
- Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali
della trasformazione, la progressiva armonizzazione dei trattamenti
economici e normativi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato garantiscono,
nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei
soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione.
- La tariffa applicata ai clienti vincolati di cui al comma 7 dell'articolo
2 e' unica sul territorio nazionale.
Definizioni
- Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai
seguenti commi.
- Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia
elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio
ovvero per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e
delle societa' controllate dalla medesima controllante, nonche' per uso dei
soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia
elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la
produzioie di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli
usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
- Clienti sono le imprese o societa' di distribuzione, gli acquirenti
grossisti e gli acquirenti finali di energia elettrica.
- Cliente finale e' la persona fisica o giuridica che acquista energia
elettrica esclusivamente per uso proprio.
- Cliente grossista e' la persona fisica o giuridica che acquista e vende
energia elettrica senza esercitare attivita' di produzione, trasmissione e
distribuzione nei Paesi dell'Unione europea.
- Cliente idoneo e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per
effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con
qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che
all'estero.
- Cliente vincolato e' il cliente finale che, non rientrando nella categoria
dei clienti idonei, e' legittimato a stipulare contratti di fornitura
esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area
territoriale dove e' localizzata l'utenza.
- Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica e calore
alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle
produzioni separate.
- Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura di servizi elettrici tra
due operatori del mercato.
- Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per
l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della
rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.
- Dispacciamento di merito economico e' l'attivita' di cui al comma 10,
attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di
rete.
- Dispacciamento passante e' l'attivita' di cui al comma 10, condizionata
unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.
- Dispositivo di interconnessione e' l'apparecchiatura per collegare le reti
elettriche.
- Distribuzione e' il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su
reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti
finali.
- Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche,
le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in
energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.
- Linea diretta e' la linea elettrica di trasporto che collega un centro di
produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di
trasmissione e distribuzione.
- Piccola rete isolata e' ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel
1996, ove meno del 5 per cento e' ottenuto dall'interconnessione con altre
reti.
- Produttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica
indipendentemente dalla proprieta' dell'impianto.
- Produzione e' la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.
- Rete di trasmissione nazionale e' il complesso delle
stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta
tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente.
- Rete interconnessa e' un complesso di reti di trasmissione e distribuzione
collegate mediante piu' dispositivi di interconnessione.
- Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di
trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di
regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della
tensione e riavviamento della rete.
- Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione,
delle reti di trasmissione e di distribuzione nonche' dei servizi ausiliari
e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel
territorio nazionale.
- Trasmissione e' l'attivita' di trasporto e trasformazione dell'energia
elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna
ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai
sensi del comma 2.
- Utente della rete e' la persona fisica o giuridica che rifornisce o e'
rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.
Titolo II
DISCIPLINA DEL SETTORE ELETTRICO
Gestore della rete di trasmissione nazionale
- Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito
"gestore", esercita le attivita' di trasmissione e dispacciamento
dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di
trasmissione nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di
trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza
compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le
regole tecniche di cui al comma 6 del presente articolo e le condizioni
tecnicoeconomiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete
deve essere debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili della gestione di
ogni altra rete dell'Unione europea interconnessa con la rete di
trasmissione nazionale informazioni sufficienti per garantire il
funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita'
delle reti interconnesse.
- Il gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce
i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi
ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad
assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo del
servizio e degli approvvigionamenti; gestisce la rete senza discriminazione
di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e
di sviluppo della rete, a carico delle societa' di cui al comma 8, in modo
da assicurare la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti,
nonche' lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Al gestore sono
trasferiti competenze, diritti e poteri di soggetti privati e pubblici,
anche ad ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con
riferimento alle attivita' riservate al gestore stesso. Il gestore della
rete di trasmissione nazionale mantiene il segreto sulle informazioni
commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua
attivita'.
- L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a
garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di
condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e
dispacciamento. Nell'esercizio di tale competenza l'Autorita' persegue
l'obiettivo della piu' efficiente utilizzazione dell'energia elettrica
prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente
con i vincoli tecnici della rete. L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di
utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti
energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione.
- Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'ENEL S.p.a. costituisce una societa' per azioni cui
conferisce, entro i successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la
proprieta' delle reti, i rapporti giuridici inerenti all'attivita' del
gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio
conferito, e il personale necessario per le attivita' di competenza. Con
propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita l'Autorita' dell'energia elettrica ed il gas, entro i trenta giorni
successivi alla data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali,
ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del gestore e approva i
conferimenti stessi. Lo stesso Ministro determina con proprio provvedimento
la data in cui la societa' assume la titolarita' e le funzioni di gestore
della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data le azioni della
suddetta societa' sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. I diritti dell'azionista sono
esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Gli indirizzi strategici ed operativi del gestore sono
definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Fino alla stessa data l'ENEL S.p.a. e' responsabile del corretto
funzionamento della rete di trasmissione nazionale e delle attivita' di
dispacciamento nonche' di quanto previsto dal comma 12.
- Il gestore della rete e' concessionario delle attivita'
di trasmissione e dispacciamento; la concessione e' disciplinata, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le regole
per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 e
degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1. Sulla base di direttive
emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete
di trasmissione nazionale adotta regole tecniche, di carattere obiettivo e
non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli
impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature
direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee
dirette, al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di
trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la connessione operativa tra
le reti. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica la
conformita' delle regole tecniche adottate dal gestore alle direttive dalla
stessa emanate e si pronuncia, sentito il gestore, entro novanta giorni;
qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le regole si
intendono approvate. In nessun caso possono essere riconosciuti ai
proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che
ne abbiano la disponibilita', diritti di esclusiva o di priorita' o
condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della stessa.
L'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al
servizio elettrico non puo' comunque comportare vincoli o restrizioni
all'utilizzo della rete stessa per le finalita' disciplinate dal presente
decreto. Le regole tecniche di cui al presente comma sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla
Commissione delle Comunita' europee a norma dell'articolo 8 della direttiva
81/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati, determina con
proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione nazionale, comprensiva
delle reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete,
aventi tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo criteri
funzionali. Successivamente alla emanazione di tale decreto il gestore puo'
affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, la gestione di limitate porzioni della
rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa.
Entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della
rete di trasmissione nazionale i proprietari di tale rete, o coloro che ne
hanno comunque la disponibilita', costituiscono una o piu' societa' di
capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni, sono trasferiti
esclusivamente i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita', relativi
alla trasmissione di energia elettrica. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono promuovere l'aggregazione delle suddette
societa', anche in forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti
gli operatori del mercato.
- Il gestore stipula convenzioni, anche con le societa'
che dispongono delle reti di trasmissione, per disciplinare gli interventi
di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di
interconnessione con altre reti. Le suddette convenzioni, sono stipulate in
conformita' ad una convenzione tipo definita, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorita'
dell'energia elettrica e del gas, a norma della legge n. 481 del 1995,
sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Tale convenzione tipo prevede:
- la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia di
manutenzione, gestione e sviluppo della rete;
- un'adeguata remunerazione delle attivita' e degli investimenti, tenuto
conto degli obblighi normativi a carico degli operatori;
- le modalita' di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la
determinazione delle conseguenti sanzioni, della possibilita' di
interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese;
- le modalita' di coinvolgimento delle regioni interessate in ordine
agli aspetti di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo delle reti.
- In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni dall'emanazione del
decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale di cui al
comma 7, delle convenzioni con le societa' che dispongono delle reti di
trasmissione, le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi
sessanta giorni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas. Fino alla assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al
comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano responsabili della
corretta manutenzione e funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro
proprieta'; i costi relativi possono essere riconosciuti dal gestore della
rete di trasmissione nazionale nell'ambito della relativa convenzione.
Eventuali inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
controlla che i rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto
delle disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le sanzioni previste
dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481,
nel caso in cui le violazioni accertate pregiudichino l'accesso e l'uso a
condizioni paritetiche della rete di trasmissione nazionale. Dei
provvedimenti e delle iniziative adottate ai sensi del presente comma viene
data preventiva comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
- Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione
nazionale e' dovuto al gestore un corrispettivo determinato
indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di
produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non
discriminatori. La misura del corrispettivo e' determinata dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai compiti
previsti al comma 12 ed e' tale da incentivare il gestore allo svolgimento
delle attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza
economica. Con lo stesso provvedimento l'Autorita' disciplina anche il
periodo transitorio fino all'assunzione della titolarita' da parte del
gestore di cui al comma 4.
- Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi'
individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi
gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le attivita' di cui
all'articolo 13, comma 2, lettera e). L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma
10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico
dei clienti finali, in particolare per le attivita' ad alto consumo di
energia, e' definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.
- Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3
dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri
operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di
trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresi' l'energia elettrica di
cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta
dai produttori a prezzi determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con apposite
convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, sono altresi' ceduti al gestore, da parte dell'imprese
produttricidistributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui
al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali
convenzioni e' fissata in otto anni a partire dalla data di messa in
esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo
evitato.
- Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito
economico il gestore, restando garante del rispetto delle clausole
contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai
fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal gestore, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas include negli oneri di sistema la
differenza tra i costi di acquisto del gestore e la somma dei ricavi
derivanti dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti
di cui al comma 3 dell'articolo 11.
- L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette e' rilasciata
dalle competenti amministrazioni, previo parere conforme del gestore per le
linee di tensione superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve
essere debitamente motivato.
- Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli
adempimenti relativi all'attuazione del presente decreto, puo' avvalersi,
con opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del gestore. Per
assicurare la continuita' operativa, l'incarico previsto all'articolo 22,
comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' rinnovabile due volte.
Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una societa' per
azioni denominata "acquirente unico". La societa' stipula e
gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la
disponibilita' della capacita' produttiva di energia elettrica necessaria e
la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuita', sicurezza ed
efficienza del servizio nonche' di parita' del trattamento, anche
tariffario.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro del commercio con l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico al fine
di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti per
i clienti vincolati nonche' di garantire la diversificazione delle fonti
energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e
dell'energia prodotta mediante cogenerazione.
- I clienti idonei possono richiedere all'acquirente unico, con il preavviso
di almeno sei mesi e con la contestuale comunicazione al proprio
distributore, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per un
biennio, rinnovabile una sola volta. Nella fase di transizione di cui al
comma 3 dell'articolo 1 i clienti idonei possono comunicare direttamente al
proprio distributore la volonta' di essere transitoriamente compresi nel
mercato dei clienti vincolati per un periodo anche inferiore al biennio.
- L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno, elabora la
previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva
della riserva a garanzia delle forniture, dandone comunicazione al gestore e
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine
gli operatori sono tenuti a fornire i dati concernenti la propria attivita'.
In assenza di osservazioni entro i successivi trenta giorni la previsione si
intende definita.
- Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della propria
stima per un ulteriore quinquennio, l'acquirente unico stipula i contratti
di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti
e non discriminatorie. Nell'effettuare detta stima, l'acquirente unico tiene
conto dell'evoluzione del mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle
misure di cui al comma 1 dell'articolo 9.
- L'acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, stipula contratti di vendita con i distributori
elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire
l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati, nel comtempo
assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.
- Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita'
dell'energia elettrica e il gas, puo' autorizzare il gestore a cedere quote
azionarie della societa' a soggetti che, in forma singola o associata,
rappresentino componenti significative delle attivita' di distribuzione
dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti puo' controllare,
direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del
capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni caso la maggioranza di detto
capitale.
- La data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di
garante della fornitura dei clienti vincolati e' stabilita dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Fino a tale data, l'ENEL S.p.a.
assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e
modalita'.
- La misura del corrispettivo per le attivita' svolte dall'acquirente unico
e' determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed e' tale da
incentivare la stessa societa' allo svolgimento delle attivita' di propria
competenza secondo criteri di efficienza economica.
Funzioni di gestore del mercato
- La gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un gestore del
mercato. Il gestore del mercato e' una societa' per azioni, costituita dal
gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il mercato stesso
secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di
concorrenza tra produttori, assicurando altresi' la gestione economica di
un'adeguata disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del
mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della
propria costituzione, e' approvata con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti
criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della
domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia
elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 6.
- Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il
dispacciamento passante. Entro il 1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in
funzione delle unita' di produzione di energia elettrica nonche' la
selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti
e' determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11, secondo il
dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene
applicato, il gestore del mercato assume la gestione delle offerte di
acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi.
Fino alla medesima data il gestore di cui all'articolo 3 pone a disposizione
degli operatori una sede di negoziazione dei contratti bilaterali. I
contratti bilaterali stipulati all'esterno della predetta sede sono
trasmessi al gestore della rete in copia conforme all'originale.
- L'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas e' competente, ai
sensi dell'articolo 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE,
anche per le controversie in materia di accesso alle reti di
interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione.
Contrattazione bilaterale
- Con determinazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite, con riferimento ai contratti con i clienti idonei,
le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al
corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei
contratti stessi. La medesima Autorita', su richiesta degli interessati e
previo conforme parere del gestore della rete, puo' autorizzare contratti
bilaterali, in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, anche
dopo che il gestore del mercato assuma la gestione di sua competenza.
- L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere condizionata o negata solo
per motivi di incompatibilita' delle clausole contrattuali con quanto
disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque
quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza
ed efficienza del servizio elettrico. I provvedimenti negativi, corredati
delle relative motivazioni, sono comunicati alla Commissione europea.
- L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della
rete, per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle
offerte di cui all'articolo 5, determina, entro trenta giorni dalla
richiesta dei soggetti interessati, sulla base di criteri oggettivi,
trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche dei conseguenti
vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo, aggiuntivo a
quello di cui all'articolo 3, comma 10, che i produttori, i venditori e i
fornitori di servizi sono tenuti a versare al gestore della rete medesima
ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai vincoli
imposti alle reti di rispettiva competenza. Detto corrispettivo, dovra'
essere corrisposto dal momento in cui viene applicato il dispacciamento di
merito economico di cui all'articolo 5, comma 2.
- Fino all'attuazione del dispacciamento di merito economico, l'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas vigila sul corretto comportamento degli
operatori del mercato ed in particolare adotta idonei rimedi, anche
sanzionatori, in caso di accordi in contrasto con le disposizioni di cui al
comma 1.
Art. 7.
Piccole reti isolate
- Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adottato entro il 30 settembre 1999 su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata, istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le
disposizioni relative al funzionamento delle piccole reti isolate. Il
regolamento si attiene ai seguenti criteri ed obiettivi:
- sicurezza, efficienza ed economicita' del servizio;
- sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di
trasmissione nazionale;
- utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.
Attivita' di produzione
- A decorrere dal 1 gennaio 2003 a nessun soggetto e' consentito produrre o
importare, direttamente o indirettamente, piu' del 50 per cento del totale
dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia. Nel caso tale soglia,
calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo
15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tale scopo, entro la stessa data
l'ENEL S.p.a. cede non meno di 15.000 MW della propria capacita' produttiva.
A tal fine l'ENEL S.p.a. predispone entro centoventi gioni dall'entrata in
vigore del presente decreto un piano per le cessioni degli impianti;
l'approvazione del suddetto piano, nonche' la scelta delle modalita' di
alienazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Il piano per le cessioni degli impianti deve
consentire sia adeguate condizioni di mercato sia la necessaria attenzione
alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei
siti e alle ricadute occupazionali e deve tener conto delle esigenze
relative alle attivita' di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di
internazionalizzazione dell'ENEL S.p.a.
- Ove il termine del 1 gennaio 2003 di cui al comma 1 non sia compatibile,
per le condizioni del mercato, con il rispetto degli obblighi nello stesso
comma previsti, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con
proprio provvedimento, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
puo' disporre, su richiesta del soggetto interessato, una proroga non
superiore a un anno.
- Fermi restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nonche' la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, uno o piu' regolamenti per disciplinare l'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia
elettrica o la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti,
alimentati da fonti convenzionali.
- I regolamenti si conformano ai seguenti principi:
- i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una procedura
unificata e semplificata, riferita a ciascuna categoria di impianto
nonche' mediante il rilascio, in tempi determinati, di un unico
provvedimento riguardante sia l'impianto principale che le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili al suo esercizio;
- i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il
profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle
di pertinenza dell'impianto esistente.
- Il diniego di autorizzazione, fondato in ogni caso su motivi obiettivi e
non discriminatori, e' comunicato, con la relativa motivazione, al
richiedente. Del provvedimento e' data informazione alla Commissione delle
Comunita' europee.
- Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 si
applicano le norme e le procedure attualmente vigenti.
L'attivita' di distribuzione
- Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti
tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la
continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche
nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici
operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese,
per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione
e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base
di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31
dicembre 2030. Con gli stessi provedimenti sono individuati i responsabili
della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle
reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che
devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le
concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza
energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi
determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorita' dell'energia
elettrica e il gas, sono stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri,
ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente
concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31
dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al
territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali.
Detto servizio e' affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre
il quinquennio precedente la medesima scadenza.
- Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, e'
rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei
comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
operanti piu' distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di
mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e
sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove
lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le
stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuovono la
predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma.
- Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del
pluralismo nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti
imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della
distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3 ovvero
nel caso che essa sia motivamente respinta dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, le societa' di distribuzione partecipate dagli
enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la cessione dei rami d'azienda
dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali
le predette societa' servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini
della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza
dei beni, il loro valore e le unita' di personale da trasferire sono
determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30
settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre
qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna
delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri
sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del
tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate
metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo
diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette
determinazioni.
- Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali
contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le societa' degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti
finali possono richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3.
- L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i
parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere
agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia
assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato puo' ripartire o modificare la concessione rilasciata,
previo consenso del concessionario.
- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i soggetti proprietari degli impianti di distribuzione che
alimentino piu' di 300.000 clienti finali costituiscono una o piu' societa'
per azioni, alle quali, entro i successivi sei mesi, sono trasferiti
esclusivamente i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita', relativi
alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati,
ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito.
Attivita' di importazione ed esportazione
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e
successivamente con frequenza almeno biennale, il gestore individua le linee
elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi
elettrici di altri Stati, distinguendo quelli dell'Unione europea; comunica
altresi' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacita'
utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonche'
quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non
inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il
funzionamento della rete.
- Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono
individuati modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino
insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di una
equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero. Nel
medesimo provvedimento sono stabilite le modalita' e le procedure per
consentire al gestore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2
dell'articolo 1, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica
importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di
produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di
clienti.
- Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono
emanate norme sulla compatibilita' ambientale ed economica dell'energia
elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea tenuto
conto delle condizioni di reciprocita'.
Energia elettrica da fonti rinnovabili
- Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio
energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo
delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli
importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno,
importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno
l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno
successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in
esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in
data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
- L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni
di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di
centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al comma
1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia
eccedente i 100 GWh.
- Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche
acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti
da altri produttori, purche' immettano l'energia da fonti rinnovabili nel
sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione
nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7,
della legge 14 novembre 1995, n. 481 sono attribuiti al gestore della rete
di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale,
al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta
insufficiente, puo' acquistare e vendere diritti di produzione da fonti
rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilita', con l'obbligo di
compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di
disponibilita'.
- Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza
all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine,
fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di
specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una
quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia
primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.
- Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono adottate le direttive per
l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonche' gli incrementi
della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo
conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al
contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento
agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto.
- Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili,
con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed e'
effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle
risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province autonome,
anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunita'
locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara,
all'incentivazione delle fonti rinnovabili.
Art. 12.
Concessioni idroelettriche
- Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purche' in
possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, puo' chiedere il
rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma
di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonche' un
programma di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico
di pertinenza.
- In presenza di una o piu' richieste, l'amministrazione competente ne
valuta l'idoneita' e provvede a notificarne il contenuto al concessionario;
tale notifica ha valore di preavviso di disdetta della concessione in
scadenza. Il concessionario, entro tre mesi dal ricevimento del preavviso di
disdetta, ove non abbia presentato un proprio programma per migliorare la
produttivita' dell'impianto, puo' comunicare all'amministrazione il proprio
impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto identico o
migliorativo rispetto a quelli giudicati idonei. La mancata comunicazione
determina la rinuncia al rinnovo della concessione.
- L'amministrazione competente ove non ritenga sussistere un prevalente
interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte
incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, rilascia la
concessione, per un periodo trentennale, preferendo, a parita' di
condizioni, il precedente concessionario.
- In ogni caso, la nuova concessione deve essere compatibile con la presenza
negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, individuato sentiti
anche gli enti locali, e con le priorita' di messa in sicurezza idraulica
del bacino stesso ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modifiche e
integrazioni nonche' con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle
concessioni che, in via prioritaria ai sensi dell'articolo 2 della legge
36/1994, dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico.
- Nei casi diversi dal comma 1, compreso il caso di decadenza, rinuncia e
revoca, e fermo restando quanto indicato ai commi 3 e 4, l'amministrazione
competente indice gara pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della
concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia e revoca, la
gara e' indetta non oltre cinque anni antecedenti la scadenza. L'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete di
trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti
organizzativi e finanziari, i parametri di aumento dell'energia prodotta e
della potenza installata concernenti le procedure di cui al comma 1 e al
presente comma.
- Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni
idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
- Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono
prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza
necessita' di alcun atto amministrativo, proseguono l'attivita' dandone
comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al
comma 2 del successivo articolo 16.
- Per le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre 2010
si applicano i termini di scadenza stabiliti nell'atto di concessione.
- Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e
8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del
minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e
successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri
generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Qualora cio' comporti riduzione della potenza
nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun
indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.
- Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al
rilascio delle concessioni di cui al presente articolo e' conferita alle
regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui
all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da emanare in attuazione
del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1,
lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo
decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la
pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione
delle risorse idriche ai fini energetici e le modalita' per una articolata
programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo
esercizio della funzione conferita alle regioni si applicano criteri,
termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dall'articolo 2, comma
12, lettere b) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481.
- Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono stabilite le modalita'
per la fissazione dei canoni demaniali di concessione.
- I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono abrogati.
Titolo III
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO
Assetto societario dell'ENEL S.p.a.
- L'ENEL S.p.a. assume le funzioni di indirizzo strategico e di
coordinamento dell'assetto industriale e delle attivita' esercitate dalle
societa' da essa controllate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto l'assemblea dell'ENEL S.p.a. delibera le
conseguenti modifiche statutarie.
- L'ENEL S.p.a. costituisce societa' separate per lo svolgimento delle
seguenti attivita':
- la produzione di energia elettrica;
- la distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti
vincolati;
- la vendita ai clienti idonei;
- l'esercizio dei diritti di proprieta' della rete di trasmissione
comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione
dell'energia elettrica e le connesse attivita' di manutenzione e
sviluppo decise dal gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
- Lo smaltimento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura
del ciclo del combustibile e le attivita' connesse e conseguenti, anche
in consorzio con altri enti pubblici o societa' che, se a presenza
pubblica, possono anche acquisirne la titolarita'.
- Alle costituende societa' sono conferiti entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto tutti i beni e rapporti
giuridici relativi all'oggetto della loro attivita', ivi compresa una quota
parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito. Fino alla predetta data
l'ENEL S.p.a. puo' transitoriamente continuare l'esercizio delle attivita'
di cui al comma 2.
- Le azioni della societa' di cui al comma 2, lettera e), sono assegnate al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la
medesima societa' si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- L'atto di conferimento puo' stabilire che gli effetti del conferimento,
anche ai fini delle imposte sul reddito, decorrano da una data non anteriore
a quella in cui si chiude l'ultimo bilancio della societa' conferente.
Clienti idonei
- Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla
qualifica di clienti idonei:
- i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a
clienti idonei connessi alla propria rete;
- gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da
clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita;
- i soggetti cui e' conferita da altri Stati la capacita' giuridica di
concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica
scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia
consumata al di fuori del territorio nazionale;
- l'azienda di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
- Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresi' diritto alla
qualifica di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi
annuali di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia
autoprodotta, nella misura di seguito indicata:
- ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del
territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a
30 GWh;
- le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche
ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi
e le societa' consortili il cui consumo sia risultato nell'anno
precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la
persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi,
ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati,
salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale,
esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.
- A decorrere dal 1 gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti
idonei:
- i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori
a 20 GWh;
- i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori
a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh.
- A decorrere dal 1 gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti
idonei:
- i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori
a 9 GWh;
- i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori
a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh;
- ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell'anno precedente
superiore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a
40 GWh come somma dei suddetti punti di misura.
- Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli
autoconsumi, risulti inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999, al 35
per cento il 1 gennaio 2000, al 40 per cento il 1 gennaio 2002, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto,
individua, anche su proposta delle Regioni, nuovi limiti per l'attribuzione
della qualifica di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di
riequilibrio del sistema tariffario.
- Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di
aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi
limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, al fine di una
maggiore apertura del mercato.
- Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua gli ulteriori
soggetti cui attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la qualifica
di clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato.
- Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i clienti idonei
autocertificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas la propria
qualifica per l'anno 1999. La medesima Autorita' entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio
provvedimento le modalita' per riconoscere e verificare la qualifica di
clienti idonei degli aventi diritto.
Norme transitorie in materia di fonti rinnovabili
- La decorrenza delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e'
improrogabilmente stabilita nelle convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.a.
prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che
non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella
convenzione, fatto salvo ogni onere ivi previsto, sono considerati
rinunciatari. In caso di motivato ritardo rispetto alla data predetta il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ferma rimanendo
la decorrenza delle incentivazioni, puo' concedere una proroga non superiore
a due anni a fronte di un coerente piano di realizzazione.
- Al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, e'
fatto obbligo ai soggetti beneficiari delle suddette incentivazioni di
presentare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni
necessarie alla costruzione degli impianti non ancora in esercizio. Il
mancato adempimento a tale obbligo comporta la decadenza da ogni diritto
alle incentivazioni medesime.
- Su motivata richiesta dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere
favorevole degli enti locali competenti, la localizzazione degli impianti
previsti nelle convenzioni di cui al medesimo comma puo' essere modificata a
condizione che la funzionalita' della rete elettrica nella nuova area
interessata non risulti pregiudicata. La richiesta non sospende alcuno dei
termini di cui ai commi 1 e 2 e, nel caso di rinuncia a ogni incentivo
pubblico, e' accolta, anche in assenza di motivazioni, e comunicata all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, a condizione che siano stati espressi i
pareri favorevoli dei predetti enti locali.
- I soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, rinunciano espressamente alle facolta' e agli
obblighi sottoscritti negli atti di convenzione non sono soggetti ad alcuna
sanzione.
- Fatte salve le disposizioni che disciplinano la localizzazione, la
costruzione e l'esercizio di impianti di recupero di rifiuti, per gli stessi
impianti la localizzazione prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 puo'
essere modificata previa comunicazione dei soggetti interessati al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e previo parere favorevole
degli enti locali competenti per territorio. Con le stesse modalita' i
produttori che, per documentati motivi tecnici, non soddisfino i limiti di
potenza dedicata stabiliti in tali convenzioni possono trasferire in altro
sito le quote di potenza elettrica non producibili nel sito originario. La
comunicazione non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2.
Art. 16.
Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e Bolzano
- Sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto
previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n.
481. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto ed i
vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e' demandato ad apposite norme di attuazione
dei relativi statuti da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche' al decreto legislativo da
emanare ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del presente decreto.
- Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire
norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 3, 6 e 7
dell'articolo 12.
Art. 17.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 1999
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio, Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L
27 del 30 gennaio 1997.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa, e stabilisce che essa non puo'
avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttive, e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: "Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'",
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del
18 novembre 1995 - serie generale.
- Per la direttiva 96/92/CE vedi in nota al titolo.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998 - serie generale; l'art. 36
cosi' recita:
"Art. 36 (Norme per il mercato dell'energia elettrica).
1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il
Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per dare
attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e
ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema
elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga
nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio
pubblico, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo, in
particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una
tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di
garantire la disponibilita' della capacita' produttiva necessaria, la
gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;
- prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia
anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la
neutralita' di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a
tutti gli utilizzatori;
- attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilita' di salvaguardare
la sicurezza e l'economicita' del sistema di generazione elettrica
nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle
fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilita'
complessiva del sistema stesso; a tal fine individuare gli strumenti
operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di
generazione nazionale;
- favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono
attualmente presenti piu' soggetti operanti nello stesso territorio,
iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso
normali regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando
le imprese degli enti locali;
- incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno
e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico,
anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO 2 ;
- definire le misure per assicurare condizioni di
reciprocita' nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in
relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di
assicurare la parita' competitiva sul mercato europeo delle aziende
elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;
- collocare la liberalizzazione del mercato elettrico
nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali
dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria,
finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la
transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei".
- Il D.Lgs. n. 281/1997 recante: "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie
locali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 - serie generale
- del 30 agosto 1997.
Nota all'art. 1:
- L'art. 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
citato in nota alle premesse, cosi' recita:
"12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di cui all'articolo
1 svolge le seguenti funzioni:
- formula osservazioni e proposte da trasmettere al
Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di
concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei
limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche
normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche
tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle
normative comunitarie;
- propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo
nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di
autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;
- controlla che le condizioni e le modalita' di accesso
per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate
nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche
in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere
l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo
che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi
comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresi' il
rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli
addetti;
- propone la modifica delle clausole delle concessioni e
delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in
esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e
delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto
dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti,
definendo altresi' le condizioni tecnicoeconomiche di accesso e di
interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;
- stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del
mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di
riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19,
nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti
nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza
del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio
nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi generali di
carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle
risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla
tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformita' ai
criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento
delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti
eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal
ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;
- emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per
assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione
per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza
evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del
servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al
confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la
pubblicizzazione dei dati;
- controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle
notizie utili, determinando altresi' i casi di indennizzo automatico da
parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove
il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il
servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma
ovvero ai sensi della lettera h);
- emana le direttive concernenti la produzione e
l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi
medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualita'
riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di
qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente,
sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti
e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di
prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma
37;
- assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni dei
servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche
per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative
allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative
volte a migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta
annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri una
relazione sullo stato dei servizi e sull'attivita' svolta;
- pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di
svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la
concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da
parte degli utenti intermedi o finali;
- valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli
utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei
livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il
servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno,
modifiche alle modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo
alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
- verifica la congruita' delle misure adottate dai
soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parita' di
trattamento tra gli utenti, garantire la continuita' della prestazione
dei servizi, verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle
prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti,
garantire ogni informazione circa le modalita' di prestazione dei
servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e
consumatori il piu' agevole accesso agli uffici aperti al pubblico,
ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando
le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita
risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli
qualitativi e tariffari;
- propone al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano
consentiti dall'ordinamento;
- controlla che ciascun soggetto esercente il servizio
adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi
pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una
carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli
servizi e ne verifica il rispetto".
Nota all'art. 2:
- L'art. 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643
(Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad
esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), cosi' recita:
"Art. 4. - Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal
quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
1) - 7) (Omissis);
8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano
prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 piu'
di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette
a trasferimento all'Ente nazionale allorche' l'energia prodotta, oppure
prodotta e distribuita, avra' per due anni consecutivi superato i 15 milioni
di chilowattore per anno;
Tale limite e' elevato a 20 milioni di kWh per le imprese che operano nelle
piccole isole.
Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di kWh annui
e' consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di kWh
proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione e' concessa dal
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato entro tre mesi dalla
presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici
presentino al Ministero dell'industria, il commercio e l'artigianato un
piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potra'
comunque protrarsi oltre due anni dalla approvazione dello stesso.
Resta fermo che, ad accezione delle imprese che operano nelle piccole isole,
l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori puo' essere
riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro
e non oltre i 15 milioni di kWh annui".
Note all'art. 3:
- L'art. 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28
marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche, cosi' recita:
"Art. 8.
- Gli Stati membri comunicano immediatamente alla
Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di
una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o
europea, nel qual caso e' sufficiente una semplice informazione sulla
norma stessa; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono
necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino gia'
dal progetto.
La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri del progetto
essa puo' anche sottoporlo al parere del comitato.
- La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo
Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica
osservazioni di cui lo Stato membro terra' conto, per quanto possibile,
nella stesura definitiva della regola tecnica.
- Quando uno Stato membro o la Commissione ne fanno
espressa richiesta, gli Stati membri comunicano immediatamente il testo
definitivo di una regola tecnica.
- Le informazioni fornite in virtu' del presente articolo
sono riservate.
Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le
amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o
giuridiche anche appartenenti al settore privato".
- Per la legge n. 481 del 1995 vedi nelle note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 vedi nelle
note alle premesse.
- L'art. 2, comma 20, lettera c), della citata legge 14
novembre 1995, cosi' recita:
"20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorita':
a)-b) (Omissis);
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei
propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti
esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse
all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie
non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a
lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta',
qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli
utenti, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre
al Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione".
- Il comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991 n. 9
(Norme per l'attivazione del nuovo piano energetico nazionale. Aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), cosi' recita:
"3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al
presente articolo e' ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e
distributrici di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308".
- Il Titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992,
cosi' recita:
" B) Contributi alle imprese produttricidistributrici.
- Alla nuova energia elettrica prodotta ed immessa nella
rete pubblica dalle imprese produttricidistributrici con impianti
utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate viene riconosciuto un
contributo pari alla somma del costo evitato di combustibile e della
componente relativa alla specifica tipologia di impianto, definita nel
precedente titolo II, punto 3.
- Il contributo, nelle sue due componenti, segue la
regolamentazione di cui alla precedente lettera A).
- Per gli impianti che utilizzano combustibili fossili la
componente relativa al costo di combustibile non e' cumulabile con il
contributo onere termico della C.C.S.E.".
- L'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10
(Attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia), cosi' recita:
"2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista
presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di
base la costituzione di un'apposita segreteria tecnicooperativa, costituita
da non piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non
piu' di una volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di
societa' di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente
operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche
amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di
cui al presente comma e' determinato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro
del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o
l'amministrazione o l'impresa di apparte- nenza. I dipendenti pubblici sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga
posizione prevista dai rispettivi ordinamenti".
Nota all'art. 5:
- L'art. 20, comma 4, della citata direttiva 96/92/CE, cosi'
recita:
"4. In caso di controversie transfrontaliere, l'autorita' competente
per la soluzione delle controversie e' quella che copre la rete
dell'acquirente unico o del gestore della rete che ne nega l'uso o
l'accesso".
Note all'art. 7:
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizo della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari".
- Per il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, vedi nelle note alle premesse.
Note all'art. 8:
- L'art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato), cosi' recita:
"Art. 15 (Diffide e sanzioni).
- Se a seguito dell'istruttoria di cui all'art. 14 l'Autorita'
ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti
interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei
casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della durata
dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e
non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna
impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto
dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini
entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
- In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma
1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al
dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata
applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore
al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci
per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando
altresi il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve
essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo'
disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta
giorni".
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 7.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 4, numero 8), della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, vedi nelle note all'art. 2.
- L'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n.
400, cosi' recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
- Per il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, vedi nelle note all'art. 3.
Note all'art. 11:
- L'art. 3, comma 7, della citata legge 14 novembre 1995, n.
481, cosi' recita: "7. I provvedimenti gia' adottati dal Comitato
interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena
validita' ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro,
anche nell'atto di concessione, o dalla Autorita' competente. Il
provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si
applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle
convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonche' alle
proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
propriamente dette, presentate all'ENEL S.p.a. entro il 31 dicembre 1994 ed
alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'alto
forno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali
ultimi casi permanga la necessaria attivita' primaria dell'azienda.
Conservano altresi' efficacia le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad
applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n.
6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'art. 22, comma 5, della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui all'art.
1 della presente legge".
- Per il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, vedi nelle note all'art. 3.
Note all'art. 12:
- La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio
1989, n. 120.
- L'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in
materia di risorse idriche), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994, n. 14, supplemento ordinario, cosi'
recita:
"Art. 2. (Usi delle acque).
- L'uso dell'acqua per il consumo umano e'
prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico
superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa
e' sufficiente e a condizione che non ledano la qualita' dell'acqua per
il consumo umano.
- Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato il regolamento
per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica
del ciclo naturale dell'acqua".
- Il comma 1 dell'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, 59), cosi' recita:
"1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
- al censimento nazionale dei corpi idrici;
- alla programmazione ed al finanziamento degli interventi
di difesa del suolo;
- alla determinazione di criteri, metodi e standard di
raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di
modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici
operanti nel settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca
e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali
di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione
dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel
settore della difesa del suolo;
- alle direttive generali e di settore per il censimento
ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina
dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
- alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla
scorta di quelli di bacino;
- alle metodologie generali per la programmazione della
razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di
programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
- alle direttive e ai parametri tecnici per la
individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalita' di
prevenzione delle emergenze idriche;
- ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato
come definito dall'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- alla definizione dei livelli minimi dei servizi che
devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui
all'art. 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' ai
criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di
approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da
quello potabile;
- alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio
a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
- i criteri e agli indirizzi per la programmazione dei
trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno
comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni
diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini
idrografici;
- ai compiti fissati dall'art. 17 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la
realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;
- ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale
dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi
e nei limiti di cui all'art. 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo
restando quanto disposto dall'art. 29, comma 3;
- alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche
volte a garantire omogeneita', a parita' di condizioni, nel rilascio
delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti
dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e
metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'art. 5
della legge 5 gennaio 1994, n 36;
- alla definizione del metodo normalizzato per definire le
componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio
idrico;
- alle attivita' di vigilanza e controllo indicate dagli
articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- all'individuazione e delimitazione dei bacini
idrografici nazionali e interregionali;
- all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata
istituzione da parte delle regioni delle autorita' di bacino di rilievo
interregionale di cui all'art. 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989,
n. 183, nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2,
19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge;
- all'emanazione della normativa tecnica relativa alla
progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di
carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacita' di invaso;
- alla determinazione di criteri, metodi e standard volti
a garantire omogeneita' delle condizioni di salvaguardia della vita
umana, del territorio e dei beni;
- agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa
delle coste;
- alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto
pugliese".
- Il comma 2 dell'art. 89 del citato decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, cosi' recita:
"2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino,
previsto dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di
cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino piu'
regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine
stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento
e' rimesso allo Stato".
- I commi 1 e 3 dell'art. 29 del citato decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, cosi' recitano:
"1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti
l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica
energetica nazionale, nonche' l'adozione degli atti di indirizzo e
coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello
regionale".
"3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato
definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione
regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse
idriche ai fini energetici, disciplinando altresi' le concessioni di grandi
derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in
vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni
di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato
d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta
giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente".
- L'art. 7 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, cosi' recita:
"Art. 7. -
- I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle
regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del
presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia
l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto
legislativo
- Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni
e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire
tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti
criteri:
- la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni
e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo'
essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il
trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
- la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una
quota delle risorse ertimes new romani deve garantire la congrua
copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente
articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di
programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti
locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie
tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a
tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;
- ai fini della determinazione delle risorse da
trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate
ertimes new romani derivanti dal conferimento delle medesime entrate
alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto
legislativo
- Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle
funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse
corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per
l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. A
fini della quantificazione, si tiene conto:
- dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in
un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di
cinque anni;
- dell'andamento complessivo delle spese finali
iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
- dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di
variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei
documenti di programmazione economicofinanziaria, approvati dalle
Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del
conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale
in vigore alla data del conferimento medesimo.
- Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e
delle procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione
del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa
degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il
personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale previgente.
- Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, si applica la disciplina
sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto
regioniautonomie locali.
- Gli oneri relativi al personale necessario per le
funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di
compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al
finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa
mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla
programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi, nella
misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante
convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
- Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato,
regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza
unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali,
ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto
legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
- l'individuazione del termine, eventualmente
differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e
la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse
ertimes new romani da devolvere agli enti, fermo restando quanto
previsto dall'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'individuazione dei beni e delle strutture da
trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle
regioni e agli enti locali;
- la definizione dei contingenti complessivi, per
qualifica e profilo professionale, del personale necessario per
l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale
da trasferire;
- la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari
in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri
connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo
esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al
comma 2 del presente articolo.
- In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio
dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata,
ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli
atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla
legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la
Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del
provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per
le iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si
applica a tal fine la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- Ove non si provveda al trasferimento delle risorse
disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei
termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla
Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente
del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere.
Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina un commissario ad acta".
- L'art. 10 del citato decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, cosi' recita:
"Art. 10. - 1. Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si
provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le
funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni
a statuto ordinario".
- I commi 4 e 5 dell'art. 89 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' recitano:
"4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in
modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti
ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il
territorio di piu' regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano
accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalita',
anche organizzative, di gestione".
- Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 (Norme
integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al
coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti
ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica), come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. Le concessioni e le autorizzazioni provvisorie rilasciate a enti e
imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per le quali,
alla data del presente decreto non siano ancora stati iniziati i lavori di
costruzione degli impianti, cessano di avere efficacia. La disposizione non
si applica agli enti ed imprese che siano stati autorizzati ad esercitare le
attivita' di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
5. (Abrogato).
6. Le autorizzazioni per l'impianto degli elettrodotti da costruirsi da
parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica sono accordate:
a) dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per
gli elettrodotti la cui tensione normale di esercizio e' uguale o superiore
a 120.000 Volt;
b) dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato
tecnico amministrativo, per gli elettrodotti la cui tensione e' inferiore a
120.000 Volt.
7. Gli stessi organi autorizzano, in via provvisoria, nei casi di urgenza,
l'inizio delle costruzioni degli elettrodotti di cui sopra.
8. I decreti di autorizzazione degli elettrodotti da costruirsi da parte
dell'Ente nazionale per la energia elettrica hanno efficacia di
dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di indifferibilita' ed urgenza
delle opere relative agli elettrodotti medesimi, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive
modificazioni.
9. I decreti di autorizzazione in via provvisoria di cui all'art. 113 del
testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, hanno anche essi efficacia di
dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza.
10. Gli elettrodotti da costruirsi da parte dell'Ente nazionale per
l'energia elettrica a tensione uguale o superiore a 220.000 Volt sono
inamovibili e ad essi non si applicano le disposizioni del quarto, quinto e
sesto comma dell'art. 122 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.
11. (Abrogato)".
Note all'art. 14:
- L'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235
(Norme di attuazione dello
statuto speciale della
regione Trentino-Alto-Adige in materia
di produzione e distribuzione
di energia idroelettrica), cosi' recita:
"Art. 10. - Le province, al fine di
concorrere al conseguimento delle finalita'
di cui al primo comma dell'art. 9,
costituiranno una azienda speciale con
iseguenti compiti:
- coordinamento tecnico
dell'attuazione delle deliberazioni del comitato di cui all'art.
9;
- controllo tecnico delle aziende
di distribuzione per quanto riguarda
l'attuazione delle deliberazioni di cui alla
precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche
vigenti;
- costruzione
e gestione
delle linee di interconnessione ad alta
tensione comprese le relative
sottostazioni di trasferimento per la
consegna alle aziende
distributrici al fine
di assicurare
l'interscambio nel
territorio provinciale, nonche'
acquisizione dall'Enel delle linee
aventi la stessa funzione ed
indicate nel piano tecnico di cui all'art. 9,comma terzo, n. 2),
per tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5 e
7;
- assistenza tecnica ed
amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende
distributrici;
- altri compiti attribuiti dalle province.
Con la costituzione dell'azienda provinciale di
cui al primo comma e' trasferito
all'azienda stessa un
contingente del personale in servizio
alla data di entrata in vigore del
presente decreto presso gli uffici delle
rispettive sedi di zona
dell'Enel, nonche' all'azienda provinciale di Trento
un contingente del personale in servizio
presso il distretto Enel di Trento salvo intesa tra
le due province in
ordine al passaggio di
parte di questo personale all'azienda
provinciale di Bolzano; i suddetti
contingenti sono determinati con decreto del
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previa
intesa tra l'Enel e la interessata".
- L'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato), cosi' recita:
"Art. 7 (Controllo).
1. Ai fini del presente titolo si ha
controllo nei casi contemplati dall'art.2359
del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri
rapporti giuridici che conferiscono, da soli o , e
tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto
la possibilita' di esercitare
un'influenza determinante
sulle attivita' di
un'impresa, anche attraverso:
a) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su
parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti
giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla
composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni
degli organi di un'impresa.
2. Il controllo e' acquisito dalla
persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o
beneficiari dei contratti o soggetti
degli altri rapporti giuridici suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali
diritti o beneficiari di
tali contratti o soggetti
di tali rapporti giuridici, abbiano il
potere di esercitare i diritti che ne derivano".
- Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, vedi nelle note all'art. 9
Note all'art. 15:
- Per l'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
vedi nelle note all'art. 11.
Note all'art. 16:
- L'art. 2, commi 15 e
16, della citata legge 14 novembre 1995, n. 481,
cosi' recitano:
"15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano
si applicano gli articoli 12
e 13 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e le relative di attuazione
contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le
norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e
10 dello statuto speciale,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4".