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Energia elettrica prodotta da fioriti rinnovabili, da cogenerazione e da altre fonti assimilate; cessioni all'ENEL ed incentivazione della nuova produzione.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visto il decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
Visto il decreta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1983 relativo all'approvazione delle convenzioni tipo per la cessione, lo scambio ed il vettoriamento di energia elettrica;
Visto il provvedimento n. 3/1988 del 27 gennaio 1988, paragrafo D, punto 2 che stabilisce l'emanazione di una regolamentazione della materia dei prezzi e dei contributi per l'energia comunque prodotta che l'Enel acquista sul territorio nazionale, sia per quella esistente cui assicurare adeguati compensi, sia per quella di nuova produzione da fonti nazionali rinnovabili, nell'ambito di norme intese allo sviluppo ed all'incentivazione della nuova energia ottenuta con tali fonti;
Vista la parte IV; punto 24, quinto e sesto comma, del Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 agosto 1988 che prevede di:
- ammettere per tutti i produttori di energia elettrica ottenuta da nuovi impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili, o combustibili di scarto, ovvero calore di risulta, un contributo da prelevarsi a carico della Cassa conguaglio, all'interno della quale sarà istituita un'apposita gestione per assicurare completa trasparenza dei meccanismi; per i contributi saranno adottati parametri differenziati in rapporto alle quantità di energia elettrica immessa nella rete pubblica. La relativa normativa sarà fissata dal Cip;
- ridefinire i prezzi di trasferimento tra autoproduttori e aziende municipalizzate da un lato, ed Enel dall'altro, e riconsiderare i costi del vettoriamento ai "fini di favorire la più completa utilizzazione di tutte le potenzialità di produzione di energia elettrica, con particolare attenzione nel quadro di una funzione di coordinamento svolta dall'Enel, alla capacità di contributo al soddisfacimento delta punta di domanda. In caso di mancato accordo tra le parti interviene il Cip con provvedimento amministrativo;
Considerata la crescente importanza che riveste per la collettività nazionale lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed il coordinato utilizzo di tutte le risorse elettriche disponibili;
Tenuto conto della Raccomandazione della commissione Cee L/335 dell'8 novembre 1988 volta a favorire la cooperazione tra le imprese di servizio pubblico ed i produttori autonomi di energia elettrica;
Sentita la Commissione centrale prezzi nella riunione del 16 febbraio 1989;
Considerata l'urgenza;

DELIBERA:

A partire dalle ore 0 del 1° agosto 1989 entrato in vigore per tutto il territorio nazionale le seguenti disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della legge n. 308 de) 29 maggio 1982.
Le disposizioni riguardano:
- la cessione all'Enel da impianti esistenti e da nuovi impianti;
- l'incentivazione della nuova produzione;
- gli interventi della Cassa conguaglio settore elettrico.

Titolo I.
Cessioni di energia elettrica all'Enel

1. Le cessioni, totali o parziali, di energia elettrica, prodotta da impianti esistenti e da nuovi impianti installati sul territorio nazionale che utilizzano fonti rinnovabili o fonti ad esse assimilate ai sensi della legge n. 308 del 29 maggio 1982, sono regolate dalle seguenti norme. Per nuovi impianti si intendono quelli entrati in servizio dopo il 31 luglio 1988.
Per gli impianti finanziati in base alla citata legge n. 308/1982 ed in esercizio alla data di emanazione del presente provvedimento, possono essere applicate, su richiesta degli interessati, le norme previste per i nuovi impianti.
Ai sensi di detta legge sono considerati alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate gli impianti idroelettrici, geotermici, solari, eolici, quelli che sfruttano maree e moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali, nonché gli impianti dì produzione combinata di energia elettrica e calore e quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi o impianti.
2. A partire dalle fatture relative alle cessioni effettuate successivamente al 1 ° agosto 1989 si applicano i prezzi e le relative disposizioni di cui alle allegate tabelle A1 - A2 - A3 - A4. L'energia elettrica è distinta a seconda delle fasce orarie di cui ai provvedimenti Cip n. 44/1980 dell'8 agosto 1980 e n. 47/1981 del 22 dicembre 1981; nel presente provvedimento, le ore di punta e piene, invernali ed estive, vengono denominate ore piene e quelle vuote invernali ed estive, ore vuote.
3. Le condizioni e le modalità di cessione sono quelle previste nella convenzione tipo approvata con decreto de! 16 maggio 1983 del Ministro dell'industria, che vengono applicate anche nei casi di cessione totale dell'energia prodotta con contemporanea fruizione di forniture attraverso distinti collegamenti. L'Enel provvederà ad installare le necessarie attrezzature per attivare i rapporti di cessione e fornitura richiesti.
4. Ferma restando la facoltà di optare per il regime di scambi previsti dal decreto ministeriale 16 maggio 1983, quando tra l'impresa o utente civile e l'Enel intercorrono rapporti di cessione di fornitura, il prezzo dell'energia ceduta è pari a quello dell'energia fornita meno il corrispettivo di potenza, fino alla loro concorrenza, considerata mese per mese e con riferimento alle diverse fasce orarie.
All'eventuale energia di cessione che, mese per mese e con riferimento alle diverse fasce orarie, risulta eccedente rispetto a quella di fornitura, si applica il prezzo previsto per le cessioni effettuate da imprese che non fruiscono di forniture.
In tutti i casi per l'energia ceduta in ore vuote il prezzo non può risultare superiore a 30 L./kWh.
Nel caso di imprese o consociazioni di imprese con te quali esistono pluralità di rapporti di fornitura e di cessioni, tra l'Enel e gli interessati dovranno essere stipulate apposite convenzioni.
5. Per gli impianti esistenti, i prezzi di cessione vengono aggiornati con i criteri seguenti:
a) la componente del prezzo, riferita ai costi fissi di 32 L./kWh, viene aggiornata in relazione alle variazioni apportate al livello generale delle tariffe, con la stessa decorrenza del provvedimento Cip di variazione;
h) la componente riferita ai costi variabili viene aggiornata sulla base di verifiche annuali effettuate dal Cip sull'andamento stabilizzato del costo del greggio, nel quadro degli obiettivi di cui alla presente normativa.
Per i nuovi impianti destinati alla produzione combinata di energia elettrica e calore, (esclusa quella ottenuta prevalentemente da biomasse e rifiuti solidi urbani), la componente relativa ai costi fissi di 35 L./kWh viene aggiornata con lo stesso criterio di cui alla precedente lettera a), mentre la componente relativa agli oneri variabili viene aggiornata annualmente sulla base delle variazioni delle quotazioni del petrolio greggio importato.
Per la nuova produzione di cui al successivo Titolo I l'adeguamento dei prezzi di cessione verrà limitato ai costi fissi di esercizio e manutenzione, con il criterio di cui alla precedente lettera a).

Titolo II.
Contributi per la nuova produzione e per le cessioni di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico, a partire dal 1° agosto 1989 provvederà all'erogazione dei contributi di cui alle allegate tabelle B sull'energia elettrica ceduta all'Enel da qualsiasi produttore o direttamente immessa sulla rete pubblica dalle imprese produttrici-distributrici prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate, entrati in servizio dopo il 31 luglio 1988.
2. È ammessa a contributo l'energia:
a) prodotta in ore piene da nuovi impianti;
b) prodotta in ore piene dagli impianti idroelettrici esistenti, in esercizio e non, sui quali siano stati realizzati lavori di potenziamento che comportano nuovi apporti di potenza nelle ore piene alo di producibilità media annua;
c) prodotta dagli impianti di cui al presente titolo e ceduta all'Enel.
3. La domanda di ammissione a contributo deve essere inviata al comitato tecnico di cui al successivo punto 4, corredata dalle prescritte autorizzazioni e dal relativo progetto (relazione, allegati grafici, computi metrici e analisi dei prezzi).
In particolare nel progetto deve essere indicata la producibilità media annua di energia dell'impianto e l'ammontare dell'eventuale contributo derivante da provvidenze di legge nazionali o sovranazionali, di cui tener conto per la determinazione del costo di investimento.
Per la determinazione dei relativi costi, la stessa documentazione deve essere trasmessa al predetto comitato, da parte dei produttori che intendono cedere all'Enel, in tutto o in parte, la nuova produzione ottenuta con fonti rinnovabili ed assimilate.
4. Nell'ambito della Cassa conguaglio settore elettrico, è istituito un comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate.
Il Comitato ha il compito, sulla base di istruttorie tecniche predisposte congiuntamente dagli uffici della Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria e della Segreteria generale del Cip;
- di valutare preventivamente gli investimenti ed i costi di esercizio per i singoli impianti di produzione di energia elettrica di cui al presente titolo;
- in fase di costruzione, di effettuare controlli ed accertamenti sullo stato dei lavori, in relazione ai costi sostenuti dalle imprese;
- di determinare per ciascun impianto, sulla base della documentazione a consuntivo, il contributo a carico della Cassa conguaglio settore elettrico e la durata della sua erogazione.
Il comitato tecnico è costituito da 10 membri, e precisamente da:
- un rappresentante del Cip che lo presiede;
- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un rappresentante del Ministero del tesoro;
- un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- un rappresentante della Segreteria del Cip;
- un esperto designato dall'Enel;
- un esperto designato dall'Enea;
- un esperto designato dalla Federelettrica;
- un esperto designato dall'Unapace;
- un esperto designato dall'Apei.
In applicazione dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, il Presidente del Cip, cui compete la vigilanza sull'attività del comitato e la nomina dei componenti, è delegato ad emanare le norme esecutive e regolamentari per il funzionamento del comitato stesso.
Le spese di funzionamento del comitato sono a carico del "Conto contributi energia da fonti rinnovabili ed assimilate" di cui al successivo titolo III.
5. Nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il comitato si attiene, tra !'altro, ai seguenti criteri:
- il costo annuo di produzione di ogni nuova iniziativa si determina in base a tutti i costi documentati dall'impresa, considerando che:
- il costo dell'investimento si calcola al netto di ogni contributo in conto capitale ottenuto in base a provvidenze di legge nazionali e sovranazionali e comprende gli interessi di costruzione, calcolati al tasso di sconto mediamente in vigore nel periodo di investimento, nonché le spese di progettazione, direzione lavori e generali, assunto in un limite massimo nel 10 per cento;
- il tasso di remunerazione reale dell'investimento è fissato nel 5 per cento annuo, che si somma alla variazione dell'indice Istat per i beni intermedi destinati alla produzione di beni di investimento, nei cinque anni solari precedenti la data di entrata in servizio dell'impianto;
- l'ammortamento tecnico-economico si effettua a rate annue costanti con periodi corrispondenti alle aliquote massime fiscali previste dalle leggi vigenti;
- il limite massimo delle spese annue di esercizio viene fissato nello 0,7 per cento del costo di investimento (al netto degli interessi di costruzione);
- le spese annue di manutenzione vengono fissate nello 0,8 per cento del costo di investimento (al netto degli interessi di costruzione).
6. Per i nuovi impianti realizzati dalle imprese produttrici-distributrici l'onere annuo si determina detraendo dal costo annuo di produzione l'importo di 32 lire per tutti i kWh producibili. Per i potenziamenti di cui al precedente punto 2), lettera b) detta quota viene detratta esclusivamente per l'eventuale maggior producibilità annua totale.
Per le iniziative realizzate dalle imprese produttrici non distributrici che intendono cedere, in tutto o in parte, la produzione all'Enel l'onere annuo viene determinato detraendo dal costo annuo di produzione l'importo di 30 lire per ogni kWh producibile in ore vuote.
7. Il contributo relativo ad ogni nuovo impianto e ad ogni potenziamento viene determinato riferendo l'onere annuo alla sola energia producibile in ore piene, determinata applicando le seguenti percentuali alla totale producibilità annua dell'impianto:
a) impianti idroelettrici a serbatoio e di pompaggio: 100 per cento;
b) impianti idroelettrici a bacino e fotovoltaici: 70 per cento;
c) impianti idroelettrici ad acqua fluente e tutti gli altri impianti: 50 per cento.
Per gli impianti idroelettrici la classificazione adottata è quella dell'Unipede (Unione internazionale dei produttori e distributori di energia elettrica).
8. Per le imprese produttrici-distributrici il Ministro dell'industria - Presidente del Cip, ai sensi dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è delegato ad emanare, per ciascun impianto, il provvedimento di ammissione a contributo che fissa l'aliquota unitaria per kWh del contributo riferito alle ore piene, con i limiti massimi di cui all'allegata tabella B5, nonché le date di decorrenza e di scadenza dell'erogazione del contributo stesso.
Per le imprese produttrici non distributrici che intendono cedere, in tutto o in parte, la nuova produzione, il provvedimento del Ministro dell'industria, da adottarsi nell'ambito della delega di cui al precedente capoverso, fissa il valore del contributo sull'energia di cessione in ore piene nei limiti massimi di cui all'allegata tabella B5 sulla base dell'onere accertato, detratta la quota di 32 lire kWh a carico Enel per le cessioni in ore piene.
I prezzi di cessione in ore piene comprendono, oltre al detto valore di contributo, anche la quota a carico Enel, di cui 20 L./kWh per costo fisso di impianto, attribuite ai produttori che cedono parte della produzione in funzione della regolarità della cessione.
Quando il nuovo impianto risulti collegato ad impianti esistenti, l'energia deve essere misurata separatamente.
9. Per i nuovi impianti di cui al presente titolo, la componente dei contributi relativa alle spese di esercizio e manutenzione sarà aggiornata in relazione alle variazioni che saranno apportate al livello generale delle tariffe, con esclusione del sovrapprezzo termico, e con la stessa decorrenza dei provvedimenti Cip di variazione.

Titolo III.
Cassa conguaglio settore elettrico: finanziamento ed erogazione dei contributi

1. La Cassa conguaglio provvede all'erogazione dei contributi per l'incentivazione della nuova produzione da fonti rinnovabili, con la decorrenza prevista nelle disposizioni precedenti, con le disponibilità generate dalla maggiorazione straordinaria di cui al provvedimento Cip n. 27 del 21 dicembre 1988, per la parte che affluisce direttamente nella Cassa stessa ai sensi della deliberazione Cip del 24 maggio 1989.
A tal fine la Cassa destina ad un conto denominato "Conto contributo energia da fonti rinnovabili ed assimilate", una quota pari al 15 per cento della predetta disponibilità.
Con la stessa decorrenza usata per l'energia da fonti rinnovabili ed assimilate comunque prodotta e ceduta all'Enel, cessa di avere efficacia la norma di cui al provvedimento Cip n. 3/1988, paragrafo D, punto 2.
2. Per l'erogazione dei contributi valgono le stesse norme previste per l'onere termico dal provvedimento Cip n. 3/1988.
La documentazione relativa all'energia prodotta dagli impianti ammessi a contributo, nonché all'energia ceduta all'Enel dovrà essere tornita dalle imprese in conformità alle istruzioni ed ai moduli predisposti dalla CCSE con apposita circolare.
In relazione agli ulteriori compiti attribuiti alla CCSE l'attuale comitato di gestione è integrato con due componenti designati rispettivamente dalla Segreteria generale del Cip e dall'Enel.

Titolo IV.
Disposizioni finali

1. Per i casi diversi da quelli stabiliti dall'art. 4 della legge n. 308, del 29 maggio 1982, i prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da enti ed imprese diversi dall'Enel sono determinati d'intesa tra l'Enel e gli interessati. Ai sensi dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, in caso di mancato accordo il prezzo è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei limiti delle tariffe stabilite dal Cipe.
2. Dopo il primo anno dì applicazione verrà effettuata una verifica della normativa di cui al presente provvedimento in ordine alle modalità di determinazione dei prezzi di cessione all'Enel, nonché dei contributi sulla nuova produzione, anche in relazione alla quantificazione dei costi di carattere socio-ambientale ed al contenuto della concessione prevista dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
3. Restano ferme tutte le disposizioni nei provvedimenti precedentemente emanati compatibili con il presente provvedimento.

Roma, addì 12 luglio 1989