pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 28 dicembre 2006
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 dicembre 2006
Visti:
Considerato che:
Ritenuto opportuno:
DELIBERA
36.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 36.1, Terna determina una stima del valore della somma dei saldi di cui al comma 36.1, lettere da a) a c), relativi al trimestre in corso.
36.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 36.1, Terna pubblica il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, pari al rapporto fra:
36.4 Ai fini della determinazione del corrispettivo unitario di cui al comma 36.3, Terna adegua la somma di cui alla lettera a) del medesimo comma tenendo conto di un tasso di interesse pari al tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto per il servizio di trasmissione.
36.5 Entro il giorno 25 (venticinque) del mese successivo a quello di competenza, Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 36.3 relativo al trimestre cui il mese di competenza appartiene e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nello stesso mese.";
48.2.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2007.
48.2.2 Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza di offerta nel mercato del giorno prima, Terna può intervenire nel mercato del giorno prima, con l'obiettivo di ripristinare una condizione di sufficienza di offerta formulando offerte di vendita a prezzo zero.
48.2.3 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti superiore di almeno il 2% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri sufficienza di offerta, Terna può formulare un'offerta di acquisto in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 1,02.
48.2.4 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti inferiore di almeno il 2% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri una sufficienza di offerta nel mercato del giorno prima per la medesima zona, Terna può formulare un'offerta di vendita in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 0,98.
48.2.5 Qualora in un periodo rilevante e in una zona Terna riscontri scostamenti tra le proprie previsioni e il totale delle offerte di vendita corrispondenti a impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, l'intervento di Terna ai sensi dei commi 48.2.3 e 48.2.4 è determinato utilizzando, in luogo della quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima, la somma tra:
48.2.6 Terna in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, può intervenire nel mercato del giorno prima in misura difforme da quanto previsto ai commi, 48.2.3, 48.2.4 e 48.2.5, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità.
48.2.7 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate da Terna ai sensi dei commi 48.2.3 e 48.2.4 concorrono alla determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 36.
48.2.8 Per le unità di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, è pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata da Terna ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II dell'Allegato A della deliberazione n. 67/03.
48.2.9 Per le unità di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, è pari a zero.
48.2.10 Per le unità di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, è pari in ciascun mese al prodotto tra:
52.3.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2007.
52.3.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, i corrispettivi di cui al precedente Articolo 32 si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede il 3% del programma vincolante modificato di prelievo relativo al punto di dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'Articolo 19, comma 19.3, lettera b).
52.3.3 Terna determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante di cui al comma 43.4 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
52.3.4 L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e gli operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di cui all'Articolo 29, il corrispettivo di cui all'Articolo 23.2 ed il corrispettivo di cui all'Articolo 46, entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico.
52.3.5 Terna calcola i corrispettivi di cui agli articoli da 32 a 35, al comma 36.5 e agli articoli da 37 a 37.3 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
52.3.6 Terna paga il corrispettivo di cui al comma 43.6 entro il giorno trenta (30) del terzo mese successivo a quello di competenza.
52.3.7 Terna calcola i saldi di cui al comma 36.1 lettere a) e b) e i proventi di cui al comma 36.1 lettera d) con riferimento al secondo, terzo e quarto mese precedente e calcola il saldo di cui al comma 36.1 lettera c) con riferimento al terzo, quarto e quinto mese precedente.";