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GU n. 15 del 20-1-2010
Ministero dello Sviluppo Economico

Determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2010, e direttive all'Acquirente Unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2010. (10A00552)

Decreto del 18.12.2009

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n.79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27
ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del
Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate
modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino
insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di
un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato
libero;
Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in
particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della
congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete
sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di
mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui,
nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' nazionali di
regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento
medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi
dell'art. 8;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del
settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:
l'art. 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni
attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni
inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;
l'art. 1, comma 3, lettera f), in base al quale costituisce
obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere
la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di sicurezza
nazionale e di sviluppo della competitivita' del sistema economico
del Paese;
l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le
modalita' di accesso e di connessione fra le reti energetiche
nazionali e quelle degli Stati il cui territorio e' interamente
compreso nel territorio italiano;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre
2005 recante modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla
disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee
elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri
Stati;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito con la
legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007)
recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie
in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ed in
particolare l'art. 1, comma 2, concernente il servizio di tutela, in
relazione al quale l'approvvigionamento di energia elettrica continua
ad essere effettuato da Acquirente unico;
Visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che
abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonche' in materia di
energia;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19
dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio
2004 il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilita'
delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del
mercato elettrico;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19
dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1°
gennaio 2004 la societa' Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la
titolarita' delle funzioni di garante della fornitura di energia
elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
Visti il decreto del Ministro delle attivita' produttive 11
dicembre 2008, recante modalita' e condizioni delle importazioni di
energia elettrica per l'anno 2009 e direttive all'Acquirente Unico
S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno
2009 e la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica del 12
dicembre 2008, ARG/elt 182/08;
Vista la nota della Repubblica di San Marino, Dipartimento
attivita' produttive, del 7 aprile 2008, con cui si richiede
l'adeguamento della capacita' di trasposto di energia elettrica
riservata sulle linee di interconnessione con l'estero tenuto conto
del tasso di crescita dei consumi registrato dal 2001 al 2007, in
applicazione di quanto previsto dal citato provvedimento ministeriale
del 20 ottobre 2000;
Vista la lettera del 16 settembre 2008, protocollo 18514, del
Ministero dello sviluppo economico alla Repubblica di San Marino, con
cui, tenuto conto dei dati sui consumi elettrici comunicati dalla
stessa Repubblica relativamente al periodo 2000-2007, si riconosce
l'adeguamento a 54 MW della riserva di capacita' di trasporto di
energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a
favore della Repubblica di San Marino a decorrere dal 1° gennaio
2009, ai sensi del soprarichiamato provvedimento, tuttora in corso di
validita';
Vista la lettera della societa' Acquirente Unico S.p.a., del 20
novembre 2009, protocollo P20090001590, con cui e' fornita la stima
della domanda da soddisfare nel 2010 per i clienti del mercato
tutelato rifornito;
Vista la richiesta avanzata da Raetia Energie con nota del 2
novembre 2009 circa la proroga della riserva di capacita' di
trasporto sulla frontiera italo-svizzera, la cui istruttoria e'
tuttora in corso;
Vista la lettera di Terna S.p.a. del 24 novembre 2009, protocollo
n. TE/P20090015832, con cui si comunicano i valori delle capacita' di
trasporto in importazione ed esportazione per l'anno 2010 delle linee
di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la Svizzera,
l'Austria e la Slovenia e la Grecia e si rende noto che la societa'
sta finalizzando gli accordi con i gestori di rete confinanti per la
ripartizione dei ricavi derivanti dall'allocazione della capacita' di
trasporto;
Considerato che la sopra citata lettera di Terna del 24 novembre
2009, consente di determinare, per l'anno 2010, i valori massimi
delle capacita' di importazione ed esportazione relativi alle diverse
frontiere secondo la tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Considerato che tali valori comprendono l'incremento di capacita'
di interconnessione connesso all'entrata in esercizio delle due linee
di interconnessione con la Svizzera, Mendrisio-Cagno e
Tirano-Campocologno, esentate per un ammontare massimo complessivo di
350 MW, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi;
Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' divenuto pienamente
operativo e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare
offerte di vendita e offerte di acquisto di energia elettrica in
condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni;
Considerato che :
a) il citato decreto del Ministro delle attivita' produttive del
19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003,
ha destinato all'Acquirente Unico S.p.a. l'energia elettrica
derivante dai contratti pluriennali di importazione in essere
stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio
1997, per l'approvvigionamento del mercato vincolato;
b) i suddetti contratti pluriennali di importazione insistono
sulla frontiera con la Svizzera;
c) a partire dal 1° luglio 2007, la qualifica di cliente idoneo
e' estesa a tutti i clienti finali, che possono recedere dal
precedente contratto di fornitura di energia elettrica;
Considerato che per effetto della legge 3 agosto 2007, n. 125, i
clienti domestici e le piccole imprese compresi, alla data del 1°
luglio 2007, nell'ambito del mercato vincolato, qualora non
esercitino il diritto di stipulare contratti di fornitura di energia
elettrica sul mercato libero, rientrano nel mercato tutelato il cui
approvvigionamento e' effettuato da Acquirente Unico in continuita'
con quanto avveniva per il suddetto mercato vincolato;
Ritenuto di applicare modalita' di assegnazione dei diritti di
utilizzo della capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i
Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte con il
regolamento n. 1228/2003, attraverso l'adozione di meccanismi di
mercato e metodi di allocazione congiunta della capacita' di
trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente;
Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a
definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il
superamento delle attuali congestioni di rete attraverso un aumento
della capacita' di interconnessione e che, in assenza di tali
programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di
mercato siano destinati alla salvaguardia dell'economicita' degli
approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;
Ritenuto opportuno prevedere per l'allocazione dei diritti di
utilizzo della capacita' di trasporto sulla frontiera italo-svizzera
modalita' omogenee con quelle adottate per i Paesi comunitari, fatta
salva la possibilita' di disporre riserve sulla capacita' in
importazione;
Ritenuto opportuno confermare le modalita' adottate per l'anno 2009
per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza
italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera;
Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni
dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239,
confermare temporaneamente i valori della capacita' di
interconnessione riservati nell'anno passato per il transito
dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo
Stato Citta' del Vaticano;
Ritenuto necessario ottemperare gli accordi assunti con lo Stato
Citta' del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in ragione della
provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la
ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla
capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione
europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione
di riserva di capacita' di trasporto;
Ritenuto opportuno mantenere la riserva di transito per l'energia
elettrica sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la
quota fin qui garantita dalle autorita' italiane sulla frontiera
svizzera e adeguare il prezzo di cessione dell'energia elettrica
sottesa a tali contratti per il primo trimestre del 2010 con
modalita' di aggiornamento definite da parte dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in modo analogo a quelle adottate per
l'anno 2009;
Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo
economico espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
con deliberazione 14 dicembre 2009, PAS 24/09;
Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalita' ed
i criteri generali di assegnazione di diritti di utilizzo della
capacita' di trasporto sulle interconnessioni a garanzia della
sicurezza e dell'economicita' del sistema e delle forniture per i
clienti del mercato libero e del mercato tutelato, stabilendo che
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione
dei criteri di cui al presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
assegnazione: e' l'attribuzione dei diritti di utilizzo della
capacita' di trasporto, ovvero di riserve per l'importazione, il
transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera
elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di
energia elettrica;
assegnatario: e' il soggetto titolare di un'assegnazione;
assegnazione congiunta: e', per ciascuna frontiera elettrica,
l'assegnazione effettuata congiuntamente dei gestori competenti;
Autorita': e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
capacita' di trasporto: e' la massima potenza oraria destinabile,
con garanzia di continuita' di utilizzo, all'esecuzione di scambi
transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti
e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con
riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia
elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione)
nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito
orizzonte temporale;
clienti del mercato libero: sono i clienti idonei finali di cui
all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6,
direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti;
contratti pluriennali: sono i contratti di fornitura pluriennali
vigenti al 19 febbraio 1997;
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto (DCT): sono i
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto annuale, mensile e
giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;
frontiera elettrica: e' l'insieme delle linee elettriche di
trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o
piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato
confinante;
frontiera meridionale: e' la frontiera elettrica con la Grecia;
frontiere settentrionali: sono le frontiere elettriche con
Francia, Austria, Svizzera, Slovenia;
gestore di rete: e' un ente o una societa' incaricata della
gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato
Stato;
Terna: e' la societa' Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.;
mercato elettrico: e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
proventi delle assegnazioni: sono i proventi derivanti dalle
assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto
sulla interconnessione;
quote di capacita' di trasporto pre-assegnate: sono le quote di
capacita' di trasporto corrispondenti alle riserve per
l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia
elettrica;
Stato confinante: e' un qualunque Stato la cui rete di
trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
Servizio di tutela: e' il servizio di vendita di energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007.
Servizio di salvaguardia: e' il servizio di vendita di energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007;
zona di mercato: e' l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali
caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.
 Art. 2
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto fissa le modalita' e le condizioni per
l'importazione e l'esportazione di energia elettrica a mezzo della
rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla
frontiera meridionale per l'anno 2010, al fine di:
a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso
l'Acquirente Unico S.p.a., ed esteri alla rete di interconnessione
per il trasporto di energia elettrica disponibile al minimo costo per
il sistema elettrico italiano;
b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione
nazionale mediante l'assegnazione dei diritti di utilizzo della
capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di
mercato;
c) assicurare l'accesso a parita' di condizioni, di
imparzialita', e la neutralita' del servizio di trasmissione sulla
rete di interconnessione;
d) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente
provvedimento disciplina:
a) la definizione delle quote di capacita' di trasporto per
l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in
ottemperanza ad accordi internazionali;
b) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica
per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e
per l'Acquirente Unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti
del mercato tutelato;
c) i criteri per l'utilizzo dei proventi delle assegnazioni dei
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, di cui al comma 3.
3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in
ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorita' adotta, sulla
base delle finalita' di cui al comma 1, le disposizioni necessarie
all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove
possibile, i necessari accordi con le competenti autorita' di
regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle
norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri
generali:
a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di
trasporto sulle frontiere con Francia, Austria, Grecia, Slovenia e
Svizzera e' effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte
secondo modalita' definite negli accordi stipulati tra Terna e i
gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'allocazione congiunta
della capacita' assegnabile;
b) i proventi delle procedure di cui alla lettera a), per la
quota parte spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia
dell'economicita' delle forniture per i clienti finali attraverso la
riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete.
4. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per
programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di
superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali
programmi, provvede a concludere gli accordi attualmente in corso con
i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra
i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al
comma 3, salvo quanto previsto al comma 5, e li trasmette al
Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita'.
5. I proventi delle assegnazioni congiunte sulla frontiera
Italo-Svizzera sono ripartiti tra Terna e l'operatore di sistema
svizzero in misura direttamente proporzionale alla capacita' di
trasporto effettivamente resa disponibile per la medesima
assegnazione da ciascun gestore, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3.
6. Terna stipula accordi con i gestori di rete dei Paesi
interconnessi per l'utilizzo della capacita' di trasporto nel breve
periodo attraverso meccanismi di mercato, che tengono conto delle
risultanze dei mercati, in modo tale da garantire l'uso efficiente
della rete di interconnessione.
 Art. 3
Capacita' di trasporto assegnabile su base annuale
1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire
dal 1° gennaio 2010 su ciascuna delle frontiere elettriche con la
Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla
corrispondente capacita' di trasporto garantita da Terna.
2. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire
dal 1° gennaio 2010 sulla frontiera elettrica con la Svizzera e' pari
alla corrispondente capacita' di trasporto garantita da Terna, al
netto:
a) della capacita' relativa alla esecuzione dei contratti
pluriennali di importazione di cui all'art. 5;
b) della capacita' relativa alla linea Tirano-Campocologno
esentata dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi
ai sensi del decreto n. 290/ML/1/2007, a partire dalla data di
entrata in esercizio commerciale della linea stessa;
c) della capacita' della linea Mendrisio-Cagno esentata dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del
decreto n. 290/ML/2/2008, a partire dalla data di entrata in
esercizio commerciale della linea Mendrisio-Cagno;
d) della capacita' riservata dal gestore di sistema svizzero e,
per la parte italiana:
di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per
un periodo di 6 anni a partire dal 2005, riservata alla societa'
Raetia Energie, ai sensi delle direttive del Ministro delle attivita'
produttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 4
giugno 2003 e del 26 novembre 2004;
delle riserve di cui all'art. 4.
3. Le quote riservate da ciascun gestore di rete sulla frontiera
italo-svizzera devono essere non superiori al 50% del totale della
capacita' di trasporto garantita sulla rete.
 Art. 4
Assegnazione di capacita' di trasporto
in ottemperanza ad accordi internazionali
1. L'Autorita' disciplina le modalita' con cui Terna, distinguendo
per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia
elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base
delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della
Citta' del Vaticano, assegna per l'anno 2010 alla Repubblica di San
Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano una riserva sulla
capacita' di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera,
ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi
delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di
trasporto sulla frontiera franco svizzera in modo da garantire
effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla
capacita' di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di
riserva di capacita' che di quote di ripartizione, sono riconosciuti
a ciascuno Stato nella misura massima di cui alle note ministeriali
20 ottobre 2000 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito
delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, e comunque
nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i
consumi di ciascuno Stato.
2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo
della capacita' di trasporto di cui al comma 1 puo' essere
utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno
degli Stati cui e' stata assegnata la predetta capacita' di
trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di
detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici
stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro dello
sviluppo economico e all'Autorita' le eventuali violazioni anche ai
fini dell'applicazione delle relative sanzioni.
3. Terna assegna per l'anno 2010 alla Edison S.p.a. la capacita' di
trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura
strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una
parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico
di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da
uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque,
nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato
libero la quota parte di detta capacita' di trasporto giornaliera non
utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per
permettere le opportune verifiche della produzione della quota
italiana del citato impianto, la societa' Edison S.p.a. consente
accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia
elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.
 Art. 5
Capacita' di trasporto relativa a contratti pluriennali
per l'importazione di energia
1. La quota di capacita' di trasporto su base annuale strettamente
necessaria all'esecuzione del contratto pluriennale sulla frontiera
svizzera in cui ha sede la controparte estera titolare del contratto
pluriennale, nella misura comunque non superiore a 600 MW, e'
riservata al titolare italiano dei contratti medesimi.
2. L'Acquirente Unico S.p.a. ritira, purche' in coerenza con la
propria previsione di costi medi di approvvigionamento di energia
elettrica per l'anno 2010, l'energia elettrica importata dal titolare
italiano del contratto pluriennale a valere sull'intero anno 2010,
come derivante dall'utilizzo della quota di capacita' di cui al comma
1, alle medesime condizioni di cui al decreto del Ministro delle
attivita' produttive 11 dicembre 2008 e al prezzo di 59,5 euro/MWh,
salvo quanto previsto al comma 3, ed una volta adempiuti dallo stesso
titolare tutti gli obblighi relativi alla regolazione dei
corrispettivi per l'assegnazione dei diritti sulla capacita' di
trasporto sul territorio nazionale.
3. Il prezzo di cessione di cui al comma 2 e' adeguato in corso
d'anno dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con modalita'
analoghe a quelle definite con riferimento al prezzo di assegnazione
dei diritti di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2009 recante
determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno
2010, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi
energetici GSE S.p.a.
 Art. 6
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero
dello sviluppo economico ed all'Autorita' lo stato di avanzamento
delle attivita' relative alla definizione e realizzazione delle
misure volte all'incremento della sicurezza della rete di
interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da
consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacita' di
trasporto.
2. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione nel sito internet del Ministero dello
sviluppo economico.
Roma, 18 dicembre 2009
Il Ministro: Scajola