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Ministero dello Sviluppo Economico
Decreto  del 19.12.2011
GU n. 302 del 29-12-2011

Aggiornamento dell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di trasporto regionale. (11A16652)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare
l'articolo 1 comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di
programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate
di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti e' effettuata
dallo Stato, avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 29
settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce in via
transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicita'
nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la
classificazione delle reti di trasporto regionale;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 160 del 10 luglio 2008, supplemento ordinario
n. 164, che stabilisce che i soggetti gestori di reti di trasporto
regionale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico
(nel seguito «il Ministero») entro il 31 gennaio di ogni anno,
istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di
consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno
precedente;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008,
che stabilisce che il Ministero si esprime entro il successivo 31
marzo, sentita l'autorita' per l'energia elettrica e il gas, e la
regione o le regioni interessate;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre
2010, che all'art. 2 stabilisce cha partire dal 1° gennaio 2011, i
soggetti gestori di tratti della rete di trasporto regionale devono
presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di
aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza
riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno e che il
Ministero, entro il successivo 30 settembre, procede a una
valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti
richiesti, richiede il relativo parere all'autorita' per l'energia
elettrica e il gas, e alle regioni interessate, che, in caso di
assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito in senso
positivo per silenzio assenso. Il Ministero procede quindi entro il
30 novembre alla emanazione di un decreto relativo all'aggiornamento
della rete regionale dei Gasdotti.
L'aggiornamento della rete di trasporto regionale di cui al decreto
sopra citato, entra in vigore il l ° gennaio dell'anno successivo a
quello in cui e' stata presentata istanza di aggiornamento e si
riferisce alle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito
alla data di del 30 giugno dell'anno in cui e' presentata l'istanza;
Vista l'istanza in data 29 luglio 2011 della societa' di trasporto
SnamReteGas S.p.a. con la quale e' stata trasmessa la documentazione
relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2011 e in
particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in
allegato I;
Vista l'istanza in data in data 19 settembre 2011, della societa'
di trasporto S.G.I. con la quale e' stata trasmessa la documentazione
relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2011 e in
particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in
allegato 2;
Vista l'istanza in data 28 luglio 2011 della societa' di trasporto
Retragas S.r.l., con la quale e' stata trasmessa la documentazione
relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2011 e in
particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in
allegato 3 ed e' stata comunicata la dismissione dei tratti di rete
elencati in allegato 4;
Sentite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22
aprile 2008, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e le
Regioni interessate e non essendo emersi elementi ostativi alle
richiesta di classificazione come reti regionali di trasporto sopra
citate delle societa' SnamReteGas S.p.a., S.G.I. S.p.a. e Retragas
S.r.l.;
Ritenuto che le caratteristiche tecnico funzionali dei gasdotti
sopra citati siano riconducibili a quelle previste all'art. 2, comma
3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005:
Decreta:
Art. 1
Aggiornamento della rete di trasporto regionale
All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto
Regionale allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico
21 ottobre 2010, sono aggiunti, con decorrenza dal 10 gennaio 2011, i
tratti di gasdotto di cui agli allegati 1, 2 e 3 ed eliminati quelli
di cui all'allegato 4, aventi stato di consistenza alla data del 30
luglio 2011.
1. L'aggiornamento delle Reti di Trasporto Regionale entra in
vigore il 1° gennaio 2012, comprensivo dei tratti di rete di cui al
comma 1, ed e' riportato nei seguenti Allegati:
gasdotti della societa' Snam Rete Gas S.p.A. nell'allegato A;
gasdotti della societa' Societa' Gasdotti Italia S.p.A.
nell'allegato B;
gasdotti del Consorzio Media Valtellina nell'allegato C;
gasdotti della societa' Retragas S.r.l. nell'allegato D;
gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell'allegato E;
gasdotti della societa' Metanodotto Alpino S.r.l. nell'allegato
F;
gasdotti della societa' Metan Alpi Energia S.r.l. nell'allegato
G;
gasdotti della societa' Gas Plus Trasporto S.r.l. nell'allegato
H;
gasdotti della societa' Italcogim Trasporto S.r.l. nell'allegato
I.
 Art. 2
Pubblicazione
1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e
della geotermia e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo
economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della
pubblicazione.
Roma, 19 dicembre 2011
Il Ministro: Passera