Emblema della Repubblica Italiana
Cerca | Contatti e PEC | Link | Glossario | Mappa | English   
 

GU n. 26 del 2-2-2010
Ministero dello Sviluppo Economico

Determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2010, dell'energia elettrica da parte del GSE S.p.a. (10A00940)

Decreto del 27.11.2009

 
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e
integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), ed in
particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio
provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da
altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19
dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 199 alla
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente
l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato
elettrico e l'assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato
elettrico Spa relativamente al mercato elettrico a decorrere dall'8
gennaio 2004;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito:
il decreto legislativo n. 387/2003) concernente attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita';
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n.
239/2004) concernente il riordino del settore energetico, nonche'
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la
legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito la legge n. 125/2007),
recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie
in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ed in
particolare l'art. 1, commi 2 e 4, concernenti rispettivamente il
servizio di tutela e il servizio di salvaguardia;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito la legge n.
99/2009), recante disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia, ed in particolare
l'art. 30, comma 20, secondo cui l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati
meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP n.
6/1992, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i
produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi;
Visto il regolamento, applicato dal Gestore dei servizi elettrici -
GSE Spa, per la disciplina del trasferimento dei diritti relativi
all'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del
decreto legislativo n. 79/1999 (cosiddetti diritti CIP n. 6/1992),
assegnati per l'anno 2009, tra Acquirente unico Spa e il mercato
libero, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato
al mercato libero e viceversa;
Vista la lettera del Gestore del mercato elettrico Spa del 12
ottobre 2009, prot. P0008568-02, con cui sono fornite indicazioni sul
prezzo medio di mercato dell'energia elettrica scambiata nel sistema
delle offerte;
Vista la lettera del Gestore dei servizi elettrici Spa del 5
novembre 2009, prot. P20090072347 con cui si indica in 4.100 MW la
capacita' produttiva relativa all'energia elettrica di cui all'art.
3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile per
l'anno 2010;
Vista la lettera dell'Acquirente unico Spa del 20 novembre 2009,
prot. AU/P20090001590, con cui sono trasmesse le stime del fabbisogno
di energia elettrica per il mercato tutelato per l'anno 2010;
Tenuto conto delle quotazioni registrate sul mercato a termine
finanziario dell'energia elettrica relative all'anno 2010;
Ritenuto necessario prevedere la partecipazione alla procedura di
assegnazione della citata energia dell'Acquirente unico Spa che,
nell'ambito del «regime di tutela» di cui alla legge n. 125/2007,
svolge la funzione di garante della fornitura dei clienti finali,
domestici e piccole imprese, che non esercitano il diritto di
recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia
elettrica;
Ritenuto necessario prevedere, anche per l'anno 2010 il
trasferimento dei diritti assegnati tra Acquirente unico Spa e il
mercato libero, nel caso in cui il cliente finale lasci il mercato
tutelato e passi al mercato libero, mediante applicazione di
modalita' analoghe a quelle adottate nel corso dall'anno 2009;
Ritenuto opportuno, nella ripartizione iniziale dei diritti tra
mercato libero e mercato tutelato, tenere conto del tasso di
riduzione dei consumi del mercato rifornito da Acquirente unico Spa
come registrato nel 2009 e delle stime fornite dalla medesima
societa' riguardo al perimetro del mercato da approvvigionare nel
2010, ferma restando l'operativita' del meccanismo di trasferimento
dei diritti assegnati di cui al punto precedente;
Ritenuto che nell'ambito del mercato libero siano compresi anche i
clienti in regime di salvaguardia ai fini della ripartizione dei
diritti assegnabili tra mercato libero e mercato tutelato;
Ritenuto necessario, in caso di risoluzione anticipata delle
convenzioni CIP n. 6/1992 da parte dei produttori che aderiscono
volontariamente ai meccanismi previsti in attuazione dell'art. 30,
comma 20, della legge n. 99/2009 prevedere una riduzione
proporzionale dei diritti assegnati;
Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione che riflettano
il prezzo medio dell'energia elettrica come risultante dal sistema
delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999,
mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni medie di
approvvigionamento vantaggiose, senza incidere in maniera rilevante
sulle tariffe;
Ritenuto opportuno che il prezzo di cessione sopra definito sia
aggiornato in ragione dell'andamento, calcolato su base trimestrale,
dell'indice dei prezzi di cui all'art. 5 del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante «approvazione
del testo integrato della disciplina del mercato elettrico.
Assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico Spa
relativamente al mercato elettrico», in modo tale da mantenere
sostanzialmente stabili la convenienza delle condizioni di
approvvigionamento e l'impatto complessivo sulla tariffa;
Ritenuto necessario, al fine di minimizzare le revoche e le
riassegnazioni in corso d'anno, prevedere che i gestori di rete, in
cui ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano
richiesta di assegnazione, forniscano tempestivamente le
certificazioni necessarie per gli adempimenti del Gestore dei servizi
elettrici secondo le modalita' individuate dal medesimo Gestore;
Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione, per
quanto previsto dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n.
79/1999 relativamente alla cessione, da parte del Gestore dei servizi
elettrici dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3
dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' di quella
prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi
del titolo IV, lettera b) del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al
Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni
autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1


Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue
modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n.
79/1999), integrate dai commi seguenti.
2. «Acquirente unico» e' la societa' Acquirente unico Spa, di cui
all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999.
3. «Assegnatario» e' il soggetto che acquisisce la disponibilita'
di una quota parte dell'energia elettrica disponibile.
4. «Autorita'» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. «Energia elettrica assegnata»: quantita' di energia elettrica
risultante dalle procedure di cui al presente decreto sulla base
dell'effettiva disponibilita' per il GSE secondo le convenzioni CIP
n. 6/1992.
6. «Gestore del mercato» e' la societa' Gestore del mercato
elettrico Spa di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999.
7. «Gestore dei servizi elettrici» e' la societa' Gestore dei
servizi elettrici - GSE Spa, come chiamata a seguito del cambio di
denominazione del Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa.
8. «Mercato elettrico» e' il sistema delle offerte di cui all'art.
5 del decreto legislativo n. 79/1999.
9. «Servizio di tutela» e' il servizio di vendita di energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007.
10. «Servizio di salvaguardia» e' il servizio di vendita di energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007.
11. «Punto di prelievo» e' il punto in cui l'energia elettrica
viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.


 Art. 2 


Energia elettrica assegnabile

1. Il Gestore dei servizi elettrici, sulla base degli impegni
assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la
produzione da fonti non programmabili, definisce la quantita' totale
di energia elettrica per l'anno 2010 da acquisire ai sensi del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
21 novembre 2000.
2. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' ceduta agli operatori
tramite procedure di assegnazione, effettuate dal Gestore dei servizi
elettrici entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3.
3. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' destinata:
a) per una quota pari al 17% all'Acquirente unico per la
fornitura di energia elettrica dei clienti finali compresi nel
servizio di tutela;
b) per una quota pari al 83% ai clienti del mercato libero.
4. I clienti, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione
di cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi tra i clienti
che hanno diritto al servizio di tutela.
5. In caso di variazioni della quantita' di energia di cui comma 1,
le quantita' assegnate nell'ambito della procedura di cui all'art. 3
sono ridotte in misura proporzionale alle quantita' di diritti
assegnati.


 Art. 3 


Procedure di assegnazione

1. Ai fini dell'espletamento della procedura di assegnazione
dell'energia elettrica di cui al comma 2 dell'art. 2, il Gestore dei
servizi elettrici pubblica nel proprio sito internet, con congruo
anticipo rispetto alla data fissata per le assegnazioni, un apposito
bando con descrizione particolareggiata della procedura di
assegnazione.
2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte
degli operatori sono avanzate in base al consumo medio annuo di
energia elettrica, con modalita' coerenti a quelle di cui al punto 4
della deliberazione dell'Autorita' n. 248/05, registrato nel corso
degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificato dal gestore di
rete nella quale ha sede il punto di prelievo dell'operatore
medesimo. In mancanza di detta certificazione e' temporaneamente
valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di
assegnazione di cui al comma 1, un'autocertificazione da parte
dell'operatore.
3. Il Gestore dei servizi elettrici assegna, in termini di valore
orario costante per tutte le ore dell'anno 2010, l'energia elettrica
di cui all'art. 2, comma 1, tenendo conto delle quote di cui al
medesimo art. 2, comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate
dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia
superiore alla quantita' assegnabile, secondo quote di energia
elettrica proporzionalmente ridotte. Il GSE provvede
all'aggiornamento in corso d'anno delle quantita' di energia
elettrica assegnate nel caso di variazioni della quantita' di energia
elettrica assegnabile secondo quanto previsto all'art. 2, comma 5,
dando evidenza preventiva di tali modifiche sul proprio sito internet
entro il giorno venti di ciascun mese per il mese successivo.
4. Il prezzo di assegnazione, per il primo trimestre dell'anno
2010, e' pari a 57 euro/MWh ed e' adeguato in corso d'anno
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con modalita'
analoghe a quelle adottate per il 2009, in funzione dell'andamento,
calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui
all'art. 5 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19
dicembre 2003, concernente «approvazione del testo integrato della
disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilita' del
Gestore del mercato elettrico Spa relativamente al mercato
elettrico».
5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione, il
Gestore dei servizi elettrici e gli operatori assegnatari stipulano
un contratto per differenza che impegna, con riferimento all'energia
assegnata:
a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato
elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia
elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3;
b) il Gestore dei servizi elettrici a corrispondere a ciascun
operatore assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al
prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione
di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul
mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza
e' positiva;
c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al Gestore dei
servizi elettrici, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al
prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione
di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul
mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza
e' negativa.
6. Il Gestore dei servizi elettrici adotta le regole che
disciplinano il trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato
libero e l'Acquirente unico Spa, secondo modalita' analoghe a quelle
in vigore per l'anno 2009, nel caso di passaggio dei clienti finali
dal mercato tutelato al mercato libero, e le trasmette al Ministero
dello sviluppo economico per l'approvazione.
7. I gestori di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dei
singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione sono tenuti
a fornire la certificazione di cui al comma 2, secondo modalita'
individuate dal Gestore dei servizi elettrici, in tempi utili al fine
di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno.


 Art. 4 


Controlli, revoca dei diritti e sanzioni

1. Il Gestore dei servizi elettrici provvede ad effettuare
controlli sulla veridicita' dei contenuti delle certificazioni e
autocertificazioni di cui all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine
le informazioni in proprio possesso nonche' quelle dell'Acquirente
unico e dei distributori.
2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta:
a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei
diritti delle assegnazioni di cui all'art. 3, alle corrispondenti
condizioni economiche di assegnazione;
b) la riassegnazione, da parte del Gestore dei servizi elettrici,
con le medesime procedure di cui all'art. 3, dell'energia resasi
disponibile a seguito dell'annullamento dei diritti di cui alla
precedente lettera a);
c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autorita' nei
confronti degli operatori cui sono stati revocati i diritti delle
assegnazioni.
3. Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, il Gestore del
sistema elettrico comunica al Ministero dello sviluppo economico lo
stato di avanzamento delle iniziative connesse all'energia elettrica
di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, con
particolare riferimento alla nuova potenza entrata in esercizio e
alle quantita' complessive di energia prodotta.


 Art. 5 


Copertura dei costi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n.
79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal
Gestore dei servizi elettrici, l'Autorita' include negli oneri di
sistema i costi e i ricavi del Gestore dei servizi elettrici
derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere b) e
c).


 Art. 6 


Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' inviato alla registrazione della Corte
dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo economico, ed entra
in vigore il giorno successivo alla data di prima pubblicazione.
Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: Scajola

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 3