Emblema della Repubblica Italiana
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Provvedimenti

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 01 luglio 2010

Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti

Delibera VIS 47/10

Intimazione ad adempiere agli obblighi informativi di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 dicembre 2008, VIS 109/08, recante “Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133”

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 giugno 2010

Visti:
  • gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
  • l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, VIS n. 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08), recante "Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133";
  • la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 1 agosto 2008, n. 47 (di seguito: determinazione n. 47/08), che dispone la "Istituzione di un Gruppo di Lavoro e di un Nucleo Operativo per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 luglio 2008 ARG/COM 91/08".

Considerato che:
  • l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori economici interessati, del divieto di traslare sui prezzi al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta disposta dal comma 16 del medesimo articolo (di seguito: divieto di traslazione d'imposta);
  • con deliberazione VIS 109/08, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione;
  • al fine di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08, è necessario ottenere dagli operatori le informazioni e i documenti richiesti agli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione VIS 109/08;
  • nonostante i solleciti effettuati dal Nucleo Operativo, le società elencate nell'Allegato A al presente provvedimento non hanno adempiuto ad alcuno degli obblighi informativi stabiliti dalla deliberazione VIS 109/08 o vi hanno adempiuto solo parzialmente.

Ritenuto che:
  • sia opportuno intimare alle società elencate nell'Allegato A di far pervenire all'Autorità, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, i dati e la documentazione richiesti con deliberazione VIS 109/08 e non ancora trasmessi;
  • il mancato rispetto di quanto disposto al precedente alinea possa costituire presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  • l'inottemperanza anche parziale alla presente richiesta, costituendo ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Autorità, possa assumere rilevanza ai sensi dell'art. 2638 del codice civile

DELIBERA

  1. di intimare, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 244/01, alle società elencate nell'Allegato A al presente provvedimento di adempiere, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, alle richieste di informazioni e documenti di cui alla deliberazione VIS 109/08;
  2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1 costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  3. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società elencate nell'Allegato A;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

30 giugno 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis