pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 01 marzo 2007
GU n. 71 - SO n. 84
del 26 marzo 2007
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 febbraio 2007
Visti:
Considerato che:
Ritenuto che:
DELIBERA

"Articolo 14 bis
Perequazione
14.1.bis La perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CRr unico a livello nazionale si applica a tutte le imprese che svolgono l'attività di trasporto su reti regionali di gasdotti.
14.2.bis La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa), attenendosi alle modalità previste nel presente articolo, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa di trasporto di cui al comma 14.1.bis, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione.
14.3.bis Ai fini di quanto previsto dal comma 14.2.bis, ciascuna impresa di trasporto, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, fa pervenire alla Cassa, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui al comma 14.5.bis. La Cassa definisce le modalità di trasmissione in coerenza con le disposizioni del presente provvedimento entro 120 giorni dalla pubblicazione del medesimo, previa approvazione da parte dell'Autorità.
14.4.bis Nel caso in cui l'impresa di trasporto non rispetti i termini di cui al comma 14.3.bis, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa di trasporto inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla stessa al sistema di perequazione nel suo complesso.
14.5.bis In ciascun anno t, l'ammontare di perequazione dell'impresa i relativo al corrispettivo di capacità CRr unico a livello nazionale è pari a:
dove:
è l'ammontare di perequazione dei costi di trasporto dell'anno t, relativo al corrispettivo di capacità CRr unico a livello nazionale;
è l'ammontare dei ricavi effettivi di trasporto dell'anno t, calcolati applicando il corrispettivo di capacità CRr unico a livello nazionale di cui all'articolo 11, alle capacità effettivamente conferite;
è l'ammontare dei ricavi di trasporto di competenza dell'anno t spettanti all'impresa di trasporto, calcolato applicando il corrispettivo specifico d'impresa, di cui all'articolo 11, comma 11.3, lettera d), alle capacità effettivamente conferite.
14.6.bis La Cassa, entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, comunica all'Autorità e a ciascuna impresa di trasporto l'ammontare di perequazione relativo al corrispettivo di capacità CRr unico a livello nazionale.
14.7.bis Ciascuna impresa di trasporto, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 14.6.bis, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.
14.8.bis La Cassa, in relazione ai meccanismi di perequazione, entro 120 giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di trasporto.
14.9.bis Nel caso in cui i versamenti non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa, la Cassa effettua pagamenti pro quota rispetto agli importi spettanti alle diverse imprese, fino a concorrenza delle disponibilità dei versamenti suddetti.
14.10.bis Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese di trasporto in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine di cui al comma 14.8.bis, la Cassa riconosce alle medesime imprese di trasporto un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 giugno successivo alla scadenza di cui al comma 14.8.bis.
14.11.bis In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità.
14.12.bis E' istituita una componente tariffaria φ a copertura degli eventuali squilibri di perequazione. Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce la componente φ. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, la componente φ è posta pari a zero.
14.13.bis La componente tariffaria di cui al comma 14.12.bis è applicata come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV di cui all'articolo 8, comma 8.1.
14.14.bis E' istituito presso la Cassa il "Conto squilibri perequazione trasporto regionale" alimentato dalla componente φ e dalle altre partite previste dai provvedimenti dell'Autorità.
14.15.bis Le imprese di trasporto versano alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente φ in relazione ai servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo."
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.
| mese | Coefficienti moltiplicativi del corrispettivo mensile | |||
| Annuo | Semestrale | Trimestrale | Mensile | |
| ott | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| nov | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| dic | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| gen | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| feb | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| mar | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| apr | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| mag | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| giu | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| lug | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| ago | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| set | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |