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Ministero dello Sviluppo Economico
Decreto  del 29.12.2011
GU n. 17 del 21-1-2012

Semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di biogas ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. (12A00524)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto  il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,   come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
Visto quanto stabilito all'art.  17  e  all'art.  18  dello  stesso
decreto legislativo in materia di autorizzazione alla vendita di  gas
naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
93;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24  giugno
2002,  relativo  ai  criteri  di  rilascio  dell'autorizzazione  alla
vendita ai clienti finali di gas naturale, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 2002, n. 203,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il  mercato
del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  relativo
all'attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE  e  2008/92/CE,
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 148 del 28 giugno 2011;
Visto quanto stabilito  all'art.  30  del  decreto  legislativo  1°
giugno 2011, n. 93, in materia di semplificazione per le attivita' di
vendita di gas naturale e di biogas;
Ritenuto opportuno stabilire e pubblicare, ai  sensi  dell'art.  30
dello stesso decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,  i  criteri
obiettivi e non discriminatori in base ai quali avviene  l'iscrizione
nell'elenco dei soggetti abilitati  alla  vendita  di  gas  naturale,
compreso il gas naturale liquefatto, il biogas  e  il  gas  derivante
dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in  cui  i  suddetti
gas possono essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale
senza porre problemi di ordine tecnico o  di  sicurezza,  sull'intero
territorio nazionale, in particolare a tutela dei clienti finali  con
consumi annui inferiori a 50.000 metri cubi di gas;

Decreta:

Art. 1


Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri in base  ai  quali,  ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  e
dell'art. 30 del decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  di  seguito  «Ministero»,  si
pronuncia in merito alle domande  di  inserimento  nell'elenco  delle
imprese del gas abilitate alla vendita di gas naturale,  compreso  il
gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante dalla  biomassa
o altri tipi di gas, nella misura  in  cui  i  suddetti  gas  possono
essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre
problemi di ordine tecnico o di sicurezza, ai clienti finali connessi
a reti di distribuzione, a reti regionali  di  trasporto,  alla  rete
nazionale dei gasdotti o  a  reti  alimentate  da  serbatoi  di  GNL,
sull'intero territorio nazionale.
2. L'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati avviene qualora
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) disponibilita' di un servizio  di  modulazione  adeguato  alle
necessita' delle forniture, comprensivo delle relative  capacita'  di
stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale, in base ai  criteri  di
cui all'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
b)  dimostrazione  della  disponibilita'  di  fornitura  di   gas
naturale;
c)   adeguatezza   delle   capacita'   tecniche   e   finanziarie
dell'impresa richiedente.
3. Nel caso di consorzi di clienti finali che si approvvigionano di
gas per l'esclusivo utilizzo dei propri consorziati non e'  richiesto
l'inserimento del consorzio nell'elenco sopra citato.
4. Nel caso di reti di distribuzione alimentate da serbatoi di  GNL
che  servono  reti  locali  di  distribuzione   non   collegate   ne'
direttamente ne' indirettamente alla rete nazionale dei gasdotti,  il
soggetto che gestisce l'attivita' di distribuzione e'  autorizzato  a
svolgere temporaneamente l'attivita' di vendita di gas  naturale,  in
quanto tali reti non fanno parte del sistema del gas naturale.



Art. 2


Modalita' di presentazione della domanda

1. Le domande di inserimento  nell'elenco  dei  soggetti  abilitati
alla vendita di  gas  a  clienti  finali  di  cui  all'art.  1,  sono
presentate  al  Ministero,  direzione  generale  per   la   sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture  energetiche  almeno  tre
mesi prima dell'inizio delle attivita' di vendita e le  imprese  sono
inserite in detto elenco salvo che il Ministero esprima  un  motivato
diniego entro lo stesso  periodo.  Nel  caso  il  Ministero  richieda
integrazioni o chiarimenti, il termine di tre mesi  sopra  citato  si
intende sospeso sino alla ricezione dei  dati  o  delle  informazioni
integrative richieste. La  richiesta  e  la  relativa  documentazione
allegata, devono essere inviate esclusivamente  per  via  informatica
all'indirizzo venditagas@sviluppoeconomico.gov.it e, per  conoscenza,
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas,   di   seguito
«Autorita'» all'indirizzo mercati@autorita.energia.it
2. Le  domande  di  inserimento  nell'elenco  devono  pervenire  al
Ministero complete delle seguenti informazioni:
a) dati rilevanti relativi alla disponibilita' di un servizio  di
modulazione adeguato e alle relative modalita';
b) dati rilevanti del contratto  di  acquisto  di  gas  naturale,
quali le quantita' massime annuali,  espresse  in  metri  cubi  e  in
GigaJoule, nonche' quelle mensili, le punte giornaliere, la durata  e
le possibili estensioni in esso previste;
c)  numero  di  clienti  che  si  prevede  di  approvvigionare  e
quantita' di gas che si prevede di vendere nel corso del  primo  anno
di attivita', a partire dalla data  di  inserimento  nell'elenco  dei
soggetti abilitati;
d) obblighi in ogni modo connessi al contratto di acquisto di gas
naturale e alla sua esecuzione, rilevanti  ai  tini  della  sicurezza
delle forniture ai clienti finali.
3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione, in  formato
pdf,  di  cui  agli  articoli  seguenti,  sottoscritta   dal   legale
rappresentante  dell'impresa  richiedente,  il  modulo  riportato  in
allegato  1,  compilato  in  ogni  sua  parte,  nonche'  il   modulo,
opportunamente compilato in formato Excel, riportato in  allegato  2,
entrambi disponibili sul sito internet del Ministero.



Art. 3


Capacita' tecniche e finanziarie

1. Per quanto riguarda la capacita' tecnica, l'impresa  richiedente
deve fornire copia, in formato  pdf,  del  certificato  camerale,  se
avente sede in Italia e, nel caso di impresa avente sede  all'estero,
dello Statuto e dell'atto costitutivo in traduzione giurata,  nonche'
indicazione specifica dei  legali  rappresentanti  e  delle  relative
deleghe.  Dall'oggetto  sociale  deve  risultare  che  le   attivita'
dell'impresa  richiedente  comprendono  quella  di  vendita  di   gas
naturale. Inoltre deve  essere  fornita  la  struttura  organizzativa
dell'impresa richiedente, l'elenco delle competenze disponibili anche
in termini di risorse umane e l'elenco delle attivita'  svolte  negli
ultimi tre anni. Nel caso di societa' di piu'  recente  costituzione,
devono essere forniti  eventuali  elementi  relativi  alla  struttura
societaria controllante o del gruppo societario di appartenenza.
2. Per  quanto  riguarda  le  capacita'  finanziarie,  deve  essere
presentata copia, in formato pdf, dei bilanci degli ultimi  tre  anni
dai quali risulti l'effettiva capacita' di condurre l'iniziativa e in
particolare di poter finanziare l'acquisto previsto di  gas  naturale
per un periodo minimo di tre mesi. In caso contrario, dovranno essere
fornite opportune  analoghe  garanzie  a  mezzo  di  impegni  formali
assunti da altre societa' controllanti o  collegate  con  la  impresa
richiedente o mediante dichiarazione di affidabilita' da parte di una
primaria banca.



Art. 4


Separazione dell'impresa di vendita

1. L'impresa richiedente deve fornire una  dichiarazione  circa  il
rispetto delle disposizioni in materia di effettiva separazione dalle
attivita' non compatibili con quelle di vendita, ai  sensi  dell'art.
21 del decreto legislativo n.  164  del  2000,  come  modificato  dal
decreto legislativo n. 93 del 2011.



Art. 5


Disponibilita' di gas naturale
e di capacita' di modulazione

1. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione che attesti
la disponibilita' di gas  naturale,  per  quanto  riguarda  la  quota
relativa alle forniture a clienti vulnerabili  di  cui  all'art.  22,
comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dal
decreto  legislativo  n.  93  del  2011,  specificando  i   dati   di
disponibilita' e dell'impresa dalla quale viene acquistato il  gas  e
se si tratta di un produttore nazionale, di  un  grossista  o  di  un
importatore.
2. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione comprovante
l'effettiva garanzia di poter disporre delle capacita' di modulazione
di  cui  all'art.  18  del  decreto  legislativo  n.  164  del  2000,
specificando l'utilizzo di una o piu' delle seguenti modalita':
a) ricorso a servizio di stoccaggio, indicando i  dati  rilevanti
del contratto o degli accordi intercorsi con le imprese  titolari  di
concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale;
b) ricorso a una fornitura che includa in tutto  o  in  parte  il
servizio di modulazione,  specificando  gli  elementi  in  tal  senso
rilevanti del contratto di acquisto;
c) ricorso ad altre possibilita'  di  modulazione,  con  la  loro
indicazione.
3. Nel caso l'impresa richiedente dichiari che, non  disponendo  in
tutto o in parte di capacita' di modulazione sufficienti in relazione
ai consumi dei clienti per i quali richiede l'inserimento nell'elenco
dei soggetti abilitati, intende avvalersi della possibilita' di nuovi
conferimenti delle capacita' di stoccaggio o del trasferimento  delle
capacita' di  modulazione  attribuite  ad  altre  imprese  a  seguito
dell'acquisizione dei relativi clienti,  di  cui  all'art.  11  della
deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005 dell'Autorita', l'inserimento
nell'elenco e' effettuato subordinatamente al successivo invio  degli
elementi  rilevanti  dei  contratti  o  dei   conferimenti   relativi
all'ottenimento di dette capacita' di modulazione.



Art. 6


Obblighi dei soggetti abilitati alla vendita
di gas naturale a clienti finali

1. I soggetti abilitati alla vendita  di  gas  naturale  a  clienti
finali sono tenuti a:
a) rispettare gli obblighi di cui all'art. 18, commi 2, 3, 4 e  6
del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dal  decreto
legislativo n. 93 del 2011;
b) rispettare i provvedimenti emanati dall'Autorita' in materia
di vendita di gas naturale e  in  particolare  quelli  relativi  alla
qualita' del servizio e alla sua commercializzazione;
c) verificare l'affidabilita' dell'approvvigionamento,  da  parte
del produttore, del grossista o  dell'importatore,  presso  il  quale
intende acquistare il gas, fornendone la  relativa  dimostrazione  al
Ministero, qualora richiesto;
d) assicurarsi della disponibilita' di capacita' di  trasporto  e
di distribuzione sufficienti  in  relazione  ai  volumi  di  gas  che
intende vendere, fornendone la relativa dimostrazione  al  Ministero,
qualora richiesto;
e)  trasmettere  al  Ministero  i  dati  mensili  relativi   alle
attivita' di  vendita  di  cui  al  questionario  sul  gas  naturale,
disponibile presso il sito Internet dello stesso Ministero;
f)   trasmettere   all'Autorita',   ai   fini   della    relativa
pubblicazione, in forma aggregata entro 45 giorni dal termine di ogni
trimestre, l'elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati  in
ciascun mese del trimestre precedente,  secondo  le  tipologie  e  le
modalita' prevista dall'art. 19 del  testo  unico  integrato  vendita
gas, di cui alla deliberazione dell'Autorita'  del  28  maggio  2009,
ARG/gas 69/09 e relative modifiche;
g) comunicare entro trenta giorni al Ministero  ogni  intervenuta
variazione rilevante degli elementi forniti all'atto della  richiesta
di autorizzazione, quali la variazione del numero di clienti  servito
o del volume del gas venduto,  se  essa  supera  il  50%  del  valore
precedentemente comunicato, del fornitore di  gas  naturale  o  delle
modalita' di approvvigionamento  delle  capacita'  di  stoccaggio  di
modulazione e i relativi elementi di cui agli  articoli  4  e  5.  In
questi casi il Ministero  puo'  richiedere,  in  tutto  o  in  parte,
l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 3, 4  e  5.
In caso di inosservanza il Ministero trasmette gli atti all'Autorita'
per l'applicazione delle sanzioni di  cui  all'art.  45  del  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
2. In osservanza a  quanto  stabilito  all'art.  8,  comma  1,  del
regolamento n. 994/2010 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
imprese del gas  sono  tenute  a  garantire  ai  clienti  vulnerabili
l'approvvigionamento del gas nei seguenti casi:
a) temperature estreme per un periodo di picco  di  sette  giorni
che si osservano con  una  probabilita'  statistica  una  volta  ogni
vent'anni;
b) qualsiasi periodo di almeno trenta giorni di  domanda  di  gas
eccezionalmente  elevata  che  si  osserva   con   una   probabilita'
statistica una volta ogni vent'anni;
c) almeno trenta giorni in caso di interruzione dell'importazione
di gas attraverso la maggiore infrastruttura  di  approvvigionamento,
in condizioni invernali medie.



Art. 7


Disposizioni finali

1. Le imprese del gas che alla data del 31 dicembre 2011  risultano
autorizzate alla vendita  di  gas  naturale  a  clienti  finali  sono
inserite direttamente nell'elenco di cui all'art. 1.
2. L'inserimento nell'elenco dei soggetti  abilitati  alla  vendita
puo' essere annullato in caso di accertamento  di  dati  difformi  da
quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nei decreti
legislativi 23 maggio 2000, n. 164, e 1° giugno 2011, n. 93,  nonche'
nel presente decreto, o qualora il richiedente non  comunichi,  entro
tre mesi dalla data di inserimento, l'avvenuto  perfezionamento,  ove
non gia' effettuato all'atto della presentazione della  domanda,  dei
contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilita'  delle
capacita'  di  trasporto,  di  distribuzione  e  di   stoccaggio   di
modulazione previste, salvo giustificate motivazioni  tempestivamente
comunicate al Ministero.
3. La cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita
di gas naturale costituisce valido e sufficiente motivo  di  diniego,
per un periodo di due anni, di nuove richieste di  inserimento  nello
stesso  elenco  alla  stessa  impresa  e  a   societa'   controllate,
controllanti o controllate da una medesima controllante.
4. Le imprese sono cancellate dall'elenco in caso  di  interruzione
dell'attivita' di vendita per un periodo superiore a 12 mesi.
5. In caso una impresa eserciti l'attivita' di  vendita  di  gas  a
clienti  finali  senza  essere  inserita  nell'elenco  dei   soggetti
abilitati, si applicano le sanzioni di cui all'art.  45  del  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
Il presente decreto, avente natura  provvedimentale,  e'  destinato
alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano  la  vendita
ai clienti finali.
Il presente decreto e' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  degli
idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del  Ministero,  ed
entra in  vigore  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2011

Il Ministro: Passera