Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23
aprile 1946, n. 363;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947,
n. 896, e successive modificazioni;
Visto il provvedimento CIP n. 15 del 12 luglio 1989 concernente l'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, da cogenerazione e da altre fonti
assimilate, i prezzi di cessione all'ENEL ed i contributi di incentivazione
alla produzione;
Tenuto conto delle risultanze emerse dalla verifica della normativa introdotta
dal suddetto provvedimento n. 15/89 (punto 2 del titolo IV);
Considerata la necessità di adeguare il provvedimento n. 15/89 alle suddette
risultanze;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);
A partire dal 1° gennaio 1991 entrano in vigore le seguenti disposizioni in
materia di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi dell'art.
1 della legge n. 08 del 29 maggio 1982.
Ai fini del presente provvedimento un impianto e assimilato agli impianti da
fonti rinnovabili quando e superiore a 0,53 l'indice di utilizzo del
combustibile calcolato come rapporto tra la potenza utile (somma della potenza
elettrica ai morsetti del generatore elettrico e la potenza termica nominale
utile dell'impianto) e la potenza nominale termica immessa nell'impianto
attraverso combustibile fossile.
Tale definizione si applica in particolare anche agli impianti a ciclo combinato
gas-vapore e/o rifiuti e/o biomasse.
A) Prezzi di cessione.
1) Con decorrenza 1° gennaio 1991 si applicano i prezzi di cessione di cui alla
allegata tabella A.
Per gli impianti finanziati in base alla legge n. 08/1982 ed in esercizio alla
data del 19 luglio 1989, possono essere applicate le norme previste per i nuovi
impianti.
Per le cessioni effettuate attraverso reti di terzi, tra azienda produttrice,
azienda distributrice ed ENEL, deve essere stipulata apposita convenzione;
eventuali oneri di vettoriamento sostenuti dall'azienda distributrice sono
rimborsati a questa dalla C.C.S.E. su richiesta documentata.
All'energia ceduta da impianti, sia di produttori che di
produttori-consumatori, dedicati, in tutto o in parte all'ENEL con reciproca
garanzia di continuità mediante stipulazione di apposita convenzione, si
applicano i prezzi di cui alla tabella A - colonna 1. Per quota di impianto
dedicato all'ENEL si intende una quota di potenza prefissata e costante, sia
di produttore che di produttore-consumatore, la cui energia producibile è
totalmente ceduta all'ENEL.
Il trattamento di compensazione di cui al provvedimento CIP n. 15/1989, titolo
1, punto 4, si applica a richiesta degli interessati salvo nei casi di imprese
con le quali esistono rapporti di fornitura agevolata. In questi ultimi casi tra
l'ENEL e gli interessati devono essere stipulate apposite convenzioni. Per l'applicazione
dei prezzi differenziati di ore piene e di ore vuote l'ENEL dovrà installare
contatori multiorari ottimizzati per la cessione.
Le convenzioni di cui al presente punto devono essere conformi ad una
convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2) I prezzi di cessione vengono aggiornati con i criteri seguenti:
a) per gli impianti che non impiegano combustibili i prezzi vengono aggiornati
annualmente sulla base del 50% della variazione media dell'indice ISTAT per i
prezzi all'ingrosso;
b) per gli impianti che impiegano combustibili;
la componente del prezzo riferita ai costi fissi di esercizio e manutenzione,
assunta pari a 18 L./kWh con riferimento al 1° gennaio 1991, si aggiorna
annualmente sulla base della variazione media dell'indice ISTAT delle
retribuzioni contrattuali relativo al totale industria;
la componente riferita ai costi dei combustibili, assunta pari a 40 L./kWh, con
riferimento al periodo settembre, ottobre e novembre 1990, viene aggiornata
sulla base delle variazioni del costo medio del greggio importato (PGI),
calcolato secondo la normativa vigente.
Per gli impianti che utilizzano esclusivamente metano la componente, assunta
pari a 40 L./kWh, viene aggiornata, con la stessa metodologia e periodicità
delle verifiche del PGI, sulla base delle variazioni del prezzo di una fornitura
tipo non interrompibili di 5 milioni di mc/mese, assunto pari a 160 L./me con
riferimento allo stesso periodo di cui al precedente capoverso.
Il prezzo di cessione relativo alle ore vuote si aggiorna con le variazioni del
PGI di cui sopra. In caso di modifica dei canoni e sovracanoni di concessione e
delle imposte sui combustibili, l'adeguamento viene effettuato di volta in
volta, sulla base dei nuovi valori.
Le variazioni di cui sopra vengono acquisite dalla C.C.S.E. per l'aggiornamento
dei prezzi di cessione e dei contributi di pari importo.
B) Adempimenti e procedure.
1) Per tutti gli impianti, ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 2,
le domande per l'applicazione dei prezzi di cessione contenenti l'indicazione
del tipo di impianto e le caratteristiche di produzione e di fornitura, vanno
rivolte alla C.C.S.E. e all'ENEL. Sulle domande pervenute la C.C.S.E. opera in
conformità di quanto previsto dal terzo comma del punto 3 del provvedimento CIP
n. 20 del 7 agosto 1975.
In via provvisoria l'applicazione dei prezzi di cessione verrà effettuata dai
produttori interessati a partire dal mese successivo all'invio della domanda e
dopo la stipula di apposita convenzione nei casi in cui la stessa è prevista.
2) Per ciascun impianto idroelettrico a serbatoio e a bacino e ad acqua fluente
con potenza nominale di concessione superiore a 3 MW per gli impianti di
cogenerazione con teleriscaldamento, nonchè per gli impianti alimentati da
rifiuti e/o biomasse i prezzi di cessione all'ENEL ed i contributi alle
imprese produttrici distributrici sono fissati con provvedimento del Ministro
dell'industria, sulla base di un esame istruttorio effettuato dal comitato
tecnico di cui ai decreti ministeriali 2 novembre 1989 e 11 giugno 1990.
In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 15 settembre 1947, n. 896, il Presidente del CIP, cui compete la vigilanza
sull'attività del Comitato e la nomina dei componenti, è delegato ad emanare
le norme esecutive e regolamentari per il funzionamento del Comitato stesso,
nonchè i criteri a cui il Comitato si attiene nella sua attività
istituzionale.
Con decorrenza 1° gennaio 1991 la C.C.S.E. eroga all'ENEL i contributi di
cui alla allegata tabella B nonchè i contributi di cui alla allegata tabella C
per l'energia prodotta con nuovi impianti a seguito di domanda alla C.C.S.E.
Con decorrenza 1° gennaio 1991 la C.C.S.E. eroga alle imprese
produttrici-distributrici i contributi di cui all'allegata tabella C per l'energia
prodotta da nuovi impianti e immessa direttamente nella rete pubblica a seguito
di domanda alla C.C.S.E.
Per gli impianti di cui è competente il Comitato l'ammissione all'erogazione
dei contributi avviene secondo le modalità previste nel precedente titolo I.
I prezzi ed i contributi di cui al presente provvedimento si riferiscono alle
cessioni da impianti di qualsiasi potenza.
Restano ferme tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente
emanati in quanto compatibili con il presente provvedimento e non espressamente
modificate.
Roma, 14 novembre 1990