GU n. 290 del 14-12-2009
Ministero dello Sviluppo Economico
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, che all'art. 30, comma 5,
individua l'Acquirente Unico S.p.A. quale fornitore di ultima istanza
a garanzia della fornitura di gas ai clienti finali domestici con
consumi annui fino a 200.000 metri cubi;
Visto l'art. 30, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che
prevede l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, degli indirizzi
ai quali si attiene l'Acquirente Unico S.p.A. al fine di
salvaguardare la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti
di gas per i clienti finali di cui al comma 5 del medesimo articolo;
Visto che il medesimo comma prevede che la data di assunzione da
parte dell'Acquirente Unico S.p.A. della funzione di garante della
fornitura di gas per i clienti finali domestici con consumi annui
fino a 200.000 metri cubi sia stabilita con successivo decreto del
Ministro dello sviluppo economico; il decreto legislativo 23 maggio
2000, n.164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia
di norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
Ritenuto opportuno, nelle more dell'adozione di una completa
disciplina attuativa delle richiamate disposizioni della legge 23
luglio 2009, n. 99, dare prima attuazione alle medesime disposizioni
attribuendo all'Acquirente Unico S.p.A. la responsabilita' di
effettuare le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei
soggetti fornitori di ultima istanza previste dalla vigente
normativa, al fine di salvaguardare le esigenze di stabilita' di
assetto e di gradualita' nella modifica del medesimo;
Ritenuto opportuno che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
individui le regole per l'effettuazione della procedura di selezione
dei fornitori di ultima istanza e per l'erogazione del servizio di
ultima istanza e che, a tal fine, sia opportuno che l'Autorita' si
attenga agli indirizzi seguiti per l'espletamento delle procedure
concorsuali relative all'anno termico 2008-2009;
Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che ha
espresso parere favorevole allo schema del presente decreto;
Decreta:
Articolo unico
Individuazione dei fornitori di ultima istanza
per l'anno termico 2009-2010
1. Per l'anno termico 2009-2010, le procedure ad evidenza pubblica
per l'individuazione dei soggetti fornitori di ultima istanza nel
mercato del gas naturale sono effettuate dall'Acquirente Unico S.p.A.
in conformita' alle regole di cui al comma 2.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le regole
alle quali si attiene l'Acquirente Unico S.p.A. per l'effettuazione
delle procedure di cui al comma 1 e per l'erogazione del servizio di
ultima istanza, sulla base degli indirizzi seguiti per l'espletamento
delle procedure concorsuali relative all'anno termico 2008-2009.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico ed entra in vigore alla data della sua prima pubblicazione.
Roma, 3 settembre 2009
Il Ministro: Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 57