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GU n. 20 del 26-1-2010

Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. (10G0014)

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per fare fronte alle crescenti criticita' del sistema di
approvvigionamento di energia elettrica e all'inadeguatezza degli
attuali strumenti per la gestione in sicurezza del fabbisogno
elettrico sul territorio delle isole maggiori, e, nelle more della
realizzazione del nuovo collegamento tra la Sicilia e il continente,
nonche' del completo potenziamento del collegamento tra la Sardegna e
il continente, di potenziare le infrastrutture di interconnessione
con l'estero nella forma di «interconnector»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a


il seguente decreto-legge:

Art. 1


Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole
maggiori

1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo
servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di
Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilita',
affidabilita' e continuita', la possibilita' di ridurre la domanda
elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni
impartite dalla societa' Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di
gestione del sistema elettrico nazionale.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con propri
provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che
agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni
del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e
criteri:
a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con
potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una
soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione
istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di
disponibilita', affidabilita' e continuita' comunicati da Terna; tali
soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;
b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo
di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la
corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di
mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga
nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non
superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);
c) il prezzo del nuovo servizio non e' superiore al doppio del
prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorita' 15 dicembre
2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilita'
istantanea;
d) le quantita' massime richieste tramite procedura
concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW
in Sardegna.
3. La prestazione del servizio di cui al presente articolo e'
incompatibile con la prestazione dei servizi di interrompibilita' e
con ogni altra prestazione che possa impedire il pieno adempimento
del medesimo, pertanto comporta il venir meno a tutti gli effetti dei
relativi obblighi e diritti a qualsiasi titolo precedentemente
assunti inconciliabili con la presente disposizione; i soggetti che
prestano il servizio di cui al presente articolo non possono
avvalersi delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge
23 luglio 2009, n. 99.


 Art. 2 


Estensione della capacita' di interconnessione di cui all'articolo
32, legge 23 luglio 2009, n. 99

1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, Terna S.p.a. determina il possibile incremento
della capacita' di interconnessione con l'estero di cui all'articolo
32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ragione
dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del
proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale
incremento e' comunque non superiore a 500 MW.
2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui
al comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e
5, dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente
agli interconnector che realizzano l'incremento di capacita' di
interconnessione di cui al comma 1, nonche' alle quote di
interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure
gia' esperite alla data di entrata in vigore del presente decreto
anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori.
3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono un'assegnazione
prioritaria ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere
disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di
riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo
parametri fissati da Terna S.p.a. e sulla base dei criteri e
modalita' definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai
sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
nei limiti dell'incremento della capacita' di interconnessione
associato a dette risorse incrementali che risulti realizzabile senza
pregiudizio dei livelli di sicurezza. Con riferimento ai soggetti che
assumono tali impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti di
partecipazione alle procedure concorsuali e di assegnazione di cui
all'articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo
conto delle modificazioni dei prelievi e delle potenze disponibili
associate a dette risorse incrementali.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie
deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 32,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformita' alle disposizioni
del presente articolo.


 Art. 3 


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Scajola, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Alfano