Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23
aprile 1946, n. 363;
Visto il decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n.
896, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle
Casse conguaglio prezzi;
Visto il decreta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 16 maggio 1983 relativo all'approvazione delle convenzioni tipo per la
cessione, lo scambio ed il vettoriamento di energia elettrica;
Visto il provvedimento n. 3/1988 del 27 gennaio 1988, paragrafo D, punto 2 che
stabilisce l'emanazione di una regolamentazione della materia dei prezzi e dei
contributi per l'energia comunque prodotta che l'Enel acquista sul territorio
nazionale, sia per quella esistente cui assicurare adeguati compensi, sia per
quella di nuova produzione da fonti nazionali rinnovabili, nell'ambito di norme
intese allo sviluppo ed all'incentivazione della nuova energia ottenuta con
tali fonti;
Vista la parte IV; punto 24, quinto e sesto comma, del Piano energetico
nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 agosto 1988 che prevede
di:
- ammettere per tutti i produttori di energia elettrica ottenuta da nuovi
impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili, o combustibili di scarto,
ovvero calore di risulta, un contributo da prelevarsi a carico della Cassa
conguaglio, all'interno della quale sarà istituita un'apposita gestione per
assicurare completa trasparenza dei meccanismi; per i contributi saranno
adottati parametri differenziati in rapporto alle quantità di energia elettrica
immessa nella rete pubblica. La relativa normativa sarà fissata dal Cip;
- ridefinire i prezzi di trasferimento tra autoproduttori e aziende
municipalizzate da un lato, ed Enel dall'altro, e riconsiderare i costi del
vettoriamento ai "fini di favorire la più completa utilizzazione di tutte
le potenzialità di produzione di energia elettrica, con particolare attenzione
nel quadro di una funzione di coordinamento svolta dall'Enel, alla capacità di
contributo al soddisfacimento delta punta di domanda. In caso di mancato accordo
tra le parti interviene il Cip con provvedimento amministrativo;
Considerata la crescente importanza che riveste per la collettività nazionale
lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed il
coordinato utilizzo di tutte le risorse elettriche disponibili;
Tenuto conto della Raccomandazione della commissione Cee L/335 dell'8 novembre
1988 volta a favorire la cooperazione tra le imprese di servizio pubblico ed i
produttori autonomi di energia elettrica;
Sentita la Commissione centrale prezzi nella riunione del 16 febbraio 1989;
Considerata l'urgenza;
A partire dalle ore 0 del 1° agosto 1989 entrato in vigore per tutto il
territorio nazionale le seguenti disposizioni in materia di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della legge n. 308
de) 29 maggio 1982.
Le disposizioni riguardano:
- la cessione all'Enel da impianti esistenti e da nuovi impianti;
- l'incentivazione della nuova produzione;
- gli interventi della Cassa conguaglio settore elettrico.
1. Le cessioni, totali o parziali, di energia elettrica, prodotta da impianti
esistenti e da nuovi impianti installati sul territorio nazionale che utilizzano
fonti rinnovabili o fonti ad esse assimilate ai sensi della legge n. 308 del 29
maggio 1982, sono regolate dalle seguenti norme. Per nuovi impianti si intendono
quelli entrati in servizio dopo il 31 luglio 1988.
Per gli impianti finanziati in base alla citata legge n. 308/1982 ed in
esercizio alla data di emanazione del presente provvedimento, possono essere
applicate, su richiesta degli interessati, le norme previste per i nuovi
impianti.
Ai sensi di detta legge sono considerati alimentati da fonti rinnovabili ed
assimilate gli impianti idroelettrici, geotermici, solari, eolici, quelli che
sfruttano maree e moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed
inorganici o di prodotti vegetali, nonché gli impianti dì produzione combinata
di energia elettrica e calore e quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di
scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi o impianti.
2. A partire dalle fatture relative alle cessioni effettuate successivamente al
1 ° agosto 1989 si applicano i prezzi e le relative disposizioni di cui alle
allegate tabelle A1 - A2 - A3 - A4. L'energia elettrica è distinta a seconda
delle fasce orarie di cui ai provvedimenti Cip n. 44/1980 dell'8 agosto 1980 e
n. 47/1981 del 22 dicembre 1981; nel presente provvedimento, le ore di punta e
piene, invernali ed estive, vengono denominate ore piene e quelle vuote
invernali ed estive, ore vuote.
3. Le condizioni e le modalità di cessione sono quelle previste nella
convenzione tipo approvata con decreto de! 16 maggio 1983 del Ministro
dell'industria, che vengono applicate anche nei casi di cessione totale
dell'energia prodotta con contemporanea fruizione di forniture attraverso
distinti collegamenti. L'Enel provvederà ad installare le necessarie
attrezzature per attivare i rapporti di cessione e fornitura richiesti.
4. Ferma restando la facoltà di optare per il regime di scambi previsti dal
decreto ministeriale 16 maggio 1983, quando tra l'impresa o utente civile e l'Enel
intercorrono rapporti di cessione di fornitura, il prezzo dell'energia ceduta è
pari a quello dell'energia fornita meno il corrispettivo di potenza, fino alla
loro concorrenza, considerata mese per mese e con riferimento alle diverse fasce
orarie.
All'eventuale energia di cessione che, mese per mese e con riferimento alle
diverse fasce orarie, risulta eccedente rispetto a quella di fornitura, si
applica il prezzo previsto per le cessioni effettuate da imprese che non
fruiscono di forniture.
In tutti i casi per l'energia ceduta in ore vuote il prezzo non può risultare
superiore a 30 L./kWh.
Nel caso di imprese o consociazioni di imprese con te quali esistono pluralità
di rapporti di fornitura e di cessioni, tra l'Enel e gli interessati dovranno
essere stipulate apposite convenzioni.
5. Per gli impianti esistenti, i prezzi di cessione vengono aggiornati con i
criteri seguenti:
a) la componente del prezzo, riferita ai costi fissi di 32 L./kWh, viene
aggiornata in relazione alle variazioni apportate al livello generale delle
tariffe, con la stessa decorrenza del provvedimento Cip di variazione;
h) la componente riferita ai costi variabili viene aggiornata sulla base di
verifiche annuali effettuate dal Cip sull'andamento stabilizzato del costo del
greggio, nel quadro degli obiettivi di cui alla presente normativa.
Per i nuovi impianti destinati alla produzione combinata di energia elettrica e
calore, (esclusa quella ottenuta prevalentemente da biomasse e rifiuti solidi
urbani), la componente relativa ai costi fissi di 35 L./kWh viene aggiornata con
lo stesso criterio di cui alla precedente lettera a), mentre la componente
relativa agli oneri variabili viene aggiornata annualmente sulla base delle
variazioni delle quotazioni del petrolio greggio importato.
Per la nuova produzione di cui al successivo Titolo I l'adeguamento dei prezzi
di cessione verrà limitato ai costi fissi di esercizio e manutenzione, con il
criterio di cui alla precedente lettera a).
1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico, a partire dal 1° agosto 1989
provvederà all'erogazione dei contributi di cui alle allegate tabelle B
sull'energia elettrica ceduta all'Enel da qualsiasi produttore o direttamente
immessa sulla rete pubblica dalle imprese produttrici-distributrici prodotta da
nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate, entrati in
servizio dopo il 31 luglio 1988.
2. È ammessa a contributo l'energia:
a) prodotta in ore piene da nuovi impianti;
b) prodotta in ore piene dagli impianti idroelettrici esistenti, in esercizio e
non, sui quali siano stati realizzati lavori di potenziamento che comportano
nuovi apporti di potenza nelle ore piene alo di producibilità media annua;
c) prodotta dagli impianti di cui al presente titolo e ceduta all'Enel.
3. La domanda di ammissione a contributo deve essere inviata al comitato tecnico
di cui al successivo punto 4, corredata dalle prescritte autorizzazioni e dal
relativo progetto (relazione, allegati grafici, computi metrici e analisi dei
prezzi).
In particolare nel progetto deve essere indicata la producibilità media annua
di energia dell'impianto e l'ammontare dell'eventuale contributo derivante da
provvidenze di legge nazionali o sovranazionali, di cui tener conto per la
determinazione del costo di investimento.
Per la determinazione dei relativi costi, la stessa documentazione deve essere
trasmessa al predetto comitato, da parte dei produttori che intendono cedere
all'Enel, in tutto o in parte, la nuova produzione ottenuta con fonti
rinnovabili ed assimilate.
4. Nell'ambito della Cassa conguaglio settore elettrico, è istituito un
comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate.
Il Comitato ha il compito, sulla base di istruttorie tecniche predisposte
congiuntamente dagli uffici della Direzione generale delle fonti di energia del
Ministero dell'industria e della Segreteria generale del Cip;
- di valutare preventivamente gli investimenti ed i costi di esercizio per i
singoli impianti di produzione di energia elettrica di cui al presente titolo;
- in fase di costruzione, di effettuare controlli ed accertamenti sullo stato
dei lavori, in relazione ai costi sostenuti dalle imprese;
- di determinare per ciascun impianto, sulla base della documentazione a
consuntivo, il contributo a carico della Cassa conguaglio settore elettrico e la
durata della sua erogazione.
Il comitato tecnico è costituito da 10 membri, e precisamente da:
- un rappresentante del Cip che lo presiede;
- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
- un rappresentante del Ministero del tesoro;
- un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- un rappresentante della Segreteria del Cip;
- un esperto designato dall'Enel;
- un esperto designato dall'Enea;
- un esperto designato dalla Federelettrica;
- un esperto designato dall'Unapace;
- un esperto designato dall'Apei.
In applicazione dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 15 settembre 1947, n. 896, il Presidente del Cip, cui compete la vigilanza
sull'attività del comitato e la nomina dei componenti, è delegato ad emanare
le norme esecutive e regolamentari per il funzionamento del comitato stesso.
Le spese di funzionamento del comitato sono a carico del "Conto contributi
energia da fonti rinnovabili ed assimilate" di cui al successivo titolo III.
5. Nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il comitato si attiene, tra
!'altro, ai seguenti criteri:
- il costo annuo di produzione di ogni nuova iniziativa si determina in base a
tutti i costi documentati dall'impresa, considerando che:
- il costo dell'investimento si calcola al netto di ogni contributo in conto
capitale ottenuto in base a provvidenze di legge nazionali e sovranazionali e
comprende gli interessi di costruzione, calcolati al tasso di sconto mediamente
in vigore nel periodo di investimento, nonché le spese di progettazione,
direzione lavori e generali, assunto in un limite massimo nel 10 per cento;
- il tasso di remunerazione reale dell'investimento è fissato nel 5 per cento
annuo, che si somma alla variazione dell'indice Istat per i beni intermedi
destinati alla produzione di beni di investimento, nei cinque anni solari
precedenti la data di entrata in servizio dell'impianto;
- l'ammortamento tecnico-economico si effettua a rate annue costanti con periodi
corrispondenti alle aliquote massime fiscali previste dalle leggi vigenti;
- il limite massimo delle spese annue di esercizio viene fissato nello 0,7 per
cento del costo di investimento (al netto degli interessi di costruzione);
- le spese annue di manutenzione vengono fissate nello 0,8 per cento del costo
di investimento (al netto degli interessi di costruzione).
6. Per i nuovi impianti realizzati dalle imprese produttrici-distributrici
l'onere annuo si determina detraendo dal costo annuo di produzione l'importo di
32 lire per tutti i kWh producibili. Per i potenziamenti di cui al precedente
punto 2), lettera b) detta quota viene detratta esclusivamente per l'eventuale
maggior producibilità annua totale.
Per le iniziative realizzate dalle imprese produttrici non distributrici che
intendono cedere, in tutto o in parte, la produzione all'Enel l'onere annuo
viene determinato detraendo dal costo annuo di produzione l'importo di 30 lire
per ogni kWh producibile in ore vuote.
7. Il contributo relativo ad ogni nuovo impianto e ad ogni potenziamento viene
determinato riferendo l'onere annuo alla sola energia producibile in ore piene,
determinata applicando le seguenti percentuali alla totale producibilità annua
dell'impianto:
a) impianti idroelettrici a serbatoio e di pompaggio: 100 per cento;
b) impianti idroelettrici a bacino e fotovoltaici: 70 per cento;
c) impianti idroelettrici ad acqua fluente e tutti gli altri impianti: 50 per
cento.
Per gli impianti idroelettrici la classificazione adottata è quella dell'Unipede
(Unione internazionale dei produttori e distributori di energia elettrica).
8. Per le imprese produttrici-distributrici il Ministro dell'industria -
Presidente del Cip, ai sensi dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è delegato ad emanare, per
ciascun impianto, il provvedimento di ammissione a contributo che fissa l'aliquota
unitaria per kWh del contributo riferito alle ore piene, con i limiti massimi di
cui all'allegata tabella B5, nonché le date di decorrenza e di scadenza
dell'erogazione del contributo stesso.
Per le imprese produttrici non distributrici che intendono cedere, in tutto o in
parte, la nuova produzione, il provvedimento del Ministro dell'industria, da
adottarsi nell'ambito della delega di cui al precedente capoverso, fissa il
valore del contributo sull'energia di cessione in ore piene nei limiti massimi
di cui all'allegata tabella B5 sulla base dell'onere accertato, detratta la
quota di 32 lire kWh a carico Enel per le cessioni in ore piene.
I prezzi di cessione in ore piene comprendono, oltre al detto valore di
contributo, anche la quota a carico Enel, di cui 20 L./kWh per costo fisso di
impianto, attribuite ai produttori che cedono parte della produzione in funzione
della regolarità della cessione.
Quando il nuovo impianto risulti collegato ad impianti esistenti, l'energia deve
essere misurata separatamente.
9. Per i nuovi impianti di cui al presente titolo, la componente dei contributi
relativa alle spese di esercizio e manutenzione sarà aggiornata in relazione
alle variazioni che saranno apportate al livello generale delle tariffe, con
esclusione del sovrapprezzo termico, e con la stessa decorrenza dei
provvedimenti Cip di variazione.
1. La Cassa conguaglio provvede all'erogazione dei contributi per
l'incentivazione della nuova produzione da fonti rinnovabili, con la decorrenza
prevista nelle disposizioni precedenti, con le disponibilità generate dalla
maggiorazione straordinaria di cui al provvedimento Cip n. 27 del 21 dicembre
1988, per la parte che affluisce direttamente nella Cassa stessa ai sensi della
deliberazione Cip del 24 maggio 1989.
A tal fine la Cassa destina ad un conto denominato "Conto contributo
energia da fonti rinnovabili ed assimilate", una quota pari al 15 per cento
della predetta disponibilità.
Con la stessa decorrenza usata per l'energia da fonti rinnovabili ed assimilate
comunque prodotta e ceduta all'Enel, cessa di avere efficacia la norma di cui al
provvedimento Cip n. 3/1988, paragrafo D, punto 2.
2. Per l'erogazione dei contributi valgono le stesse norme previste per l'onere
termico dal provvedimento Cip n. 3/1988.
La documentazione relativa all'energia prodotta dagli impianti ammessi a
contributo, nonché all'energia ceduta all'Enel dovrà essere tornita dalle
imprese in conformità alle istruzioni ed ai moduli predisposti dalla CCSE con
apposita circolare.
In relazione agli ulteriori compiti attribuiti alla CCSE l'attuale comitato di
gestione è integrato con due componenti designati rispettivamente dalla
Segreteria generale del Cip e dall'Enel.
1. Per i casi diversi da quelli stabiliti dall'art. 4 della legge n. 308, del 29
maggio 1982, i prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da enti ed
imprese diversi dall'Enel sono determinati d'intesa tra l'Enel e gli
interessati. Ai sensi dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo 1965, n. 342, in caso di mancato accordo il prezzo è determinato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei limiti
delle tariffe stabilite dal Cipe.
2. Dopo il primo anno dì applicazione verrà effettuata una verifica della
normativa di cui al presente provvedimento in ordine alle modalità di
determinazione dei prezzi di cessione all'Enel, nonché dei contributi sulla
nuova produzione, anche in relazione alla quantificazione dei costi di carattere
socio-ambientale ed al contenuto della concessione prevista dell'art. 4 della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
3. Restano ferme tutte le disposizioni nei provvedimenti precedentemente emanati
compatibili con il presente provvedimento.
Roma, addì 12 luglio 1989