Emblema della Repubblica Italiana
Cerca | Contatti e PEC | Link | Glossario | Mappa | English   
 

Ministero dello Sviluppo Economico
Decreto  del 29.12.2011
GU n. 17 del 21-1-2012

Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di consumi di gas per l'anno termico 2011/2012. (12A00522)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Visto  il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,   come
modificato e integrato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93
(di seguito: decreto legislativo  n.  164/2000),  ed  in  particolare
l'art. 18, che stabilisce che le imprese di  vendita  del  gas  hanno
l'obbligo  di  fornire  ai  propri  clienti   la   modulazione   loro
necessaria;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000,  che
stabilisce  che  il  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito:
il  Ministero)  provvede  alla  sicurezza,  all'economicita'  e  alla
programmazione  del  sistema  nazionale  del  gas,   anche   mediante
specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la  continuita'
e  la  sicurezza   degli   approvvigionamenti   e   di   ridurre   la
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000,  che
stabilisce  che  il  Ministero,  in  caso  di   crisi   del   mercato
dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza  della  collettivita'
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007  recante  l'obbligo
di contribuire al contenimento dei consumi di gas;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 3  dicembre  2008
che aggiorna  la  procedura  di  emergenza  per  fronteggiare  eventi
climatici sfavorevoli;
Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre  2007,
successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre  2007,
30 ottobre 2008,  17  dicembre  2009  e  28  dicembre  2010,  recanti
ulteriori disposizioni per il contenimento dei  consumi  di  gas  con
modifiche al disposto del precedente decreto 11 settembre  2007,  che
non  sono  stati  in  linea  con  l'attesa  adesione  volontaria   al
contenimento dei consumi di gas su richiesta in caso di  applicazione
di procedure di emergenza, ma che tuttavia costituiscono un possibile
contributo utile a far fronte a situazioni di emergenza  del  sistema
del gas naturale;
Considerato che possono ripresentarsi anche nel corso della seconda
meta'  dell'inverno  2011  -  2012  incertezze  sulle  forniture  via
gasdotto,   anche   in   dipendenza    della    attuale    situazione
internazionale;
Ritenuto opportuno limitare all'adesione volontaria ed  al  periodo
dal 6 febbraio 2012 al 1° aprile  2012,  per  il  solo  anno  termico
2011/2012, il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte dei
soggetti obbligati a norma  del  decreto  ministeriale  11  settembre
2007;
Ritenuto possibile estendere, per il  periodo  sopra  indicato,  la
possibilita' di partecipazione al contenimento dei consumi di gas  da
parte delle imprese industriali, anche in forma aggregata, al fine di
assicurare  la  tempestiva  attuazione,  secondo  necessita',  di  un
contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra
fabbisogno e disponibilita' del sistema nazionale  del  gas  in  caso
dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;
Ritenuto opportuno, a parziale modifica ed integrazione  di  quanto
disposto dal decreto ministeriale  11  settembre  2007,  precisare  i
termini e le condizioni della partecipazione  all'obbligo,  da  parte
dei soggetti obbligati, per l'anno termico 2011/2012;

Decreta:

Art. 1

Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di
consumi di gas per l'anno termico 2011/2012.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per il periodo
dal 6 febbraio 2012 al 1° aprile 2012  dell'anno  termico  2011/2012,
che decorre dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012.
2. L'obbligo del contenimento dei consumi  di  gas  per  i  clienti
finali  e'  operante,  in  funzione  della  modalita'   di   adesione
volontaria al contenimento di cui all'art. 3, comma 3, lettere  a)  e
b)  del  decreto  ministeriale  11  settembre  2007,  durante  cinque
settimane, anche non consecutive, comprese tra il 6 febbraio ed il 1°
aprile 2012, limitatamente al contenimento dei consumi per  il  quale
gli stessi clienti hanno manifestato l'adesione.
I clienti finali delle classi c), d), e), ed f) di cui all'art.  2,
comma  1,  del  decreto  11  settembre  2007,  adempiono  all'obbligo
unicamente mediante  la  contribuzione  a  titolo  oneroso  per  essi
prevista, stabilita per ciascuna classe in base  alle  determinazioni
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  (di  seguito:
l'«Autorita'») di cui all'art. 6 del decreto 11 settembre 2007  e  da
emanare entro il termine di cui al comma 9.
3. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale  11  settembre
2007 relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto  che  puo'
procedere ad aggregare  i  clienti  finali  soggetti  all'obbligo,  o
clienti volontari che aderiscono  al  contenimento  dei  consumi  con
modalita' non individuale, sono estese, per il periodo dal 6 febbraio
2012 al 1° aprile 2012, a raggruppamenti volontari  e  temporanei  di
clienti finali, e di loro consorzi, che abbiano i requisiti  previsti
dal medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di  clienti
diversi  sia  nello  stesso  intervallo  temporale,  sia  su  periodi
temporali differenti.
4.  Un  raggruppamento  volontario   e   temporaneo,   per   essere
riconosciuto ai fini del contenimento dei consumi di gas,  e'  tenuto
ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che
sia responsabile dei rapporti con il  Ministero  e  con  l'Autorita',
nonche' dell'obbligo  di  trasmettere,  entro  il  27  gennaio  2012,
all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal
decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalita' e contenuti
dalla stessa precisate, la lista contenente i  codici  dei  punti  di
riconsegna  che  alimentano  totalmente  o  parzialmente  i   clienti
rappresentati ai fini dell'adesione volontaria  al  contenimento  del
consumo di gas ed il quantitativo globale di gas per il  quale  viene
manifestata l'adesione, che non potra'  essere  inferiore  a  200.000
Smc/giorno.
5.  Il  soggetto  mandatario  di  cui  al  comma  4   assume   ogni
responsabilita' del risultato globale del  contenimento  dei  consumi
dei  clienti  aggregati,  anche  ai  fini  dei  relativi  premi   per
ottemperanza e  penali  per  inadempienza  conseguenti  al  risultato
complessivo. A tal fine lo stesso mandatario  concorda,  a  mezzo  di
specifici accordi, sia le modalita'  di  partecipazione  dei  singoli
clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione
tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad
ottemperanze od inadempienze.
6. Le imprese di vendita ed i  soggetti  di  cui  al  comma  4  che
aggregano  clienti  finali   realizzano   un   profilo   globale   di
contenimento dei consumi con valori che possono variare  in  ciascuna
settimana del periodo di cui al comma  2,  purche'  compresi  in  una
banda di variazione  del  5%  rispetto  al  valor  medio  sull'intero
periodo compreso tra il 6 febbraio ed il 1° aprile 2012.
7. L'adesione volontaria dei clienti finali di cui alla lettera b),
comma 1, dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2008 e' da
considerare  quale  opportunita'  per  detti  clienti  di  conseguire
compensi per la partecipazione volontaria al contenimento dei consumi
di gas, e per le imprese di vendita e gli altri soggetti  di  cui  al
comma 4, di ottenere i previsti compensi  per  i  risultati  ottenuti
dall'aggregazione dei clienti finali stessi. A tal  fine,  i  clienti
finali offrono la propria disponibilita' alle imprese di  vendita,  o
ai soggetti che  possono  rappresentarli  di  cui  al  comma  4,  che
prestano su base non obbligatoria ogni possibile assistenza ed azione
per il perfezionamento dell'adesione e per i successivi  adempimenti.
L'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo  rispetto
alla richiesta di contenimento di cui all'art. 5, comma 4, lettera a)
del decreto 11 settembre 2007 e' eseguita con riferimento ai prelievi
dei 30 giorni precedenti contabilizzati come precisato  nello  stesso
decreto e, nella generalita' dei casi, ai prelievi  medi  dei  giorni
feriali ricadenti in ciascuna settimana  di  contenimento  effettivo.
Per i soli clienti che operano con cicli continui  nei  sette  giorni
della settimana, il riferimento settimanale sara' esteso  a  tutti  i
giorni della settimana.
9. I valori dei corrispettivi, delle penali per  inadempienza,  dei
premi per ottemperanza e degli incentivi per le imprese di vendita  e
per   il   soggetto   mandatario   sono   stabiliti   con    delibera
dell'Autorita', entro il termine del 18 gennaio 2012, da emanare  con
carattere di urgenza e indifferibilita', aggiornando ed integrando le
valorizzazioni gia' introdotte con le delibere gia' emesse in materia
di contenimento dei consumi di gas.
10. Entro il termine di cui al comma 4 le imprese di vendita e  gli
altri soggetti  indicati  all'art.  7,  commi  1  e  2,  del  decreto
ministeriale 11 settembre 2007, trasmettono all'impresa  maggiore  di
trasporto, secondo le modalita' ivi indicate, gli elenchi dei clienti
finali di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e  b)  ed  all'art.  2,
comma 1, lettere a) e b)  e  comma  5  del  decreto  ministeriale  11
settembre 2007.
11. Per quanto non specificato  dal  presente  decreto  valgono  le
disposizioni del decreto ministeriale 11 settembre  2007,  in  quanto
applicabili.



Art. 2


Adempimenti per il funzionamento della procedura
di contenimento dei consumi di gas

1. Le imprese di vendita ed i soggetti mandatari di cui al comma  5
dell'art.  1,  ai  fini  della  identificazione  dei  clienti  finali
soggetti all'obbligo  di  contenimento  dei  consumi,  utilizzano  il
data-base di classificazione dei punti di riconsegna  nella  versione
presente sul sito internet delle  imprese  di  trasporto  al  momento
dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le imprese di distribuzione forniscono alle imprese di  vendita,
su supporto informatico ed entro 3 giorni dalla  richiesta,  ove  non
gia' presenti sul proprio  sito  internet,  l'elenco  dei  punti  di'
riconsegna ai clienti finali allacciati alla propria rete e  misurati
giornalmente.
3. L'impresa maggiore di  trasporto  prevede  nella  sua  procedura
operativa, che pubblica sul suo sito internet  entro  il  18  gennaio
2012, in aggiunta alle informazioni  utili  alla  compilazione  degli
elenchi dei clienti di cui all'art. 1,  comma  5,  di  cui  sopra  ed
all'art. 3, comma 3, lettere a) e  b)  del  decreto  ministeriale  11
settembre  2007,  anche  la  raccolta  di  informazioni  utili   alla
compilazione degli elenchi dei clienti  finali  di  cui  all'art.  2,
comma  1,  lettere  a)  e  b)  dello  stesso  decreto   ministeriale,
inoltrando i relativi elenchi alla  Direzione  entro  il  3  febbraio
2012.



Art. 3


Differimento di termini previsti
dal decreto ministeriale 11 settembre 2007

1. Sono introdotti i seguenti differimenti di  termini  rispetto  a
quelli previsti nel decreto ministeriale 11 settembre 2007:
inoltro all'impresa maggiore di trasporto, da parte delle imprese
di vendita, delle informazioni di cui all'art. 7 comma 1, al pari  di
quelle previste all'art. 1, comma 4 del presente decreto: 3  febbraio
2012;
inoltro alla Direzione ed all'Autorita', da parte  delle  imprese
di vendita, della relazione di cui all'art. 7, comma  3:  3  febbraio
2012;
aggiornamento da parte delle imprese di vendita, di cui  all'art.
8, commi 1 e 2,  del  decreto  ministeriale  11  settembre  2007,  di
contratti gia' sottoscritti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  per  la  fornitura  a  clienti   finali   soggetti
all'obbligo di contenimento dei consumi di gas  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera a, dello stesso decreto 11 settembre 2007  in  esito
dell'informativa delle prescrizioni sul contenimento dei consumi:  27
gennaio 2012;
aggiornamento, da parte delle imprese di vendita, di contratti di
cui all'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale 11  settembre  2007,
ed ai fini dell'applicazione  dell'art.  3,  comma  8,  dello  stesso
decreto ministeriale 11 settembre 2007, in esito di attivita' di  cui
all'art. 1, comma 9: 27 gennaio 2012.



Art. 4


Adempimenti in materia di verifica di ottemperanza

1. Al fine di semplificare gli adempimenti in materia  di  verifica
di  ottemperanza  di  cui  all'art.   5,   comma   4,   del   decreto
ministeriale 11 settembre 2007, nel caso di clienti  finali  soggetti
all'obbligo che aderiscono  individualmente,  i  premi  e  le  penali
individuati a carico  di  ciascuno  sono  applicati  dall'impresa  di
vendita fornitrice al momento della verifica.
Il presente decreto, avente natura provvedi mentale,  e'  destinato
alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano  al  vendita
ai clienti finali.
Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica ita1iana e nel sito internet del Ministero dello  sviluppo
economico.

Roma, 29 dicembre 2011

Il Ministro: Passera