Ministero dello Sviluppo Economico
Decreto
del 15.12.2010
GU n. 4 del 7-1-2011
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito richiamata come
legge n. 481/1995), recante norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilita' e per l'istituzione delle autorita'
di regolazione dei servizi stessi;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modifiche e integrazioni (di seguito richiamato come decreto
legislativo n. 79/1999), che attua la direttiva 96/92/CE, recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in
particolare:
l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale le attivita' di trasmissione
e dispacciamento dell'energia elettrica sono riservate allo Stato e
attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione
nazionale;
l'art. 3, comma 4, che prevede la costituzione da parte della
societa' Enel S.p.a. di una societa' per azioni che assuma la
titolarita' e le funzioni di gestore della rete di trasmissione
nazionale;
l'art. 3, comma 5, ai sensi del quale il gestore della rete di
trasmissione nazionale e' concessionario delle attivita' di
trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, e la
concessione e' disciplinata, integrata e modificata con decreto del
Ministro delle attivita' produttive;
l'art. 3, comma 7, che prevede le modalita' di determinazione della
rete di trasmissione nazionale, e la costituzione, ad opera dei
proprietari di tale rete, di societa' di capitali alle quali
trasferire i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita' relativi
alla trasmissione di energia elettrica;
Visti il decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, recante determinazione dell'ambito
della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con i
successivi decreti ministeriali del 23 dicembre 2002, 27 febbraio
2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010, recanti ampliamento
dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia
elettrica;
Visto il decreto 17 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 79/1999,
attribuisce al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.
(di seguito richiamato come Gestore della rete) la concessione delle
attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel
territorio nazionale, ed approva la relativa convenzione;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito
richiamato come decreto-legge n. 239/2003), recante disposizioni
urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il
recupero di potenza di energia elettrica, e, in particolare, l'art.
1-ter, comma 1, che prevede, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nel rispetto
dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla
sicurezza ed affidabilita' del sistema elettrico nazionale e di
autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle
reti di trasmissione elettrica, la definizione di criteri, modalita'
e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione
della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del
soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei
diritti di voto, e la sua successiva privatizzazione, nonche', ai
sensi dell'art. 1-ter, comma 3, lettera b), l'integrazione o la
modifica della concessione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 2004, recante criteri, modalita' e condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione, ed in particolare:
l'art. 1, comma 1, che dispone il trasferimento alla societa' Terna
S.p.a., entro il 31 ottobre 2005, delle attivita', funzioni, beni,
rapporti giuridici attivi e passivi - ivi inclusa la titolarita'
delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del decreto
legislativo n. 79/1999 - facenti capo al Gestore della rete ad
eccezione di: a) beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle
funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' le attivita'
correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; b)
le partecipazioni detenute nelle societa' Gestore del mercato
elettrico S.p.A. ed Acquirente unico S.p.a.; c) gli eventuali oneri,
ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura
risarcitoria e sanzionatoria per le attivita' poste in essere fino
alla data di efficacia del trasferimento dal Gestore della rete;
l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale, alla data di efficacia del
trasferimento di cui al comma 1 dello stesso articolo, la societa'
Terna S.p.A. assume la titolarita' e le funzioni di gestore della
rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 79/1999;
l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale, prima della data di
efficacia del trasferimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma
1, il Ministro delle attivita' produttive, nell'esercizio delle
facolta' attribuite dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n.
79/1999 integra e modifica il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, concernente la
concessione per le attivita' di trasmissione e dispacciamento
dell'energia elettrica nel territorio nazionale, rilasciata a favore
del Gestore della rete, allo scopo di assicurare la migliore
funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle
attivita' trasferite alla societa' Terna S.p.a.;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito richiamata come
legge n. 239/2004), recante riordino del settore energetico, nonche'
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia, ed in particolare:
l'art. 1, comma 2, lettera b), ai sensi del quale la gestione di
infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle
attivita' di trasporto e dispacciamento di energia a rete sono di
interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio
pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione
vigente e da apposite convenzioni con le autorita' competenti;
l'art. 8, lettera a), numero 1, che mantiene in capo allo Stato il
rilascio della concessione per l'esercizio delle attivita' di
trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e
l'adozione dei relativi indirizzi;
Visto il decreto 20 aprile 2005 del Ministro delle attivita'
produttive che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004,
integra e modifica la concessione per le attivita' di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale,
rilasciata a favore del gestore della rete;
Considerato che la convenzione approvata con il decreto 20 aprile
2005 prevede:
all'art. 5, una durata della convenzione stessa per venticinque
anni a decorrere dalla data di efficacia del trasferimento a Terna
S.p.a. delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, con revisione
quinquennale delle disposizioni contenute al Capo II (Programmazione,
manutenzione e sviluppo della rete) e al Capo III (Gestione della
rete) nonche' agli articoli 18 e 22;
all'art. 22, la possibilita' che il Ministero e la Concessionaria
procedano alle modifiche e agli aggiornamenti della presente
convenzione da essi ritenuti opportuni per la migliore funzionalita'
della concessione medesima o quando gli stessi si rendano necessari
per sopravvenute obiettive circostanze;
Considerato che la data di efficacia del trasferimento a Terna
S.p.a. delle attivita' di cui sopra e' il 1º novembre 2005;
Viste le proposte di integrazione della convenzione avanzate da
Terna S.p.a. con lettera del 22 ottobre 2010;
Ritenuto opportuno un aggiornamento della concessione e della
relativa convenzione, con riferimento particolare alle attivita' di
programmazione e sviluppo della rete, alla gestione efficiente della
potenza installata e allo sviluppo della produzione da fonti
rinnovabili;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero
dello sviluppo economico e Terna S.p.a. per la disciplina della
concessione relativa alle attivita' di trasmissione e dispacciamento
dell'energia elettrica, di cui al decreto 20 aprile 2005.
Art. 2
1. Restano ferme le disposizioni previste all'art. 1 del decreto 20
aprile 2005.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; entra in vigore dalla data di pubblicazione.
Roma, 15 dicembre 2010
Il Ministro: Romani
Capo I
Oggetto della convenzione e principi generali
Allegato
Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico (d'ora innanzi
indicato con l'abbreviazione «Ministero»), in persona della
dottoressa Rosaria Romano, direttore generale per l'energia
nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, e Terna
S.p.a. (d'ora innanzi denominata Concessionaria»), in persona
dell'amministratore delegato, dottor Flavio Cattaneo.
Premesso che:
a norma degli articoli 1, comma 1 e 3, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e
integrazioni («decreto legislativo n. 79/1999»), che attua la
direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia, sono attribuite al Gestore della rete di trasmissione
nazionale, a titolo di concessione, le attivita' di trasmissione e di
dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione
unificata della rete di trasmissione nazionale, come individuata dal
decreto ministeriale 25 giugno 1999 e s.m.i.;
l'esercizio dei diritti di proprieta' della RTN, comprensiva
delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione
dell'energia elettrica, e' di competenza della Concessionaria e delle
societa' proprietarie in relazione alle rispettive porzioni di RTN;
il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 («legge
n.290/2003»), recante disposizioni urgenti per la sicurezza del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica, ha previsto all'articolo 1-ter, comma 1, l'unificazione
della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione e la sua successiva privatizzazione, secondo criteri,
modalita' e condizioni definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, nonche', ai sensi dell'articolo 1-ter, comma
3, lettera b), l'integrazione o la modifica della concessione gia'
rilasciata con il decreto 17 luglio 2000;
a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/1999 e
dell'articolo 1, comma 8, lettera a) numero 1) della legge 23 agosto
2004, n. 239 («legge n. 239/2004»), il Ministero delle attivita'
produttive definisce gli indirizzi per l'esercizio delle attivita' di
trasmissione e dispacciamento;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. reca
riordino e coordinamento delle procedure in materia ambientale, con
particolare riferimento alla valutazione ambientale strategica (VAS);
il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 125 ha introdotto
disposizioni per la liberalizzazione del mercato dell'energia
elettrica anche ai clienti finali domestici;
il riassetto normativo disposto con i provvedimenti sopra
richiamati, risulta finalizzato all'obiettivo di assicurare una
maggiore efficienza, sicurezza ed affidabilita' del sistema elettrico
nazionale;
Si conviene e si stipula
quanto segue:
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
Art. 1.
Oggetto della convenzione
1. La presente convenzione, a norma degli articoli 1, comma 1, e
3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999, come integrato dalla
legge n. 290/2003, regola l'esercizio delle attivita' di trasmissione
e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione
unificata della RTN, attribuite, a titolo di concessione, a Terna
S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n.
79/1999 e degli articoli 1, comma 3, e 3, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.
Art. 2.
Finalita' della concessione
1. Il servizio cui sono preordinate le attivita' regolate dalla
presente convenzione e' esercitato per il perseguimento dei fini di
utilita' generale di cui all'articolo 36, lettera b), della legge 24
aprile 1998, n. 128, nonche' delle finalita' di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 («legge n. 481/1995»).
Art. 3
Obblighi del servizio pubblico
1. Le attivita' di cui all'articolo 1 sono esercitate dalla
Concessionaria per l'espletamento del servizio di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale nel
rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla
normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite
convenzioni con le autorita' competenti, nonche' alle condizioni
previste dalla presente convenzione, in conformita' agli indirizzi
definiti dal Ministero e sotto l'osservanza delle direttive
impartite, per quanto di rispettiva competenza, dal medesimo
Ministero e dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e nel
rispetto degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate
dagli organismi nazionali e internazionali competenti in materia, a
decorrere dal loro effettivo recepimento.
2. La Concessionaria ha l'obbligo di connettere alla RTN tutti i
soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la
continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole
tecniche di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.
79/1999 e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di
interconnessione fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo
n. 79/1999. La Concessionaria puo' derogare all'obbligo di
connessione e di accesso nei casi e secondo le modalita' e le
condizioni previste dal codice di cui all'articolo 12, e comunque
tutte le volte in cui tale obbligo possa compromettere la sicurezza
di funzionamento del sistema elettrico nazionale. L'eventuale rifiuto
di connessione e di accesso alla rete deve essere debitamente
motivato dalla Concessionaria e deve essere tempestivamente
comunicato al Ministero e all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas.
3. La Concessionaria adotta le regole tecniche ed effettua il
servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio
nazionale, approvvigionandosi delle relative risorse, nel rispetto
degli indirizzi stabiliti dalla amministrazione e delle condizioni
tecnico-economiche fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas.
Art. 4.
Obiettivi generali della concessione
1. Nell'espletamento del servizio la Concessionaria, in relazione
a quanto stabilito nell'articolo 2, comma 36, della legge n.
481/1995, persegue i seguenti obiettivi generali:
a) assicura che il servizio sia erogato con carattere di
sicurezza, affidabilita' e continuita' nel breve, medio e lungo
periodo, secondo le condizioni previste nella presente convenzione e
nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Ministero e delle
direttive impartite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
comunicando tempestivamente al Ministero, in occasione di scioperi
interessanti il settore elettrico, le eventuali incompatibilita' con
la continuita' del servizio;
b) delibera gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e lo
sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nel
territorio nazionale e realizza gli interventi di propria competenza
ai sensi degli articoli 7, 8 e 9;
c) garantisce l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di
trasmissione e dispacciamento al fine di assicurare l'accesso
paritario a tutti gli utilizzatori;
d) concorre a promuovere, nell'ambito delle sue competenze e
responsabilita', la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli
impianti.
2. Il Ministero e la Concessionaria cooperano per il
conseguimento delle indicate finalita', perseguendo l'armonizzazione
degli obiettivi economico-finanziari della Concessionaria con le
esigenze di erogazione del servizio.
Art. 5.
Durata della convenzione
1. La convenzione che regola la concessione ha la durata di anni
venticinque a decorrere dal 1° novembre 2005, data di efficacia del
trasferimento a Terna delle attivita', delle funzioni, dei beni, dei
rapporti giuridici attivi e passivi, con revisione quinquennale delle
disposizioni contenute al Capo II (Programmazione, manutenzione e
sviluppo della rete) e al Capo III (Gestione della rete), nonche'
agli articoli 18 e 22.
2. La convenzione e' rinnovabile per un periodo corrispondente se
non viene data disdetta da una delle parti con preavviso di almeno un
anno prima della scadenza, mediante comunicazione scritta. In caso di
ritardo nella notifica del preavviso, la convenzione e'
automaticamente prorogata per un periodo di tempo corrispondente al
ritardo.
Art. 6.
Sede legale e struttura organizzativa
1. La sede legale della Concessionaria e' in Roma, viale Egidio
Galbani, n.70 e potra' essere modificata, previa comunicazione al
Ministero e comunque nel territorio nazionale.
2. La Concessionaria determina la propria struttura organizzativa
secondo principi di economicita' ed efficienza, in relazione agli
obiettivi indicati nella presente convenzione ed adotta un «programma
di adempimenti» (ovvero un codice di comportamento), contenente le
misure e le procedure organizzative interne idonee ad escludere
comportamenti discriminatori nell'esercizio delle attivita' e gli
obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere tale obiettivo. La
Concessionaria designa un responsabile dell'osservanza del «programma
di adempimenti» e predispone un rapporto annuale di monitoraggio, che
trasmette al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 7.
Scopo sociale
1. La Concessionaria ha per oggetto l'esercizio efficiente delle
attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica,
ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione
nazionale, inclusiva delle linee di trasporto e delle stazioni di
trasformazione, di cui puo' essere proprietaria, da svolgere nel
rispetto delle norme vigenti, nei limiti stabiliti dalla presente
convenzione e in conformita' agli indirizzi del Ministero delle
attivita' produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto
legislativo n. 79/1999, nonche' dell'articolo 2 della legge n.
290/2003 come modificata dalla legge n. 239/2004.
In particolare la Concessionaria, nel rispetto dei principi di
trasparenza, neutralita' e non discriminazione:
a) gestisce i flussi di energia elettrica, i relativi dispositivi
di interconnessione e i servizi ausiliari necessari;
b) garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto a
perseguire, con i mezzi di cui la Concessionaria dispone, la
sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo del
servizio e degli approvvigionamenti;
c) gestisce la RTN, senza discriminazione di utenti o categorie
di utenti;
d) predispone e attua i piani di sviluppo della RTN in modo da
assicurare la sicurezza e l'adeguatezza della capacita' di
trasmissione;
e) realizza gli interventi di sviluppo a proprio carico qualora
si tratti di interventi su impianti esistenti che ricadono
nell'ambito della porzione di RTN di cui sia proprietaria o di cui
abbia la disponibilita', o che si trovino all'interno delle stazioni
o sulle linee appartenenti alla medesima porzione di RTN, nonche'
qualora si tratti di nuove linee o nuove stazioni elettriche;
f) delibera gli interventi di manutenzione della intera RTN, ed
esegue le relative attivita' sulla porzione di RTN di cui e'
proprietaria o di cui ha la disponibilita' o su cui comunque ha
facolta' di intervenire;
g) esprime, a beneficio o su richiesta del Ministero, pareri in
merito alla realizzazione di nuovi impianti di energia elettrica, con
riferimento alla localizzazione dell'impianto e agli eventuali
interventi necessari a realizzare l'immissione in rete dell'energia
prodotta dalla nuova potenza, secondo le modalita' previste dalla
normativa di riferimento;
h) stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle
condizioni fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999
e degli indirizzi del Ministro delle attivita' produttive ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;
i) adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 e sulla base di
direttive emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
regole tecniche («Codice di rete») di carattere obiettivo e non
discriminatorio per l'accesso e l'uso della rete elettrica nazionale
di trasmissione, per l'erogazione del servizio di dispacciamento,
nonche' per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete e per
gli interventi di manutenzione della stessa;
j) esercita tutte le altre attivita', anche di carattere
regolamentare, e le altre competenze, diritti e poteri ad essa
conferiti dalla normativa di volta in volta vigente;
k) realizza e gestisce impianti per l'accumulo e la conversione
in energia elettrica, finalizzati a garantire la sicurezza del
sistema, il buon funzionamento dello stesso, il massimo sfruttamento
della potenza da fonti rinnovabili e l'approvvigionamento di risorse
per i servizi di dispacciamento.
l) svolge, sia in Italia che all'estero, le altre attivita'
connesse e strumentali, utili per il conseguimento dell'oggetto
sociale.
Capo II
Programmazione, manutenzione e sviluppo della rete
Art. 8.
Manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale
1. La Concessionaria delibera gli interventi di manutenzione e di
sviluppo della RTN, a proprio carico, per gli impianti di sua
proprieta' o in sua disponibilita' o a carico delle societa'
proprietarie, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 3 del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n.
290 («decreto-legge n. 239/2003, convertito nella legge n.
290/2003»), al fine di mantenere in perfetto stato di funzionamento
gli impianti necessari per l'esercizio delle attivita' oggetto della
concessione e in modo da assicurare la regolarita' di funzionamento
con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.
2. La Concessionaria adotta delibere in materia di manutenzione e
sviluppo della RTN a cui le societa' proprietarie di porzioni della
RTN diverse dalla Concessionaria devono attenersi: a tal fine la
Concessionaria e' tenuta a tutelarsi, nei confronti del proprietario
della porzione di RTN, per l'eventuale mancato rispetto dei suddetti
obblighi.
3. La Concessionaria adotta disposizioni per la pronta
riparazione dei guasti, dando la precedenza agli impianti che
interessano la difesa e la sicurezza dello Stato, a cui devono
attenersi tutte le altre societa' proprietarie della RTN.
4. La costruzione e la manutenzione delle linee elettriche
comprese nella RTN restano regolate dalle vigenti norme agevolative
in materia di espropriazione per pubblica utilita' e di
localizzazione di opere di interesse statale, ai sensi dell'articolo
3, comma 2 del decreto legislativo n. 79/1999.
Art. 9.
Programmazione degli interventi di sviluppo
1. Al fine di assicurare uno sviluppo della RTN in linea con le
necessita' di copertura della domanda di energia elettrica e di
svolgimento del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno la
Concessionaria predispone, nel rispetto degli specifici indirizzi
formulati dal Ministero ai sensi dell'art 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 79/1999, un piano di sviluppo, contenente le linee di
sviluppo della RTN, definite sulla base:
a) dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione
della domanda da soddisfare nell'arco di tempo preso a riferimento,
elaborati per il mercato e per i clienti finali rientranti
nell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, su
determinazione dell'Acquirente unico S.p.a. ai sensi dell'articolo.
4, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;
b) della necessita' di potenziamento delle reti di
interconnessione con l'estero, in funzione delle richieste di
importazione ed esportazione di energia elettrica formulate dagli
aventi diritto nell'anno corrente, nel rispetto delle condizioni di
reciprocita' con gli Stati esteri e delle esigenze di sicurezza del
servizio nonche' degli interventi di potenziamento della capacita' di
interconnessione con l'estero realizzati ad opera di soggetti privati
ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
c) della necessita' di ridurre al minimo i rischi di congestione
interzonali, anche in base alle previsioni sull'incremento e sulla
distribuzione della domanda formulate dai gestori delle reti di
distribuzione;
d) delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi
diritto;
e) delle eventuali richieste di interventi sulla RTN formulate
dalle societa' proprietarie o aventi la disponibilita' di porzioni
della medesima RTN.
2. La Concessionaria delibera il piano di sviluppo sentite le
societa' proprietarie della RTN o i soggetti che ne hanno la
disponibilita', e lo trasmette, entro i trenta giorni successivi, al
Ministero; il piano contiene, in particolare:
a) un'analisi costi-benefici degli interventi e l'individuazione
degli interventi prioritari, in quanto in grado di dare il massimo
apporto alla sicurezza del sistema, allo sviluppo dello scambio con
l'estero e alla riduzione delle congestioni;
b) l'indicazione dei tempi previsti di esecuzione e dell'impegno
economico preventivato;
c) una relazione sugli interventi effettuati nel corso dell'anno
precedente con l'indicazione delle cause delle mancate realizzazioni
o dei ritardi, dei tempi effettivi di realizzazione e dell'impegno
economico sostenuto;
d) un impegno della Concessionaria a conseguire un piano minimo
di realizzazioni nel periodo di riferimento, con indicatori specifici
di risultato, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle
congestioni;
e) un'apposita sezione relativa alle infrastrutture di rete per
lo sviluppo delle fonti rinnovabili volta a favorire il
raggiungimento degli obiettivi nazionali con il massimo sfruttamento
della potenza installata, nel rispetto dei vincoli di sicurezza del
sistema elettrico.
Il Ministero verifica, entro quarantacinque giorni dalla data di
ricevimento, la conformita' del piano di sviluppo agli indirizzi
impartiti dal Ministro dello sviluppo economico per lo sviluppo della
rete di trasmissione e agli obiettivi derivanti dalla presente
convenzione, formulando eventuali richieste e prescrizioni e, se del
caso, le opportune modifiche e integrazioni; trascorso detto termine
il Piano si intende positivamente verificato.
Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento del parere VAS
formulato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e fatto salvo
quanto sopra disposto in merito alla verifica di conformita', approva
il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale.
Art. 10.
Interventi di sviluppo
1. La Concessionaria attua il piano di sviluppo di cui
all'articolo precedente, adottando i provvedimenti relativi agli
interventi di sviluppo della RTN.
2. La Concessionaria dispone gli interventi di sviluppo a carico
delle altre societa' proprietarie di porzioni di RTN qualora si
tratti di interventi su impianti esistenti che ricadono nell'ambito
della porzione di RTN di cui le societa' sono proprietarie o di cui
abbiano la disponibilita', o che si trovino all'interno delle
stazioni o sulle linee appartenenti alle medesime porzioni di RTN.
3. La Concessionaria ha l'obbligo di assicurare che gli impianti
necessari all'esercizio delle attivita' in concessione siano
realizzati a perfetta regola d'arte, adottando ogni perfezionamento
consentito dal progresso tecnologico.
Capo III
Gestione della rete
Art. 11.
Disposizioni in materia di sicurezza
1. La Concessionaria definisce tutte le azioni necessarie per il
perseguimento delle finalita' di sicurezza del sistema elettrico. A
tal fine la Concessionaria entro il 31 maggio di ogni anno presenta
al Ministero per l'approvazione, a valere per l'anno successivo, un
programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi
di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il
relativo impegno economico per l'attuazione ai sensi dell'art.
1-quinquies, comma 9, del decreto-legge n. 239/2003, convertito nella
legge n. 290/2003. Il programma e' integrato da una relazione di
monitoraggio sull'attuazione dell'analogo programma di interventi
approvato per l'anno precedente, che descriva gli interventi
completati e quelli in corso di realizzazione, il motivo degli
scostamenti ed il consuntivo economico e valuti l'efficacia
complessiva delle realizzazioni.
Art. 12.
Sub-concessioni e contratti con i terzi
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n.
79/1999, cosi' come attuato dall'art. 4 del decreto ministeriale 25
giugno 1999, la Concessionaria, previa autorizzazione del Ministro
delle attivita' produttive e sulla base di convenzioni approvate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, puo' affidare a
terzi, a titolo di sub-concessione, la gestione di limitate porzioni
della RTN non direttamente funzionali alla stessa. L'attivita' di
dispacciamento non puo' essere affidata in sub-concessione a terzi.
2. La convenzione di sub-concessione prescrive l'osservanza da
parte del subconcessionario degli stessi obblighi e condizioni
previsti dalla presente convenzione, restando, comunque, la
Concessionaria responsabile del loro adempimento verso il Ministero.
3. Il ricorso della Concessionaria a contratti di appalto,
somministrazione e fornitura e' effettuato nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria e non esonera la Concessionaria
medesima dalle responsabilita' e dagli obblighi ad essa derivanti in
dipendenza degli impegni assunti verso il Ministero e comunque
derivanti dalla convenzione.
4. La Concessionaria, nel rispetto dei criteri di efficienza
organizzativa, puo' affidare la realizzazione e la gestione di
attivita' oggetto della presente Convenzione a societa' da questa
controllate. La Concessionaria e' tenuta a darne comunicazione al
Ministero.
Art. 13.
Rapporti con altri gestori di trasmissione
1. La Concessionaria promuove e realizza accordi con i gestori di
trasmissione dei Paesi interconnessi alla rete europea, con il fine
di realizzare meccanismi di coordinamento e sistemi per lo scambio di
informazioni in grado di garantire un sistema di trasmissione
dell'energia elettrica sempre piu' sicuro ed efficiente. Della
promozione e della realizzazione di tali accordi verra' data puntuale
informazione al Ministero.
2. La Concessionaria, in attuazione delle disposizioni
regolamentari europee in materia, adotta un metodo di calcolo della
capacita' totale di trasmissione, secondo criteri resi pubblici e
cura che sia effettuata un'azione di puntuale informazione sulla
capacita' di trasmissione disponibile.
Art. 14.
Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo
e sicurezza della rete
1. Le attivita' di cui alla presente convenzione nonche' i
rapporti tra la Concessionaria e gli utenti della RTN sono
disciplinati anche dalle disposizioni contenute nel codice di
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete
adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.
2. La Concessionaria vigila sul rispetto delle disposizioni del
codice e, in caso di violazioni che possano compromettere la
continuita' del servizio elettrico, puo' disporre la sospensione
dell'erogazione del servizio nei confronti degli utenti della RTN
inadempienti.
3. L'inosservanza da parte della Concessionaria delle
disposizioni contenute nel codice costituisce presupposto per
l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 18.
Capo IV
Aspetti economico-finanziari, vigilanza e sanzioni
Art. 15.
Corrispettivo del servizio
1. Il corrispettivo per il finanziamento delle attivita' oggetto
del servizio e' stabilito, con carattere di certezza e di congruita',
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. Il Ministero formula indirizzi all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas affinche' il corrispettivo di cui al comma 1 sia
tale da consentire l'efficiente svolgimento delle attivita' oggetto
del servizio e da incentivare le attivita' di sviluppo ed il rispetto
degli impegni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d).
Art. 16.
Attivita' consentite alla Concessionaria; partecipazioni
societarie e acquisizioni
1. La Concessionaria puo' svolgere servizi per terzi e puo'
effettuare acquisizioni in altre imprese o rami d'azienda ovvero
assumere, anche indirettamente, partecipazioni in societa', in Italia
e all'estero, nei settori affini, connessi o strumentali con
l'oggetto sociale, purche' essi non risultino di pregiudizio al
migliore svolgimento dei servizi pubblici concessi e concorrano alla
equilibrata gestione aziendale. Qualora le attivita' di servizio per
terzi siano svolte direttamente dalla Concessionaria, devono essere
svolte in regime di separazione amministrativa e contabile; qualora
tali attivita' superino il 10% del fatturato globale della
Concessionaria, sono svolte a mezzo di autonome strutture societarie.
A tal fine, la Concessionaria e' tenuta ad effettuare una
comunicazione, di norma preventiva, al Ministero per ogni tipo di
attivita' che intende avviare, dichiarando le modalita' che intende
adottare per il rispetto delle condizioni sopra specificate.
2. La Concessionaria, previa autorizzazione del Ministero, puo'
acquisire altre imprese o rami d'azienda ed assumere, anche
indirettamente, partecipazioni in societa' operanti anche in settori
diversi da quelli oggetto del comma 1, in Italia e all'estero,
qualora tali acquisizioni non contrastino con gli obiettivi generali
e gli obblighi definiti nella presente convenzione, nella legge 14
novembre 1995, n. 481, e nel decreto legislativo n. 79/1999 e non
risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi pubblici
concessi. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte a mezzo
di autonome strutture societarie. La richiesta di autorizzazione deve
essere corredata da idonea documentazione relativamente ai punti a) e
b) sempre che abbiano attinenza con le attivita' ed i beni funzionali
al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 7 della presente
Convenzione:
a) descrizione delle attivita' oggetto delle operazioni;
b) esistenza di patti parasociali.
Il Ministero rilascia l'autorizzazione entro il termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta e della
documentazione allegata, decorso inutilmente il quale
l'autorizzazione si intende rilasciata; tale termine potra' essere
interrotto per una sola volta, per l'esigenza di richiedere ulteriori
informazioni e dati di supporto alla valutazione.
3. In ogni caso, le attivita' di cui ai commi 1 e 2 non possono
assumere consistenza prevalente rispetto alle attivita' oggetto della
concessione e non devono pregiudicare in alcun modo l'indipendenza
della Concessionaria rispetto agli interessi della produzione,
dell'importazione e della vendita di energia elettrica in Italia e
nei Paesi del mercato interno europeo o direttamente interconnessi.
4. La Concessionaria e' tenuta, dandone adeguata informativa al
Ministero e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a
mantenere un adeguato rapporto tra indebitamento finanziario netto e
mezzi propri, da rilevare alla fine di ciascun esercizio finanziario,
dedotti gli importi per crediti verso la pubblica amministrazione.
5. La Concessionaria garantisce, nell'ambito delle sue competenze
gestionali, che l'utilizzazione della RTN per scopi estranei al
servizio elettrico non comporti vincoli o restrizioni, sia funzionali
sia in termini di condivisione delle infrastrutture, all'utilizzo
della stessa RTN per le finalita' di cui al decreto legislativo n.
79/1999 e per gli obiettivi generali di cui alla presente
convenzione.
6. Ai fini dell'esercizio delle attivita' oggetto della
concessione, la Concessionaria, previa autorizzazione della
amministrazione, puo' costituire una societa' cui potra' essere
conferita la titolarita' della concessione, nonche' tutti i beni, le
risorse di personale ed i rapporti giuridici attivi e passivi
relativi alle attivita' oggetto della concessione, ivi compresa la
presente convenzione di concessione e la facolta' e gli obblighi da
questa nascenti.
Art. 16-bis.
Altre attivita' della Concessionaria
1. E' consentito alla Concessionaria, nel rispetto dell'obbligo
di servizio pubblico e dei connessi principi di indipendenza,
terzieta' e non discriminazione, progettare, realizzare e gestire,
solo temporaneamente, infrastrutture e impianti di produzione di
energia elettrica anche destinati alla vendita, attraverso autonome
strutture societarie.
2. La Concessionaria informa preventivamente il Ministero delle
iniziative di cui al comma 1. Il Ministero e' tenuto al rispetto dei
vincoli di riservatezza sulle comunicazioni ricevute.
3. In ogni caso le attivita' di cui al comma 1 non possono
assumere consistenza prevalente rispetto alle attivita' oggetto della
Concessione e non devono pregiudicare in alcun modo l'indipendenza
della Concessionaria rispetto agli interessi della produzione,
dell'importazione e della vendita di energia elettrica in Italia e
nei paesi del mercato interno europeo o direttamente interconnessi.
Art. 17.
Poteri di intervento del Ministero
1. Il Ministero, nell'ambito delle proprie competenze e di quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, esercita i poteri ad esso attribuiti dalla presente convenzione,
dalle leggi vigenti in materia e da quelle riguardanti le attivita'
oggetto della concessione, in modo da agevolare il raggiungimento
delle finalita' di utilita' pubblica perseguite dalla Concessionaria,
nel rispetto della presente convenzione e della efficienza,
tempestivita' ed economicita' del servizio.
2. A tal fine la Concessionaria e' tenuta a fornire al Ministero,
dietro sua richiesta, le informazioni e quant'altro il Ministero
stesso ritenga necessario al fine di assicurare il corretto
svolgimento del servizio.
3. La Concessionaria, fermi restando i poteri dell'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas, e' soggetta alla vigilanza del
Ministero per tutto quanto attiene alla competenza di quest'ultimo in
tema di osservanza degli obblighi assunti dalla Concessionaria, per
il perseguimento delle finalita' e obiettivi di cui agli articoli 2 e
4 della presente convenzione.
Art. 18.
Inadempimenti - Sanzioni
1. Ove il Ministero accerti l'inadempimento di uno o piu'
obblighi previsti dalla presente convenzione, che non comportino una
sanzione piu' grave, provvede a contestare alla Concessionaria gli
addebiti e assegna alla stessa un congruo termine per fornire
controdeduzioni o per provvedere agli adempimenti dovuti; ai fini
dell'accertamento, il Ministero puo' acquisire documenti ed
informazioni, anche tramite terzi, ed esperire sopralluoghi. La
Concessionaria, nel termine messo a disposizione, ha diritto di
essere sentita ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e
documenti. Decorso infruttuosamente il termine o qualora le
motivazioni fornite dalla Concessionaria siano ritenute
insufficienti, il Ministero emana un motivato provvedimento con cui
applica una sanzione da un minimo di cinquemila euro ad un massimo di
cinquantamila euro per ciascuna infrazione; il Ministero, inoltre,
puo' eseguire, o far eseguire, a spese della Concessionaria, le
prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il rimedio appare
necessario e indifferibile, alla nomina, con decreto ministeriale, di
un commissario delegato al compimento dell'atto.
2. Qualora gli inadempimenti e le violazioni imputabili alla
Concessionaria pregiudichino in maniera grave e diffusa la
prestazione del servizio elettrico, il Ministero, anche su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, avanzata ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, lettera o), della legge n. 481 del 1995,
puo' disporre la sospensione o la decadenza della concessione, nel
rispetto delle seguenti modalita'.
3. Il Ministero, prima di adottare il provvedimento di
sospensione o di decadenza, contesta alla Concessionaria gli addebiti
e assegna alla stessa un congruo termine per fornire controdeduzioni
o per provvedere agli adempimenti dovuti. Decorso infruttuosamente il
termine, il Ministero puo' eseguire, o far eseguire, a spese della
Concessionaria, le prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il
rimedio appare necessario e indifferibile, alla nomina, con decreto
ministeriale, di un commissario delegato al compimento dell'atto.
4. Il Ministero, qualora ritenga insufficienti le giustificazioni
fornite dalla Concessionaria e qualora non sia esperibile o efficace
il rimedio di cui al comma 2, puo', con proprio decreto, adottare i
provvedimenti di sospensione o decadenza con un preavviso,
rispettivamente, di due mesi e di un anno. Nel provvedimento che
dispone la sospensione della concessione e' indicata la durata, che
non puo' essere superiore a sei mesi dalla data di comunicazione del
provvedimento. Il periodo di sospensione non ha effetto sulla durata
della concessione.
5. Qualora il Ministero ritenga di respingere la proposta di
sospensione o di decadenza avanzata dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, si applica la disposizione di cui all'articolo 2,
comma 13, della legge n. 481/1995.
6. Durante i periodi di sospensione della concessione, le
attivita' di cui alla presente Convenzione si intendono esercitate
direttamente dallo Stato. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nomina un
commissario che provvede ad adottare tutti i provvedimenti, atti e
interventi necessari allo svolgimento del servizio avvalendosi, per
lo scopo, dei mezzi, del personale e della organizzazione della
Concessionaria.
7. Entro i sei mesi successivi al termine del periodo di
sospensione e', comunque, corrisposta alla Concessionaria una somma,
a titolo di provvisionale e salvo conguaglio, pari ad una quota,
proporzionale alla durata della sospensione, della media degli utili
della Concessionaria nell'ultimo triennio, riferita alle attivita'
che formano oggetto del provvedimento.
8. In caso di decadenza, il Ministero ha il potere di esercitare
il riscatto secondo le modalita' di cui all'articolo 20,
corrispondendo l'indennizzo previsto dall'articolo 21 della presente
convenzione.
9. Qualora si verifichino eventi non imputabili alla
Concessionaria che possano rendere difficile, o temporaneamente
impossibile, la prestazione del servizio da parte della
Concessionaria, il Ministero ha la facolta' di indicare alla
Concessionaria l'adozione di ogni ragionevole misura o provvedimento
utile a fronteggiare la particolare situazione.
10. Il Ministero e' tenuto, in ogni caso, ad indennizzare la
Concessionaria per gli eventuali maggiori oneri derivanti
direttamente dalle misure adottate su indicazione del Ministero.
Art. 19.
Revoca della concessione
1. Nel caso in cui, per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse, la concessione si riveli non piu' idonea al perseguimento
dei fini di utilita' generale di cui all'articolo 2 della presente
Convenzione, il Ministero, dopo avere assegnato alla Concessionaria
un congruo termine per fornire informazioni e valutazioni, puo'
revocare la concessione, tenuto conto delle esigenze del servizio e
dei diritti della medesima Concessionaria.
2. In caso di revoca il Ministero esercita il riscatto con le
modalita' di cui all'articolo 20, corrispondendo l'indennizzo
previsto dall'articolo 21 della presente Convenzione.
3. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione
prevede un periodo di preavviso di almeno un anno per la sua
esecuzione.
Art. 20.
Riscatto
1. Secondo quanto disposto agli articoli 18 e 19 della presente
Convenzione per i casi di decadenza e revoca, nonche' la scadenza
della concessione, il Ministero ha il potere di riscattare i beni
direttamente strumentali alle attivita' di trasmissione e
dispacciamento oggetto della concessione di proprieta' della
Concessionaria, con esclusione degli impianti (linee e stazioni)
facenti parte della RTN.
2. La scadenza della concessione, la decadenza e la revoca hanno
effetto alla data di esecuzione del riscatto, che deve aver luogo
entro un anno dalla scadenza del preavviso previsto dalla presente
convenzione.
3. Con l'esecuzione del riscatto, il Ministero subentra nei
diritti della Concessionaria, nonche' nelle obbligazioni passive,
esclusi tutti i debiti di natura finanziaria ed eventuali ratei
passivi, che siano direttamente in relazione alle attivita' in
concessione e ai beni oggetto del riscatto.
4. Entro sei mesi dalla scadenza della concessione o del
preavviso, la Concessionaria consegna al Ministero l'inventano dei
beni, nonche' un elenco descrittivo dei diritti e delle obbligazioni
afferenti le attivita' in concessione e i beni oggetto del riscatto,
nei quali e' previsto il subentro del Ministero ai sensi del comma 3.
In caso di mancato adempimento della Concessionaria, ovvero di
disaccordo sull'individuazione dei predetti beni, diritti e
obbligazioni, a tale individuazione provvede il Ministero.
Art. 21.
Indennizzo per il riscatto - Provvisionale
1. In caso di riscatto dei beni della Concessionaria, il
Ministero corrisponde alla stessa un indennizzo che e' determinato,
d'intesa tra le parti, secondo i piu' adeguati criteri valutativi,
mediando il valore patrimoniale dei beni oggetto del riscatto con la
redditivita' degli stessi.
2. Nel caso di riscatto conseguente a decadenza della
concessione, l'indennizzo tiene conto del pregiudizio arrecato al
servizio elettrico dall'inadempimento imputabile alla Concessionaria.
3. La corresponsione dell'indennizzo e' effettuata senza alcun
aggravio, per imposte presenti o future, a carico della
Concessionaria.
4. Il Ministero puo' comunque entrare nel possesso dei beni
oggetto del riscatto anche anteriormente al pagamento
dell'indennizzo. Tuttavia, in questo caso, contestualmente
all'entrata in possesso, il Ministero provvede a corrispondere alla
Concessionaria una somma a titolo di provvisionale pari al valore
contabile dei beni riscattati risultante dall'ultimo bilancio
approvato.
Art. 22.
Modalita' di modifica e adeguamento della convenzione
1. Il Ministero e la Concessionaria procedono alle modifiche e
agli aggiornamenti della presente convenzione da essi ritenuti
opportuni per la migliore funzionalita' della concessione medesima o
quando gli stessi si rendano necessari per sopravvenute obiettive
circostanze.
2. Il Ministero e la Concessionaria procedono agli aggiornamenti
anche su proposta avanzata dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere b) e d), della
legge n. 481/1995.
3. Le parti provvedono altresi' ad adeguare la presente
Convenzione alle modifiche che dovessero essere introdotte da
disposizioni comunitarie o dal legislatore nazionale, nel quadro
normativo che regola l'ordinamento del settore elettrico e
l'esercizio delle relative attivita'.
Art. 23.
Rapporti con amministrazioni e soggetti esteri
1. Il Ministero stipula con le amministrazioni e i soggetti
esteri gli accordi concernenti materie di cui alla presente
convenzione, sentita la Concessionaria.
2. Gli accordi della Concessionaria con amministrazioni estere
possono essere stipulati previo parere favorevole del Ministero, che
si intende espresso ove il Ministero, entro trenta giorni dalla
comunicazione, non abbia formulato riserve.
3. Gli accordi della Concessionaria stipulati con soggetti esteri
sono comunicati al Ministero e all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.
79/1999, la Concessionaria fornisce ai soggetti responsabili della
gestione di ogni altra rete dell'Unione europea interconnessa con la
RTN informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed
efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' delle reti
interconnesse.
Art. 24.
Bilancio, documentazione contabile
e relazioni statistiche
1. La Concessionaria trasmette al Ministero e al Ministero
dell'economia e delle finanze il proprio bilancio annuale di
esercizio e quello consolidato, e relative relazioni, entro un mese
dall'approvazione. Nella relazione annuale sulla gestione e'
pubblicato uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite
distinti per ogni fase di attivita'.
2. Il Ministero, entro l'esercizio successivo, ha facolta', di
propria iniziativa o su richiesta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le
opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio e di
formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci
agli obblighi derivanti dalla presente convenzione e alle altre norme
in vigore.
3. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di informazione
sull'andamento del servizio, la Concessionaria informa il Ministero
dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito dei dati statistici e
del piano di sviluppo della rete relativi all'anno precedente, che
indicano rispettivamente:
a) la quantita' di energia elettrica trasportata sulla RTN;
b) la consistenza degli impianti, il numero e l'entita' degli
interventi deliberati ed eseguiti;
c) le rispettive capacita' utilizzate per l'importazione e
l'esportazione di energia elettrica nonche' quelle disponibili per
nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai
dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il
funzionamento della RTN.
4. In relazione ai propri poteri, il Ministero ha facolta' di
accesso alle sedi e agli impianti della Concessionaria.
5. La documentazione indicata nel presente articolo e' trasmessa
anche all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas o tenuta a
disposizione della stessa.
Art. 25.
Collegio arbitrale
1. Tutte le controversie comunque relative alla presente
convenzione, ivi comprese quelle concernenti l'indennizzo e la
provvisionale, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro
sessanta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti,
sono deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, due
nominati dal Ministero, due dalla Concessionaria e il quinto nominato
d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del
tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti.
2. Il collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto e in
conformita' a quanto previsto dal codice di procedura civile.
Art. 26.
Clausola generale di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente
convenzione, si fa riferimento alle norme che disciplinano il
servizio elettrico e a quelle, in quanto applicabili, del codice
civile.