Emblema della Repubblica Italiana
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Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto  del 30.12.2011
GU n. 304 del 31-12-2011

Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario. (11A16869)

Vista la direttiva del Consiglio 2003/96/CE del 27 ottobre 2003,
che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell'elettricita' nella quale si stabilisce, nei
principi giuridici posti a fondamento della medesima, che gli Stati
membri devono applicare, salvo specifiche deroghe, per ogni prodotto
sottoposto al regime armonizzato dell'accisa, un'unica aliquota
nazionale rispettosa di quella minima prevista dalla medesima
direttiva per lo specifico impiego in cui il prodotto e' utilizzato;
Visto in particolare l'articolo 1 della predetta direttiva
2003/96/CE che include tra i prodotti sottoposti al regime
dell'accisa armonizzata l'elettricita' prevedendo che gli Stati
membri dell'Unione europea tassino la stessa conformemente alle
disposizioni contenute nella medesima direttiva 2003/96/CE;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni ed in particolare:
- l'articolo 52, con il quale e' prevista la sottoposizione ad
accisa dell'energia elettrica;
- l'Allegato I nel quale e' stabilita l'aliquota di accisa da
applicare all'energia elettrica per ogni chilowattora di energia
impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
Visto l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, con il quale e' istituita una addizionale
all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e seguenti
del predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in favore
dei Comuni per qualsiasi uso effettuato rispettivamente nelle
abitazioni e nelle seconde case;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 con la quale si attribuisce
delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, con il quale si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012,
l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al richiamato
articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 511 del
1988, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed
e' corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa
erariale in modo tale da assicurare la neutralita' finanziaria ai
fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica;
Visto il predetto articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n.
23 del 2011 che stabilisce che, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2011
sono stabilite le modalita' attuative di quanto stabilito dal
medesimo articolo 2, comma 6;
Considerato che le risorse derivanti dall'applicazione
dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto-legge
n. 511 del 1988 consumata nelle sole Regioni a Statuto ordinario,
comprensive della parte versata all'erario relativamente alle utenze
con potenza disponibile superiore a 200 kW, ammontano a 614 milioni
di euro;
Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze previsto
dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011
tenuto conto che, a decorrere dall'anno 2012, cessera' di essere
applicata, nelle Regioni a statuto ordinario, l'addizionale comunale
all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere a) e b), del richiamato decreto-legge n. 511 del 1988 e che
nel contempo e' necessario assicurare la neutralita' finanziaria ai
fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica;
Ritenuto che non risulta possibile, ai sensi dei principi giuridici
posti a fondamento della predetta direttiva del Consiglio 2003/96/CE,
applicare aliquote di accisa sull'energia elettrica impiegata per
qualsiasi applicazione nelle abitazioni, diversificate in relazione
al luogo geografico in cui ne avviene il consumo e che pertanto non
risulterebbe coerente con il diritto comunitario la determinazione di
una aliquota di accisa sull'energia elettrica impiegata, per il
predetto uso, nelle Regioni a statuto ordinario differente
dall'aliquota applicata alla medesima energia elettrica impiegata
nelle Regioni a statuto speciale;
Ritenuto necessario rinviare alla procedura di cui all'articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, la definizione delle modalita' per
la neutralizzazione, nei confronti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle maggiori
entrate derivanti dal presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Modificazioni aliquota di accisa sull'energia elettrica
1. L'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica di cui
all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con
il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni,
e' determinata in euro 0,0227 per ogni chilowattora di energia
impiegata.
 Art. 2
Efficacia
Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2012 e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2011
Il Ministro: Monti